N. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2004
Ordinanza emessa il 27 ottobre 2004 dal giudice di pace di Revere nel procedimento civile tra Nicoletti Adriana contro Polizia Stradale di Mantova Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Disparita' di trattamento fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche) - Lesione del diritto di difesa, comprensivo del diritto al silenzio - Contrasto con il principio della responsabilita' personale estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27.(GU n.12 del 23-3-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso promosso da Adriana Nicoletti ex artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato in cancelleria in data 21 ottobre 2004 ed iscritto al n. 308/2004 RG. «A» del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi di questo ufficio, avverso il verbale di contestazione n. ATX0000043119 della Polizia Stradale di Mantova, notificatole il 22 settembre 2004, nella sua qualita' di proprietaria dell'auto targata BJ223MT, per la violazione dell'art. 142, ottavo comma del codice della strada; Esaminati gli atti di causa; Rilevato che la ricorrente asserisce di non essere stata alla guida dell'auto nella circostanza di tempo e luogo di cui al verbale impugnato e di avere altresi' comunicato i nominativi delle persone che in allora avevano la disponibilita' dell'auto de quo, senza pero' poter indicare con certezza chi fosse alla guida del veicolo il giorno 20 giugno 2004, data della asserita commessa infrazione; Vista l'eccezione, sollevata in via pregiudiziale nel ricorso stesso, di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del codice della strada, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione della Repubblica; Considerato che detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto: a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione: dalla lettura della norma viziata appare evidente la disparita' di trattamento a seconda che l'intestatario del veicolo sia persona fisica munita di patente, persona fisica non munita di patente ovvero persona giuridica, con la conseguenza che la decurtazione resta solo a carico di perosne fisiche sempre che siano munite di patente; b) Violazione dell'art. 24 della Costituzione: l'obbligo di denuncia previsto e prescritto dall'art. 126-bis codice della strada sussiste solo per determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare chiaramente lesiva del principio costituzionale del diritto alla difesa, comprensivo del diritto al silenzio. c) Violazione dell'art. 27 della Costituzione: la solidarieta' tra proprietario ed autore della violazione e' prevista, sia dall'art. 6 della legge n. 689/1981 sia dall'art. 196 codice della strada, esclusivamente con riferimento alle sanzioni pecuniarie, non estendendosi alle sanzioni amministrative. Ritenuto che pertanto la questione appare rilevante per la definizione del giudizio e che quindi debba essere preventivamente risolta la questione di legittimita' costituzionale della norma predetta; Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza; Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notificazione della presente ordinanza alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Revere, addi' 14 ottobre 2004 Il giudice di pace: Modena 05C0358