Modifiche alla legge regionale n. 8/1999 concernenti il piano per la grande distribuzione.(GU n.17 del 30-4-2005)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 8/1999 concernenti il piano per la grande distribuzione 1. Dopo l'Art. 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Piano per la grande distribuzione). - 1. La giunta regionale approva il piano per la grande distribuzione, previo parere della competente commissione consiliare, con il quale vengono individuate le aree potenzialmente idonee all'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, in attuazione alle disposizioni di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b), tenuto conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo regionale, di salvaguardia e buon uso del territorio, nonche' dell'interesse dei consumatori. 2. L'insediamento di nuove strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq o l'ampliamento di strutture esistenti comportante una superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq sono subordinati alla preventiva approvazione del piano di settore del commercio di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b), da parte dei comuni che intendono allocare sul proprio territorio le suddette strutture. 3. I piani del settore del commercio di cui al comma 2 devono uniformarsi alle previsioni del piano per la grande distribuzione.». 2. Dopo il comma 15 dell'Art. 13 della legge regionale n. 8/1999 e' aggiunto il seguente: «15-bis. Le autorizzazioni preventive per l'adozione della variante urbanistica Hc per strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, non possono essere rilasciate oltre i limiti individuati dal piano per la grande distribuzione.». 3. Il piano per la grande distribuzione di cui all'Art. 8-bis della legge regionale n. 8/1999, come inserito dal comma 1, e' approvato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del piano per la grande distribuzione, e' sospeso il rilascio delle autorizzazioni preventive per l'adozione della variante urbanistica Hc, previste dall'Art. 13 della legge regionale n. 8/1999, per l'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, richieste dal comune alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge. 5. A seguito dell'approvazione del piano per la grande distribuzione sono apportate le necessarie modidche al regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999. 6. Sono fatti salvi gli accordi di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promossi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero le iniziative preordinate alla stipula di un accordo di programma per le quali sia stato accertato con deliberazione della giunta regionale l'interesse regionale alla relativa partecipazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 12 novembre 2004 ILLY