N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2004

Ordinanza  del 26 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il
1° marzo 2005) emessa dal giudice di pace di Cosenza nel procedimento
penale a carico di Rizzo Pasquale

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Dibattimento  -  Verbale  d'udienza - Redazione, di regola, solo in
  forma  riassuntiva  -  Violazione del principio di uguaglianza e di
  razionalita'  -  Lesione  del diritto di difesa e del principio del
  giusto  processo - Contrasto con i principi di buon andamento della
  pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 32, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza del 26 aprile 2004.
    Vista  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
dall'avvocato  Francesco Chiaia in ordine al terzo comma dell'art. 32
del  d.lgs. n. 274/2000 con la contestuale richiesta di sospendere il
procedimento  in  epigrafe  emarginato e di trasmettere gli atti alla
Corte   costituzionale   nei  sensi  della  nota  scritta  depositata
all'esito della sua discussione.
    Rilevato   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  con  riferimento  all'art.  32, terzo comma, del d.lgs. 28
agosto  2000  n. 274,  nella  parte  in cui stabilisce che il verbale
d'udienza,  di  regola,  e'  redatto  solo  in  forma riassuntiva, ed
avutosi, quindi, riguardo all'art. 2 dello stesso decreto legislativo
che  al  comma  1  statuisce  l'applicazione  del codice di procedura
penale  per  tutto  quanto  «non  previsto»  dal  decreto,  con  cio'
postulando  il  richiamo  all'art. 140  c.p.p.,  che,  a  sua  volta,
richiama  l'art. 134  c.p.p.,  e' stata sollevata in riferimento agli
articoli 3,  24,  97  e  111  della  Costituzione, nella parte in cui
l'art. 32 comma 3 del 28 agosto 2000 n. 274 consente la redazione del
verbale,  di  regola,  in  forma  riassuntiva,  e  quindi  anche  con
riferimento  all'assunzione di testimonianze e' non solo rilevante in
quanto  il  servizio  di stenotipia non e' stato previsto nel dettato
legislativo  nei  procedimenti davanti al giudice di pace, nella fase
in   cui   si   apre   il   dibattimento   -   una  volta  dichiarato
infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione - fase in cui
si  applicano  le  regole  ed i principi propri del dibattimento (pur
richiamandosi  l'art.  140  del  codice  di  procedura  penale con il
richiamo  all'art. 134 c.p.p.), ma anche non manifestamente infondata
alla  stregua  dei  parametri  di  cui  agli articoli 3, 24, 97 e 111
Costituzione, atteso che:
        a)  per  quanto  attiene  al  principio  di  uguaglianza e di
razionalita' obiettiva (art. 3 Costituzione).
    E' di tutta evidenza, in primo luogo, che esigenze di celerita' e
di contenimento della spesa non possono risolversi nella paralisi del
servizio-giustizia  per  una mancata previsione di fondi spettanti ad
uno  strumento  indispensabile  nella  documentazione fedele e rapida
della  prova  testimoniale come la stenotipia o la trascrizione della
fonoregistrazione,  imponendo  cosi' l'adozione della verbalizzazione
in forma riassuntiva.
    I   motivi   di  contingente  indisponibilita'  di  strumenti  di
riproduzione  di cui all'art. 140 c.p.p. - quale norma di riferimento
non essendo espressamente richiamate altre similari norme nel decreto
legislativo  28 agosto  2000  n. 274 - sono di ordine imprevedibile e
accidentale  come  guasti tecnici, malori del tecnico-addetto o altro
di  assimilabile,  va,  quindi,  evidenziato  che vi e' un vulnus per
l'uguaglianza   e   non   disparita'  di  trattamento  processuale  e
sostanziale  sia tra i cittadini-parti del processo che fruiscono dei
vantaggi   del  detto  servizio,  con  integrale  riproduzione  delle
dichiarazioni  testimoniali,  e  quelli che non ne fruiscono, proprio
perche'  il  procedimento  di  loro  pertinenza,  ricade, quanto alla
competenza,  sotto l'egida dell'ufficio del giudice di pace in cui il
servizio  non  e'  espressamente previsto o interrotto non per motivi
tecnici   (laddove   sarebbe   comunque   possibile   effettuare   la
fonoregistrazione   e   la  susseguente  trascrizione  integrale  del
verbale),  ma per motivi afferenti a carenza normativa al riguardo, e
sia   tra  i  cittadini-parti  del  processo  che  viene  considerato
complesso  e quindi attrezzato con la stenotipia o altro strumento di
verbalizzazione  integrale e quelli in cui tale valutazione non viene
effettuata,  laddove  viceversa  l'assunzione di una testimonianza, a
prescindere  dalla  complessita'  e  dal  tipo di processo, e' sempre
meritevole  di  strumentazione  che  ne consenta la riproduzione piu'
rapida   e  fedele  possibile  nell'interesse  delle  parti  e  della
giustizia, qualunque sia l'organo giudicante quanto alla competenza.
    Oltre  a  cio',  va  evidenziato  che  le indicazioni concettuali
normative   appaiono  prive  di  tassativita'  e  di  determinatezza,
risolvendosi  in  un  mero  arbitrio  circa  l'utilizzo  della  forma
riassuntiva, laddove andrebbe precisato dalla norma che tale facolta'
da  parte  del  giudice  puo'  essere  esercitata ad esclusione della
verbalizzazione   delle   testimonianze,   da   assumere  sempre  con
stenotipia  o  fonoregistrazione  e  trascrizione,  e  limitata  alle
ordinanze endoprocessuali.
        b)  Il diritto di difesa e giusto processo (articolo 24 e 111
Costituzione).
    Si  risolve  in  un  vulnus  per il diritto di difesa e al giusto
processo  di  imputati  e  parti  civili  e  altre parti eventuali ma
processuali,  il  disposto  di  cui  al  terzo comma dell'art. 32 che
prevede  che  la  prova testimoniale venga raccolta con modalita' (il
verbale  in  forma  riassuntiva)  che  non  ne  consente  una  fedele
riproduzione dovendo necessariamente passare attraverso il filtro del
giudice  che  ne  sintetizza  i concetti, e laddove anche l'uso della
terminologia   -   genuinamente   utilizzata   dal  teste  nella  sua
esposizione orale ed immediata (principi che peraltro sono sottesi al
processo penale) - puo' consentire alle partii e al giudice di trarre
valutazioni e conclusioni.
    D'altra  parte  anche  in  procedimenti  non  complessi  sotto il
profilo  dei  reati,  ma  complessi  per  il numero e la qualita' dei
testi,  la  verbalizzazione  fedele  e rapida del mezzo stenotipico o
della   fonoregistrazione   appare   necessaria   per   la   migliore
comprensione  dei fatti narrati dai testi a fondamento del diritto di
difesa  delle  parti,  e pertanto tale esigenza, che rappresenta l'in
se'  della  giurisdizione,  non  puo'  essere piegata e compressa per
nessuna  esigenza  diversa da quella della giustizia e del diritto di
difesa,   specie   avuto   riguardo   alla  disciplina  che  dal  111
Costituzione e' stata consacrata attraverso una forma di genesi della
prova in contraddittorio e nella fase del dibattimento.
    A  ben  vedere, infatti, ogni forma riproduttiva incompleta degli
atti  del  processo  quand'anche  esso sia di contenuto semplice, non
garantisce  appieno  il  rispetto  del  principio del contraddittorio
nella  formazione  della  prova,  in quanto non assicura la genuina e
perfetta  corrispondenza  della  documentazione  agli  atti  che essa
ritrae  -  ricordiamo  che il processo penale non e' solo ex actis ma
anche ex verbis.
    Ed  avendo  il Legislatore optato per un rito ad alto standard di
garanzie,  quali  quelle  connesse  alla  formazione  della  prova in
contraddittorio  innanzi  al  giudice terzo ed imparziale, ed essendo
tali   garanzie   complesse  e  costose  nel  momento  in  cui  vanno
attualizzate, le norme processuali - quali quelle qui censurate - non
possono prevedere forme di verbalizzazione, retaggio del vecchio rito
inquisitorio,  laddove  il  teste si riportava a quanto dichiarato in
istruttoria, consentendo cosi' una facile sintesi al cancelliere e al
giudice, soprattutto quando cio' avvenga anche per motivi di bilancio
o per carenza normativa.
    Ed in questo procedimento emerge vieppiu' nettamente il disvalore
della  carenza  normativa atteso il tipo di processo e la imputazione
(deposizioni  di  verbalizzanti  e dinamica del sinistro, deposizione
conducente  autoveicolo) - reato di cui all'art. 590 commi 1, 2, e 3,
-  che  prevede  una  serie  di  attivita'  dibattimentali  con  piu'
testimonianze e con esame e controesame di diversi soggetti.
        c)  Buon  andamento  della  p.a.  e  ragionevole  durata  del
processo (articoli 97 e 111 Costituzione).
    La predetta norma processuale si risolve in un vulnus per il buon
andamento  dell'amministrazione  della  giustizia e per la durata del
processo  nei termini di ragionevolezza di cui al rinnovato art. 111,
entrambi  interessi e funzioni fondamentali dello Stato-ordinamento e
dello Stato-comunita'.
    Va  infatti  evidenziato  che  la raccolta fedele e genuina delle
testimonianze  orali, valore assoluto che prescinde dalla valutazione
di  complessita'  del  processo, va effettuato anche in tempi reali e
senza   dilazioni   temporali,   dilazioni   che  si  realizzerebbero
senz'altro  laddove  il  giudice  dovesse  procedere  ad interrompere
continuamente  il  teste  per  dettare  all'assistente  di udienza il
contenuto  segmentato  delle  dichiarazioni  rese  (a prescindere dai
contenziosi  che  la  sintesi del giudice puo' provocare nelle parti,
con  altro  tempo da impiegare nella sedazione dei contrasti), in tal
modo  consentendo lo svolgimento di pochissimi procedimenti nell'arco
della   giornata   a  fronte  del  numero  elevato  che  viene  pero'
speditamente  trattato  con  i  mezzi  di riproduzione meccanica, che
evita sprechi e lungaggini impedendo interventi di terzi.
    Pertanto, ritenuta rilevante la questione sollevata dal difensore
nel  presente  procedimento  in  quanto questo giudice ritiene di non
poter   utilizzare   quale   parametro   per   la  risoluzione  della
controversia  la norma «impugnata» cui questo giudicante e' vincolato
-  essendo  l'unica  applicabile  - vieppiu' rilevante per carenza di
normativa   al  riguardo,  invero,  nel  d.lgs.  n. 274/2000  non  e'
previsione  di  utilizzo diverso per raccogliere le testimonianze che
quello della verbalizzazione manuale - e non manifestamente infondata
la questione di costituzionalita' in ordine alla predetta norma nella
parte  in  cui  prevede  la  verbalizzazione  di  regola con la forma
riassuntiva delle prove testimoniali - cosi' elidendo la possibilita'
di scelta da parte dell'organo giudicante se adottare o meno il mezzo
meccanico  di  registrazione e/o riproduzione delle testimonianze nel
dibattimento  anche  se  qui  si apre un altro problema: quale sia il
criterio  in  base  al  quale  un giudice ordinario puo' stabilire la
gravita'  di  un processo di qualunque grado e complessita' che possa
escludere  la  fonoregistrazione  e/o il servizio di stenotipia cosi'
attribuendo  al  medesimo  giudice  un  potere discrezionale decisivo
nella scelta, appare necessario che la Consulta si esprima.
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32,
comma  terzo,  del d.lgs. n. 274/2000 in riferimento agli articoli 3,
24, 97 e 111 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento nei confronti di Pizzo
Pasquale   e  la  immediata  trasmissione  degli  atti  del  presente
procedimento alla Corte costituzionale;
    Dispone la sospensione dei termini prescrizionali;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del
Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri.
        Cosenza, addi' 26 aprile 2004
                   Il giudice di pace: Napolitano
05C0349