N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2004
Ordinanza emessa l'11 ottobre 2004 dal giudice di pace di Palermo nel procedimento civile tra De Lisi Vincenzo contro Polstrada Palermo Circolazione stradale - Guida con patente scaduta di validita' - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Durata maggiore del tempo occorrente per la conferma di validita' della patente - Ingiustificata limitazione del diritto di proprieta'. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 [nel testo anteriore alla modifica recata dall'art. 2 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, art. 42.(GU n.17 del 27-4-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18 dicembre 2004 in ordine all'opposizione n. 3053/03 R.G. promossa dall'avv. Vincenzo De Lisi contro la Polizia stradale di Palermo in data 7 marzo 2003; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7 del codice della strada in relazione all'art. 124 della Costituzione italiana sollevata dall'opponente con memoria depositata il 18 dicembre 2003; Considerato che la suddetta eccezione non e' manifestamente infondata in quanto deve ritenersi che l'articolo in questione viola l'art. 42 Cost. laddove prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo piu' lungo di quello necessario per la conferma di validita' del documento di guida. Viene infatti impedito l'uso del veicolo - previsto dalla norma per evitare il ripetersi della violazione - anche quando e' cessata l'irregolarita', e' venuto meno il pericolo del reiterarsi della violazione, e quindi non sussiste quindi alcuna giustificazione alla imposta limitazione del diritto di proprieta'; Considerato che la soluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale condiziona l'adozione di una qualsiasi decisione del ricorso n. 3052/03 di che trattasi.
P. Q. M. Dispone la trasmissione dell'intero fascicolo n. 3052/03 R.G. alla Corte costituzionale perche' decida la questione di legittimita' costituzionale di cui in premessa; Dispone - nelle more - la sospensione della trattazione del presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale ed alla riassunzione della causa; Manda la cancelleria per l'esecuzione della presente ordinanza e per le comunicazioni di rito oltre la comunicazione alle parti (ricorrente e Polizia stradale di Palermo). Palermo, addi' 11 ottobre 2004 Il giudice di pace: Gugino 05C0483