N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 aprile 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Impiego pubblico - Dipendenti regionali - Norme della Regione Umbria - Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale - Reclutamento di personale dall'esterno a favore di soggetti che abbiano gia' avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni - Riserva del 40% dei posti per coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro (subordinato e/o parasubordinato a tempo determinato) nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004 - Ricorso dello Stato - Denunciato indebito privilegio - Mancanza del requisito della professionalita' richiesto per consentire una riserva di posti - Violazione dei principi del concorso pubblico - Violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2, art. 19, commi 1 e 2, lett. b). - Costituzione, artt. 3, 51, 97, commi primo e terzo.(GU n.17 del 27-4-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato nei confronti della Regione Umbria in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 2 del 1° febbraio 2005 pubblicata sul BUR n. 6 del 9 febbraio 2005 recante: «Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della giunta regionale e giunta regionale». La legge regionale e' censurabile in relazione all'articolo 19, commi 1 e 2, lettera b) che prevede, nei concorsi banditi dall'Amministrazione, una riserva di posti nei limiti del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che «abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004. Tale disposizione viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 1/1999, 194/2002, 274/2003, 34/2004, 205/2004), nonche' i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento, comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto l'attivita' svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l'ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti, come invece affermato dalla giurisprudenza costituzionale che ha giustificato la riserva di posti a fronte della peculiarita' delle figure professionali (catalogazione dei beni culturali ed ambientali) (sent. n. 141/1999). La Corte costituzionale, infatti, ha piu' volte ribadito che il concorso pubblico e' la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, regola che puo' dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi.
P. Q. M. Si ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Sara' depositata per estratto 1) delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, 2) rapporto sulla legge. Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti 05C0477