N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2005

Ordinanza  emessa il 14 gennaio 2005 dal giudice di pace di Lagonegro
nel   procedimento  civile  tra  Manzolillo  Maria  contro  Ministero
dell'interno

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati  dell'effettivo  trasgressore  -  Contrasto  con il vigente
  sistema  sanzionatorio  penale  e amministrativo e con il principio
  della  responsabilita'  personale  -  Violazione  del  principio di
  uguaglianza  -  Irragionevole  discriminazione  fra  proprietari (a
  seconda  che  siano  muniti  o  meno di patente, e che si tratti di
  persona  fisica o giuridica) - Compressione del diritto di difesa -
  Imposizione  al  proprietario di un obbligo di autodenuncia, ovvero
  di un obbligo di denuncia non sempre adempibile.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 399/04  R.G.,  promossa  da:  Manzolillo  Maria,  rappresentata  e
difesa,  come  da  mandato  in  atti,  dall'avv.  Giuseppe Sabella ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lagonegro, al viale
Colombo n. 38, ricorrente;
    Contro  Ministro dell'interno in persona del Ministro pro tempore
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Potenza, resistente.
    Oggetto:  opposizione a verbale di contestazione ex art. 22 legge
n. 689/1981 e successive modifiche.

                              F a t t o

    Con   ricorso  depositato  in  cancelleria  il  21  ottobre  2004
Manzolillo   Maria   proponeva  opposizione  avverso  il  verbale  di
contestazione   n. ATX0000079401,   elevato   dalla  sezione  Polizia
stradale  di  Potenza  in  data  23  agosto  2004,  notificato  il 23
settembre  2004,  con  cui  le  veniva  irrogata,  quale obbligata in
solido,  la  sanzione  pecuniaria di Euro 354,45 e veniva disposta, a
carico  del  conducente dell'autovettura Rover RF 1.4 tg. AV645PT, di
proprieta'  della  ricorrente,  la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione  della patente di guida nonche' la decurtazione di
punti dieci.
    La    ricorrente    preliminarmente    sollevava   eccezione   di
illegittimita'    costituzionale    dell'art. 126-bis    del   d.lgs.
n. 85/1992, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
    In  via  subordinata  e  nel  merito, chiedeva l'annullamento del
verbale  impugnato,  siccome  viziato  per  violazione  di legge, con
condanna   dell'amministrazione  opposta  al  pagamento  di  spese  e
competenze del giudizio.
    Fissata  dal  giudice l'udienza di comparizione, ex art. 22 legge
n. 689/1981,  si  costituiva  ritualmente  con  comparsa  il Ministro
dell'interno, il quale, impugnata ogni deduzione avversa, chiedeva il
rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
    All'odierna   udienza   il  giudice,  ritenuta  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata  dalla  ricorrente, dispone la sospensione del procedimento
per i motivi che seguono.

                            D i r i t t o

    La patente a punti, che rappresenta sicuramente la novita' che ha
inciso in maniera piu' rilevante sul comportamento degli utenti della
strada,  e'  stata  introdotta  nel  codice  della  strada  dal  d.l.
n.151/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2003.
    L'istituto  ha  lo  scopo  di  prevedere,  con criteri obiettivi,
ulteriori  conseguenze  delle violazioni, con un meccanismo che segue
lo schema indicato nella tabella allegata all'art. 126-bis del codice
della strada, dove per ogni violazione di una norma di comportamento,
e proporzionalmente alla sua gravita', e' prescritta una decurtazione
di punti, da un minimo di 1 ad un massimo di 10.
    La  circolare  del  Ministero  dell'interno  - Dipartimento della
pubblica  sicurezza n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 - ha
indicato  le  disposizioni  per l'applicazione della disciplina della
patente  a  punti,  definendo  tale istituto una misura cautelare che
integra il sistema delle sanzioni pecuniarie e accessorie in vigore.
    Si  e'  reso,  quindi,  il sistema sanzionatorio del codice della
strada  piu'  severo,  poiche' la decurtazione dei punti non e' altro
che  un'ulteriore  sanzione  che  si aggiunge a quella amministrativa
pecuniaria  ed,  eventualmente,  a  quelle  accessorie, quali, tra le
altre, la sospensione della patente. Pertanto, la consumazione di una
determinata   violazione   potrebbe   comportare,   da  un  lato,  la
sospensione   del   permesso   di   circolare   e,  dall'altro  lato,
l'azzeramento del punteggio, poiche' un istituto non assorbe l'altro.
    Peraltro,  la  normativa  introdotta con la legge n. 214/2003, se
serve  forse  a  conseguire  un forte effetto di deterrenza, crea non
pochi   problemi,   sui   quali   sembra   necessaria  una  pronuncia
chiarificatrice della Corte costituzionale.
    Invero  il  nuovo  art. 126-bis  (e l'interpretazione di esso che
viene correntemente fornita) generano due distinti ordini di dubbi:
        i   primi   si   pongono   sul   piano   della   legittimita'
costituzionale.  Occorre,  cioe', chiedersi se sia costituzionalmente
legittima  una  norma  che impone, alternativamente, una sanzione per
responsabilita' non propria ovvero un obbligo di autodenuncia;
        i   secondi   sono   relativi   alla  stessa  interpretazione
dell'esatto contenuto normativo e della sua effettiva praticabilita'.
In  questo  secondo  caso,  occorre  chiedersi  se  l'interpretazione
dell'art. 126-bis   sia   quella  generalmente  riportata  nei  primi
commenti,  e  fornita dal Dipartimento, ovvero non ne siano possibili
altre. In particolare, non appare sufficientemente chiaro quali siano
gli   effettivi  adempimenti  ai  quali  e'  tenuto  il  proprietario
dell'autoveicolo,  al  fine  di  evitare  sanzioni,  quando  si abbia
effettivamente omissione e quali ne siano le conseguenze.
    1.    -   Violazione   dell'art. 27   della   Costituzione:   «La
responsabilita' penale e' personale».
    Per   tentare   una   risposta   a   questi   interrogativi,   e'
indispensabile  preliminarmente  chiarire  la  natura giuridica della
decurtazione  dei punti dalla patente, poiche', come appare evidente,
ogni  ricostruzione  interpretativa,  con  le  relative perplessita',
cosi' come gli aspetti di tutela giurisdizionale da porre in rilievo,
dipendono dall'inquadramento dell'istituto.
    A tali fini, non aiutano le prime interpretazioni amministrative.
Infatti,   in   modo   alquanto   contraddittorio,  l'istituto  della
decurtazione  dei  punti viene definito dalla circolare del Ministero
dell'interno,   contemporaneamente,   una  misura  avente  «carattere
cautelare»  e  una  misura  che  «integra  il  sistema delle sanzioni
pecuniarie e accessorie» previste dal codice della strada.
    La contraddizione appare evidente e non ha bisogno di particolari
approfondimenti:   una  misura  cautelare  non  e'  una  sanzione,  e
viceversa.
    La  prima  e'  una  misura a carattere provvisorio, per lo piu' a
contenuto  interdittivo,  volta ad evitare alterazione dei dati reali
ovvero ulteriore permanenza o nuova commissione dell'illecito, ovvero
ancora  a  tutelare l'effettivita' del procedimento sanzionatorio. Il
provvedimento  sanzionatorio,  invece,  e'  l'atto  con  il  quale si
irroga,  con  carattere  di  tendenziale  definitivita',  la sanzione
prevista dalla legge per il particolare tipo di illecito commesso.
    Occorre,   quindi,   scegliere:   una   misura  non  puo'  avere,
contemporaneamente,  finalita'  cautelari e natura sanzionatoria. Nel
caso  di  specie,  stante  la  natura  afflittiva  (e  la  durata non
provvisoria)   della   decurtazione   dei   punti,   sembra   potersi
ragionevolmente  affermare  che  essa sia una sanzione amministrativa
personale.
    Probabilmente,   l'espressione  utilizzata  dalla  circolare  del
Ministero  dell'interno  (relativamente alla natura «cautelare» della
misura),  deve  essere  intesa  in senso assolutamente atecnico, come
riferita,  cioe',  a  una  generica finalita' di prevenzione generale
dell'ulteriore   commissione   di   illeciti,   che   e'   una  delle
caratteristiche (e finalita) delle sanzioni.
    Se  l'interpretazione  dell'istituto  e'  quella proposta, appare
pero'  evidente  un  primo  «attrito»  con  la logica complessiva del
sistema  sanzionatorio  proprio  dello stesso codice della strada (su
tale  aspetto,  del  tutto  coerente  con i principi costituzionali).
Infatti:
        a) in primo luogo, le sole sanzioni per le quali e' possibile
prevedere  una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario
dell'autoveicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196);
        b)  inoltre,  il  codice,  in coerenza con tale impostazione,
prevede  l'intrasmissibilita'  delle sanzioni non pecuniarie ad altri
soggetti, diversi da chi ha commesso la violazione (art. 210).
    Tali  disposizioni  del  codice,  come si e' detto, costituiscono
chiara  applicazione  di  principi  costituzionali che, affermati con
riferimento  ai reati (la responsabilita' penale e personale, secondo
l'art. 25  della  Costituzione),  possono  essere  estesi  a tutte le
violazioni  per  le  quali  siano previste sanzioni che colpiscano la
persona.   E   allora,  cosi'  come  e'  senza  dubbio  legittima  la
solidarieta'   tra   conducente   e   proprietario   dell'autoveicolo
relativamente alle sanzioni pecuniarie, per le stesse ragioni piu' di
un  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  sorge  nel  caso in cui
disposizioni  di legge prevedano la possibile irrogazione di sanzioni
amministrative   personali   per   una   sorta   di  «responsabilita'
oggettiva», istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale
e amministrativo. E si badi che i dubbi sarebbero, ovviamente, ancora
maggiori  nel caso in cui si ritenga che la decurtazione dei punti e'
una misura cautelare, in quanto non si comprenderebbe quale finalita'
cautelare  possa  mai perseguirsi, applicando la relativa misura a un
soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito.
    2.   -   Violazione   del   principio  di  uguaglianza  stabilito
dall'art. 3 della Costituzione.
    Alle  considerazioni  finora espresse se ne aggiungono altre (che
costituiscono altrettanti dubbi di legittimita' costituzionale):
        la   sanzione   della   decurtazione   dei   punti  anche  al
proprietario   dell'autoveicolo   si   presenta  come  una  singolare
sanzione,   a   carattere   «intermittente»  o  «eventuale»,  essendo
applicabile  solo  nel  caso  in  cui  il  suddetto  proprietario sia
patentato.  Il  che,  come  appare  evidente,  pone  seri dubbi sulla
«ragionevolezza»  dell'istituto,  anche in relazione all'art. 3 della
Costituzione.   Ne'   puo'   dirsi  che  tale  sanzione  colpisce  il
proprietario   non   in   quanto   tale,  ma  per  l'omissione  delle
informazioni  alla  polizia, in quanto tale comportamento omissivo e'
gia'  di  per  se'  punito  da sanzione amministrativa pecuniaria, ai
sensi del richiamato art. 180, comma 8, codice della strada;
        la  sanzione  della  decurtazione  dei  punti  applicabile al
legale  rappresentante  della  persona  giuridica o a un suo delegato
(sempre  che,  come  si vedra', sia questa l'esatta interpretazione),
esalta  i  problemi gia' esposti, in quanto, in questo caso, essa non
colpirebbe  nemmeno  il proprietario dell'autoveicolo, ma addirittura
il suo legale rappresentante o, ancor peggio, un soggetto ulteriore e
scelto con criteri del tutto soggettivi e casuali.
    3.  -  Violazione  dell'art. 24, comma 2, della Costituzione: «La
difesa   e'   diritto   inviolabile   in   ogni  stato  e  grado  del
procedimento».
    Invero   la   possibilita'   di   irrogare   sanzioni   senza  la
contestazione  immediata,  anche se prevista dalla legge, costituisce
gia'  di  per  se'  una compressione del diritto di difesa, come tale
derogatoria rispetto all'art. 24, comma 2, della Costituzione. A ogni
contestazione   di  illecito,  infatti,  deve  essere  consentita  la
possibilita'   di   controdedurre   (anche   inserendo   le   proprie
considerazioni   a   verbale,  ovvero  richiedendo  verifiche,  anche
attraverso   richiesta  di  accertamento  tecnico  preventivo,  sulla
efficienza  degli  strumenti  meccanici di accertamento). E' evidente
che  l'ammessa possibilita' di contestazione «differita» non consente
un'efficace  predisposizione  di  strumenti  di difesa. Occorre pero'
chiedersi  se  tale  compressione,  sopportabile  con  riferimento  a
sanzioni  pecuniarie, possa essere ancora considerata accettabile con
riferimento a sanzioni personali.
    L'aspetto   piu'   preoccupante,   tuttavia,   sul   piano  della
legittimita'  costituzionale  (e  anche  con  riferimento ai principi
generali  del  nostro  ordinamento giuridico) e' pero' costituito dal
caso  in cui il conducente non identificato sia in realta' proprio il
proprietario del veicolo. In tale ipotesi, quest'ultimo si troverebbe
in una situazione difficile: o autodenunciarsi oppure ricevere sia la
sanzione  della decurtazione dei punti sia la sanzione pecuniaria per
la dichiarazione omessa.
    Il  nostro  ordinamento  giuridico,  pero', come ogni ordinamento
anche  solo  minimamente  ispirato  a  principi  liberali,  non  puo'
prevedere  che  si  possa essere costretti ad agire contro se stessi,
cioe'  ad  autodenunciarsi.  Sono  gli  organi  preposti  che  devono
accertare  l'identita'  effettiva dell'autore dell'illecito, non puo'
essere  quest'ultimo  tenuto ad autodenunciarsi, estendendo a tutti i
cittadini un obbligo di denuncia configurabile nel nostro ordinamento
soltanto  in  capo  a  determinati  soggetti  che rivestono pubbliche
funzioni.
    I  dubbi, come si e' gia' avuto modo di affermare, non riguardano
solo  la  legittimita'  costituzionale  della  norma, ma anche le sue
specifiche modalita' applicative.
    Come  si  e' detto, il proprietario del veicolo e' tenuto, se non
vuole  essere  sanzionato,  a  comunicare  «i  dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione» e, se si
tratta   di   persona   giuridica,  tale  obbligo  grava  sul  legale
rappresentante o su un suo delegato.
    Anche  la  mera  lettera  della  disposizione  suscita  non poche
perplessita'.
    In  primo  luogo, occorre osservare che la norma, che prevede due
tipi   di  sanzione  per  l'omessa  indicazione  del  conducente  (la
decurtazione  dei  punti al proprietario e la sanzione pecuniaria), a
stretto  tenore  letterale,  non  prevede  affatto  che,  nel caso di
persona  giuridica  proprietaria.  La  sanzione della decurtazione si
applichi al legale rappresentante o a un suo delegato, per i quali e'
previsto  solo  l'obbligo di fornire le indicazioni sulle generalita'
del conducente e, in caso di omissione, la sanzione pecuniaria.
    D'altra  parte,  a  voler  seguire una diversa interpretazione la
norma  si  presenterebbe  talmente  «abnorme»  rispetto  ai  principi
generali  del  sistema  sanzionatorio,  da fondare ulteriori dubbi di
legittimita' costituzionale.
    La  recente  circolare  del Ministero dell'interno - Dipartimento
della  pubblica  sicurezza n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre
2004  - ha avallato tale interpretazione, chiarendo testualmente che,
«qualora  il  proprietario  del  veicolo  sia  una persona giuridica,
l'onere  di  comunicare  chi  fosse  alla guida del veicolo spetta al
legale  rappresentante  o ad un suo delegato, al quale, tuttavia, non
si  applica  la  decurtazione  di punteggio nel caso in cui ometta di
fornire  i  dati  o  fornisca  indicazioni  da  cui non sia possibile
risalire al conducente».
    In  secondo  luogo, per quanto concerne le indicazioni da fornire
agli  organi  di  polizia,  suscita  perplessita'  la  necessita'  di
comunicare,  oltre  ai  dati  personali, gli estremi della patente di
guida,  che  il  proprietario  del veicolo ben puo' non conoscere. In
questo  caso,  per  dare  un  senso  alla  disposizione, occorrerebbe
ritenere  che  sia  sufficiente  indicare le generalita' del soggetto
(presunto)  conducente, ben potendo con facilita' l'organo di polizia
accertare gli estremi del suo permesso di guida.
    Ma  le  perplessita' di maggiore spessore riguardano il contenuto
della  dichiarazione  che  deve  essere  resa  dal  proprietario  del
veicolo.
    Per  un verso, quest'ultimo, a volte a mesi di distanza dal fatto
illecito,  ben  puo' non ricordare chi fosse concretamente alla guida
(si  pensi  al  caso  piu'  banale  rappresentato  da un'automobile a
disposizione  di  piu'  componenti dello stesso nucleo familiare). In
questa  ipotesi  e'  da ritenere estremamente dubbio che a carico del
proprietario  che  si  rechi dall'organo di polizia e dichiari di non
ricordare   si  possano  applicare  sia  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  (per non aver reso la dichiarazione), sia la decurtazione
dei punti.
    Per un altro verso - ed e' questo il punto fondamentale - occorre
affermare   con  estrema  chiarezza  che  la  dichiarazione  prevista
dall'art. 126-bis e' una dichiarazione «impossibile» a rendersi.
    Invero, il proprietario del veicolo potra' al massimo (sempre che
lo   ricordi  o  che  vi  siano  risultanze  documentali)  dichiarare
l'identita'  del soggetto che aveva in quella determinata giornata la
disponibilita'  del  veicolo,  ma  non  potra'  mai dichiarare che il
conducente  che  ha  commesso  l'infrazione  fosse  effettivamente la
persona a cui il mezzo era stato affidato.
    Tale  dichiarazione  non  puo'  essere  resa  per  la  semplice e
decisiva  ragione  che  il  proprietario,  non  essendo  sul luogo al
momento  dell'infrazione,  non  puo'  sapere chi fosse effettivamente
alla guida del mezzo.
    E  allora,  da  una  parte,  occorre  chiedersi  se  puo'  essere
applicata la sanzione al proprietario del veicolo, in quanto essa non
puo'  ragionevolmente  conseguire  alla omissione di un comportamento
attivo  (l'indicazione del conducente) che - per le ragioni esposte -
e' impossibile tenere.
    Dall'altra  parte,  suscita  qualche dubbio che la sanzione possa
essere  applicata a colui che aveva sicuramente la disponibilita' del
veicolo,  ma  che  non  si  e'  accertato essere il conducente, cioe'
autore della violazione.
    Ma c'e' di piu'.
    Non  si  puo'  ignorare  che la norma in esame si presta a facili
elusioni,  evidentemente non previste dal legislatore. In effetti, il
proprietario   potrebbe   denunciare  quali  contravventori  soggetti
consenzienti,  come  persone  anziane  o persone che guidano soltanto
saltuariamente,    che    nessuna   conseguenza   subirebbero   dalla
decurtazione dei punti, non facendo della patente alcun uso pratico.
    Allo  stesso  modo, il titolare di un veicolo potrebbe attribuire
erroneamente o falsamente ad altri individui la responsabilita' della
violazione,  al solo scopo di danneggiarli, dato che nel codice della
strada  non  e'  previsto un effettivo contraddittorio o una serie di
garanzie per coloro che potrebbero essere ingiustamente accusati.
    Le   considerazioni   fin  qui  espresse  rendono  indispensabile
l'intervento  della  Corte  costituzionale,  che valga a porre fine a
tutte  le  questioni e restituisca chiarezza ad una riforma non priva
di contrasti e incoerenze.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata dalla ricorrente in relazione
all'art. 126-bis del codice della strada, come modificato dal d.l. 27
giugno  2003,  n. 151,  convertito  con  modificazioni dalla legge 1°
agosto  2003,  n. 214,  per  violazione  degli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  alle parti
costituite,  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, nonche' ai
Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
    Dispone   l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
cancelleria, alla Corte costituzionale.
        Lagonegro, addi' 14 gennaio 2005
                  Il giudice di pace: D'Alessandro
05C0347