REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2004, n. 16 

Regolamento  regionale recante: «Ulteriore proroga dei termini di cui
all'Art.  6  del  regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme
per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande,  relativamente  all'attivita' di bar, piccola ristorazione e
ristorazione  tradizionale) come modificato dai regolamenti regionali
20 ottobre2003, n. 12/R, e 5 luglio 2004, n. 3/R».
(GU n.13 del 2-4-2005)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del
                          23 dicembre 2004)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
    Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001,
n. 235;
    Visti  i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre
2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 36/14386 del
20 dicembre 2004;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Al  comma  2, dell'Art. 6 del regolamento regionale 21 luglio
2003,  n.  9/R, come da ultimo modificato dall'Art. 5 del regolamento
regionale  5 luglio  2004,  n.  3/R, le parole: «entro il 31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
    2.  Al  comma  3, dell'Art. 6 del regolamento regionale 21 luglio
2003,  n.  9/R, come modificato dall'Art. 1 del regolamento regionale
20 ottobre  2003,  n.  12/R,  le parole: «ªentro il 31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2006».
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Torino, 21 dicembre 2004
                              CAVALLERA