N. 106 SENTENZA 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Censura di intera legge - Individuazione dell'oggetto della questione
  -  Limitazione  alle sole disposizioni indicate nella deliberazione
  del  Consiglio dei ministri - Valutazione sulla scindibilita' delle
  norme censurate.
Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Minori  in condizioni di disagio
  economico - Inadempienza del genitore obbligato alla corresponsione
  dell'assegno  di mantenimento - Intervento pubblico di assistenza -
  Anticipazione  delle  somme al genitore o al soggetto affidatario -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di «ordinamento civile» - Non
  fondatezza della questione.
- Legge  della  Provincia  autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15,
  artt. 1 e 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Minori  in condizioni di disagio
  economico - Inadempienza del genitore obbligato alla corresponsione
  dell'assegno  di mantenimento - Intervento pubblico di assistenza -
  Anticipazione  delle  somme al genitore o al soggetto affidatario -
  Surrogazione  legale  dell'ente  pubblico  nel diritto di credito -
  Ricorso  del  Governo - Violazione della competenza esclusiva dello
  Stato   in   materia   di  «ordinamento  civile»  -  Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge  della  Provincia  autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15,
  art. 12.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  del 3 ottobre 2003, n. 15, recante:
«Anticipazioni  dell'assegno  di  mantenimento  a tutela dei minori»,
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato   il   23 gennaio   2004,  depositato  in  Cancelleria  il
2 febbraio 2004 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2004.
    Visti l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 dicembre  2004  il giudice
relatore Fernanda Contri;
    Udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  gli  avvocati  Roland  Riz e Sergio
Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale  della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 3 ottobre   2003,   n. 15   (Anticipazione   dell'assegno  di
mantenimento  a  tutela  del  minore),  per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione.
    Secondo  quanto  espone  il  ricorrente,  la  legge  impugnata ha
dettato   disposizioni  in  tema  di  anticipazione  dell'assegno  di
mantenimento   a   tutela  del  minore,  disciplinando  in  tal  modo
l'erogazione   anticipata,   al   genitore   o  al  diverso  soggetto
affidatario,  delle  somme  stabilite  dal provvedimento del giudice,
quando  queste  non vengano corrisposte dall'obbligato nei termini ed
alle condizioni stabiliti dall'autorita' giudiziaria.
    Ad  avviso  del ricorrente, la legge impugnata ha per oggetto una
disciplina   che   deve  farsi  rientrare  nella  competenza  statale
esclusiva concernente l'«ordinamento civile» e non riconducibile alla
diversa   materia   della  «assistenza  e  beneficenza  pubblica»  di
esclusiva  competenza  provinciale in forza dello statuto speciale di
autonomia riconosciuto al Trentino-Alto Adige, ed ha percio' ecceduto
i   limiti   della  potesta'  legislativa  esclusiva  spettante  alla
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  andando  a disciplinare la materia
della   tutela  del  minore  e  dei  rapporti  familiari  in  genere,
attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
    Sempre  secondo  il ricorso, questa conclusione sarebbe obbligata
anche  applicando  il  criterio  di «prevalenza della materia» di cui
alla  sentenza  di questa Corte n. 370 del 2003 concernente gli asili
nido,   materia   che  e'  stata  ritenuta  estranea  alla  categoria
dell'assistenza  pubblica e compresa invece in quelle dell'istruzione
e della tutela del lavoro.
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  la tutela del minore e la disciplina
dei  rapporti  di famiglia, anche nei loro aspetti patrimoniali, sono
sempre state considerate come una parte del diritto civile e dovrebbe
essere   evitata  la  loro  «atomizzazione»  a  livello  regionale  o
provinciale, atteso che esse si riferiscono a valori essenziali della
persona che debbono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.
    Sempre  secondo  l'Avvocatura, proprio la particolare delicatezza
degli   istituti  che  disciplinano  la  fondamentale  necessita'  di
provvedere  al  pagamento  dell'assegno  di mantenimento da parte dei
soggetti obbligati impone che tale beneficio non possa essere rimesso
alle  specifiche  discipline delle regioni e delle province autonome,
in    quanto    norme    eterogenee    introdurrebbero    inevitabili
differenziazioni  tra i soggetti, se non vere e proprie disparita' di
trattamento, e cio' in relazione ai mezzi finanziari a disposizione.
    Nel  caso  in esame - secondo il ricorso - va inoltre considerato
che  si  tratta  di  un  credito  coercibile  il cui inadempimento e'
penalmente sanzionato e che manca quindi il connotato della gratuita'
della   prestazione   che   deve  caratterizzare  in  senso  assoluto
l'assistenza pubblica.
    Il  ricorso  indica quindi uno specifico motivo di illegittimita'
costituzionale  nella  disposizione  di  cui  all'art. 12 della legge
provinciale  impugnata,  che modifica la disciplina civilistica della
surrogazione  legale  di  cui  all'art. 1203,  numero  5,  del codice
civile,  un  istituto  che  deve  certamente  essere  ricondotto alla
nozione   di   ordinamento   civile   e   che   non  rientra  percio'
nell'autonomia legislativa della provincia.
    2.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la Provincia autonoma di
Bolzano,   chiedendo   a   questa  Corte  di  dichiarare  il  ricorso
inammissibile o infondato.
    Preliminarmente  la  Provincia  rileva  che  il  ricorso,  pur in
presenza  di  una legge che detta una disciplina articolata, composta
da  una  serie  di  disposizioni  eterogenee  e di contenuto fra loro
diverso, svolge un'unica e generica censura nei confronti di tutto il
testo   normativo  e  non  ne  impugna  specifiche  disposizioni,  ad
eccezione  dell'art. 12;  cio'  che non consente di comprendere quali
aspetti  della  disciplina  siano  considerati invasivi di competenze
statali.
    Prosegue  la Provincia autonoma osservando che la legge impugnata
si  inquadra  nella  materia  «assistenza e beneficenza pubblica», di
esclusiva  competenza  provinciale  ai  sensi dell'art. 8, numero 25,
dello  statuto  speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige; una
competenza che, secondo l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001,  non  incontra  piu'  neppure i limiti del rispetto delle norme
fondamentali  delle  riforme economico-sociali della Repubblica e dei
principi    generali   dell'ordinamento   che   non   abbiano   rango
costituzionale.
    La  legge  provinciale  impugnata  si interessa dei minori che si
trovano  in  condizioni  di  effettivo disagio economico nei casi nei
quali  il  genitore  obbligato  alla  corresponsione  dell'assegno di
mantenimento  resti  inadempiente  a tale obbligo, e prevede che, una
volta accertata una situazione di bisogno, sia la Provincia stessa ad
anticipare  tali  somme,  erogandole  al  soggetto  affidatario e col
conseguente ovvio diritto di recuperarle surrogandosi nel credito.
    Si  tratta  quindi  di  una forma di intervento assistenziale che
presuppone l'esistenza di una situazione caratterizzata da un reddito
familiare  molto  basso  -  individuato  nella  somma  fissata per il
soddisfacimento  dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione,
all'abbigliamento  e  all'igiene  della persona, rapportati al numero
dei  componenti  il  nucleo  familiare  -  in  presenza  di un titolo
esecutivo  costituito  da  una  pronuncia  dell'autorita' giudiziaria
competente  nonche'  di  un atto di precetto ritualmente notificato e
rimasto non ottemperato, o di una sentenza di fallimento del soggetto
obbligato.
    Tali  requisiti  devono  sussistere  al  momento  della domanda e
devono  permanere  per  tutta  la  durata  della prestazione, essendo
previsto  che ogni anno venga attestato il perdurare delle condizioni
suddette, decadendo dal diritto in caso contrario il beneficiario; in
ogni  caso  le  somme  da  attribuire  possono corrispondere a quelle
dell'assegno  di  mantenimento  col limite della misura non superiore
all'ammontare  dell'80%  dell'importo  che,  in  base  al decreto del
presidente della giunta provinciale n. 30 del 2000, viene considerato
necessario   al   soddisfacimento   dei  bisogni  fondamentali  sopra
indicati.
    Secondo  la Provincia autonoma tali disposizioni rendono evidente
che  la ratio dell'intervento pubblico consiste nel porre riparo, per
quanto possibile, a situazioni di forte disagio economico determinato
nella complessiva situazione familiare e senza incidere su istituti e
rapporti   di  natura  privatistica;  infatti  nessun  intervento  e'
previsto  quando  l'inadempimento  dell'obbligato  non  comporta  una
situazione di particolare difficolta' per il minore e per il soggetto
affidatario e gli stessi hanno i mezzi necessari per vivere.
    L'esistenza   di  un  sottostante  credito  tra  privati  rimasto
inadempiuto  non  ha  nulla  a  che  vedere  con  la gratuita' o meno
dell'anticipazione  delle  somme  da  parte  dell'ente  pubblico, dal
momento  che, anche secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione
di  «assistenza  e beneficenza pubblica» cui fa riferimento l'art. 22
del  d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, include la prestazione di servizi
gratuiti  o a pagamento, prestazioni economiche a favore di singoli e
di  gruppi,  individuati anche per categoria, quale che sia il titolo
dell'individuazione.
    Secondo   la   Provincia   resistente   non   appare   persuasiva
l'osservazione  circa  il  carattere  prevalente del riferimento alla
tutela   del  minore,  che  varrebbe  ad  assorbire  l'oggetto  della
disciplina  in questione nell'ambito dell'ordinamento civile, perche'
non   e'  vero  che  ogni  forma  di  tutela  del  minore  appartiene
necessariamente   al   diritto  privato,  come  e'  dimostrato  dalla
protezione del lavoro minorile di cui all'art. 37, terzo comma, Cost.
o dagli strumenti per rendere effettivo il diritto allo studio di cui
all'art. 34,  terzo  e  quarto comma, Cost; ne' sarebbe pertinente il
richiamo alla sentenza n. 370 del 2003 sugli asili nido, che dimostra
semmai  l'esatto  contrario  di  quanto  assume il Governo, in quanto
nella  sentenza  citata la materia e' stata ricondotta al concetto di
«istruzione»   in  ragione  delle  finalita'  educative  e  formative
riconosciute  a  tali  servizi;  cio'  conferma  che  non  tutti  gli
interventi  pubblici  concernenti  in  qualche  modo  i  minori  sono
attratti   nella  materia  «ordinamento  civile»,  mentre  devono  al
contrario   essere  considerati  in  ragione  delle  loro  diverse  e
specifiche finalita'.
    Ad  avviso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e' del tutto
infondato  il  rilievo secondo il quale nella materia di cui trattasi
vi  sarebbero  particolari  esigenze di uniformita' di trattamento su
tutto  il  territorio  nazionale  che  osterebbero alla emanazione di
normative  differenziate di livello regionale, in quanto il tipo e le
modalita'  degli  interventi  assistenziali  rivolti  a situazioni di
bisogno  ben  possono  avere  una  diversa disciplina, come stabilito
dalle  stesse  norme costituzionali e dall'attribuzione della materia
«assistenza  e  beneficenza  pubblica»  alla  competenza  legislativa
esclusiva della Provincia di Bolzano.
    Quanto  alla  specifica censura relativa all'art. 12 della legge,
la   Provincia   osserva   che   l'illegittimita'   del   riferimento
all'istituto  della  surrogazione legale nel credito del beneficiario
potrebbe,  al  piu', condurre alla incostituzionalita' di questa sola
disposizione e che in ogni caso il vizio denunciato e' insussistente,
posto che l'art. 1203, numero 5, del codice civile prevede tale forma
di surrogazione «negli altri casi stabiliti dalla legge», consentendo
in   tal   modo  alla  legge  provinciale  di  individuare  ulteriori
fattispecie.
    3.  -  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza la
Provincia  autonoma di Bolzano ha ulteriormente illustrato e ribadito
le proprie difese.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'intero  testo della
legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione
dell'assegno  di  mantenimento  a  tutela del minore), per violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
    Secondo  il  ricorso  la  legge,  al  di la' dei suoi riferimenti
testuali,  ha  per  oggetto  la  disciplina di una materia rientrante
nella competenza esclusiva statale concernente l'«ordinamento civile»
e  non  e'  riconducibile, neppure in base al criterio di prevalenza,
alla  diversa  materia  «assistenza e beneficenza pubblica» che e' di
esclusiva  competenza  provinciale  in  forza dell'art. 8, numero 25,
dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige di cui
al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
    A  fondamento  delle  censure  il  Governo  assume  che  la legge
impugnata   ha   dettato   disposizioni   in  tema  di  anticipazione
dell'assegno  di  mantenimento  a tutela del minore, disciplinando in
tal   modo   l'erogazione   anticipata   delle  somme  stabilite  dal
provvedimento  del  giudice,  nel  caso  in  cui  queste  non vengano
corrisposte  dall'obbligato  nei termini ed alle condizioni stabiliti
dall'autorita'  giudiziaria,  con cio' normando materie che rientrano
nella  disciplina  dei  rapporti patrimoniali della famiglia e quindi
dell'ordinamento   civile.   Anche   applicando   il  criterio  della
«prevalenza  della  materia» - di cui alla sentenza n. 370 del 2003 -
tale  conclusione  sarebbe obbligata in quanto la tutela del minore e
la  disciplina  dei  rapporti  di  famiglia,  pure  nei  loro aspetti
patrimoniali,  sono  sempre  state  considerate  come  una  parte del
diritto  civile  e non consentono una loro disciplina differenziata a
livello  regionale  perche' esse si riferiscono a valori essenziali e
preminenti  della  persona  e  debbono  quindi  essere  uniformemente
regolate su tutto il territorio nazionale.
    Un   motivo  specifico  di  illegittimita'  costituzionale  viene
inoltre individuato nella disposizione di cui all'art. 12 della legge
provinciale  impugnata,  che modifica la disciplina civilistica della
surrogazione  legale  di  cui  all'art. 1203,  numero  5,  del codice
civile,  un  istituto  che  deve  certamente  essere  ricondotto alla
nozione   di   ordinamento   civile   e   che   non  rientra  percio'
nell'autonomia legislativa e statutaria della Provincia.
    2. - La Provincia autonoma di Bolzano ha preliminarmente eccepito
che nel ricorso viene svolta un'unica e generica censura contro tutta
la  legge  provinciale senza che ne siano impugnate le sue specifiche
disposizioni,  ad  eccezione  dell'art. 12,  cio' che non consente di
comprendere quali aspetti della disciplina siano considerati invasivi
di   competenze   statali   e  rende  il  ricorso  inammissibile  per
genericita'.
    Nel  merito  la Provincia autonoma osserva che la legge impugnata
dispone  interventi  a favore dei minori che si trovano in condizioni
di  effettivo  disagio  economico nel caso di genitore obbligato alla
corresponsione dell'assegno di mantenimento che resta inadempiente, e
prevede  che,  quando  venga  accertata una situazione di bisogno, la
Provincia  stessa, per il tramite delle sue comunita' comprensoriali,
anticipi le somme dovute erogandole al soggetto affidatario, tentando
poi di recuperarle surrogandosi nel diritto di credito.
    Si   tratta  quindi  di  una  forma  di  intervento  pubblico  di
assistenza  che  presuppone  l'esistenza  di una situazione economica
caratterizzata da un reddito familiare molto basso e che si fonda sul
rigoroso  accertamento delle condizioni di necessita' in cui versa il
minore;  tali condizioni devono sussistere al momento della domanda e
devono  permanere  per  tutta  la  durata  della prestazione, essendo
previsto  che ogni anno venga attestato il perdurare delle condizioni
suddette  e, in caso contrario, la decadenza del beneficiario da tale
diritto.
    In ogni caso nessun intervento e' previsto quando l'inadempimento
dell'obbligato non comporta una situazione di particolare difficolta'
per  il  minore  e per il soggetto affidatario e gli stessi abbiano i
mezzi necessari per vivere.
    Per  quel  che concerne la specifica censura relativa all'art. 12
della  legge  impugnata,  la  Provincia  di  Bolzano  osserva  che la
surrogazione  prevista  a  favore  della  stessa  nel  credito non va
comunque  ad incidere sulla configurazione del rapporto obbligatorio,
comportando  essa  solo  una  sua  modificazione  soggettiva,  e  che
l'eventuale   illegittimita'   del   riferimento  all'istituto  della
surrogazione  legale  potrebbe  al  piu' condurre alla caducazione di
questa sola disposizione.
    3.  - L'eccezione preliminare della Provincia autonoma di Bolzano
e' in parte fondata.
    Il   verbale  della  riunione  del  Consiglio  dei  ministri  del
23 gennaio  2004 nella quale e' stata deliberata l'impugnazione della
legge  provinciale  de  qua  riporta chiaramente l'approvazione della
proposta del Ministro per gli affari regionali «di cui alla relazione
allegata»,  relazione con la quale si proponeva peraltro di impugnare
i soli artt. 1, 6 e 12 della legge.
    Poiche'  l'oggetto  dell'impugnazione  e' definito dal ricorso in
conformita'  alla  decisione assunta dal Governo (sentenza n. 338 del
2003),  l'ambito delle censure sottoposte validamente all'esame della
Corte  risulta  in  tal modo limitato alle sole disposizioni indicate
nella   deliberazione  assunta  dal  Consiglio  dei  ministri,  ferma
restando   la   valutazione   in   ordine   all'eventuale   nesso  di
inscindibilita'  fra la disposizione validamente impugnata e le altre
disposizioni   della   legge,   non  investite  da  autonome  censure
ritualmente  proposte  (cfr.  negli  stessi termini, fra le molte, la
sentenza n. 315 del 2003).
    4.  - Cosi' delimitato l'esame delle doglianze svolte nel ricorso
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri a quelle relative agli
artt. 1,  6  e  12 della legge provinciale impugnata, vanno esaminate
separatamente  quelle che si riferiscono ai primi due articoli citati
da quella che investe l'art. 12.
    Le  censure relative agli artt. 1 e 6 della legge della provincia
di Bolzano n. 15 del 2003 sono infondate.
    La  legge  impugnata  all'art. 1  prevede  che, nell'ambito della
competenza  della  Provincia  di  Bolzano  in materia di assistenza e
beneficenza pubblica, si possa procedere all'erogazione anticipata al
genitore  o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al
mantenimento  del  minore,  qualora  esse non vengano corrisposte dal
genitore   obbligato   nei   termini  ed  alle  condizioni  stabilite
dall'autorita' giudiziaria».
    I successivi articoli della legge disciplinano le condizioni ed i
presupposti  cui  viene  subordinato  il  diritto  alla  prestazione,
nonche'   i   «requisiti   economici»  (art. 4  della  legge  citata)
richiesti;  in particolare si evince con assoluta chiarezza dal testo
della  legge  che la prestazione e' prevista a favore dei soli minori
che  versino  in una condizione di disagio economico, dal momento che
il  loro  reddito  non deve superare limiti predeterminati in base al
decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale  11 agosto 2000,
n. 30,  e  successive modifiche, e che l'ammontare della prestazione,
pari  alla somma stabilita nel provvedimento del giudice, non puo' in
ogni  caso  superare un determinato ammontare, stabilito anch'esso in
base a criteri oggettivi (art. 5).
    Tale forma di intervento da parte dell'ente pubblico non risponde
quindi   a   criteri   automatici   e   non  e'  prevista  in  favore
indifferenziato  di  tutti  i  minori  per  i  quali si verifichi una
situazione  di  inadempimento  agli obblighi di mantenimento da parte
del  soggetto  obbligato  in  base  alla  legge  civile; richiede, al
contrario,  l'esistenza  di  alcune precise condizioni, fra le quali,
anzitutto,  l'esistenza di una situazione economica caratterizzata da
un  basso  reddito  familiare; la legge impugnata esige espressamente
che  vi  sia  gia' stata la pronuncia dell'autorita' giudiziaria e la
conseguente  formazione di un titolo esecutivo rimasto non eseguito a
seguito  di  atto  di  precetto  ritualmente  notificato, o sia stata
emanata  la  sentenza  di  fallimento  del soggetto obbligato (art. 3
della legge provinciale in esame).
    Le  condizioni ed i requisiti di cui alle disposizioni menzionate
devono  sussistere  al  momento  della domanda e devono permanere per
tutta  la  durata  della prestazione, essendo prevista l'attestazione
annuale del perdurare degli stessi.
    L'intervento pubblico previsto dalle disposizioni censurate, come
sopra   descritto,   appare  quindi  riconducibile  alla  nozione  di
«assistenza   pubblica»,   materia  certamente  di  competenza  della
Provincia  autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello
statuto  speciale  di  autonomia  per  il  Trentino-Alto  Adige, come
ribadito piu' volte alla stregua della giurisprudenza di questa Corte
(cfr., tra le piu' recenti, la sentenza n. 267 del 2003), e non nella
diversa  materia  «ordinamento  civile»  di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.
    Tale  intervento non interferisce in alcun modo con il diritto al
mantenimento  da  parte  del  soggetto obbligato, ne' con le pronunce
dell'autorita'  giudiziaria;  essa  non crea alcun nuovo credito, ne'
eroga  indiscriminatamente prestazioni a favore di tutti i minori, ma
solo  di quelli che si trovino nelle condizioni previste dalla stessa
legge.
    La  circostanza  che  la  legge  non  preveda  automaticamente la
sostituzione della Provincia a colui che e' obbligato al mantenimento
del   minore,  e  anzi  la  considerazione  che  essa  disciplina  le
condizioni    particolari    per    beneficiare    dell'anticipazione
dell'assegno  di mantenimento non crea alcun automatismo, ma concorre
a  definire  un'area  di  intervento  della «assistenza pubblica» che
appare  legittima  alla  luce  della competenza legislativa esclusiva
spettante alla Provincia di Bolzano in materia.
    5.  -  Sono  al  contrario  fondate le censure del Presidente del
Consiglio  dei  ministri relative all'art. 12 della legge provinciale
impugnata,   che  prevede  la  surrogazione  legale  della  Provincia
autonoma  nel  credito  di  mantenimento a fronte del pagamento delle
prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge.
    L'art. 1203,    collocato    nella   Sezione   II   del   Capo II
(Dell'adempimento  delle  obbligazioni) del Titolo I del Libro IV del
codice  civile,  stabilisce  che  la  surrogazione legale ha luogo di
diritto  in  una serie di casi previsti tassativamente dalla medesima
disposizione  ai numeri da 1 a 4; stabilisce inoltre, al n. 5, che la
surrogazione legale si ha «negli altri casi stabiliti dalla legge».
    Poiche'  si  tratta di un istituto del diritto civile destinato a
regolare  gli  effetti  del pagamento di una obbligazione da parte di
soggetto  diverso dall'obbligato, non puo' dubitarsi che esso rientri
nella  nozione  di  «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo
comma,  lettera l),  Cost.:  di  conseguenza devesi affermare che gli
«altri  casi  previsti dalla legge», cui fa riferimento la norma, non
possono  essere  che quelli disciplinati espressamente da altra legge
statale.
    In  caso  contrario nell'ordinamento si creerebbe la possibilita'
di  introdurre,  mediante  leggi regionali o delle province autonome,
ipotesi  di  surrogazione  legale  invece  riservate  alla competenza
esclusiva  dello  Stato,  con  la  conseguenza che verrebbe frustrata
l'esigenza   di  una  disciplina  uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell'effetto
dell'adempimento da parte di un terzo.
    6.  -  L'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 12 della legge
provinciale  impugnata  non comporta la conseguente illegittimita' di
altre  disposizioni dello stesso testo normativo, risultando la norma
scindibile  rispetto alle altre previsioni, non investite da autonome
censure ritualmente proposte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
della   Provincia   autonoma   di   Bolzano 3 ottobre   2003,   n. 15
(Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore);
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  art. 1  e 6 della medesima legge, sollevate dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri  in riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
                  Il Presidente e redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0359