N. 166 ORDINANZA 7 - 21 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse - Imposta sulle scommesse - Definizione agevolata -
  Omessa   motivazione   sulla   rilevanza   e  sulla  non  manifesta
  infondatezza  delle  questioni e carenza di qualsiasi riferimento a
  parametri costituzionali - Manifesta inammissibilita'.
- D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, nella
  legge 21 febbraio 2003, n. 27), art. 5-ter.
(GU n.17 del 27-4-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 5-ter  del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti
in  materia  di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di
procedure di contabilita», convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio  2003,  n. 27,  promossi  con due ordinanze depositate il
28 gennaio  2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna,
rispettivamente iscritte ai nn. 504 e 511 del registro ordinanze 2004
e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 23, 1ª
serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che  la  Commissione tributaria provinciale di Bologna,
nel  corso  di due giudizi promossi, ciascuno, da un contribuente nei
confronti  dell'ufficio  dell'Agenzia  delle entrate di Bologna e nei
quali  e'  intervenuta  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato,   aventi   ad  oggetto  l'impugnazione  di  alcuni  avvisi  di
accertamento  per  il  recupero  di  versamenti non eseguiti relativi
all'imposta  unica  di  cui  al decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504  (Riordino  dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998,
n. 288), ha sollevato, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente
identico,  entrambe  emesse  il 17 dicembre 2003 e depositate in data
28 gennaio  2004 (registrate, rispettivamente, al n. 504 ed al n. 511
del  2004),  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-ter
«della  legge  21 febbraio  2003,  n. 27»  (recte:  del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti  comunitari  e  fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilita»,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27);
        che  la  Commissione  rimettente  - dopo aver premesso alcuni
cenni sui fatti e sulle norme ritenuti rilevanti nei giudizi a quibus
e  dopo  aver  sintetizzato  le posizioni difensive dei contribuenti,
ciascuno  dei  quali  aveva  precisato di aver presentato tre diverse
istanze integrative (una per ognuna delle «componenti dell'imposta di
consumo» sulle scommesse) per ottenere la definizione agevolata delle
pendenze   relative  all'imposta  unica  sulle  scommesse,  ai  sensi
dell'art. 8,   comma 2,   della   legge   27 dicembre   2002,  n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2003) - ha sollevato le suddette
questioni   di   legittimita'   costituzionale   omettendo  qualsiasi
riferimento   a  parametri  costituzionali  e  senza  fornire  alcuna
specifica   motivazione   sulla   rilevanza  e  sulla  non  manifesta
infondatezza;
        che nel giudizio registrato al n. 504 del 2004 e' intervenuto
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  eccependo:  a)  in  rito,
l'improcedibilita'  della  questione  per  effetto  degli  interventi
legislativi  di  cui all'art. 8, commi da 5 a 9, del decreto-legge 24
giugno 2003,  n. 147  (Proroga  di  termini  e  disposizioni  urgenti
ordinamentali),  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n. 200,  e di cui all'art. 39, comma 12-bis, del decreto-legge
30 settembre  2003,  n. 269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire lo
sviluppo  e  per  la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici),
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con   conseguente  necessita'  di  restituire  gli  atti  al  giudice
rimettente  per  un  nuovo  esame  della  rilevanza  della  questione
medesima;  b)  sempre in rito, l'inammissibilita' della questione per
carenza   di  motivazione  sulla  rilevanza  e  sulla  non  manifesta
infondatezza;  c)  nel  merito - nell'eventualita' che la motivazione
dell'ordinanza  di  rimessione  sia  ritenuta integrabile mediante il
rinvio   implicito  ad  altra  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale,   emessa   e   depositata  il  24 luglio  2003  dalla
Commissione  tributaria provinciale di Pistoia - l'infondatezza della
questione, per le ragioni esposte nelle difese svolte in quel diverso
giudizio di costituzionalita'.
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Bologna,
nei  due  giudizi  a  quibus,  ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 5-ter «della legge 21 febbraio 2003, n. 27»
(recte:   del   decreto-legge   24 dicembre   2002,  n. 282,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali,
di  riscossione  e  di  procedure  di  contabilita»,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio 2003, n. 27), senza evocare
alcun  parametro  costituzionale  e  senza  fornire  alcuna specifica
motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza;
        che   le   due  ordinanze  di  rimessione,  con  formulazione
sostanzialmente  identica,  sollevano  questioni aventi ad oggetto la
medesima  norma  e  che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per
essere congiuntamente decisi;
        che   la  mancata  indicazione,  da  parte  della  rimettente
Commissione   tributaria   provinciale   di  Bologna,  dei  parametri
costituzionali  e  la  carenza  di  motivazione sulla rilevanza e non
manifesta  infondatezza  non  possono essere colmate con il contenuto
dell'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria provinciale
di  Pistoia,  menzionata  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, sia
perche'  la  stessa Commissione tributaria provinciale di Bologna non
fa alcun riferimento a tale ordinanza, sia perche' una simile relatio
non    sarebbe    consentita   dal   principio   di   autosufficienza
dell'ordinanza  di  rimessione  (v., ex plurimis, ordinanze n. 22 del
2005; n. 365, n. 333, n. 59 e n. 51 del 2004);
        che  pertanto,  per  effetto  delle  menzionate  lacune delle
ordinanze  di  rimessione,  le  questioni  sollevate vanno dichiarate
manifestamente  inammissibili  (v.,  ex  plurimis,  ordinanze n. 194,
n. 161 e n. 122 del 2004; n. 320 e n. 231 del 2003; n. 43 del 2002).
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 5-ter   del   decreto-legge
24 dicembre   2002,   n. 282  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
adempimenti  comunitari  e  fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilita),  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003,  n. 27,  sollevate  dalla Commissione tributaria provinciale di
Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
                        Il Presidente: Contri
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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