AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 marzo 2005 

Modificazione  ed  integrazione alla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il   gas   23 febbraio  2005,  n.  34/05.
(Deliberazione n. 49/05).
(GU n.93 del 22-4-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 24 marzo 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387 (di seguito:
decreto legislativo n. 387/03);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  23 febbraio  2005,  n. 34/05 (di seguito:
deliberazione n. 34/05);
    il   documento  per  la  consultazione  20 ottobre  2004  recante
modalita'  di  ritiro  dell'energia elettrica prodotta da impianti di
potenza  "10 MVA e \geq 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili  ai  sensi  dell'art.  13,  commi  3  e  4, del decreto
legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  e del comma 41 della legge
23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento per la consultazione);
    le  osservazioni  al  documento  per  la  consultazione pervenute
all'Autorita';
  Considerato che:
    il  documento  per  la  consultazione  prevedeva  che  il  prezzo
riconosciuto dai gestori di rete ai produttori che si avvalgono delle
modalita'  di  ritiro  di  cui  all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo  n.  387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 fosse al
netto   dei   costi   amministrativi   (gestione  della  convenzione,
fatturazione,  compensazioni  di  partite  fisiche  ed economiche con
l'Acquirente  unico)  e di quelli gestionali sostenuti dai gestori di
rete medesimi (contratti di dispacciamento, trasmissione, ecc.), come
stabiliti   dall'Autorita'   sulla   base  delle  proposte  formulate
nell'ambito della consultazione;
    nello  spunto di consultazione S.8 e' stato richiesto di proporre
criteri  per determinare i costi amministrativi sostenuti dai gestori
di   rete,   tenuto   conto  delle  rilevanti  differenze  di  carico
amministrativo  e  delle  dimensioni  dei  diversi gestori (numero di
impianti  per  ciascun gestore di rete, dimensione e produzione degli
impianti, effetti scala nella gestione, ecc.);
    la  maggior  parte  delle  osservazioni  pervenute  in esito alla
consultazione   da   parte   dei   produttori,  e  loro  associazioni
rappresentative,   e   dei   grossisti   ha   proposto  corrispettivi
proporzionali  alla  quantita'  di  energia  elettrica  ritirata  dai
gestori  di  rete,  seppure  con  riferimento  a valori unitari molto
differenziati  tra loro, mentre una impresa distributrice ha proposto
di  riconoscere  un  costo annuo fisso per impianto, quantificando il
relativo ammontare;
    l'art. 6 della deliberazione n. 34/05 prevede corrispettivi volti
a  riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi e gestionali
sostenuti,    definendo,    secondo    criteri   di   semplificazione
amministrativa   ed  equita',  un  corrispettivo  fisso  per  ciascun
impianto   ed   un   corrispettivo   proporzionale   al  controvalore
dell'energia ritirata;
    nel corso del seminario esplicativo sulla deliberazione n. 34/05,
tenutosi  a  Milano  il  14 marzo  2005  presso  la  Fast, sono stati
segnalati  casi  di  impianti con volumi di produzione annua elevati,
per  i  quali  la  proporzionalita' dei corrispettivi al controvalore
dell'energia  ritirata  comporta  oneri  eccessivi  rispetto ai costi
amministrativi dei gestori di rete;
    nel  corso  del  medesimo  seminario,  oltre  che  in  esito alla
consultazione,   alcuni   soggetti   hanno   proposto   che  i  costi
amministrativi  e  gestionali  da  riconoscere ai gestori di rete non
siano da porre a carico dei produttori ma della componente tariffaria
A3;
  Considerato inoltre che:
    l'aggiornamento di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione
n.  34/05  si applica ai soli prezzi minimi garantiti di cui all'art.
5,  comma  5.1,  lettera  a), previsti per i primi due milioni di kWh
ritirati annualmente dal gestore di rete;
  Ritenuto che:
    sia  opportuno  prevedere  un importo massimo per i corrispettivi
annui  di  cui  all'art.  6,  comma  6.1,  lettere  a)  e  b),  della
deliberazione  n.  34/05,  per la parte proporzionale al controvalore
dell'energia  ritirata, al fine di evitare, per i produttori titolari
di  impianti  con volumi di produzione annua elevati, oneri eccessivi
rispetto ai costi dell'attivita' amministrativa svolta dai gestori di
rete;
    i  costi  amministrativi  e  gestionali  di  cui all'art. 6 della
deliberazione  n.  34/05  non  siano  pertinenti  con  la  componente
tariffaria  A3,  anche  perche'  il  comma  41  della legge n. 239/04
comprende  tipologie  di  impianto  diverse dalle fonti rinnovabili e
assimilate, cui la componente tariffaria A3 e' riservata;
                              Delibera:
  1. All'art. 6 della deliberazione n. 34/05, dopo il comma 6.1, sono
aggiunti i seguenti commi:
    «6.2  Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera a), per
la  parte  proporzionale  al  controvalore dell'energia ritirata, non
puo' comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.
    6.3  Il  corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per
la  parte  proporzionale  al  controvalore dell'energia ritirata, non
puo' comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.».
  2.  All'art.  5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05, le parole
«I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1» sono sostituite da «I
prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera a),».
  3.  Il presente provvedimento si applica a decorrere dalle medesime
date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05.
  4.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  ed  entra  in vigore dalla
data della sua pubblicazione.
    Milano, 24 marzo 2005
                                                 Il presidente: Ortis