N. 119 ORDINANZA 7 - 18 marzo 2005

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentare  -  Procedimento  civile  per
  risarcimento  dei  danni in relazione a dichiarazioni asseritamente
  diffamatorie,   a   carico   di  un  deputato  -  Dichiarazione  di
  insindacabilita'  delle opinioni, resa dalla Camera di appartenenza
  -  Ricorso  del  Tribunale  di  Roma,  tredicesima sezione civile -
  Denunciata  lesione  della sfera di attribuzioni costituzionalmente
  garantite - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per la
  proposizione  di  un conflitto di attribuzione - Ammissibilita' del
  ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 30 settembre 2004.
- Costituzione,  art. 68,  primo  comma;  legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37,  terzo  e  quarto  comma;  norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.12 del 23-3-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
30 settembre   2004,   relativa   alla   insindacabilita',  ai  sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dall'onorevole  Sandro Bondi nei confronti dei dottori Luca
Gianaroli  e  Claudio  Giorlandino,  promosso  dal Tribunale di Roma,
tredicesima  sezione  civile,  con  ricorso depositato il 22 novembre
2004 ed iscritto al n. 277 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che,  con  ricorso del 28 ottobre 2004, il Tribunale di
Roma,  tredicesima  sezione  civile, nel corso di un procedimento per
risarcimento   danni,   instaurato   da   Luca  Gianaroli  e  Claudio
Giorlandino   contro   il   deputato  Sandro  Bondi  in  relazione  a
dichiarazioni  asseritamente  lesive  dell'onore  e della reputazione
personali  e  professionali  degli  attori,  con le quali il deputato
aveva  loro  attribuito, soprattutto, l'esposizione, nel corso di una
trasmissione   televisiva,   di   informazioni  false,  ha  sollevato
conflitto  di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta
del  30 settembre  2004 con la quale l'Assemblea, in conformita' alla
proposta   della   Giunta  per  le  autorizzazioni  a  procedere,  ha
dichiarato che i fatti per i quali e' in corso il procedimento civile
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue funzioni, e sono, quindi, insindacabili ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il ricorrente espone che i fatti oggetto del giudizio di
merito   sono   costituiti  da  dichiarazioni  rese  dal  deputato  e
pubblicate   dai   quotidiani   «La  Repubblica»  e  «Il  Messaggero»
dell'8 dicembre  2003,  con le quali il parlamentare - commentando la
trasmissione  televisiva  «Domenica  In»  della  sera precedente, nel
corso   della   quale   i   dottori  Gianaroli  e  Giorlandino  erano
intervenuti,  in  qualita' di esperti ginecologi, in un dibattito sul
disegno  di legge relativo alla procreazione medicalmente assistita -
aveva affermato: «si e' sentita una sola campana per lo piu' stonata,
condita  da  informazioni  unilaterali  e  false,  senza avvertire il
dovere di ascoltare altre voci, soprattutto di carattere scientifico,
visto  che  erano presenti due medici entrambi contrari alla legge in
discussione in Parlamento»;
        che nel corso del giudizio e' pervenuta la citata delibera di
insindacabilita'  con  allegata  la  relazione  della Giunta e l'atto
parlamentare ivi richiamato;
        che  il Tribunale sostiene che la predetta delibera e' lesiva
della   propria   sfera   di   attribuzioni   innanzitutto   per   la
nullita/inesistenza  della  deliberazione, per essere stata la stessa
adottata in mancanza di relazione introduttiva, essendosi il relatore
limitato  a richiamare la relazione scritta predisposta dalla giunta;
che  e'  mancata  ogni  discussione,  il  che  si  traduce in carenza
assoluta  di  motivazione,  essendo  i  deputati intervenuti solo per
dichiarazioni  di  voto,  con  la  conseguenza che, configurandosi la
delibera   di   insindacabilita'  come  condizione  risolutiva  della
potestas    iudicandi   attribuita   al   giudice   dall'ordinamento,
l'accertamento   della   sussistenza   di   un  error  in  procedendo
nell'adozione  della stessa comporta che il giudice dei diritti e' il
giudice   ordinario,   con   l'ulteriore   conseguenza  che  cio'  e'
sufficiente  affinche'  la  Corte dichiari l'illegittima interferenza
nelle  attribuzioni dell'autorita' giudiziaria, senza dover esaminare
la sussistenza o meno del nesso funzionale;
        che  il  ricorrente  deduce la palese insussistenza del nesso
funzionale   tra   opinioni  espresse  ed  esercizio  delle  funzioni
parlamentari,  dal  momento  che  il  nesso  non  puo' rinvenirsi con
riferimento  all'intervento  svolto  dall'on.  Bondi  in  aula, circa
diciotto  mesi  prima  dei  fatti  per  cui e' causa, nel corso della
discussione   per   l'approvazione  della  legge  sulla  procreazione
medicalmente   assistita,   dato   il  carattere  generale  di  detto
intervento;
        che  il Tribunale chiede, pertanto, che questa Corte - previa
pronuncia  di  ammissibilita'  del conflitto - dichiari che la Camera
dei deputati ha illegittimamente esercitato il proprio potere ledendo
le   attribuzioni   dell'autorita'   giudiziaria,   con   conseguente
annullamento della relativa delibera.
    Considerato   che,   in   questa   fase  del  giudizio,  a  norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la   Corte   costituzionale   e'   chiamata   a   deliberare,   senza
contraddittorio,  se  «esiste  la  materia  di  un  conflitto  la cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita';
        che  nella  fattispecie  sussistono i requisiti soggettivo ed
oggettivo del conflitto;
        che,   infatti,   quanto   al  requisito  soggettivo,  devono
ritenersi  legittimati ad essere parti del presente conflitto, sia il
Tribunale  di  Roma,  tredicesima  sezione  civile,  in quanto organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza, costituzionalmente
garantita,   competente   a   dichiarare   definitivamente,   per  il
procedimento  di  cui  e'  investito,  la  volonta'  del  potere  cui
appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a
dichiarare    definitivamente   la   propria   volonta'   in   ordine
all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  quanto  al  profilo  oggettivo, sussiste la materia del
conflitto,  dal  momento  che  il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della citata deliberazione della Camera dei deputati;
        che  dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto»
e  «le  norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Roma,  tredicesima  sezione  civile,  nei  confronti della Camera dei
deputati con l'atto indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al Tribunale di Roma, tredicesima sezione
civile, ricorrente;
        b) che,  a  cura  del  ricorrente,  il  ricorso e la presente
ordinanza  siano  notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo   Presidente,   entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla
comunicazione,  per  essere  successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta  notifica,  presso  la cancelleria della Corte entro il
termine  di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
                        Il Presidente: Contri
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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