N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2004

Ordinanza  emessa  il  22 novembre 2004 dal giudice di pace di Tempio
Pausania  nel  procedimento  civile  tra  Solinas Pietro Luigi contro
Prefettura di Sassari

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati  dell'effettivo  trasgressore  - Denunciata introduzione di
  un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema
  sanzionatorio  penale e amministrativo - Contrasto con il principio
  della responsabilita' personale - Limitazione del diritto di difesa
  e del diritto al silenzio - Irragionevole disparita' di trattamento
  fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che
  si tratti di persone fisiche o giuridiche).
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,   come   modificato   dal   d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione,  artt. 3,  24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre
  1981, n. 689, art. 3.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 55/C/2004  R.G.,  avente ad oggetto l'opposizione ex art. 204-bis,
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e ex artt. 22 e
22-bis,  legge  24  novembre 1981, n. 689, promossa da Solinas Pietro
Luigi,  residente  a  Martis (Sassari) ed elettivamente domiciliato a
Sassari  in  via  Stintino  n. 2 presso lo studio dell'avvocato Marco
Fiori  che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del
ricorso in opposizione, ricorrente;
    Contro  Prefettura  della  Provincia  di  Sassari, in persona del
prefetto pro tempore, resistente;

                              In fatto

    Con  ricorso  depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 Solinas
Pietro  Luigi  ha  proposto  opposizione  avverso  i sommari processi
verbali  (s.p.v.)  n. 0730767  e  n. 0730768  entrambi  redatti dalla
Regione  Carabinieri Sardegna - Stazione di Luogosanto (Sassari) il 5
marzo  2004  e  notificati  il 9 marzo 2004, nei quali gli sono state
contestate le seguenti violazioni:
        a)  dell'art. 146, comma 2 c.d.s. (s.p.v. n. 0730768) perche'
il  conducente  dell'autoveicolo  Ford  Fiesta  targato  BV718LW,  di
proprieta'  del ricorrente, il giorno 16 febbraio 2004 alle ore 08,55
sulla  s.s.  133  al  Km. 31,400  nel comune di Luogosanto (Sassari),
«ometteva  di  osservare  le  prescrizioni della segnaletica stradale
effettuando una manovra di sorpasso nonostante il segnale orizzontale
di striscia continua»;
        b)  dell'art. 143,  comma  11 (s.p.v. n. 0730767), perche' il
conducente   dell'autoveicolo   Ford   Fiesta   targato  BV718LW,  di
proprieta'  del ricorrente, il giorno 16 febbraio 2004 alle ore 08,55
sulla  s.s.  133  al  Km.  31,400 nel comune di Luogosanto (Sassari),
«circolava   contromano  occupando  totalmente  lo  spazio  riservato
all'opposto senso di marcia».
    Per  entrambe  le  violazioni,  cosi'  si precisa nei s.p.v., gli
agenti   accertatori   non   hanno   potuto  procedere  all'immediata
contestazione  in  quanto  l'autoveicolo  di  cui  sopra  procedeva a
velocita'  sostenuta  e,  pertanto, non era possibile intimare l'ALT,
senza  compromettere  la  sicurezza  della  circolazione stradale. In
detti  s.p.v.,  inoltre,  si  specifica  che le violazioni contestate
determinano  la  decurtazione dalla patente di quattro (4) punti, per
la  violazione dell'art. 146, comma 2, c.d.s. e di due (2) punti, per
la violazione dell'art. 143, comma 11, c.d.s.
    Peraltro,   osserva  correttamente  il  ricorrente,  tale  ultima
specificazione  relativa  alla  decurtazione dei punti dalla patente,
non  puo'  che essere riferita al proprietario dell'autoveicolo sulla
base  del  disposto  di cui all'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. come
modificato   dal   decreto   legislativo   27  giugno  2003,  n. 151,
convertito,con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 214,
giacche'  nei verbali opposti, specificandosi che non si e' proceduto
alla  contestazione  immediata  della  violazione, non puo' ritenersi
avvenuta  la identificazione del conducente dell'autoveicolo indicato
nei  predetti  s.p.v. A tali conclusioni perviene pure l'Ente opposto
che,  nella  memoria  difensiva  del  14 ottobre 2004, precisa che le
contestazioni di cui ai s.p.v. impugnati devono intendersi effettuate
al «proprietario del veicolo condotto dal contravventore».

                          I n d i r i t t o

    1. - Il ricorrente in via preliminare eccepisce la illegittimita'
costituzionale  dell'art. l26-bis, comma 2 del decrero legislativo 30
aprile  1992,  n. 285  (c.d.s.)  come modificato dal decreto-legge 27
giugno  2003,  n. 151  e  convertito,  con modificazioni, dalla legge
1° agosto  2003, n. 214, perche' la stessa viola gli artt. 3, 16, 24,
e 27 della Costituzione.
    Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
il  ricorrente  argomenta  che la norma de quo, cosi' come formulata,
determina una irragionevole discriminazione tra il proprietario di un
autoveicolo  munito  di  patente  di  guida  ed il proprietario di un
autoveicolo  che,  invece,  non sia munito di patente di guida. Posto
che  solo  il  primo,  affidando l'utilizzo del proprio veicolo ad un
terzo,  sarebbe  soggetto  alla  norma di cui all'art. 126-bis c.d.s.
Tale  irragionevole discriminazione, secondo il ricorrente, e' ancora
piu'   evidente  se  il  proprietario  del  veicolo  e'  una  persona
giuridica,  giacche'  in  tale  caso  la norma di cui si eccepisce la
incostituzionalita',  sanziona  (con  la  decurtazione  dei punti) un
soggetto  (legale  rappresentante  o suo delegato) che non e' neppure
proprietario del veicolo.
    In   merito   alla   violazione   dell'art. 24,   comma  2  della
Costituzione, il ricorrente osserva che la norma in questione sarebbe
censurabile  in  quanto  determina una irragionevole compressione del
diritto   inviolabile  di  difendersi  in  ogni  stato  e  grado  del
procedimento.  Orbene,  tale  diritto  inviolabile sarebbe fortemente
compromesso  nel  momento in cui la norma si pone in contrasto con il
principio  generale,  secondo il quale la contestazione dell'illecito
deve avvenire immediatamente, salvo le ipotesi espressamente previste
dalla legge.
    Per  quanto  concerne il principio secondo cui la responsabilita'
penale e' personale, sancito dall'art. 27 della Costituzione, secondo
il  ricorrente esso e' violato dal disposto dell'art. 126-bis c.d.s.,
poiche'  la  sanzione  della  decurtazione dei punti dalla patente si
modella  come  una  sanzione  di  carattere personale proprio perche'
incide sulla liberta' della persona. Pertanto, irrogare tale sanzione
solo  perche'  il destinatario di essa non e' in grado di indicare la
persona   che   effettivamente   e'  responsabile  della  violazione,
significa   approntare   un   sistema   sanzionatorio   basato  sulla
responsabilita' oggettiva che, al contrario, non trova corrispondenza
nel   principio  costituzionale  sancito  nel  citato  art. 27  della
Costituzione.
    Peraltro, sostiene il ricorrente, il predetto art. l26-bis c.d.s.
si pone, in contrasto con il principio della solidarieta' passiva tra
conducente  e  proprietario  dell'autoveicolo, poiche' tale principio
trova  applicazione  solo  nel  caso di sanzioni pecuniarie (art. 196
c.d.s.).  Infatti  l'art. 210  c.d.s.  sancisce  l'intrasmissibilita'
delle  sanzioni non pecuniarie a soggetti diversi da quelli che hanno
commesso la violazione.
    Inoltre,  a  parere del ricorrente, la norma in esame si porrebbe
in contrasto anche con il principio di liberta' di circolazione delle
persone  di  cui  all'art. 16  della  Costituzione. Cio' in quanto la
decurtazione  dei punti della patente, comportando la possibilita' di
sospensione della sua validita', implicherebbe forti limitazioni alla
liberta'  personale  dell'individuo sotto l'aspetto della liberta' di
circolazione.
    2. - Sulla rilevanza della questione.
    La   questione   di   legittimita'   costituzionale  dedotta  dal
ricorrente deve considerarsi rilevante nel giudizio pendente nanti il
sottoscritto  giudicante,  giacche'  nel caso di rigetto, al medesimo
ricorrente  sarebbe  applicabile  la  sanzione della decurtazione dei
punti  dalla  patente nella sua qualita' di proprietario, poiche' non
e'  dato  ritenere avvenuta l'identificazione del conducente, e visto
che  il  ricorrente nega la sua presenza nelle circostanze di luogo e
di tempo in cui e' stata accertata la violazione.
    3. - Sulla non manifesta infondatezza.
    La   questione   di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
ricorrente  deve  considerarsi  non manifestamente infondata. Infatti
cosi'  formulata la norma di cui all'art. l26-bis c.d.s. sancisce una
sorta  di responsabilita' oggettiva del proprietario dell'autovettura
che e' ripudiata dal nostro ordinamento.
    In   particolare  non  trova  accoglimento  nel  vigente  sistema
sanzionatorio  penale  e amministrativo cosi' come disciplinato nella
legge   24   novembre  1988,  n. 689.  Infatti,  in  tale  normativa,
conformemente  al  disposto  di  cui  all'art. 27 della Costituzione,
all'art. 3  si  stabilisce che nelle violazioni in cui e' applicabile
una  sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile (personalmente)
della  propria  azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa. Con la conseguenza che nessuno puo' essere chiamato
a rispondere per un fatto commesso da altri.
    Non solo, la norma in esame deve ritenersi censurabile anche alla
luce  dell'art. 24,  comma 2 della Costituzione, poiche' costringe il
proprietario   dell'autoveicolo  ad  una  scelta  difensiva  univoca,
comprimendo  con cio', oltremodo, il principio costituzionale secondo
cui  la  difesa  e' diritto inviolabile del cittadino in ogni stato e
grado del procedimento.
    Infine,  la  norma  contestata  non  appare scevra da elementi di
irragionevolezza  in  relazione  all'art. 3 della Costituzione. Basti
pensare  alle  conseguenze  che  ne  derivano  quando il proprietario
dell'autoveicolo non e' titolare di patente, o quando il proprietario
dell'autoveicolo e' una persona giuridica. In tali casi, pertanto, la
norma  in  questione  non  opererebbe, od opererebbe nei confronti di
soggetti   scelti   con   criteri  del  tutto  casuali,  venendosi  a
determinare una irragionevole diversita' di trattamento.
    Da  ultimo non appare apprezzabile, almeno cosi' come argomentata
dal  ricorrente,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  in
relazione al principio di liberta' di circolazione di cui all'art. 16
della  Costituzione.  Cio'  in  quanto  altre  norme dell'ordinamento
sanciscono  la possibilita' di sospendere la validita' della patente,
e non per questo vi e' il dubbio che esse si pongano in contrasto con
la  Costituzione  sotto  il  profilo  della  liberta' di circolazione
dell'individuo.  Pertanto,  sotto  tale  profilo  si  ritiene  che la
questione sollevata dal ricorrente sia manifestamente infondata.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23, comma 3 della legge
11  marzo  1953,  n. 87,  ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente   in  relazione  all'art. 126-bis,  comma  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge
27  giugno  2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214 per la violazione degli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione.
    Dispone   la   sospensione  del  presente  giudizio  iscritto  al
n. 55/C/2004 del R.G.A.C.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  trasmissione  immediata  della
presente   ordinanza  insieme  agli  atti  del  giudizio  alla  Corte
costituzionale;
        per  la  notificazione  della  presente  ordinanza alle parti
costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
        per  la  comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Tempio Pausania, addi' 22 novembre 2004
                    Il giudice di pace: De Murtas
05C0356