MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 23 marzo 2005 

Reg.   2065/01  della  Commissione  europea  -  decreto  ministeriale
14 gennaio 2005, modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2005
-   denominazioni  commerciali  dei  prodotti  ittici  -  chiarimenti
interpretativi.
(GU n.93 del 22-4-2005)

                              Ministero  della  salute - D.G. Sanita'
                              pubblica  veterinaria  degli alimenti e
                              nutrizionale - Ufficio IX - Roma
                              Ministero  dell'interno  - Dipartimento
                              della Polizia di Stato - Roma
                              A tutte le Regioni - Loro sedi
                              Comando  generale  delle capitanerie di
                              porto - Sede
                              Comando    generale    dell'Arma    dei
                              Carabinieri - Roma
                              Comando   generale   della  Guardia  di
                              Finanza - Roma
                              Associazione  nazionale comuni d'Italia
                              (Anci) - Roma
                              Associazioni professionali - Loro sedi
                              Confcommercio - Roma
                              F.A.I.D. - Milano
                              AIPA - Milano
                              Assoittica - Roma
                              Coop Italia - Bologna
  Con  il  decreto ministeriale del 14 gennaio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2005, si e' proceduto a rettificare
ed  aggiornare  l'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti
ittici,   sia   per  correggere  alcuni  errori  materiali,  sia  per
introdurre    nuovi    prodotti    di   interesse   commerciale   non
precedentemente  inclusi nell'elenco allegato al decreto ministeriale
del 27 marzo 2002.
  Con  tale  decreto era stata data applicazione al regolamento della
Commissione   europea   n.  2065  del  22 ottobre  2001,  per  quanto
concerneva  l'informazione  ai consumatori dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura   e   l'istituzione  di  un  sistema  di  controllo
dell'obbligo di rendere disponibili lungo ogni stadio del circuito di
commercializzazione   le  predette  informazioni  nonche'  il  regime
sanzionatorio   dei   comportamenti   che   violano  le  disposizioni
comunitarie.
  Con   successivo   decreto   ministeriale   del  17 febbraio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2005 si e' provveduto
ad introdurre una norma transitoria per consentire alle imprese della
filiera  di  adeguarsi  a  quanto  previsto  dal decreto ministeriale
14 gennaio 2005.
  Allo  scopo  di apportare il massimo di chiarezza e nell'intento di
evitare dubbi interpretativi nonche' una applicazione disomogenea nei
diversi  comparti  del  settore  ittico,  questo  Ministero considera
opportuno  fornire  chiarimenti  utili  ad  una migliore comprensione
della portata della normativa.
                        Campo di applicazione
  Come gia' comunicato con la circolare del 27 maggio 2002, n. 21329,
il  regolamento  della Commissione europea 2065/2001 prescrive che la
disciplina  recante  l'obbligo  di  informazioni  ai  consumatori  si
applica  a  tutti  i  prodotti  della  pesca  e dell'acquacoltura che
figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo
3  della  nomenclatura  combinata,  commercializzati  sul  territorio
comunitario  a  prescindere  dalla loro origine ed anche qualora tali
prodotti siano offerti alla vendita in confezioni preimballate.
  Le  presentazioni  cui  si  riferisce  il cap. 3 della nomenclatura
combinata  comprendono  oltre i prodotti ittici freschi, anche quelli
refrigerati   e   congelati.  Sono  pertanto  esclusi  dal  campo  di
applicazione  della normativa in questione i prodotti che rientrano a
pieno  titolo nel capitolo 16 della nomenclatura combinata: si tratta
dei  prodotti  totalmente  «trasformati»  (preparazioni e conserve di
pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici preparati
o conservati).
  Ne consegue che il termine «trasformato» utilizzato nel decreto del
17 febbraio  2005 va riferito unicamente ai prodotti di cui al cap. 3
sopra  citato,  ancorche' questi abbiano subito un trattamento che ne
abbia  parzialmente trasformato o modificato il loro stato originario
(per esempio filettatura, spezzatura, tritatura.
                         Periodo transitorio
  Come  anticipato  in  esordio, il decreto del 14 gennaio 2005 cosi'
come  modificato  del  decreto  17 febbraio  2005,  prevede una norma
transitoria  secondo  la  quale  le  imprese  della  filiera dovranno
adeguarsi  alle  nuove  denominazioni  commerciali, di cui all'elenco
approvato,  entro  il  termine  di centottanta giorni dell'entrata in
vigore del decreto stesso.
  Considerato  che sul mercato o presso le imprese della filiera sono
presenti  prodotti  confezionati  prima  dell'entrata in vigore della
nuova  disciplina,  sembra  opportuno  consentirne la distribuzione e
vendita,   come   pure   per   quelli   che  riportano  una  data  di
confezionamento  che  si situi all'interno del periodo transitorio di
centottanta giorni.
  Analogamente,  alle  stesse  condizioni  di  cui  sopra,  lo stesso
trattamento  transitorio  deve intendersi accordato anche alle scorte
di imballaggi disponibili presso le imprese.
  Roma, 23 marzo 2005
      Il vice direttore generale per la pesca e l'acquacoltura
                              Giannella