N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2004
Ordinanze 160 e 161 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 14 ottobre 2004 dal giudice di pace di Revere nei procedimenti civili tra Formigoni Daria contro il comune di Villa Poma (r.o. 160/2005); Bellini Franca contro Comune di Villa Poma (r.o. 161/2005) Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilita' personale - Limitazione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparita' di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso di Formigoni Daria n. 231/2004 R.G. depositato il 6 settembre 2004; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente appare non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo; che la legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilita' e' personale (cfr. art. 27, comma 1, Cost.) cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri; che altresi' censurabile, in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio e' ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento; che appaiono altresi' emergere dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata (art. 3 Cost.) laddove appare applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e casuali; che la questione di legittimita' costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione, del punteggio, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensi' dal proprietario del veicolo) comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilita' da parte dello stesso di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno 4 giugno 2004; Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente Formigoni Daria col ricorso n. 231/2004 R.G. depositato il 6 settembre 2004, in relazione all'art. 126-bis, comma secondo, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in premessa;
P. Q. M. Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Revere, addi' 14 ottobre 2004 Il Giudice di pace: Modena 05C0357