N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2005
Ordinanza emessa il 14 gennaio 2005 dal giudice di pace di Lagonegro nel procedimento civile tra Manzolillo Maria contro Ministero dell'interno Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo e con il principio della responsabilita' personale - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevole discriminazione fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente, e che si tratti di persona fisica o giuridica) - Compressione del diritto di difesa - Imposizione al proprietario di un obbligo di autodenuncia, ovvero di un obbligo di denuncia non sempre adempibile. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 399/04 R.G., promossa da: Manzolillo Maria, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Sabella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lagonegro, al viale Colombo n. 38, ricorrente; Contro Ministro dell'interno in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, resistente. Oggetto: opposizione a verbale di contestazione ex art. 22 legge n. 689/1981 e successive modifiche. F a t t o Con ricorso depositato in cancelleria il 21 ottobre 2004 Manzolillo Maria proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. ATX0000079401, elevato dalla sezione Polizia stradale di Potenza in data 23 agosto 2004, notificato il 23 settembre 2004, con cui le veniva irrogata, quale obbligata in solido, la sanzione pecuniaria di Euro 354,45 e veniva disposta, a carico del conducente dell'autovettura Rover RF 1.4 tg. AV645PT, di proprieta' della ricorrente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonche' la decurtazione di punti dieci. La ricorrente preliminarmente sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 85/1992, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. In via subordinata e nel merito, chiedeva l'annullamento del verbale impugnato, siccome viziato per violazione di legge, con condanna dell'amministrazione opposta al pagamento di spese e competenze del giudizio. Fissata dal giudice l'udienza di comparizione, ex art. 22 legge n. 689/1981, si costituiva ritualmente con comparsa il Ministro dell'interno, il quale, impugnata ogni deduzione avversa, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. All'odierna udienza il giudice, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente, dispone la sospensione del procedimento per i motivi che seguono. D i r i t t o La patente a punti, che rappresenta sicuramente la novita' che ha inciso in maniera piu' rilevante sul comportamento degli utenti della strada, e' stata introdotta nel codice della strada dal d.l. n.151/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2003. L'istituto ha lo scopo di prevedere, con criteri obiettivi, ulteriori conseguenze delle violazioni, con un meccanismo che segue lo schema indicato nella tabella allegata all'art. 126-bis del codice della strada, dove per ogni violazione di una norma di comportamento, e proporzionalmente alla sua gravita', e' prescritta una decurtazione di punti, da un minimo di 1 ad un massimo di 10. La circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 - ha indicato le disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti, definendo tale istituto una misura cautelare che integra il sistema delle sanzioni pecuniarie e accessorie in vigore. Si e' reso, quindi, il sistema sanzionatorio del codice della strada piu' severo, poiche' la decurtazione dei punti non e' altro che un'ulteriore sanzione che si aggiunge a quella amministrativa pecuniaria ed, eventualmente, a quelle accessorie, quali, tra le altre, la sospensione della patente. Pertanto, la consumazione di una determinata violazione potrebbe comportare, da un lato, la sospensione del permesso di circolare e, dall'altro lato, l'azzeramento del punteggio, poiche' un istituto non assorbe l'altro. Peraltro, la normativa introdotta con la legge n. 214/2003, se serve forse a conseguire un forte effetto di deterrenza, crea non pochi problemi, sui quali sembra necessaria una pronuncia chiarificatrice della Corte costituzionale. Invero il nuovo art. 126-bis (e l'interpretazione di esso che viene correntemente fornita) generano due distinti ordini di dubbi: i primi si pongono sul piano della legittimita' costituzionale. Occorre, cioe', chiedersi se sia costituzionalmente legittima una norma che impone, alternativamente, una sanzione per responsabilita' non propria ovvero un obbligo di autodenuncia; i secondi sono relativi alla stessa interpretazione dell'esatto contenuto normativo e della sua effettiva praticabilita'. In questo secondo caso, occorre chiedersi se l'interpretazione dell'art. 126-bis sia quella generalmente riportata nei primi commenti, e fornita dal Dipartimento, ovvero non ne siano possibili altre. In particolare, non appare sufficientemente chiaro quali siano gli effettivi adempimenti ai quali e' tenuto il proprietario dell'autoveicolo, al fine di evitare sanzioni, quando si abbia effettivamente omissione e quali ne siano le conseguenze. 1. - Violazione dell'art. 27 della Costituzione: «La responsabilita' penale e' personale». Per tentare una risposta a questi interrogativi, e' indispensabile preliminarmente chiarire la natura giuridica della decurtazione dei punti dalla patente, poiche', come appare evidente, ogni ricostruzione interpretativa, con le relative perplessita', cosi' come gli aspetti di tutela giurisdizionale da porre in rilievo, dipendono dall'inquadramento dell'istituto. A tali fini, non aiutano le prime interpretazioni amministrative. Infatti, in modo alquanto contraddittorio, l'istituto della decurtazione dei punti viene definito dalla circolare del Ministero dell'interno, contemporaneamente, una misura avente «carattere cautelare» e una misura che «integra il sistema delle sanzioni pecuniarie e accessorie» previste dal codice della strada. La contraddizione appare evidente e non ha bisogno di particolari approfondimenti: una misura cautelare non e' una sanzione, e viceversa. La prima e' una misura a carattere provvisorio, per lo piu' a contenuto interdittivo, volta ad evitare alterazione dei dati reali ovvero ulteriore permanenza o nuova commissione dell'illecito, ovvero ancora a tutelare l'effettivita' del procedimento sanzionatorio. Il provvedimento sanzionatorio, invece, e' l'atto con il quale si irroga, con carattere di tendenziale definitivita', la sanzione prevista dalla legge per il particolare tipo di illecito commesso. Occorre, quindi, scegliere: una misura non puo' avere, contemporaneamente, finalita' cautelari e natura sanzionatoria. Nel caso di specie, stante la natura afflittiva (e la durata non provvisoria) della decurtazione dei punti, sembra potersi ragionevolmente affermare che essa sia una sanzione amministrativa personale. Probabilmente, l'espressione utilizzata dalla circolare del Ministero dell'interno (relativamente alla natura «cautelare» della misura), deve essere intesa in senso assolutamente atecnico, come riferita, cioe', a una generica finalita' di prevenzione generale dell'ulteriore commissione di illeciti, che e' una delle caratteristiche (e finalita) delle sanzioni. Se l'interpretazione dell'istituto e' quella proposta, appare pero' evidente un primo «attrito» con la logica complessiva del sistema sanzionatorio proprio dello stesso codice della strada (su tale aspetto, del tutto coerente con i principi costituzionali). Infatti: a) in primo luogo, le sole sanzioni per le quali e' possibile prevedere una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario dell'autoveicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196); b) inoltre, il codice, in coerenza con tale impostazione, prevede l'intrasmissibilita' delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti, diversi da chi ha commesso la violazione (art. 210). Tali disposizioni del codice, come si e' detto, costituiscono chiara applicazione di principi costituzionali che, affermati con riferimento ai reati (la responsabilita' penale e personale, secondo l'art. 25 della Costituzione), possono essere estesi a tutte le violazioni per le quali siano previste sanzioni che colpiscano la persona. E allora, cosi' come e' senza dubbio legittima la solidarieta' tra conducente e proprietario dell'autoveicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, per le stesse ragioni piu' di un dubbio di legittimita' costituzionale sorge nel caso in cui disposizioni di legge prevedano la possibile irrogazione di sanzioni amministrative personali per una sorta di «responsabilita' oggettiva», istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. E si badi che i dubbi sarebbero, ovviamente, ancora maggiori nel caso in cui si ritenga che la decurtazione dei punti e' una misura cautelare, in quanto non si comprenderebbe quale finalita' cautelare possa mai perseguirsi, applicando la relativa misura a un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito. 2. - Violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Alle considerazioni finora espresse se ne aggiungono altre (che costituiscono altrettanti dubbi di legittimita' costituzionale): la sanzione della decurtazione dei punti anche al proprietario dell'autoveicolo si presenta come una singolare sanzione, a carattere «intermittente» o «eventuale», essendo applicabile solo nel caso in cui il suddetto proprietario sia patentato. Il che, come appare evidente, pone seri dubbi sulla «ragionevolezza» dell'istituto, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione. Ne' puo' dirsi che tale sanzione colpisce il proprietario non in quanto tale, ma per l'omissione delle informazioni alla polizia, in quanto tale comportamento omissivo e' gia' di per se' punito da sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del richiamato art. 180, comma 8, codice della strada; la sanzione della decurtazione dei punti applicabile al legale rappresentante della persona giuridica o a un suo delegato (sempre che, come si vedra', sia questa l'esatta interpretazione), esalta i problemi gia' esposti, in quanto, in questo caso, essa non colpirebbe nemmeno il proprietario dell'autoveicolo, ma addirittura il suo legale rappresentante o, ancor peggio, un soggetto ulteriore e scelto con criteri del tutto soggettivi e casuali. 3. - Violazione dell'art. 24, comma 2, della Costituzione: «La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». Invero la possibilita' di irrogare sanzioni senza la contestazione immediata, anche se prevista dalla legge, costituisce gia' di per se' una compressione del diritto di difesa, come tale derogatoria rispetto all'art. 24, comma 2, della Costituzione. A ogni contestazione di illecito, infatti, deve essere consentita la possibilita' di controdedurre (anche inserendo le proprie considerazioni a verbale, ovvero richiedendo verifiche, anche attraverso richiesta di accertamento tecnico preventivo, sulla efficienza degli strumenti meccanici di accertamento). E' evidente che l'ammessa possibilita' di contestazione «differita» non consente un'efficace predisposizione di strumenti di difesa. Occorre pero' chiedersi se tale compressione, sopportabile con riferimento a sanzioni pecuniarie, possa essere ancora considerata accettabile con riferimento a sanzioni personali. L'aspetto piu' preoccupante, tuttavia, sul piano della legittimita' costituzionale (e anche con riferimento ai principi generali del nostro ordinamento giuridico) e' pero' costituito dal caso in cui il conducente non identificato sia in realta' proprio il proprietario del veicolo. In tale ipotesi, quest'ultimo si troverebbe in una situazione difficile: o autodenunciarsi oppure ricevere sia la sanzione della decurtazione dei punti sia la sanzione pecuniaria per la dichiarazione omessa. Il nostro ordinamento giuridico, pero', come ogni ordinamento anche solo minimamente ispirato a principi liberali, non puo' prevedere che si possa essere costretti ad agire contro se stessi, cioe' ad autodenunciarsi. Sono gli organi preposti che devono accertare l'identita' effettiva dell'autore dell'illecito, non puo' essere quest'ultimo tenuto ad autodenunciarsi, estendendo a tutti i cittadini un obbligo di denuncia configurabile nel nostro ordinamento soltanto in capo a determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni. I dubbi, come si e' gia' avuto modo di affermare, non riguardano solo la legittimita' costituzionale della norma, ma anche le sue specifiche modalita' applicative. Come si e' detto, il proprietario del veicolo e' tenuto, se non vuole essere sanzionato, a comunicare «i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» e, se si tratta di persona giuridica, tale obbligo grava sul legale rappresentante o su un suo delegato. Anche la mera lettera della disposizione suscita non poche perplessita'. In primo luogo, occorre osservare che la norma, che prevede due tipi di sanzione per l'omessa indicazione del conducente (la decurtazione dei punti al proprietario e la sanzione pecuniaria), a stretto tenore letterale, non prevede affatto che, nel caso di persona giuridica proprietaria. La sanzione della decurtazione si applichi al legale rappresentante o a un suo delegato, per i quali e' previsto solo l'obbligo di fornire le indicazioni sulle generalita' del conducente e, in caso di omissione, la sanzione pecuniaria. D'altra parte, a voler seguire una diversa interpretazione la norma si presenterebbe talmente «abnorme» rispetto ai principi generali del sistema sanzionatorio, da fondare ulteriori dubbi di legittimita' costituzionale. La recente circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004 - ha avallato tale interpretazione, chiarendo testualmente che, «qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l'onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato, al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente». In secondo luogo, per quanto concerne le indicazioni da fornire agli organi di polizia, suscita perplessita' la necessita' di comunicare, oltre ai dati personali, gli estremi della patente di guida, che il proprietario del veicolo ben puo' non conoscere. In questo caso, per dare un senso alla disposizione, occorrerebbe ritenere che sia sufficiente indicare le generalita' del soggetto (presunto) conducente, ben potendo con facilita' l'organo di polizia accertare gli estremi del suo permesso di guida. Ma le perplessita' di maggiore spessore riguardano il contenuto della dichiarazione che deve essere resa dal proprietario del veicolo. Per un verso, quest'ultimo, a volte a mesi di distanza dal fatto illecito, ben puo' non ricordare chi fosse concretamente alla guida (si pensi al caso piu' banale rappresentato da un'automobile a disposizione di piu' componenti dello stesso nucleo familiare). In questa ipotesi e' da ritenere estremamente dubbio che a carico del proprietario che si rechi dall'organo di polizia e dichiari di non ricordare si possano applicare sia la sanzione amministrativa pecuniaria (per non aver reso la dichiarazione), sia la decurtazione dei punti. Per un altro verso - ed e' questo il punto fondamentale - occorre affermare con estrema chiarezza che la dichiarazione prevista dall'art. 126-bis e' una dichiarazione «impossibile» a rendersi. Invero, il proprietario del veicolo potra' al massimo (sempre che lo ricordi o che vi siano risultanze documentali) dichiarare l'identita' del soggetto che aveva in quella determinata giornata la disponibilita' del veicolo, ma non potra' mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui il mezzo era stato affidato. Tale dichiarazione non puo' essere resa per la semplice e decisiva ragione che il proprietario, non essendo sul luogo al momento dell'infrazione, non puo' sapere chi fosse effettivamente alla guida del mezzo. E allora, da una parte, occorre chiedersi se puo' essere applicata la sanzione al proprietario del veicolo, in quanto essa non puo' ragionevolmente conseguire alla omissione di un comportamento attivo (l'indicazione del conducente) che - per le ragioni esposte - e' impossibile tenere. Dall'altra parte, suscita qualche dubbio che la sanzione possa essere applicata a colui che aveva sicuramente la disponibilita' del veicolo, ma che non si e' accertato essere il conducente, cioe' autore della violazione. Ma c'e' di piu'. Non si puo' ignorare che la norma in esame si presta a facili elusioni, evidentemente non previste dal legislatore. In effetti, il proprietario potrebbe denunciare quali contravventori soggetti consenzienti, come persone anziane o persone che guidano soltanto saltuariamente, che nessuna conseguenza subirebbero dalla decurtazione dei punti, non facendo della patente alcun uso pratico. Allo stesso modo, il titolare di un veicolo potrebbe attribuire erroneamente o falsamente ad altri individui la responsabilita' della violazione, al solo scopo di danneggiarli, dato che nel codice della strada non e' previsto un effettivo contraddittorio o una serie di garanzie per coloro che potrebbero essere ingiustamente accusati. Le considerazioni fin qui espresse rendono indispensabile l'intervento della Corte costituzionale, che valga a porre fine a tutte le questioni e restituisca chiarezza ad una riforma non priva di contrasti e incoerenze.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 126-bis del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale. Lagonegro, addi' 14 gennaio 2005 Il giudice di pace: D'Alessandro 05C0347