Scioglimento di due societa' cooperative.(GU n.90 del 19-4-2005)
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Campobasso Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza nomina di commissari liquidatori; Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attivita' delle societa' cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire; Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati; Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di societa' cooperative; Rilevato che per le societa' cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere; Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 febbraio 2005 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori; Decreta: Le societa' cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori: societa' cooperativa «Edilizia Domus societa' cooperativa a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. D'Ettore Giuseppe in data 14 novembre 1952, repertorio n. 12532, registro societa' n. 126, n. R.E.A. 26442 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita i.v.a. n. mancante, n. posizione B.U.S.C. 19/040050; societa' cooperativa «Mo.Mo societa' cooperativa a r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito notaio dott. Cariello Giuseppe in data 18 febbraio 1987, repertorio n. 20043, registro societa' n. 1344, n. R.E.A. 76434 della C.C.I.A.A. di Campobasso, n. posizione B.U.S.C. 1571/. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali. Campobasso, 4 aprile 2005 Il direttore provinciale reggente: Brunetti