Decadenza di taluni concessionari dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi sportivi organizzati dal CONI.(GU n.98 del 29-4-2005)
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3012 del comune di Angri (Salerno), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 -- Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3012 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di ANGRI (Salerno). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3013 del comune di Noto (Siracusa), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3013 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Noto (Siracusa). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3016 del comune di Milano, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3016 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Milano. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3019 del comune di Gragnano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3019 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Gragnano (Napoli). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3020 del comune di Torino, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3020 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3094 del comune di Bari, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3094 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Bari. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3574 del comune di Savona, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3574 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Savona. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3575 del comune di Enna, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3575 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Enna. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3576 del comune di Colleferro (Roma), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3576 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Colleferro (Roma). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3578 del comune di Ariano Irpino (Avellino), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3578 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Ariano Irpino (Avellino). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3706 del comune di Aci Catena (Catania), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata Ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3706 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Aci Catena (Catania). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3707 del comune di Cecina (Livorno), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3707 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cecina (Livorno). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3708 del comune di Cossato (Biella), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione; Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha gia' subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso; Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004; Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario e' stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano gia' scaduti; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale; Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3708 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cossato (Biella). 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore generale: Tino 05A03717 IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Omissis). Considerato che il concessionario Montanari Domenico Lucio titolare della concessione n. 3138 del comune di Cattolica, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 24 novembre 2003; Considerato che con nota prot. n. 2004/33110/COA/CPS/SCO del 14 giugno 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzione della posizione contabile, al pagamento dell'integrazione del minimo garantito relativo all'anno 2003 scaduta e non pagata; Considerato che con nota prot. 2004/42630/COA/CPS del 28 luglio 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'integrazione dei saldi delle quote di prelievo dell'anno 2003 e 1° semestre 2004; Considerato che con nota prot. 2004/59904/COA/CPS/SCO del 29 ottobre 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica relativa all'anno 2004, scaduta e non pagata; Considerato che con le predette note, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dall'adesione alle disposizioni recate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 12-bis, nonche' agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Montanari Domenico Lucio, con sede legale in via Saffi, 18 - 47841 Cattolica (Rimini), dalla concessione n. 3138 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pescara. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2005 Il direttore generale: Tino