N. 107 SENTENZA 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  che  solleva  una  pluralita' di questioni - Trattazione separata -
  Riserva di separate pronunce.
Industria  -  Navigazione  -  Fondo  statale  per  il  sostegno  alle
  attivita'  dei  distretti  industriali  della  nautica da diporto -
  Assegnazione di contributi rimessa a decreto ministeriale - Ricorso
  della   Regione   Emilia-Romagna   -  Violazione  della  competenza
  regionale   nelle   materie   del   turismo   e   dell'industria  -
  Illegittimita' costituzionale.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 215, 216 e 217.
- Costituzione, art. 117 (artt. 3, 97, 118 e 119).
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'articolo 4,
commi 215,   216   e   217,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria 2004), promosso con ricorso della
Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in
cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi
2004.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 gennaio  2005  il  giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Emilia-Romagna   e  l'avvocato  dello  Stato  Franco  Favara  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 24 febbraio 2004 (iscritto al
n. 33  del  registro  ricorsi del 2004), la Regione Emilia-Romagna ha
impugnato  numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2004), tra le quali, in particolare,
l'art. 4,  commi 215,  216  e  217, per violazione degli artt. 3, 97,
117,   118   e   119   della   Costituzione,  nonche'  «dei  principi
costituzionali  di legalita' sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza
e leale collaborazione».
    Il primo dei citati commi stabilisce che «al fine di sostenere le
attivita'  dei  distretti  industriali  della  nautica  da diporto e'
istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  un  apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro
per  l'anno 2004,  1  milione  di euro per l'anno 2005 e 1 milione di
euro per l'anno 2006».
    Il  successivo  comma 216  precisa  che detto fondo «e' destinato
all'assegnazione   di  contributi,  per  l'abbattimento  degli  oneri
concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti
nei  distretti  industriali  dedicati  alla  nautica  da diporto, che
insistono  in  aree  del  demanio  fluviale e che ospitano in approdo
almeno cinquecento posti barca».
    Infine,  il  comma 217  prevede  che  «con  decreto  del Ministro
dell'economia  e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
aree di cui al comma 216 e sono definite le modalita' di assegnazione
dei contributi».
    1.1.  -  La  ricorrente  osserva  che l'intervento finanziario in
questione non sembra potersi configurare quale misura a «tutela della
concorrenza»,  secondo  l'accezione «dinamica» accolta nella sentenza
della  Corte costituzionale n. 14 del 2004, per la quale il titolo di
competenza    legislativa    esclusiva   dello   Stato,   individuato
nell'art. 117,    secondo   comma,   lettera e),   Cost.,   legittima
l'adozione,  da  parte  del legislatore statale, di «misure pubbliche
volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente
sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali».
    Infatti, le disposizioni impugnate non rispondono all'esigenza di
«unificare  in  capo allo  Stato  strumenti di politica economica che
attengono   allo   sviluppo  dell'intero  Paese;  strumenti  che,  in
definitiva,  esprimono  un carattere unitario e, interpretati gli uni
per  mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il
volume  di  risorse finanziarie inserite nel circuito economico»; ne'
l'intervento   de   quo   si   giustifica   «per   la  sua  rilevanza
macroeconomica»,   alla   luce  delle  indicazioni  della  richiamata
sentenza.
    L'esiguita'  dello  stanziamento  disposto  a  carico dei bilanci
2004-2006  (un  milione di euro per esercizio) e la limitazione della
destinazione  dei  contributi  a  favore di imprese operanti nei soli
distretti   industriali   dedicati   alla  nautica  da  diporto,  che
presentino due requisiti molto selettivi, cioe' l'insistenza «in aree
del  demanio  fluviale» (con esclusione, quindi, di quelli insistenti
in  aree  del  demanio  marittimo)  e  la  disponibilita'  di «almeno
cinquecento  posti barca» (con esclusione, dunque, degli insediamenti
medio-piccoli),  dimostrano  che  l'intervento non rientra affatto in
quelle  «specifiche misure di rilevante entita», accessibili «a tutti
gli  operatori»,  e  di  «impatto  complessivo»,  atte  «ad  incidere
sull'equilibrio  economico  generale»,  secondo  i  criteri enunciati
nella medesima sentenza n. 14 del 2004.
    Al  contrario,  i benefici previsti «costituiscono null'altro che
un  privilegio  per  pochi operatori economici» e, dunque, comportano
«una alterazione della concorrenza, e non certo una sua tutela».
    Cio'  posto,  l'intervento  in  questione,  da  un lato, viola il
parametro  costituzionale  dell'art. 117,  secondo comma, lettera e),
Cost.,  il  quale  pone la «tutela della concorrenza» come limite non
solo  della competenza legislativa regionale, ma anche della potesta'
legislativa dello Stato, nel senso - evidenziato in dottrina - che il
legislatore  statale  e' vincolato a trattare la concorrenza «come un
valore  o un bene o un fine da promuovere astenendosi dalle politiche
che  indebitamente  escludono  o limitano la concorrenza». Dall'altro
lato,  esso  -  conclude  la ricorrente - costituisce un'interferenza
illegittima  in  materie di competenza regionale, quali l'industria e
il  turismo,  poiche' manca la «congruita' dello strumento utilizzato
rispetto   al   fine   di   rendere  attivi  i  fattori  determinanti
dell'equilibrio economico generale» (ancora sentenza n. 14 del 2004).
    Peraltro,  la medesima misura, seppure dovesse ritenersi conforme
ai   canoni   di   ragionevolezza  e  proporzionalita',  risulterebbe
nondimeno illegittima, poiche' interventi finanziari «speciali» dello
Stato  in  materie  di  competenza  regionale  (vuoi  residuale, vuoi
concorrente)  non  possono  attuarsi  senza un coinvolgimento «forte»
delle  Regioni,  come  e'  stato  riconosciuto  dalla  giurisprudenza
costituzionale (sentenze n. 370 del 2003, n. 16 e n. 49 del 2004), ed
e'  evidente  l'interferenza  rispetto  alla  politica di sostegno al
turismo di cui sono responsabili le Regioni.
    2.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, per
chiedere che il ricorso sia dichiarato infondato.
    3.  -  In prossimita' dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale
dello  Stato  ha  presentato  memoria  difensiva a sostegno delle sue
conclusioni,   precisando   che   il  decreto  ministeriale  previsto
dall'art. 4,  comma 217,  della  legge  n. 350  del 2003 non e' stato
ancora  emanato  e  che,  nel  frattempo,  l'Agenzia  del  demanio ha
proceduto  ad una ricognizione su tutto il territorio nazionale delle
aree  del  demanio  fluviale,  in  cui operano imprese che potrebbero
beneficiare  dei  contributi in questione: tali aree risultano essere
tre nella Regione Lombardia e una nella Regione Lazio.
    Nel  merito,  la  difesa  erariale  sostiene  che le disposizioni
impugnate,  benche' parlino di un «apposito fondo» e di «contributi»,
in  realta'  prevedono  soltanto  un  «abbattimento»  dei  canoni  di
concessione  demaniale  dovuti da alcune imprese: una misura, dunque,
«parafiscale»  riconducibile  alle  materie di competenza legislativa
statale  di  cui  all'art. 117,  secondo  comma, lettera e) («sistema
tributario  e  contabile  dello Stato») e lettera g) («organizzazione
amministrativa dello Stato»), della Costituzione.
    Osserva,  infine,  che  «la  modestia dell'importo stanziato e il
ristretto novero dei possibili beneficiari inducono a non soffermarsi
oltre sul motivo» del ricorso in esame.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Le  questioni  di  legittimita' costituzionale indicate in
epigrafe  devono  essere  trattate  congiuntamente  per l'omogeneita'
della  materia,  mentre  le  altre  questioni, sollevate dal medesimo
ricorso,  relative  ad  altre disposizioni della medesima legge, sono
state o saranno oggetto di separate pronunce.
    2.  -  La  Regione  Emilia-Romagna impugna in via principale, per
violazione  degli  artt. 3,  97,  117,  118 e 119 della Costituzione,
l'art. 4,  commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria 2004), con i quali a) e' prevista
l'istituzione,  nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e  delle finanze, di un apposito fondo (con dotazione di 1 milione di
euro  per  l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione
di  euro  per  l'anno 2006),  al  fine  di sostenere le attivita' dei
distretti  industriali  della  nautica  da diporto (comma 215); b) si
stabilisce che il fondo e' «destinato all'assegnazione di contributi,
per  l'abbattimento  degli oneri concessori, a favore delle imprese o
dei  consorzi  di imprese operanti nei distretti industriali dedicati
alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e
che  ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» (comma 216);
c) e' rimessa a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
la  individuazione  delle  aree di cui innanzi e la definizione delle
modalita' di assegnazione dei contributi (comma 217).
    3. - Il ricorso e' fondato.
    3.1.  -  La tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale le
disposizioni  impugnate  prevederebbero un abbattimento dei canoni di
concessione demaniale e sarebbero, pertanto, di natura «parafiscale»,
non merita adesione, se non altro per l'evidente incompatibilita' tra
l'asserita  natura  e  la  peculiarita'  e selettivita' dei requisiti
richiesti ai potenziali beneficiari delle c.d. misure agevolative.
    3.2.  - Tale peculiarita' dei requisiti e l'eseguita' delle somme
globalmente   stanziate   escludono  in  radice  la  possibilita'  di
qualificare  le  disposizioni  impugnate  come  volte  a  favorire la
concorrenza,  intesa  in  senso  dinamico, ovvero anche di ricondurle
alla  facolta',  riconosciuta allo Stato dall'art. 119, comma quinto,
Cost.,  di  destinare  risorse  al  fine  di  promuovere  lo sviluppo
economico;  tanto meno e' possibile sostenere che il finanziamento di
«imprese  operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da
diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in
approdo  almeno  cinquecento  posti  barca»  rientri  in taluna delle
materie di cui all'art. 117, comma secondo, Cost.
    Consegue    da    cio'   che   va   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni impugnate.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a separate pronunce la decisione delle altre questioni
di  legittimita'  costituzionale  sollevate,  in relazione alla legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2004), dalla
Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
    Dichiara    l'illegittimita'   costituzionale,   in   riferimento
all'art. 117  della  Costituzione, dell'art. 4, commi 215, 216 e 217,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
                        Il Presidente: Contri
                      Il redattore: Vaccarella
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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