Riconoscimento, al sig. Marini Besim Hamilt, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.(GU n.100 del 2-5-2005)
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti pr l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Marini Besim Hamit, nato l'8 ottobre 1971 a Burrel (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Inxhinier markshajder» conseguito in Albania, come attestato dall'Universita' Politecnico di Tirana con il diploma di laurea rilasciato in data 6 luglio 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il titolo cosi' conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione, come confermato nelle note dell'Ambasciata d'Italia a Tirana del dicembre 2003; Preso atto che la Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004, con il conforme parere del rappresentante dell'ordine degli ingegneri, ha rilevato che la formazione accademico-professionale del sig. Marini non e' assimilabile a quella richiesta in Italia per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione «A» settore civile ambientale; Vista l'istanza presentata dal sig. Marini per l'iscrizione all'albo dei geologi sezione «B»; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 ottobre 2004 e del 23 novembre 2004; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei geologi nelle sedute di cui sopra; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Genova in data 20 gennaio 2003, rinnovato in data 21 gennaio 2005 con validita' fino al 21 luglio 2007, per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Al sig. Marini Besim Hamit, nato l'8 ottobre 1971 a Burrel (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi sezione B e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 5 aprile 2005 Il direttore generale: Mele