N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2004
Ordinanza emessa il 22 novembre 2004 dal giudice di pace di Tempio Pausania nel procedimento civile tra Solinas Pietro Luigi contro Prefettura di Sassari Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilita' personale - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparita' di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 55/C/2004 R.G., avente ad oggetto l'opposizione ex art. 204-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e ex artt. 22 e 22-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa da Solinas Pietro Luigi, residente a Martis (Sassari) ed elettivamente domiciliato a Sassari in via Stintino n. 2 presso lo studio dell'avvocato Marco Fiori che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso in opposizione, ricorrente; Contro Prefettura della Provincia di Sassari, in persona del prefetto pro tempore, resistente; In fatto Con ricorso depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 Solinas Pietro Luigi ha proposto opposizione avverso i sommari processi verbali (s.p.v.) n. 0730767 e n. 0730768 entrambi redatti dalla Regione Carabinieri Sardegna - Stazione di Luogosanto (Sassari) il 5 marzo 2004 e notificati il 9 marzo 2004, nei quali gli sono state contestate le seguenti violazioni: a) dell'art. 146, comma 2 c.d.s. (s.p.v. n. 0730768) perche' il conducente dell'autoveicolo Ford Fiesta targato BV718LW, di proprieta' del ricorrente, il giorno 16 febbraio 2004 alle ore 08,55 sulla s.s. 133 al Km. 31,400 nel comune di Luogosanto (Sassari), «ometteva di osservare le prescrizioni della segnaletica stradale effettuando una manovra di sorpasso nonostante il segnale orizzontale di striscia continua»; b) dell'art. 143, comma 11 (s.p.v. n. 0730767), perche' il conducente dell'autoveicolo Ford Fiesta targato BV718LW, di proprieta' del ricorrente, il giorno 16 febbraio 2004 alle ore 08,55 sulla s.s. 133 al Km. 31,400 nel comune di Luogosanto (Sassari), «circolava contromano occupando totalmente lo spazio riservato all'opposto senso di marcia». Per entrambe le violazioni, cosi' si precisa nei s.p.v., gli agenti accertatori non hanno potuto procedere all'immediata contestazione in quanto l'autoveicolo di cui sopra procedeva a velocita' sostenuta e, pertanto, non era possibile intimare l'ALT, senza compromettere la sicurezza della circolazione stradale. In detti s.p.v., inoltre, si specifica che le violazioni contestate determinano la decurtazione dalla patente di quattro (4) punti, per la violazione dell'art. 146, comma 2, c.d.s. e di due (2) punti, per la violazione dell'art. 143, comma 11, c.d.s. Peraltro, osserva correttamente il ricorrente, tale ultima specificazione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente, non puo' che essere riferita al proprietario dell'autoveicolo sulla base del disposto di cui all'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 151, convertito,con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, giacche' nei verbali opposti, specificandosi che non si e' proceduto alla contestazione immediata della violazione, non puo' ritenersi avvenuta la identificazione del conducente dell'autoveicolo indicato nei predetti s.p.v. A tali conclusioni perviene pure l'Ente opposto che, nella memoria difensiva del 14 ottobre 2004, precisa che le contestazioni di cui ai s.p.v. impugnati devono intendersi effettuate al «proprietario del veicolo condotto dal contravventore». I n d i r i t t o 1. - Il ricorrente in via preliminare eccepisce la illegittimita' costituzionale dell'art. l26-bis, comma 2 del decrero legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.s.) come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, perche' la stessa viola gli artt. 3, 16, 24, e 27 della Costituzione. Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione, il ricorrente argomenta che la norma de quo, cosi' come formulata, determina una irragionevole discriminazione tra il proprietario di un autoveicolo munito di patente di guida ed il proprietario di un autoveicolo che, invece, non sia munito di patente di guida. Posto che solo il primo, affidando l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, sarebbe soggetto alla norma di cui all'art. 126-bis c.d.s. Tale irragionevole discriminazione, secondo il ricorrente, e' ancora piu' evidente se il proprietario del veicolo e' una persona giuridica, giacche' in tale caso la norma di cui si eccepisce la incostituzionalita', sanziona (con la decurtazione dei punti) un soggetto (legale rappresentante o suo delegato) che non e' neppure proprietario del veicolo. In merito alla violazione dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, il ricorrente osserva che la norma in questione sarebbe censurabile in quanto determina una irragionevole compressione del diritto inviolabile di difendersi in ogni stato e grado del procedimento. Orbene, tale diritto inviolabile sarebbe fortemente compromesso nel momento in cui la norma si pone in contrasto con il principio generale, secondo il quale la contestazione dell'illecito deve avvenire immediatamente, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. Per quanto concerne il principio secondo cui la responsabilita' penale e' personale, sancito dall'art. 27 della Costituzione, secondo il ricorrente esso e' violato dal disposto dell'art. 126-bis c.d.s., poiche' la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente si modella come una sanzione di carattere personale proprio perche' incide sulla liberta' della persona. Pertanto, irrogare tale sanzione solo perche' il destinatario di essa non e' in grado di indicare la persona che effettivamente e' responsabile della violazione, significa approntare un sistema sanzionatorio basato sulla responsabilita' oggettiva che, al contrario, non trova corrispondenza nel principio costituzionale sancito nel citato art. 27 della Costituzione. Peraltro, sostiene il ricorrente, il predetto art. l26-bis c.d.s. si pone, in contrasto con il principio della solidarieta' passiva tra conducente e proprietario dell'autoveicolo, poiche' tale principio trova applicazione solo nel caso di sanzioni pecuniarie (art. 196 c.d.s.). Infatti l'art. 210 c.d.s. sancisce l'intrasmissibilita' delle sanzioni non pecuniarie a soggetti diversi da quelli che hanno commesso la violazione. Inoltre, a parere del ricorrente, la norma in esame si porrebbe in contrasto anche con il principio di liberta' di circolazione delle persone di cui all'art. 16 della Costituzione. Cio' in quanto la decurtazione dei punti della patente, comportando la possibilita' di sospensione della sua validita', implicherebbe forti limitazioni alla liberta' personale dell'individuo sotto l'aspetto della liberta' di circolazione. 2. - Sulla rilevanza della questione. La questione di legittimita' costituzionale dedotta dal ricorrente deve considerarsi rilevante nel giudizio pendente nanti il sottoscritto giudicante, giacche' nel caso di rigetto, al medesimo ricorrente sarebbe applicabile la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente nella sua qualita' di proprietario, poiche' non e' dato ritenere avvenuta l'identificazione del conducente, e visto che il ricorrente nega la sua presenza nelle circostanze di luogo e di tempo in cui e' stata accertata la violazione. 3. - Sulla non manifesta infondatezza. La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente deve considerarsi non manifestamente infondata. Infatti cosi' formulata la norma di cui all'art. l26-bis c.d.s. sancisce una sorta di responsabilita' oggettiva del proprietario dell'autovettura che e' ripudiata dal nostro ordinamento. In particolare non trova accoglimento nel vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo cosi' come disciplinato nella legge 24 novembre 1988, n. 689. Infatti, in tale normativa, conformemente al disposto di cui all'art. 27 della Costituzione, all'art. 3 si stabilisce che nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile (personalmente) della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Con la conseguenza che nessuno puo' essere chiamato a rispondere per un fatto commesso da altri. Non solo, la norma in esame deve ritenersi censurabile anche alla luce dell'art. 24, comma 2 della Costituzione, poiche' costringe il proprietario dell'autoveicolo ad una scelta difensiva univoca, comprimendo con cio', oltremodo, il principio costituzionale secondo cui la difesa e' diritto inviolabile del cittadino in ogni stato e grado del procedimento. Infine, la norma contestata non appare scevra da elementi di irragionevolezza in relazione all'art. 3 della Costituzione. Basti pensare alle conseguenze che ne derivano quando il proprietario dell'autoveicolo non e' titolare di patente, o quando il proprietario dell'autoveicolo e' una persona giuridica. In tali casi, pertanto, la norma in questione non opererebbe, od opererebbe nei confronti di soggetti scelti con criteri del tutto casuali, venendosi a determinare una irragionevole diversita' di trattamento. Da ultimo non appare apprezzabile, almeno cosi' come argomentata dal ricorrente, la questione di legittimita' costituzionale in relazione al principio di liberta' di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione. Cio' in quanto altre norme dell'ordinamento sanciscono la possibilita' di sospendere la validita' della patente, e non per questo vi e' il dubbio che esse si pongano in contrasto con la Costituzione sotto il profilo della liberta' di circolazione dell'individuo. Pertanto, sotto tale profilo si ritiene che la questione sollevata dal ricorrente sia manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 per la violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio iscritto al n. 55/C/2004 del R.G.A.C. Manda alla cancelleria per la trasmissione immediata della presente ordinanza insieme agli atti del giudizio alla Corte costituzionale; per la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri; per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tempio Pausania, addi' 22 novembre 2004 Il giudice di pace: De Murtas 05C0356