N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2004
Ordinanza emessa il 19 novembre 2004 dal giudice di pace di Pontremoli nel procedimento civile tra Brugnoli Paola contro la Prefettura di Massa Carrara Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del Codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Contrasto con il principio di personalita' della responsabilita', estensibile alle sanzioni amministrative che colpiscono la persona - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente, e che siano in grado o meno di individuare il trasgressore) - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in data 15 giugno 2004 al n. 64 del ruolo generale dell'anno 2004 e vertente tra Brugnoli Paola, nata a La Spezia il 20 maggio 1960 ed ivi residente, via U. Foscolo n. 30 ed elettivamente domiciliata in La Spezia, via Giulio della Torre, n. 48 presso e nello studio dell'avv. Enrico Brogneri che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione, opponente; Prefettura di Massa Carrara: opposta. L'opposizione riguarda il verbale di contestazione n. ATX0000026539 redatto in data 17 marzo 2004 negli uffici della sezione della Polizia stradale di Massa per violazione dell'art. 142/8° del C.d.S. accertata il 9 febbraio 2004 sulla strada AA15 Parma-La Spezia corsia Sud in localita' San Benedetto, comune di Mulazzo (MS) alla progressiva chilometrica 80,000 (il conducente superava alla guida del veicolo Jaguar targato CH184PP il limite di velocita' di km/h 130 ivi prescritto). Venivano, pertanto, comminate la sanzione pecuniaria di euro 137,55 e la decurtazione di punti 2 sulla patente di guida a carico del proprietario non essendo stato identificato il conducente. Esaminati gli atti, questo giudice ritiene di condividere l'eccezione avanzata dal ricorrente circa la non conformita' alla Costituzione dell'art. 126-bis comma secondo, del Codice della strada, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti a carico del proprietario nel caso in cui quest'ultimo non comunichi entro trenta giorni l'identita' del conducente. Pertanto intende sollevare, come in effetti solleva, incidente di incostituzionalita' per i motivi di seguito esplicitati. Sulla non manifesta infondatezza Violazione dell'art. 27 della Costituzione. Tale articolo recita testualmente: «la responsabilita' penale e' personale». Tale principio va ovviamente esteso a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona: proprio come nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Giudicante, in quanto la decurtazione del punteggio viene operata sulla patente di guida della proprietaria ricorrente che non e' stata in grado di indicare, entro il termine di giorni trenta, agli organi della polizia il nominativo del conducente del veicolo. Invero, mentre appare legittima la solidarieta' tra conducente e proprietario dell'auto relativamente alle sanzioni pecuniarie, e' assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca ipotesi di responsabilita' oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis comma 2, del C.d.S. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Appare evidente la violazione di tale articolo, che sancisce il principio di eguaglianza, atteso che la sanzione della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente ed eventuale; infatti si applica solo se quest'ultimo e' munito di patente e non colpisce il proprietario in quanto tale, ma solo se non comunica all'organo accertatore entro trenta giorni i dati dell'effettivo conducente, introducendo, cosi' vistosi elementi di palese disuguaglianza tra i cittadini. In tal modo, infatti, si creano tre categorie di soggetti diversamente disciplinati: 1) proprietari patentati che danno le informazioni richieste sul conducente; 2) proprietari patentati, che non sono in grado di dare le informazioni come sopra richieste sul conducente; 3) proprietari sprovvisti di patente, che restano immuni da qualsiasi provvedimento sanzionatorio e/o personale. Pertanto, la normativa in parola lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione, ponendo i soggetti interessati su un piano di assoluta disuguaglianza. Violazione dell'art. 24 della Costituzione. Le precedenti considerazioni sono tali da giustificare la censura anche dell'art. 24 della Costituzione: infatti tale norma, al comma 2, - che sancisce: «la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» - viene sostanzialmente disapplicata, atteso che l'art. 126-bis del C.d.S. prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificare il conducente il veicolo. Come e' noto, l'obbligo di denuncia sussiste solo per determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare chiaramente lesiva del principio costituzionale del diritto alla difesa che comprende anche il diritto al silenzio. Infine non si puo' non sottolineare che sussiste una oggettiva impossibilita' per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2 del C.d.S., considerato che il proprietario che non fosse sul luogo dell'accertamento potra' al massimo fornire i dati sulla persona a cui ha affidato il veicolo, ma non potra' giammai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse in realta' la persona a cui lo aveva consegnato.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma, del Codice della Strada, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti a carico del proprietario nel caso in cui quest'ultimo non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa infrazione; Sospende il presente giudizio n. 64 del ruolo generale dell'anno 2004; Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pontremoli, addi' 18 novembre 2004 Il giudice di pace: Padula 05C0348