N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2004

Ordinanza  emessa  il  19  novembre  2004  dal  giudice  di  pace  di
Pontremoli  nel  procedimento  civile  tra  Brugnoli  Paola contro la
Prefettura di Massa Carrara

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di
  personalita'   della  responsabilita',  estensibile  alle  sanzioni
  amministrative che colpiscono la persona - Violazione del principio
  di  uguaglianza  -  Discriminazione  fra proprietari (a seconda che
  siano  muniti  o  meno  di  patente, e che siano in grado o meno di
  individuare  il trasgressore) - Lesione del diritto di difesa e del
  diritto al silenzio.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
in  data  15 giugno 2004 al n. 64 del ruolo generale dell'anno 2004 e
vertente  tra  Brugnoli  Paola, nata a La Spezia il 20 maggio 1960 ed
ivi  residente,  via U. Foscolo n. 30 ed elettivamente domiciliata in
La  Spezia,  via  Giulio  della  Torre,  n. 48  presso e nello studio
dell'avv. Enrico Brogneri che la rappresenta e difende, giusta delega
a margine dell'atto di citazione, opponente;
    Prefettura di Massa Carrara: opposta.
    L'opposizione    riguarda    il    verbale    di    contestazione
n. ATX0000026539  redatto  in  data  17 marzo 2004 negli uffici della
sezione    della   Polizia   stradale   di   Massa   per   violazione
dell'art. 142/8° del C.d.S. accertata il 9 febbraio 2004 sulla strada
AA15 Parma-La Spezia corsia Sud in localita' San Benedetto, comune di
Mulazzo  (MS)  alla  progressiva  chilometrica  80,000 (il conducente
superava  alla  guida del veicolo Jaguar targato CH184PP il limite di
velocita'  di km/h 130 ivi prescritto). Venivano, pertanto, comminate
la  sanzione  pecuniaria  di euro 137,55 e la decurtazione di punti 2
sulla  patente  di  guida a carico del proprietario non essendo stato
identificato il conducente.
    Esaminati   gli  atti,  questo  giudice  ritiene  di  condividere
l'eccezione  avanzata  dal  ricorrente  circa la non conformita' alla
Costituzione   dell'art. 126-bis  comma  secondo,  del  Codice  della
strada, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti a carico
del  proprietario  nel  caso  in cui quest'ultimo non comunichi entro
trenta giorni l'identita' del conducente. Pertanto intende sollevare,
come  in  effetti  solleva,  incidente  di  incostituzionalita' per i
motivi di seguito esplicitati.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    Violazione dell'art. 27 della Costituzione.
    Tale  articolo recita testualmente: «la responsabilita' penale e'
personale». Tale principio va ovviamente esteso a tutte le violazioni
per  le  quali  sono  previste  sanzioni  che  colpiscono la persona:
proprio   come  nella  fattispecie  sottoposta  all'esame  di  questo
Giudicante,  in  quanto  la  decurtazione del punteggio viene operata
sulla patente di guida della proprietaria ricorrente che non e' stata
in  grado di indicare, entro il termine di giorni trenta, agli organi
della  polizia  il  nominativo  del  conducente  del veicolo. Invero,
mentre appare legittima la solidarieta' tra conducente e proprietario
dell'auto  relativamente  alle  sanzioni pecuniarie, e' assolutamente
contraria  ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca
ipotesi  di  responsabilita' oggettiva per le sanzioni amministrative
personali, come nel caso dell'art. 126-bis comma 2, del C.d.S.
    Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Appare  evidente  la violazione di tale articolo, che sancisce il
principio  di  eguaglianza, atteso che la sanzione della decurtazione
dei  punti  al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione
intermittente  ed  eventuale; infatti si applica solo se quest'ultimo
e'  munito  di patente e non colpisce il proprietario in quanto tale,
ma  solo se non comunica all'organo accertatore entro trenta giorni i
dati  dell'effettivo conducente, introducendo, cosi' vistosi elementi
di  palese  disuguaglianza  tra i cittadini. In tal modo, infatti, si
creano  tre  categorie  di  soggetti  diversamente  disciplinati:  1)
proprietari   patentati  che  danno  le  informazioni  richieste  sul
conducente;  2)  proprietari patentati, che non sono in grado di dare
le  informazioni  come sopra richieste sul conducente; 3) proprietari
sprovvisti  di patente, che restano immuni da qualsiasi provvedimento
sanzionatorio e/o personale. Pertanto, la normativa in parola lede il
diritto    fondamentale    dell'individuo    espressamente   tutelato
dall'art. 3  della Costituzione, ponendo i soggetti interessati su un
piano di assoluta disuguaglianza.
    Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
    Le precedenti considerazioni sono tali da giustificare la censura
anche  dell'art. 24  della Costituzione: infatti tale norma, al comma
2, - che sancisce: «la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato
e  grado  del  procedimento»  -  viene  sostanzialmente disapplicata,
atteso  che l'art. 126-bis del C.d.S. prevede l'obbligo di denuncia a
carico  del  proprietario  quando  gli  organi  di  polizia non siano
riusciti  ad  identificare  il  conducente  il veicolo. Come e' noto,
l'obbligo  di  denuncia  sussiste  solo  per determinati soggetti che
rivestono  pubbliche  funzioni  ed  una  sua  estensione  a  tutti  i
cittadini  appare chiaramente lesiva del principio costituzionale del
diritto alla difesa che comprende anche il diritto al silenzio.
    Infine  non  si  puo' non sottolineare che sussiste una oggettiva
impossibilita'   per  il  proprietario  del  veicolo  di  rendere  la
dichiarazione   prevista   dall'art. 126-bis,  comma  2  del  C.d.S.,
considerato   che   il   proprietario   che   non   fosse  sul  luogo
dell'accertamento  potra'  al  massimo fornire i dati sulla persona a
cui  ha  affidato il veicolo, ma non potra' giammai dichiarare che il
conducente che ha commesso l'infrazione fosse in realta' la persona a
cui lo aveva consegnato.
                              P. Q. M.
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva    la    questione    di    legittimita'   costituzionale
dell'art. 126-bis,  secondo  comma,  del  Codice  della Strada, nella
parte  in  cui  prevede  la  decurtazione  dei  punti  a  carico  del
proprietario nel caso in cui quest'ultimo non comunichi, entro trenta
giorni  dalla  richiesta,  all'organo  di polizia che procede, i dati
personali  e  della  patente del conducente al momento della commessa
infrazione;
    Sospende  il presente giudizio n. 64 del ruolo generale dell'anno
2004;
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Pontremoli, addi' 18 novembre 2004
                     Il giudice di pace: Padula
05C0348