REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 27 

Modifiche  alla legge regionale n. 8/1999 concernenti il piano per la
grande distribuzione.
(GU n.17 del 30-4-2005)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 46 del 17 novembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla legge regionale n. 8/1999 concernenti il piano per la
                        grande distribuzione
    1.  Dopo  l'Art.  8  della  legge  regionale 19 aprile 1999, n. 8
(Normativa  organica  del  commercio  in  sede fissa), e' inserito il
seguente:
    «Art.  8-bis  (Piano per la grande distribuzione). - 1. La giunta
regionale approva il piano per la grande distribuzione, previo parere
della   competente  commissione  consiliare,  con  il  quale  vengono
individuate   le   aree  potenzialmente  idonee  all'insediamento  di
strutture  di  vendita con superficie coperta complessiva superiore a
15.000  mq,  in attuazione alle disposizioni di cui all'Art. 8, comma
1,  lettera b), tenuto conto delle esigenze di equilibrato e armonico
sviluppo  del  sistema distributivo regionale, di salvaguardia e buon
uso del territorio, nonche' dell'interesse dei consumatori.
    2.  L'insediamento  di  nuove strutture di vendita con superficie
coperta   complessiva  superiore  a  15.000  mq  o  l'ampliamento  di
strutture  esistenti  comportante  una superficie coperta complessiva
superiore  a  15.000 mq sono subordinati alla preventiva approvazione
del  piano  di  settore  del  commercio  di  cui all'Art. 8, comma 1,
lettera  b),  da  parte dei comuni che intendono allocare sul proprio
territorio le suddette strutture.
    3.  I  piani  del  settore del commercio di cui al comma 2 devono
uniformarsi alle previsioni del piano per la grande distribuzione.».
    2.  Dopo il comma 15 dell'Art. 13 della legge regionale n. 8/1999
e' aggiunto il seguente:
    «15-bis.   Le  autorizzazioni  preventive  per  l'adozione  della
variante  urbanistica  Hc  per  strutture  di  vendita con superficie
coperta  complessiva  superiore  a  15.000  mq,  non  possono  essere
rilasciate  oltre  i  limiti  individuati  dal  piano  per  la grande
distribuzione.».
    3.  Il  piano  per  la grande distribuzione di cui all'Art. 8-bis
della  legge  regionale  n.  8/1999,  come  inserito  dal comma 1, e'
approvato  dalla  giunta regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  viene  pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione.
    4. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione del piano per la grande distribuzione, e' sospeso il rilascio
delle   autorizzazioni   preventive  per  l'adozione  della  variante
urbanistica  Hc,  previste  dall'Art.  13  della  legge  regionale n.
8/1999,  per  l'insediamento  di  strutture di vendita con superficie
coperta  complessiva superiore a 15.000 mq, richieste dal comune alla
Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge.
    5.   A   seguito   dell'approvazione  del  piano  per  la  grande
distribuzione sono apportate le necessarie modidche al regolamento di
esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999.
    6. Sono fatti salvi gli accordi di programma di cui agli articoli
19  e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso),  promossi  e  in corso alla data di entrata in vigore della
presente  legge  ovvero  le iniziative preordinate alla stipula di un
accordo   di   programma   per  le  quali  sia  stato  accertato  con
deliberazione  della  giunta  regionale  l'interesse  regionale  alla
relativa partecipazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

      Trieste, 12 novembre 2004

                                ILLY