N. 113 ORDINANZA 7 - 18 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Professioni   -   Notaio   -  Procedimento  disciplinare  -  Sanzioni
  pecuniarie  -  Irrisorieta'  della  misura  edittale  -  Denunciata
  lesione  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  ragionevolezza, dei
  principi  in  materia di svolgimento di pubbliche funzioni, di buon
  andamento  della  pubblica  amministrazione,  del giusto processo -
  Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54, 97 e 111.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 137 della legge
16 febbraio  1913,  n. 89  (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili),  promosso con ordinanza del 9 luglio 2003 dal Tribunale di
Savona nel procedimento disciplinare nei confronti del notaio Marasco
Fabrizio, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Savona, con ordinanza emessa il
9 luglio  2003,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 54, 97 e
111  della  Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 137  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
notariato  e  degli  archivi notarili), «nella parte in cui determina
l'ammontare delle ammende notarili»;
        che  il  collegio  rimettente,  investito  di un procedimento
disciplinare a carico di un notaio, osserva come l'irrisorieta' della
misura  edittale  delle  sanzioni  pecuniarie  previste  dalla  norma
impugnata    renda    del   tutto   inutile   l'attivita'   demandata
all'amministrazione della giustizia, sotto il profilo sia finanziario
che organizzativo-funzionale, in palese contrasto con il principio di
buon andamento della pubblica amministrazione e snaturando inoltre la
volonta'  del  legislatore  di  disciplinare  i  tratti pubblicistici
dell'attivita'  notarile  con un sistema sanzionatorio ormai privo di
contenuto;
        che,  ad  avviso  del  giudice a quo, non dovrebbe temersi il
vuoto   normativo   derivante   da   una   eventuale   pronuncia   di
incostituzionalita',   in  quanto  l'assenza  totale  di  una  misura
sanzionatoria  determinerebbe  una  situazione  preferibile,  poiche'
eviterebbe   inutili   costi   a   carico   dell'amministrazione   ed
eliminerebbe i pregiudizi di immagine dell'apparato statuale anche in
ambito comunitario;
        che  il  Tribunale  rimettente  ritiene  la  norma in oggetto
lesiva anche dell'art. 54 della Costituzione, che impone ai cittadini
cui  sono  affidate  pubbliche  funzioni  il dovere di adempierle con
disciplina, in quanto tale dovere sarebbe incompatibile con l'assenza
di  un  effettivo  sistema  sanzionatorio,  posto  quale  garanzia di
disciplina;
        che  sussisterebbe  inoltre  una  violazione del principio di
giusto  processo,  dal momento che la misura irrisoria delle sanzioni
pecuniarie   trasformerebbe   il  procedimento  disciplinare  in  una
«farsa»,  nonche'  dei  principi  di eguaglianza e di ragionevolezza,
poiche'  solo per la categoria di professionisti in esame la condotta
illecita resterebbe priva di una effettiva sanzione;
        che  il  rimettente  sottolinea infine come la giurisprudenza
costituzionale  abbia  ritenuto  sindacabile  l'esercizio  del potere
discrezionale   del  legislatore  nei  casi  in  cui  non  sia  stato
rispettato il limite della ragionevolezza;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando la manifesta infondatezza della sollevata questione,
sulla   quale   la   Corte   si  e'  gia'  pronunciata  in  tutte  le
prospettazioni evidenziate.
    Considerato  che  la  norma  censurata dal Tribunale di Savona e'
stata  piu'  volte  sottoposta  a  scrutinio  di costituzionalita' da
questa  Corte che, pur constatando la irrisorieta' della misura delle
sanzioni   pecuniarie   ivi  stabilite,  ha  ritenuto  preclusa  ogni
possibilita'  di  intervento,  poiche' la determinazione dei precetti
cosi'   come   il   tipo   e   l'entita'  delle  rispettive  sanzioni
costituiscono  scelte spettanti alla discrezionalita' del legislatore
(ordinanze  n. 377  del  2004,  n. 18  del  2003, n. 274 e n. 279 del
2002);
        che   nelle   richiamate   pronunce  si  e'  anche  affermata
l'estraneita'  dei principi costituzionali contenuti negli artt. 54 e
97  Cost.  alla materia delle sanzioni disciplinari, sia in relazione
alla previsione dei precetti sia in ordine alle conseguenti sanzioni;
        che  la pronuncia auspicata dal giudice rimettente, ad avviso
del quale dovrebbe essere dichiarata la illegittimita' costituzionale
dell'art. 137  della  legge  n. 89  del  1913  «nella  parte  in  cui
determina  l'ammontare  delle  ammende  notarili»,  provocherebbe una
situazione  di  diseguaglianza e di grave pregiudizio all'interno del
sistema  sanzionatorio,  poiche'  rimarrebbero  del  tutto  privi  di
conseguenze   disciplinari,   ancorche'   di  consistenza  irrisoria,
comportamenti  piu'  gravi  di  quelli  per  i  quali  e' prevista la
sanzione dell'avvertimento o della censura;
        che  appare  opportuno comunque sottolineare come nel sistema
disciplinare  stabilito per i notai «il profilo sanzionatorio morale»
-  che  secondo  il rimettente non costituirebbe nemmeno un risultato
concreto  dell'azione  disciplinare  - derivi non tanto dalla entita'
della   sanzione  medesima  quanto  dalla  stessa  sottoposizione  al
procedimento  disciplinare, ove si consideri che l'applicazione delle
pene   disciplinari   dall'ammenda   alla  sospensione  e  fino  alla
destituzione  spetta al tribunale civile all'esito di un procedimento
che prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;
        che pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a
quo,  la  misura  irrisoria  delle sanzioni pecuniarie non equivale a
trasformare il procedimento disciplinare in una «farsa», perche' esso
reca in se' comunque un notevole grado di afflittivita';
        che,  infine,  non  e'  nemmeno  invocabile la violazione del
principio  di  eguaglianza, in relazione alla dedotta circostanza che
solo per la categoria di professionisti in esame la condotta illecita
resterebbe priva di una effettiva sanzione, data l'assenza di termini
omogenei di comparazione;
        che, infatti, il sistema disciplinare dei notai prevede oltre
alle   pene  disciplinari  dell'avvertimento,  della  censura,  della
sospensione e della destituzione, anche la sanzione dell'ammenda, che
non  e'  invece  contemplata  per  gli illeciti disciplinari di altre
categorie professionali;
        che  la  questione sollevata risulta manifestamente infondata
sotto tutti i profili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 137  della  legge 16 febbraio
1913,  n. 89  (Ordinamento  del  notariato e degli archivi notarili),
sollevata,   in   riferimento  agli  artt. 3,  54,  97  e  111  della
Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
                  Il Presidente e redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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