Scioglimento della societa' cooperativa «Piccola societa' Nuova Fase», in Castiglione della Pescaia.(GU n.93 del 22-4-2005)
IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro di Grosseto Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione; Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 15 luglio 2003 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-septiesdecies del codice civile); Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 15 luglio 2003 non risultavano pendenze patrimoniali da definire; Visto che la cooperativa non ha mai depositato i bilanci di esercizio; Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 22 dicembre 2004 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-septiesdecies); Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2003, n. 255, non ha sortito opposizione da parte ciascuno; Decreta: La societa' cooperativa «Piccola societa' Nuova Fase» con sede in Castiglione della Pescaia, via Orione n. 2 costituita in data 9 marzo 2003 - rogito notaio dott. Roberto Baldassarri - repertorio n. 8924 - R.E.A. n. 109422 - B.U.S.C. n. 1614/308129, e' sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore. Grosseto, 7 marzo 2005 Il dirigente: Buonomo