MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Decadenza  di  taluni concessionari dalla concessione per l'esercizio
della   raccolta   delle   scommesse   sportive  su  eventi  sportivi
organizzati dal CONI.
(GU n.98 del 29-4-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3012  del comune di Angri (Salerno), ha aderito alle
migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del
2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne'
a quelli derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in via S. Abbondio, 155 -- Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3012 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di ANGRI (Salerno).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3013  del comune di Noto (Siracusa), ha aderito alle
migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del
2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne'
a quelli derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3013 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Noto (Siracusa).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3016  del comune di Milano, ha aderito alle migliori
condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma
non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli
derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3016 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Milano.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n. 3019 del comune di Gragnano (Napoli), ha aderito alle
migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del
2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne'
a quelli derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il Concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3019 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Gragnano (Napoli).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3020  del comune di Torino, ha aderito alle migliori
condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma
non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli
derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3020 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Torino.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3094  del  comune  di Bari, ha aderito alle migliori
condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma
non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli
derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3094 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Bari.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3574  del comune di Savona, ha aderito alle migliori
condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma
non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli
derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3574 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Savona.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3575  del  comune  di Enna, ha aderito alle migliori
condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma
non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne' a quelli
derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale in via S. Abbondio 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n.
3575  per  la  raccolta  delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Enna.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n. 3576 del comune di Colleferro (Roma), ha aderito alle
migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del
2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne'
a quelli derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3576 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Colleferro (Roma).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3578  del  comune  di  Ariano  Irpino (Avellino), ha
aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata
legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento
ivi previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3578 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Ariano Irpino (Avellino).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3706  del comune di Aci Catena (Catania), ha aderito
alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n.
326  del  2003,  ma  non  ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi
previsti ne' a quelli derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
Ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3706 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Aci Catena (Catania).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3707 del comune di Cecina (Livorno), ha aderito alle
migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del
2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne'
a quelli derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3707 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Cecina (Livorno).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato  che  il  concessionario  Step  S.r.l. titolare della
concessione  n.  3708 del comune di Cossato (Biella), ha aderito alle
migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del
2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti ne'
a quelli derivanti dall'atto di concessione;
    Considerato  che per tali inadempienze, il concessionario ha gia'
subito  il  distacco  del collegamento con il totalizzatore nazionale
con  provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004
e  che tale provvedimento e' stato impugnato innanzi al TAR Lazio che
con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento stesso;
    Tenuto  conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata
ordinanza  questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con
il  totalizzatore  nazionale  con  nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del
1° dicembre 2004;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del
13 dicembre  2004  il  predetto  concessionario  e'  stato nuovamente
invitato,  ai  fini della regolarizzazione della posizione contabile,
al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonche' di
quelli  oggetto  di rateizzazione per i quali i termini di versamento
risultavano gia' scaduti;
    Considerato  che con la predetta nota, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato nuovamente disattivato il collegamento
telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;
    Tenuto  conto  dell'ordinanza  del Consiglio di Stato n. 858/2004
del  22 febbraio  2005  che  ha  accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione  avverso  l'ordinanza  del TAR Lazio n. 6106/2004 del
17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del  predetto  concessionario per inadempienza ai predetti
obblighi di pagamento;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede
legale  in  via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione
n.  3708 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a
quota fissa operante nel comune di Cossato (Biella).
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                          Il direttore generale: Tino
05A03717

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

    (Omissis).
    Considerato   che  il  concessionario  Montanari  Domenico  Lucio
titolare  della  concessione  n.  3138  del  comune  di Cattolica, ha
aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata
legge n. 326 del 24 novembre 2003;
    Considerato  che  con  nota  prot.  n. 2004/33110/COA/CPS/SCO del
14 giugno  2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini
della   regolarizzione   della   posizione  contabile,  al  pagamento
dell'integrazione del minimo garantito relativo all'anno 2003 scaduta
e non pagata;
    Considerato  che  con nota prot. 2004/42630/COA/CPS del 28 luglio
2004  il  predetto  concessionario  e'  stato invitato, ai fini della
regolarizzazione    della    posizione    contabile,   al   pagamento
dell'integrazione  dei saldi delle quote di prelievo dell'anno 2003 e
1° semestre 2004;
    Considerato   che   con  nota  prot.  2004/59904/COA/CPS/SCO  del
29 ottobre 2004 il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini
della   regolarizzazione  della  posizione  contabile,  al  pagamento
dell'imposta unica relativa all'anno 2004, scaduta e non pagata;
    Considerato  che con le predette note, ai fini della ricognizione
della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del
servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il
procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
    Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli
importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della
posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in
conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico
dello stesso con il totalizzatore nazionale;
    Considerato  quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione di
decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi
derivanti   dall'adesione   alle   disposizioni  recate  dalla  legge
24 novembre  2003,  n.  326,  art.  39,  comma  12-bis,  nonche' agli
obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

                              E m a n a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
    1.  E'  dichiarato  decaduto il concessionario Montanari Domenico
Lucio,  con  sede legale in via Saffi, 18 - 47841 Cattolica (Rimini),
dalla  concessione n. 3138 per la raccolta delle scommesse sportive a
totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pescara.
    2.  Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a
titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di
integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni
2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei
debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della
convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
    3.  Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo
nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro
120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 12 aprile 2005
                                          Il direttore generale: Tino