REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 36 

Modifiche  alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante: «Norme
per il trasporto pubblico locale».
(GU n.17 del 30-4-2005)

(Pubblicata  nel  suppl.  strao  n.  8  al Bollettino ufficiale della
             Regione Clabria n. 23 del 16 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Ferma  restando  la  definizione  di  cui all'Art. 2, secondo
comma,  lettera  c1)  della  legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, si
considerano  urbani  i  servizi  di  trasporto  colleganti  un comune
capoluogo  ad  un  comune  limitrofo,  nati  quali  prolungamenti  di
preesistenti  linee  urbane  e  in  esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
    2.  All'Art. 3 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) alla  lettera  e) del comma 1 le parole «individua, d'intesa
con  gli  enti  locali,  la  rete dei servizi minimi» sono sostituite
dalle  seguenti: «determina, d'intesa con gli enti locali, il livello
essenziale dei servizi, i servizi minimi»;
      b)  la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
      «h) assume  dal  1° gennaio 2001 le funzioni e le competenze di
cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto  legislativo n. 422/1997 e
successive   modifiche   ed   integrazioni,  e  stipula,  sentita  la
commissione  consiliare  competente,  i  contratti  di  servizio  per
l'affidamento   dei  servizi  ferroviari  di  interesse  regionale  e
locale»;
      c)  dopo la lettera i) del comma 1 e' aggiunta la seguente:
      «l) vigila,  tramite  il  dipartimento ai trasporti, attraverso
appositi  monitoraggi  e controlli, sulla regolarita' dell'esercizio,
sulla  qualita'  del  servizio e sui risultati del medesimo, anche al
fine di uniformare la qualita' dei servizi».
    3.  All'Art. 4 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma 1 le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2000» sono
sostituite  dalle  seguenti  «Entro  il  periodo transitorio previsto
dalla presente legge».
    4. All'Art. 7 della legge regionale n. 23/1999 dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente: «2. Per i comuni superiori a 15.000 abitanti e'
fatto  obbligo  all'ARPACAL  di  provvedere al monitoraggio fisso dei
parametri di inquinamento atmosferico».
    5.  All'Art. 8 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al   comma   1,   lettera   a),   le  parole  «un  dirigente
dell'assessorato  ai  trasporti»  sono sostituite dalle seguenti: «il
dirigente generale del dipartimento trasporti o suo delegato»;
      b) al   comma   1,  lettera  e),  le  parole  «dell'ANAC»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'ANAV»;
      c) al  comma  1,  lettera  f),  le  parole  «della  FENIT» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'ASS.TRA.»;
      d)al  comma  1,  lettera  g),  le  parole «delle Ferrovie dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di Trenitalia S.p.a.»;
      e) al  comma  1,  lettera  h),  le parole «delle Ferrovie della
Calabria»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «di  Ferrovie  della
Calabria»;
      f) al  comma 1, lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) un
rappresentante della rete ferroviaria italiana S.p.a.;
      g) al  comma  1,  dopo  la lettera o) sono inserite le seguenti
lettere:
      «p) un  rappresentante  delle societa' di gestione aeroportuali
della Calabria;
      q) un rappresentante designato dall'autorita' portuale di Gioia
Tauro;
      r) un rappresentante designato congiuntamente dalle capitanerie
di porto della Calabria;
      s) un rappresentante dell'Anas S.p.a.;
      t) un    rappresentante    designato    congiuntamente    dalle
associazioni di categoria per le attivita' produttive;
      u) un  rappresentante  dell'Ufficio scolastico regionale per la
Calabria;
      v) un rappresentante della FITTEL;
      z) un rappresentante designato dalle associazioni di difesa dei
diritti dei disabili».
    6. All'Art. 10 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a)   al  comma  1 le parole «La Regione redige» sono sostituite
dalle seguenti modifiche:
      «1.  La  giunta  regionale,  una  volta  determinato il livello
essenziale  dei  servizi  minimi  secondo  le  procedure previste dal
successivo  Art.  14,  provvede  ad  approvare, sentita la competente
commissione  consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal
ricevimento  del  progetto,  trascorsi  i  quali il parere si intende
acquisito favorevolmente»;
      b) la lettera i) del comma 1 e' abrogata;
      e) il comma 2 e' abrogato.
    7.  L'Art.  14 della legge regionale n. 23/1999 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 14 (Servizi minimi). - 1. Per servizi minimi si intendono i
servizi  atti  a garantire le esigenze essenziali della mobilita' per
le   strutture   regionali  socio-sanitarie,  i  principali  poli  di
istruzione,  di  produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell'Art.
16, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997, la rete dei servizi
minimi e' definita tenendo conto:
      a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
      b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
      c) della  fruibilita'  dei  servizi  da  parte degli utenti per
l'accesso  ai  servizi  amministrativi,  socio-sanitari,  culturali e
turistici;
      d) della necessita' di ridurre la congestione e l'inquinamento;
      e) della  necessita'  di  trasporto  delle  persone con ridotta
capacita' motoria.
    2.  La  Regione,  dopo aver sentito l'ANCI e tutti i comuni della
Calabria, il comitato della mobilita', le organizzazioni sindacali di
categoria,  le  associazioni  delle imprese di trasporto e quelle dei
consumatori,  determina,  entro  il 31 dicembre 2005, d'intesa con le
province,  le comunita' montane ed i comuni con popolazione superiore
a  15.000  abitanti,  il  livello  essenziale  dei servizi, i servizi
minimi  di  trasporto  pubblico  locale i cui costi sono a carico del
bilancio regionale.
    3.  Per  il raggiungimento dell'intesa di cui al precedente comma
2,  la  Regione,  convoca  apposita  conferenza  di servizio ai sensi
dell'Art.  16  del  decreto legislativo n. 422/1997. Ove in tale sede
non  si  raggiunga l'intesa, la giunta regionale assume la decisione,
previo parere favorevole della competente commissione consiliare, che
deve   esprimersi   entro   sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta,   trascorsi  i  quali  il  parere  favorevole  si  intende
acquisito».
    8. All'Art. 16 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) all'Art.  16,  comma  2,  la  lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
      «b) il  corrispettivo  e l'eventuale revisione dello stesso nei
limiti  percentuali  in  cui puo' essere prevista anche sulla base di
quanto  previsto dall'Art. 6 della legge n. 537/1993, come modificata
dall'Art. 44 della legge n. 724/1994»;
      b)   dopo la lettera d) del comma 3 dell'Art. 16 e' inserita la
seguente e):
      «e) Nel  caso  in  cui la gara per l'aggiudicazione dei servizi
risulti  deserta,  ovvero in caso di abbandono anticipato dei servizi
da  parte dell'impresa aggiudicataria, l'importo a base d'asta potra'
essere  modificato  in  ragione  di  un  minor  rapporto ricavi/costi
rispetto a quello previsto dall'Art. 15 della presente legge;
      c) il comma 5 e' abrogato;
      d) al comma 6 la parola «settennale» e' sostituita dalla parola
«ottennale».
    9. All'Art. 21 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al comma 1, le parole «lire 2.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «1.032,00 euro»;
      b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
      «1.bis.  Alle Aziende che violano, in maniera grave e recidiva,
il  contratto  collettivo nazionale di lavoro e di secondo livello e'
applicata  una  sanzione  amministrativa fino al 10% del contratto di
servizio».
    10.  All'Art.  22 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
      a)   al  comma 2-bis e' abrogato l'inciso «gia' enti di diritto
pubblico»;
      b)  dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente comma:
      «2.quater.  Hanno  diritto  a usufruire della tessera di libera
circolazione  sull'intera  rete regionale urbana ed extraurbana i non
vedenti con cecita' assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria
con  totale  e  permanente inabilita' lavorativa (100%) e con diritto
all'accompagnamento.  La  tessera  di libera circolazione sull'intera
rete  con  validita'  annuale  e' rilasciata, a richiesta dell'avente
diritto,  dal dipartimento trasporti, in unico esemplare per invalido
e   accompagnatore,   non   utilizzabile   disgiuntamente   dal  solo
accompagnatore.»;
      c)   al  comma  5  le  parole «in divisa» sono cosi' sostituite
«nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio».
    11.  All'Art.  27 della legge regionale n. 23/1999 sono apportate
le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  I  servizi  di trasporto eserciti in concessione alla data
del  31 dicembre  2003, ovvero a conclusione dei procedimenti avviati
in esecuzione dell'atto di indirizzo di cui al successivo comma 5 nei
confronti   delle  aziende  che  hanno  manifestato  la  volonta'  di
associarsi,  sono  provvisoriamente  considerati  servizi minimi fino
alla  completa attuazione dell'Art. 16, comma 3; della presente legge
e   fatta   salva   la  prosecuzione  dell'attivita'  di  verifica  e
razionalizzazione  del trasporto pubblico locale avviata dalla giunta
regionale con la delibera n. 580/2002.»;
      b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
      «1.bis.  Il  31 dicembre  2006 e' il termine ultimo di gestione
dei  servizi  di  cui  al comma 1, in regime di concessione, da parte
delle aziende che gia' li esercitano, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 5.».
      c) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente comma:
      «1.ter.  L'affidamento  a Trenitalia S.p.a. ed a Ferrovie della
Calabria  S.r.l.  dei  servizi previsti dagli accordi di programma di
cui  agli  articoli  8,  9 e 12 del decreto legislativo n. 422/1997 e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   e'  prorogato  fino  al
31 dicembre  2006,  tramite  contratto di servizio, secondo lo schema
approvato dalla giunta regionale».
      d) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente comma:
      «1-quater.  La  giunta  regionale  approva  il  primo programma
triennale  del  trasporto pubblico locale di cui all'Art. 10 entro il
30 giugno  2005.  Le  province approvano entro il 30 settembre 2005 i
piani  di  bacino  di cui all'Art. 11 ed i programmi triennali di cui
all'Art.  4,  comma  1,  lettera  d),  in  attuazione  del  programma
triennale  del  trasporto  pubblico  locale.  Qualora le province non
provvedano  ad approvare nei termini stabiliti i piani di bacino ed i
programmi   triennali,   vi   provvede   la   giunta   regionale  con
l'attivazione  dei  poteri  sostitutivi, ai sensi del precedente Art.
26.».
      e) il comma 2 e' abrogato;
      f) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
      «5-bis.  Dopo il 31 dicembre 2005 le associazioni temporanee di
imprese  e  le  societa' consortili a r.l. costituitesi in esecuzione
del  precedente comma 5, affidatarie di servizi di trasporto pubblico
locale,  potranno  continuare a esercire i suddetti servizi, mediante
affidamento  diretto,  fino  alla  completa  attuazione dell'Art. 16,
comma  3, della presente legge, a condizione che si siano trasformate
in societa' per azioni ovvero a responsabilita' limitata».
      g) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
      «5-ter.  Nel  caso  le  associazioni temporanee di imprese e le
societa'  consortili a r.l. non si trasformino in societa' per azioni
ovvero  a  responsabilita'  limitata entro il termine di cui all'Art.
5-bis,  si  applicano  le  norme  previste  dall'Art.  2  dalla legge
regionale  n. 18 del 13 agosto 2001 con le procedure recate nell'atto
di  indirizzo  approvato  con deliberazione della giunta regionale n.
481 del 30 giugno 2003».
      h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
      «6-bis. Allo scopo di attuare nei termini prefissati la riforma
del  trasporto  pubblico  locale,  in  caso di mancata pubblicazione,
entro  sei  mesi  dalla  data  entro  la quale la giunta regionale e'
tenuta a deliberare ai sensi dell'Art. 14, comma 2, dei bandi di gara
per  l'affidamento  dei servizi di T.P.L., conformi alle disposizioni
di  cui  all'Art.  16  della  presente  legge  regionale,  la  giunta
regionale  e'  autorizzata  a  provvedervi nelle forme di urgenza con
l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del precedente Art. 26.».
      i)dopo il comma 8 e' inserito il seguente comma:
      «9.  La  conferenza  di servizio di cui all'Art. 14, comma 3 e'
convocata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge di modifica della legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999.».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.

      Catanzaro, 29 dicembre 2004

                            CHIARAVALLOTI