N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2004

Ordinanze  160 e 161 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il  14  ottobre  2004  dal giudice di pace di Revere nei procedimenti
civili  tra  Formigoni  Daria  contro  il  comune di Villa Poma (r.o.
160/2005); Bellini Franca contro Comune di Villa Poma (r.o. 161/2005)

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a carico del proprietario del veicolo che non indichi
  i  dati  dell'effettivo  trasgressore  - Denunciata introduzione di
  un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema
  sanzionatorio  penale e amministrativo - Contrasto con il principio
  della responsabilita' personale - Limitazione del diritto di difesa
  e del diritto al silenzio - Irragionevole disparita' di trattamento
  fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che
  si tratti di persone fisiche o giuridiche).
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,   come   modificato   dal   d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione,  artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge
  24 novembre 1981, n. 689, art. 3.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso di Formigoni Daria n. 231/2004 R.G. depositato
il 6 settembre 2004;
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dalla  ricorrente  appare  non  manifestamente  infondata,
atteso   che  la  decurtazione  dei  punti  ad  un  soggetto  diverso
dall'autore   della   violazione   risulta   applicata  a  titolo  di
responsabilita'  oggettiva,  istituto  estraneo  al  vigente  diritto
sanzionatorio penale e amministrativo;
        che  la  legge  24  novembre 1981, n. 689, stabilisce infatti
all'art. 3  che  «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione
amministrativa  ciascuno  e'  responsabile  della  propria  azione od
omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa  dolosa  o colposa»,
venendo  sancito  anche  nell'ambito delle sanzioni amministrative il
principio che la responsabilita' e' personale (cfr. art. 27, comma 1,
Cost.)  cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a rispondere un
soggetto al posto di altri;
        che  altresi' censurabile, in relazione all'art. 24, comma 2,
Cost.  appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del
proprietario,  quando  gli  organi  di  polizia non siano riusciti ad
identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo
a  determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per
contro  l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del
veicolo  responsabile  della violazione appare limitare il diritto di
difesa  del  cittadino,  obbligato  a  parlare,  mentre il diritto al
silenzio e' ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento;
        che  appaiono  altresi'  emergere  dubbi sulla ragionevolezza
della norma contestata (art. 3 Cost.) laddove appare applicabile solo
nelle  ipotesi  in  cui il proprietario sia munito di patente, mentre
nell'ipotesi  in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa
non  colpirebbe  nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale
rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri
soggettivi e casuali;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale dedotta dal
ricorrente  appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi
ancora  effettivamente  verificata  la  decurtazione,  del punteggio,
stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale
rigetto   del   ricorso   (proposto   non   dal  conducente,  rimasto
sconosciuto,  bensi'  dal  proprietario del veicolo) comporterebbe la
automatica   decurtazione  del  punteggio  per  il  proprietario  del
veicolo,  alla  luce  della  dichiarata impossibilita' da parte dello
stesso  di  indicare  chi  fosse  alla  guida del veicolo il giorno 4
giugno 2004;
    Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;
        dichiara   rilevante   e   non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente
Formigoni   Daria  col  ricorso  n. 231/2004  R.G.  depositato  il  6
settembre  2004,  in  relazione  all'art. 126-bis, comma secondo, del
codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato
con   il   decreto-legge  27  giugno  2003,  n. 151,  convertito  con
modificazioni   dalla   legge   1°  agosto  2003,  n. 214  (legge  di
conversione  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto
2003),  per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per
le ragioni di cui in premessa;
                              P. Q. M.
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  alle parti
costituite;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
      Revere, addi' 14 ottobre 2004
                     Il Giudice di pace: Modena
05C0357