N. 169 ORDINANZA 18 - 29 aprile 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Siciliana  - Elezioni - Sistema elettorale regionale - Cause
  di  ineleggibilita'  e  incompatibilita'  alla  carica  di deputato
  regionale,  sanzioni  per  l'inosservanza  del  principio  di  pari
  opportunita'   tra   i   sessi,  supplenza  dei  deputati  nominati
  assessori,  disciplina  transitoria  per l'assegnazione dei seggi -
  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per la Regione Siciliana -
  Promulgazione  parziale  della  legge  con  omissione  delle  parti
  impugnate - Cessazione della materia del contendere.
- Disegno                           di                          legge
  nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779,      approvato
  dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 226 del 5 agosto
  2004, artt. 11, 16, 29, 35, 36, 37 e 38.
- Costituzione,  artt. 3,  23,  51,  81,  quarto comma, e 97; Statuto
  della Regione Siciliana, artt. 3, 9 e 12.
(GU n.18 del 4-5-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 11, 16,
commi 2  e  3,  29,  comma 2,  35,  36,  37 e 38 del disegno di legge
nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779,        approvato
dell'Assemblea  regionale  siciliana il 5 agosto 2004, recante «Norme
per  l'elezione  del  presidente  della Regione siciliana a suffragio
universale  e  diretto.  Nuove  norme  per  l'elezione dell'Assemblea
regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli
comunali  e provinciali», promosso dal Commissario dello Stato per la
Regione   siciliana,   con  ricorso  notificato  il  13 agosto  2004,
depositato  in  cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 84 del
registro ricorsi 2004;
    Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
    Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore
Francesco Amirante;
    Uditi  l'avvocato  dello Stato Massimo Mari per il Presidente del
Consiglio  dei ministri e l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la
Regione siciliana;
    Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
con  ricorso  notificato il 13 agosto 2004 e depositato il successivo
20  agosto,  ha  sollevato - in riferimento agli artt. 3, 23, 51, 81,
quarto  comma, 97 della Costituzione nonche' agli artt. 3, 9 e 12 del
r.d.lgs.  15 maggio  1946,  n. 455  (Approvazione dello statuto della
Regione  siciliana)  - questioni di legittimita' costituzionale degli
artt. 11,   16,   29,   35,   36,  37  e  38  del  disegno  di  legge
nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779     (Norme    per
l'elezione   del  presidente  della  Regione  siciliana  a  suffragio
universale  e  diretto.  Nuove  norme  per  l'elezione dell'Assemblea
regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli
comunali e provinciali), approvato dall'Assemblea regionale siciliana
nella  seduta  n. 226  del  5 agosto  2004 e pervenuto al Commissario
stesso il successivo 9 agosto;
        che  il  provvedimento  legislativo di cui si tratta contiene
una  nuova  disciplina del sistema elettorale regionale, modificativa
e/o  sostitutiva  di  quella contenuta nella legge regionale 20 marzo
1951,  n. 29, che si caratterizza, fra l'altro, per l'introduzione di
norme  dirette  a dare attuazione al principio costituzionale di pari
opportunita'  tra i due sessi nonche' di significative innovazioni ai
procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi delle istituzioni
locali;
        che   il   ricorso   impugna   innanzitutto   l'art. 11  che,
modificando l'art. 8, primo comma, della citata legge regionale n. 29
del 1951, introduce nuove cause di ineleggibilita' e incompatibilita'
alla carica di deputato regionale le quali, ad avviso del ricorrente,
non  trovano  riscontro  nell'ordinamento  giuridico  nazionale,  con
conseguente violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione;
        che  il  Commissario  ravvisa poi, in riferimento all'art. 38
della  delibera  legislativa  di  cui  si tratta, la violazione degli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, poiche' detta norma esclude, «in
sede   di   prima  applicazione»,  dal  nuovo,  rigoroso  sistema  di
ineleggibilita'  e  incompatibilita'  i  «deputati  regionali che, al
momento  dell'entrata  in vigore della presente legge, rivestano pure
la carica di sindaco o assessore comunale o provinciale»;
        che  viene anche impugnato l'art. 29, comma 2, della delibera
in argomento, che conferisce all'assessore regionale per la famiglia,
le  politiche sociali e le autonomie locali il potere di identificare
e    determinare,    del   tutto   discrezionalmente,   le   sanzioni
amministrative  da  irrogare ai rappresentanti legali dei movimenti e
partiti politici che non abbiano rispettato l'obbligo dell'alternanza
tra  uomini  e donne nella compilazione delle liste dei candidati per
le  elezioni  per  il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, in
tal  modo  ponendosi  in contrasto con l'art. 23 della Costituzione e
con l'art. 12 dello statuto speciale;
        che,   in   relazione   al   medesimo  principio  delle  pari
opportunita',  anche l'art. 16, commi 2 e 3 (recte: art. 16, comma 1,
nella  parte  relativa alla sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 14
della  legge  regionale  20 marzo  1951,  n. 29),  della  delibera in
questione  e',  ad avviso del ricorrente, da censurare per violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        che,  infatti,  l'introduzione,  da  parte della disposizione
censurata,  di  un  sistema  sanzionatorio  a  carico dei movimenti e
partiti  politici  che  non  abbiano  osservato il suddetto principio
dell'alternanza tra uomini e donne nella compilazione delle liste per
il  rinnovo  dell'Assemblea  regionale,  ancorche' persegua un nobile
intento,  appare del tutto inefficace e totalmente priva di rilevanza
giuridica,  poiche'  i rimborsi per le spese elettorali sono definiti
ed  erogati  dal  Presidente della Camera dei deputati, sulla base di
una  procedura  e  di criteri di riparto puntualmente stabiliti dalla
legislazione  statale,  non suscettibile di modificazioni da parte di
organi regionali;
        che  vengono  altresi'  impugnati  gli  artt.  36  e  37  del
provvedimento   legislativo   in  oggetto,  i  quali  rispettivamente
introducono   l'istituto   della   supplenza  dei  deputati  nominati
assessori regionali e dei consiglieri comunali e provinciali nominati
assessori  comunali  o  provinciali,  venendo in tal modo ad incidere
sulla  composizione dell'Assemblea regionale che e' materia riservata
allo  statuto,  poiche'  le leggi regionali, nonostante la competenza
esclusiva  di  cui  la  Regione  e'  titolare in materia, non possono
integrare  o  modificare la relativa disciplina se non in base ad una
specifica previsione statutaria, nella specie assente;
        che   il   Commissario  dello  Stato  ravvisa,  pertanto,  il
contrasto  dell'art. 36  con gli artt. 3 e 9 dello statuto speciale e
con  l'art. 81,  quarto  comma, della Costituzione e dell'art. 37 con
gli artt. 3, 51 e 81, quarto comma, della Costituzione;
        che   viene   censurato,  infine,  l'art. 35  della  delibera
legislativa  de  qua  che, con un contorto e oscuro tenore letterale,
introduce una disciplina transitoria per l'assegnazione dei seggi che
si  pone  in  netta contraddizione rispetto alla disciplina a regime,
muovendo  dall'erroneo  presupposto  secondo  cui da quest'ultima sia
stabilito  il  numero  massimo  di  54  seggi attribuibili alle liste
collegate al presidente della Regione eletto;
        che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione, in quanto comporta lo snaturamento della funzione
e  della ratio della lista regionale, trasformandola da strumento cui
si  puo'  eventualmente  ricorrere  al  solo  fine  di  consentire al
Presidente  una  stabile  maggioranza  nell'organo  legislativo in un
«ulteriore premio ad una maggioranza gia' esistente e consolidata dai
risultati conseguiti nelle liste provinciali»;
        che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuta la Regione
siciliana,  in  persona  del  Presidente  pro  tempore, chiedendo una
dichiarazione   di   inammissibilita'   o,   comunque,  di  manifesta
infondatezza di tutte le prospettate questioni;
    Considerato  che,  successivamente alla proposizione del ricorso,
la legge impugnata, approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai
due  terzi  dei  membri  dell'Assemblea,  e'  stata  pubblicata nella
Gazzetta  ufficiale  della  Regione  siciliana,  ai sensi dell'art. 1
della  legge  regionale  23 ottobre  2001, n. 14, con omissione delle
parti impugnate dal Commissario dello Stato;
        che  nel  corso  dell'udienza pubblica sia l'Avvocatura dello
Stato sia la Regione siciliana hanno concordemente richiesto a questa
Corte  l'emissione  di  una pronuncia di cessazione della materia del
contendere;
        che  tale  richiesta,  in  conformita' alla giurisprudenza di
questa  Corte  in  materia  di  promulgazione  parziale  delle  leggi
siciliane  con  omissione delle parti impugnate dal Commissario dello
Stato,  deve  essere  accolta,  poiche'  l'intervenuta  pubblicazione
parziale va intesa come prova certa della volonta' di rinunciare alla
successiva  promulgazione delle parti impugnate dal Commissario dello
Stato.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la materia del contendere in ordine al ricorso
di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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