Scioglimento della societa' cooperativa «Copedil Sud a r.l.», in Ruvo di Puglia.(GU n.90 del 19-4-2005)
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di Bari Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi; Atteso che l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi; Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001; Visto il verbale di revisione del 15 dicembre 2003 relativo all'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2005; Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 3 marzo 2005 che l'ente cooperativo si e' avvalso dell'art. 12 della legge n. 289/2002 per il contributo relativo al biennio 1999/2000, mentre e' risultato inesigibile il successivo biennio 2001/2002; Decreta: La societa' cooperativa «Copedil Sud a r.l.» con sede in Ruvo di Puglia, n. pos. 6208 costituita per rogito del notaio Giustino Rossi in data 12 novembre 1987, rep. n. 10878, C.F. 03788600728, reg. societa' n. 8550, R.E.A. n. 275595, omologato dal Tribunale di Trani, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Bari, 9 marzo 2005 Il dirigente: Baldi