MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 28 febbraio 2005 

Inserimento  di  una  nuova  attrazione  nell'elenco  delle attivita'
spettacolari,  dei  trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo
viaggiante,  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.
337.
(GU n.79 del 6-4-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                per lo spettacolo dal vivo e lo sport
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali

                           di concerto con

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
           direttore generale della pubblica sicurezza del
                       Ministero dell'interno

  Vista  la  legge  18 marzo  1968, n. 337, che reca disposizioni sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
  Visto  l'art.  4  della  predetta  legge  che prevede l'istituzione
dell'elenco  delle  attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,  con  l'indicazione  delle
particolarita'  tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali
e della denominazione delle medesime;
  Visto  l'art.  3  del  decreto ministeriale 23 maggio 2003, recante
disciplina  relativa  alla  tenuta  ed all'aggiornamento del predetto
elenco;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 settembre 2004, di conferma del
decreto ministeriale 23 maggio 2003;
  Visto  il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui e' stato
istituito  l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e
delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
  Visti  i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985,
1° giugno  1989,  10 novembre  1990,  10 aprile  1991, 9 aprile 1993,
23 luglio  1997,  8 maggio  2001,  7 gennaio  2002,  20 marzo  2003 e
29 ottobre  2003  con i quali si e' provveduto agli aggiornamenti del
predetto elenco;
  Considerato  che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello
stesso  con  l'inserimento di una nuova attrazione nell'ambito di una
ulteriore sezione dell'elenco stesso;
  Visto  l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3;
  Sentito  il  parere favorevole espresso nelle sedute del 28 ottobre
2004  dalla  Commissione  consultiva  per  le attivita' circensi e lo
spettacolo  viaggiante  di  cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23
ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

                              Decreta:

  L'elenco  delle  attivita'  spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni  di  cui  all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e'
integrato con la creazione di una nuova sezione e l'inserimento della
seguente nuova attrazione:
Sezione  VI  Spettacolo di strada   Attivita' spettacolare svolta sul
territorio  nazionale  senza  l'impiego  di palcoscenico, di platea e
apprezzabili  attrezzature,  con  il  pubblico  disposto  in cerchio,
ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie
alle  sole  capacita'  attoriali  degli  artisti,  ovvero  attraverso
l'impiego  di  «minimi»  strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il
numero degli addetti scritturati nell'attivita' deve essere inferiore
ad  8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno
deve essere inferiore a 150".
    Roma, 28 febbraio 2005

                        Il direttore generale
                per lo spettacolo dal vivo e lo sport
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali
                               Nastasi


                        Il capo della Polizia
             direttore generale della Pubblica sicurezza
                     del Ministero dell'interno
                             De Gennaro