N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2004
Ordinanza emessa il 29 novembre 2004 dal giudice di pace di Pescara nel procedimento civile tra Ricci Andrea contro Prefettura di Pescara Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di uguaglianza (applicandosi la sanzione solo ai proprietari muniti di patente) - Compressione del diritto di difesa e del diritto a non essere costretti ad agire contro se stessi - Introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio - Contrasto con il principio della responsabilita' personale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta in data 10 agosto 2004 al n. 3125 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004, vertente tra il sig. Ricci Andrea (opponente) e la Prefettura della provincia di Pescara, in persona del Prefetto pro tempore, ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso, in fatto, che con ricorso presentato in data 10 agosto 2004, il sig. Andrea Ricci ha proposto opposizione avverso il sommario processo verbale nr. ATX0000031096 elevato il 12 maggio 2004 dalla Polizia Stradale Sezione di Pescara, instando, altresi', per la sospensione della sua esecuzione in via cautelare; con il mentovato verbale si contesta la violazione degli art. 142, comma 9, c.d.s. poiche' il conducente del veicolo Renault Clio tg. BH043RY, di proprieta' dell'odierno ricorrente, il giorno 22 marzo 2004 alle ore 17.02, in Pescara, lungo la s.s. 16 Adriatica carreggiata nord, localita' Variante/Pescara Colli, «superava di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocita'. Per questa violazione e' prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 10»; la violazione veniva accertata a mezzo di apparecchio autovelox 104/C-2 51876 e non contestata immediatamente; con il verbale de quo si avvisava il sig. Ricci che la decurtazione dei punti sarebbe stata operata, d'ufficio, a suo carico a meno che avesse provveduto, entro 30 giorni, a comunicare i dati esatti della persona che era effettivamente alla guida del veicolo nelle predette circostanze di tempo e di luogo (ex art. 126-bis codice della strada); nell'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente sollevava - in via incidentale e preliminare - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di punti dalla patente a carico del proprietario del veicolo, salvo che questi indichi, entro il termine prescritto, le generalita' dell'effettivo trasgressore, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; l'Amministrazione opposta non si costituiva. Sulla rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale: la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'odierno ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso giacche', pur non essendosi ancora verificata l'effettiva decurtazione dei punti sulla patente (stante la pendenza del giudizio di opposizione), essa potra' operare - all'esito di un eventuale rigetto del ricorso - a carico del proprietario obbligato in solido per non aver indicato l'effettivo autore della violazione dell'art. 142, comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il giorno 22 marzo 2004 alle ore 17.02, in Pescara, lungo la s.s. 16 Adriatica carreggiata nord, localita' Variante/Pescara Colli; del resto, a parere di questo Giudicante, la rilevanza va riconosciuta anche alla questione cui non sia imprescindibilmente ed indissolubilmente legata la decisione della controversia nell'alveo della quale sia stata sollevata, cio' onde consentire una tutela effettiva di situazioni giuridiche soggettive altrimenti pregiudicate da norme indiziate di incostituzionalita' (si consideri, altresi', che di questione analoga a quella in esame risulta essere gia' investito il Giudice delle Leggi). Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale: l'art. 126-bis comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sembra stridere con principi fondamentali della nostra civilta' giuridica che permeano altrettante norme di rango costituzionale; segnatamente, la norma de qua appare: I) in contrasto con l'art. 3 Cost. e, dunque, con il principio di uguaglianza in esso sancito giacche' la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo, operata ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-bis comma 2 c.d.s., finisce con l'essere subordinata alla circostanza che questi sia anche patentato, cosi' delineandosi una sanzione ad applicazione «intermittente» o «eventuale»; II) in contrasto con l'art. 24, comma 2 Cost. laddove prevede, a carico del proprietario del veicolo, l'obbligo di denuncia del conducente-autore della presunta violazione, in ipotesi anche se' stesso, frustrando, di fatto, il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto a ciascuno. Qualora, infatti, il conducente non identificato sia in realta' lo stesso proprietario, questi si troverebbe nella situazione di dover scegliere se «autodenunciarsi» ovvero ricevere sia la sanzione della decurtazione dei punti che la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa. Il che non e' compatibile con il principio fondamentale nel nostro ordinamento per cui nessuno puo' essere costretto ad agire contro se' stesso; III) in contrasto con l'art. 27 Cost. poiche', nel disporre che l'organismo accertatore comunichi alla Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida il nominativo del responsabile della violazione, stabilisce altresi' che nel caso, non infrequente, di mancata identificazione del conducente, tale segnalazione andra' effettuata «a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»; qualora, poi, il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, «il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione dell'articolo 180, comma 8». Si tratta, inequivocabilmente, di una ipotesi eclatante di punibilita' per responsabilita' oggettiva, un istituto avversato con decisione dal nostro sistema sanzionatorio, che si tratti di quello penale ovvero di quello amministrativo; basti considerare che l'art. 3 legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative, con una previsione speculare a quella di cui all'art. 42 c.p., cosi' dispone: «nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», a significare un saldo ancoraggio della punibilita' - nel nostro ordinamento - ad un'azione ovvero ad un'omissione oltre che cosciente e volontaria, connotata da dolo o colpa. Nessuno, in estrema sintesi, puo' rispondere al posto di altri: si consideri che il proprietario del veicolo ben potrebbe ignorare l'autore della violazione al codice della strada contestata, come nel caso di autovettura a disposizione di piu' membri di uno stesso nucleo famigliare (in ipotesi di contestazione differita nel tempo) ovvero, ancor peggio, di parco macchine aziendale a disposizione di un numero rilevante di dipendenti. La norma censurata, invece, sganciando la punibilita' del proprietario da un qualsiasi accertamento in concreto della sua responsabilita', svuota di contenuto uno dei principi cardine su cui poggia il nostro ordinamento, confluito nell'art. 27 Cost. Lo stesso obbligo di denunzia del conducente, non identificato dagli organi di polizia, imposto al proprietario del veicolo trova difficile allocazione in un contesto normativo che ha da sempre limitato l'operativita' di una simile previsione a soggetti investiti di pubbliche funzioni.
P. Q. M. Sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, ravvisando i gravi motivi ex art. 22, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689; Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente, sig. Ricci Andrea, in relazione all'art. 126-bis, comma secondo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per tutti i motivi innanzi esposti; sospende il presente giudizio n. 3125 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, si notifichi la presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi', la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pescara, addi' 24 novembre 2004 Il giudice di pace: Ciccocioppo 05C0345