N. 114 ORDINANZA 7 - 18 marzo 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Infrazione al codice della strada - Foro competente - Competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo della commessa violazione - Denunciata disparita' di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, lesione del diritto di agire in giudizio, lesione del principio della parita' delle armi - Questione gia' ritenuta manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.(GU n.12 del 23-3-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 9 febbraio 2004 dal giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, nel procedimento civile vertente tra Maria Rosa Romeo e il prefetto di Firenze, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che, con Ordinanza emessa il 9 febbraio 2004, il giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione dal prefetto di Firenze per una violazione del codice della strada accertata in Firenze, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui stabiliscono la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione», ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; che il rimettente rileva anzitutto la propria incompetenza territoriale derivante dalla regola che individua il giudice competente in quello del luogo della commessa violazione e soggiunge che di tale regola (sia pure individuandola non nelle norme impugnate, ma nell'art. 205 del citato d.lgs.) la parte ricorrente aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale; che il rimettente, pur consapevole delle numerose decisioni con cui questa Corte ha gia' ritenuto la questione manifestamente infondata, la ripropone «esclusivamente sotto il particolare aspetto del condizionamento al quale e' soggetto il cittadino nel dover valutare la propria convenienza economica per la promozione del giudizio di opposizione»; che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che le norme impugnate violino: l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti, indotti a non proporre l'opposizione in localita' distanti dalla propria abitazione; l'art. 24 della Costituzione, per la conseguente discriminazione in danno degli stessi cittadini riguardo alla possibilita' di agire in giudizio, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, il ricorso introduttivo dell'opposizione - a differenza degli atti dell'Amministrazione - non puo' essere depositato a mezzo posta, ma deve essere portato presso l'ufficio giudiziario competente; l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, per lesione del principio della parita' delle armi, in dipendenza del fatto che alla prima udienza l'assenza dell'Amministrazione opposta non ha rilievo, mentre quella della parte opponente determina la convalida del provvedimento impugnato, con pregiudizio per i cittadini meno abbienti impediti, per le condizioni economiche, ad essere presenti all'udienza o a farsi rappresentare. Considerato che la questione prospettata dal rimettente e' stata gia' ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con numerose decisioni (ordinanze n. 459 del 2002, n. 75 del 2003, n. 193 del 2003, n. 259 del 2003, n. 61 del 2004, n. 130 del 2004); che, del resto, come gia' rilevato in quest'ultima ordinanza, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'impugnato art. 22 nella parte in cui non consentiva che il ricorso in opposizione fosse depositato a mezzo posta (sentenza n. 98 del 2004); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0367