N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2004

Ordinanza  emessa  il 13 dicembre 2004 dal giudice di pace di Firenze
nel procedimento civile tra Moreschini Claudio Maria contro comune di
Firenze

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati  dell'effettivo  trasgressore -  Contrasto con il principio
  della  responsabilita'  personale  -  Violazione  del  principio di
  uguaglianza - Lesione del diritto di difesa.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,   come   modificato   dal   d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, [27, recte:] 24, comma secondo, e 27.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel  giudizio instaurato con
ricorso  ex  art.  204-bis  del  c.d.s (introdotto dal d.l. 27 giugno
2003,  n. 151,  convertito  con  legge  1°  agosto  2003,  n. 214) da
Moreschini  Claudio  Maria,  nato  a  Cesena  il  17  novembre 1938 e
residente  a  Pisa,  via Pellizzi n. 11, elettivamente domiciliato in
Firenze,  via  Cavour  n. 85,  presso  lo  studio  dell'avv. Giuseppe
Moreschini, in giudizio di persona, opponente;
    Contro  Comune  di  Firenze,  in persona del sindaco pro tempore,
come  tale  domiciliato  nel  suo  ufficio  in piazza della Signoria,
Palazzo  Vecchio,  rappresentato  e difeso dal vice ispettore Martini
Anna   -  dipendente  dell'amministrazione  comunale  di  Firenze  in
qualita'   di   appartenente  alla  U.O.  contenzioso  della  Polizia
municipale  -  giusta  delega rilasciata ai sensi dell'art. 23, legge
n. 689/1981,  resistente;  iscritto  al  numero  10055  del  R.G.A.C.
dell'anno  2004  ed  avente  per  oggetto:  opposizione  a verbale di
accertamento di violazione al Codice della strada.
    Vista  la  richiesta espressamente formulata nell'odierna udienza
di  trattazione dal ricorrente di sospendere il presente procedimento
e   di   trasmettere  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  perche'
l'art. 12-bis,  comma  2 del Codice della strada sarebbe in contrasto
con  gli  artt.  3,  24  e  27  della Costituzione nella parte in cui
prevede  -  in  caso  di  mancata identificazione del conducente - la
decurtazione del punti della patente del proprietario del veicolo;
    Letti  gli  atti  di  causa  e  fatto  constare  che  con ricorso
depositato  il  16 luglio 2004 il signor Moreschini Claudio Maria, in
giudizio di persona;
    Premesso  che  nei  precedenti  sessanta  giorni  gli  era  stato
notificato  il  verbale  di accertamento n. 805570/T/2004, redatto in
data 16 aprile 2004 dalla Polizia municipale di Firenze, con il quale
veniva  accertato  che  in  data  13  marzo  2004,  alle ore 23,29 in
Firenze, viale Etruria, 140 metri dopo il sovrappasso Canova/Foggini,
direzione  uscita  dalla  citta',  il  conducente del veicolo targato
BZ671HG  aveva  violato  la  norma  di cui, all'art. 142, comma 8 del
c.d.s.  perche'  sorpreso a circolare ad una velocita' di 86 km/h che
superava di km/h 36 il limite ivi esistente di km/h 50;
        che  la  suddetta violazione era stata accertata a seguito di
rilevazione   della   velocita'   eseguita  mediante  apparecchiatura
autovelox;
        che  l'infrazione  non  era  stata  per  altro immediatamente
contestata  in  quanto  per  il  rilievo  erano  stati  asseritamente
utilizzati  mezzi  tecnici  indicati  dall'art. 4  del d.l. 20 giugno
2002,   n. 121,   convertito  in  legge  1°  agosto  2002,  n. 168  e
l'accertamento  era  stato effettuato su tratto di strada individuato
con  decreto prefettizio della Provincia di Firenze in data 12 luglio
2002 protocollo n. 00200856;
        che  dunque  il  verbale  gli  era stato notificato nella sua
qualita'  di  proprietario  del  citato  veicolo e pertanto nella sua
qualita'   di   obbligato   in  solido  con  il  conducente  (rimasto
sconosciuto);
        che   la   violazione   di  cui  al  verbale  comportava  per
l'estinzione  il pagamento di una somma pari al minimo della sanzione
amministrativa  pecuniaria, fissato in Euro 137,55 piu' Euro 8,64 per
spese  di  procedimento  e  di  notificazione  entro  60  giorni  dal
ricevimento   del   verbale  nonche'  la  sanzione  accessoria  della
decurtazione  di  2  punti  dalla  patente di guida nei confronti del
proprietario  del  veicolo  salvo che lo stesso non avesse comunicato
all'organo  di  polizia,  entro  30  giorni  dalla  richiesta, i dati
personali e della patente del conducente al momento della violazione;
        che  egli  si  trovava  nella  dichiarata  impossibilita'  di
indicare  chi  fosse  alla  guida  del  veicolo  il  giorno in cui fu
rilevata l'infrazione e che lui stesso, quel di, era altrove;
    Chiedeva  -  per  diverse  ragioni  -  in tesi l'annullamento del
verbale;  in  ipotesi  la  conferma  del  verbale  limitatamente alla
sanzione  amministrativa pecuniaria, esclusa comunque la decurtazione
di punti dalla sua patente; vinte le spese e in ogni caso disposta la
provvisoria sospensione dell'accertamento impugnato.
    Tra  i  motivi  che  sostenevano  tali  conclusioni il ricorrente
includeva  anche  l'assunta  illegittimita'  costituzionale dell'art.
126-bis,  comma  2  del  codice  della  strada  (aggiunto al medesimo
dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, in vigore dal 30 giugno
2003  e  poi  modificato dall'art. 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito  nella legge 1° agosto 2003, n. 214) nella parte in cui lo
stesso prevede che, in caso di mancata identificazione del conducente
al  momento della violazione, la decurtazione dei punti si applica al
proprietario   del   veicolo   a   meno   che  questi  non  comunichi
all'autorita' di polizia procedente, i dati personali e della patente
del conducente al momento della violazione.
    Secondo  il  ricorrente,  infatti, detta norma appare illegittima
sia  che  si  voglia ritenere la decurtazione dei punti una misura di
carattere  sanzionatorio, sia che la si voglia ritenere una misura di
carattere cautelare.
    E'  in  vero, qualora si volesse ritenere la natura sanzionatoria
della decurtazione, si dovrebbe indurre che detta norma introduca nel
nostro  sistema  una  fattispecie  di  responsabilita', oggettiva per
fatto  altrui  in assoluto contrasto con il principio di cui all'art.
27  della  Costituzione,  che,  benche'  affermato con riferimento ai
reati,  dovrebbe intendersi esteso a tutte le violazioni per le quali
fossero previste sanzioni che colpiscano la persona.
    Principio del quale altro non sarebbero che applicazioni derivate
quelle  riguardate  dagli  artt.  196  e  210  del  c.d.s.  le  quali
rispettivamente  prevedono  una solidarieta' passiva del conducente e
del  proprietario  del  veicolo  solo  in tema di sanzioni pecuniarie
amministrative  e  l'intrasmissibilita' delle sanzioni non pecuniarie
ad  altri soggetti diversi da coloro che hanno commesso la violazione
o le violazioni.
    Se  invece  dovessimo  ipotizzare la decurtazione dei punti dalla
patente  di  guida  come  una misura di carattere cautelare, la legge
risulterebbe   contraria   al   principio   di   ragionevolezza,  non
comprendendosi  quale  finalita'  cautelare  potrebbe mai perseguirsi
applicando la misura ad un soggetto diverso da quello che ha commesso
l'illecito.
      Ulteriore  elemento  di  irragionevolezza  e  di violazione del
principio  di  uguaglianza sarebbe poi riconoscibile nel fatto che la
decurtazione   dei   punti  anche  al  proprietario  del  veicolo  si
presenterebbe come una sanzione intermittente o eventuale, risultando
applicabile  solo  se  il  proprietario  fosse  una persona munita di
patente.  La  sanzione  non  colpirebbe poi il proprietario in quanto
tale,  ma  solo qualora non comunicasse all'organo accertatore i dati
del conducente.
    Scontata   dovrebbe   poi   ritenersi   l'impossibilita'  per  il
proprietario  del  veicolo  di  rendere la dichiarazione prevista dal
comma  2  dell'art. 126-bis  del  c.d.s. posto che - non essendo egli
presente  sul luogo dell'accertamento - potrebbe al massimo fornire i
dati   della  persona  cui  aveva  affidato  il  veicolo,  non  certo
dichiarare che l'autrice della violazione fosse proprio lei.
    Donde  l'ovvia  deduzione  che  l'applicazione  di  una  sanzione
personale   al   proprietario   del  veicolo  -  siccome  conseguente
all'omissione  di  un comportamento attivo naturalmente impossibile -
risulterebbe  contraria  al  principio  di ragionevolezza oltre che a
quello di legalita' ed uguaglianza.
    Tra  i  principi  costituzionali  lesi  dall'obbligo  imposto  al
proprietario  di  denunciare  il  conducente del veicolo responsabile
della violazione vi sarebbe anche quello di cui all'art.  24, secondo
comma  della  Costituzione  posto  che  l'obbligo  stesso limiterebbe
irrimediabilmente  il  diritto  di  difesa del cittadino, obbligato a
parlare  in  contrasto  con  il diritto al silenzio, ormai patrimonio
acquisito del nostro ordinamento.
    Dubbi  sulla  ragionevolezza della norma contestata (art. 3 della
Costituzione)  deriverebbero  infine dalla sua applicabilita' solo ai
proprietari   muniti   di   patente,   mentre   nell'ipotesi  che  il
proprietario  fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno
il  proprietario  del  veicolo  ma  il  suo  legale  rappresentante o
addirittura  un  soggetto  ulteriore, scelto con criteri soggettivi e
casuali.
    Rilevato    che    il   giudizio   non   puo'   essere   definito
indipendentemente   dalla   risoluzione  della  citata  questione  di
legittimita'   costituzionale  in  quanto,  l'eventuale  rigetto  del
ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensi' dal
proprietario  del  veicolo),  comporterebbe l'automatica decurtazione
del  punteggio  per  il  proprietario  del  veicolo,  alla luce della
dichiarata  impossibilita'  da  parte  sua di indicare chi fosse alla
guida  del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, escluso
che vi fosse lui stesso;
    La  questione sollevata non e' manifestamente infondata in quanto
sembra effettivamente ledere, per le ragioni esposte e in buona parte
condivise,  se  non  altri,  almeno  i principi costituzionali di cui
all'art. 27   della   Costituzione.  «La  responsabilita'  penale  e'
personale»,  all'art. 3 della Costituzione «principio di uguaglianza»
e  all'art. 27,  secondo  comma  della  Costituzione.  «La  difesa e'
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»;
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione.
    Sospende il presente procedimento.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  costituite e al Presidente del Consiglio del
ministri;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio
e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni trascritte.
        Firenze, addi' 13 dicembre 2004
                   Il giudice di pace: Castelluzzo
05C0346