N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2004
Ordinanza emessa il 13 dicembre 2004 dal giudice di pace di Firenze nel procedimento civile tra Moreschini Claudio Maria contro comune di Firenze Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio della responsabilita' personale - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, [27, recte:] 24, comma secondo, e 27.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio instaurato con ricorso ex art. 204-bis del c.d.s (introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214) da Moreschini Claudio Maria, nato a Cesena il 17 novembre 1938 e residente a Pisa, via Pellizzi n. 11, elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavour n. 85, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Moreschini, in giudizio di persona, opponente; Contro Comune di Firenze, in persona del sindaco pro tempore, come tale domiciliato nel suo ufficio in piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, rappresentato e difeso dal vice ispettore Martini Anna - dipendente dell'amministrazione comunale di Firenze in qualita' di appartenente alla U.O. contenzioso della Polizia municipale - giusta delega rilasciata ai sensi dell'art. 23, legge n. 689/1981, resistente; iscritto al numero 10055 del R.G.A.C. dell'anno 2004 ed avente per oggetto: opposizione a verbale di accertamento di violazione al Codice della strada. Vista la richiesta espressamente formulata nell'odierna udienza di trattazione dal ricorrente di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' l'art. 12-bis, comma 2 del Codice della strada sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede - in caso di mancata identificazione del conducente - la decurtazione del punti della patente del proprietario del veicolo; Letti gli atti di causa e fatto constare che con ricorso depositato il 16 luglio 2004 il signor Moreschini Claudio Maria, in giudizio di persona; Premesso che nei precedenti sessanta giorni gli era stato notificato il verbale di accertamento n. 805570/T/2004, redatto in data 16 aprile 2004 dalla Polizia municipale di Firenze, con il quale veniva accertato che in data 13 marzo 2004, alle ore 23,29 in Firenze, viale Etruria, 140 metri dopo il sovrappasso Canova/Foggini, direzione uscita dalla citta', il conducente del veicolo targato BZ671HG aveva violato la norma di cui, all'art. 142, comma 8 del c.d.s. perche' sorpreso a circolare ad una velocita' di 86 km/h che superava di km/h 36 il limite ivi esistente di km/h 50; che la suddetta violazione era stata accertata a seguito di rilevazione della velocita' eseguita mediante apparecchiatura autovelox; che l'infrazione non era stata per altro immediatamente contestata in quanto per il rilievo erano stati asseritamente utilizzati mezzi tecnici indicati dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168 e l'accertamento era stato effettuato su tratto di strada individuato con decreto prefettizio della Provincia di Firenze in data 12 luglio 2002 protocollo n. 00200856; che dunque il verbale gli era stato notificato nella sua qualita' di proprietario del citato veicolo e pertanto nella sua qualita' di obbligato in solido con il conducente (rimasto sconosciuto); che la violazione di cui al verbale comportava per l'estinzione il pagamento di una somma pari al minimo della sanzione amministrativa pecuniaria, fissato in Euro 137,55 piu' Euro 8,64 per spese di procedimento e di notificazione entro 60 giorni dal ricevimento del verbale nonche' la sanzione accessoria della decurtazione di 2 punti dalla patente di guida nei confronti del proprietario del veicolo salvo che lo stesso non avesse comunicato all'organo di polizia, entro 30 giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione; che egli si trovava nella dichiarata impossibilita' di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione e che lui stesso, quel di, era altrove; Chiedeva - per diverse ragioni - in tesi l'annullamento del verbale; in ipotesi la conferma del verbale limitatamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, esclusa comunque la decurtazione di punti dalla sua patente; vinte le spese e in ogni caso disposta la provvisoria sospensione dell'accertamento impugnato. Tra i motivi che sostenevano tali conclusioni il ricorrente includeva anche l'assunta illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada (aggiunto al medesimo dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in vigore dal 30 giugno 2003 e poi modificato dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui lo stesso prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente al momento della violazione, la decurtazione dei punti si applica al proprietario del veicolo a meno che questi non comunichi all'autorita' di polizia procedente, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione. Secondo il ricorrente, infatti, detta norma appare illegittima sia che si voglia ritenere la decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia che la si voglia ritenere una misura di carattere cautelare. E' in vero, qualora si volesse ritenere la natura sanzionatoria della decurtazione, si dovrebbe indurre che detta norma introduca nel nostro sistema una fattispecie di responsabilita', oggettiva per fatto altrui in assoluto contrasto con il principio di cui all'art. 27 della Costituzione, che, benche' affermato con riferimento ai reati, dovrebbe intendersi esteso a tutte le violazioni per le quali fossero previste sanzioni che colpiscano la persona. Principio del quale altro non sarebbero che applicazioni derivate quelle riguardate dagli artt. 196 e 210 del c.d.s. le quali rispettivamente prevedono una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario del veicolo solo in tema di sanzioni pecuniarie amministrative e l'intrasmissibilita' delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da coloro che hanno commesso la violazione o le violazioni. Se invece dovessimo ipotizzare la decurtazione dei punti dalla patente di guida come una misura di carattere cautelare, la legge risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, non comprendendosi quale finalita' cautelare potrebbe mai perseguirsi applicando la misura ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito. Ulteriore elemento di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza sarebbe poi riconoscibile nel fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo si presenterebbe come una sanzione intermittente o eventuale, risultando applicabile solo se il proprietario fosse una persona munita di patente. La sanzione non colpirebbe poi il proprietario in quanto tale, ma solo qualora non comunicasse all'organo accertatore i dati del conducente. Scontata dovrebbe poi ritenersi l'impossibilita' per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art. 126-bis del c.d.s. posto che - non essendo egli presente sul luogo dell'accertamento - potrebbe al massimo fornire i dati della persona cui aveva affidato il veicolo, non certo dichiarare che l'autrice della violazione fosse proprio lei. Donde l'ovvia deduzione che l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo - siccome conseguente all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile - risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza oltre che a quello di legalita' ed uguaglianza. Tra i principi costituzionali lesi dall'obbligo imposto al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione vi sarebbe anche quello di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione posto che l'obbligo stesso limiterebbe irrimediabilmente il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare in contrasto con il diritto al silenzio, ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento. Dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata (art. 3 della Costituzione) deriverebbero infine dalla sua applicabilita' solo ai proprietari muniti di patente, mentre nell'ipotesi che il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore, scelto con criteri soggettivi e casuali. Rilevato che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della citata questione di legittimita' costituzionale in quanto, l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensi' dal proprietario del veicolo), comporterebbe l'automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilita' da parte sua di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, escluso che vi fosse lui stesso; La questione sollevata non e' manifestamente infondata in quanto sembra effettivamente ledere, per le ragioni esposte e in buona parte condivise, se non altri, almeno i principi costituzionali di cui all'art. 27 della Costituzione. «La responsabilita' penale e' personale», all'art. 3 della Costituzione «principio di uguaglianza» e all'art. 27, secondo comma della Costituzione. «La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»;
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione. Sospende il presente procedimento. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio del ministri; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni trascritte. Firenze, addi' 13 dicembre 2004 Il giudice di pace: Castelluzzo 05C0346