N. 173 SENTENZA 2 - 4 maggio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Friuli  Venezia-Giulia - Elezioni - Elezione del sindaco nei
  Comuni  fino  a  15.000  abitanti  -  Determinazione  del  quorum -
  Elettori  residenti  all'estero  -  Mancato  computo  - Ricorso del
  Governo  - Asserita lesione del principio di eguaglianza del voto e
  lesione della competenza legislativa statale - Non fondatezza della
  questione.
- Legge   Regione  Friuli  Venezia-Giulia  11 dicembre  2003,  n. 21,
  art. 1, comma 2.
- Costituzione,   art. 48;  statuto  speciale  della  Regione  Friuli
  Venezia-Giulia art. 4; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, art. 7.
(GU n.19 del 11-5-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della  legge  della  Regione  Friuli Venezia-Giulia 11 dicembre 2003,
n. 21  (Norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di
segreteria  degli  assessori  regionali),  promosso  con  ricorso del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  notificato il 13 febbraio
2004, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 23
del registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8 febbraio  2005  il  giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Giandomenico  Falcon  per la
Regione Friuli-Venezia Giulia.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso
notificato   il  13 febbraio  2004  e  depositato  il  successivo  20
febbraio,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
11 dicembre  2003,  n. 21  (Norme  urgenti in materia di enti locali,
nonche'  di  uffici  di  segreteria  degli  assessori  regionali), in
riferimento all'art. 48 della Costituzione ed alle norme statutarie e
relative  norme  di  attuazione  in  materia  di  elezioni negli enti
locali,  in  specie all'art. 5 (recte: art. 4) dello statuto speciale
della   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ed  all'art. 7  del  decreto
legislativo  2 gennaio  1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto
speciale   per   la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia  di
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni).
    2.  -  Il  ricorrente  premette  che  la  disposizione  impugnata
inserisce  il  comma 3-bis  all'articolo 3-ter  della legge regionale
9 marzo  1995,  n. 14  (Norme per le elezioni comunali nel territorio
della  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia), il quale prevede che
per  determinare  il  quorum  dei  votanti  richiesto dal comma 1 del
medesimo  art. 3-ter,  «non  sono computati fra gli elettori iscritti
nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli
elettori   residenti  all'estero».  Tale  previsione  integra  quanto
previsto  dal  citato  art. 3-ter,  il  cui  comma 1 dispone che, nei
comuni  con popolazione sino a 15.000 abitanti, qualora venga ammessa
e  votata  una  sola  lista ovvero un solo gruppo di liste collegate,
l'elezione  rimanga valida «se il candidato alla carica di Sindaco ha
riportato  un  numero  di  voti validi non inferiore al cinquanta per
cento  dei votanti ed il numero dei votanti non e' stato inferiore al
cinquanta  per  cento  degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune».
    La  difesa  erariale  censura  la predetta disposizione, in primo
luogo  in  quanto,  integrando  e  modificando  la vigente disciplina
legislativa regionale in materia di elezioni comunali, inciderebbe in
una  materia  non  attribuita  alla  competenza legislativa esclusiva
della Regione «a termini di statuto».
    La  disposizione  impugnata  sarebbe,  inoltre,  in contrasto con
l'art. 48 della Costituzione, che afferma il principio di eguaglianza
del  voto,  il quale si estrinsecherebbe anche nella salvaguardia del
corpo  elettorale.  Quest'ultimo - secondo il ricorrente - resterebbe
leso  quando  alcuni  dei  suoi componenti ne vengano estromessi, sia
pure ai fini dell'accertamento di determinati quorum. L'art. 48 della
Costituzione  sarebbe  inoltre  violato  -  ad  avviso  della  difesa
erariale  -  anche  sotto  un ulteriore profilo, in quanto sarebbe in
qualche  misura  anche limitata l'effettivita' del diritto di voto «-
in  positivo  ed  in  negativo, mediante l'astensione - dei cittadini
residenti all'estero». Il ricorrente deduce infine che l'applicazione
della  norma  censurata  comporterebbe  che  i  residenti all'estero,
qualora  si  recassero  a  votare,  verrebbero estromessi dal computo
degli  elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune,  ma
verrebbero   comunque   computati   nel   numero   dei  votanti,  con
innalzamento di questo secondo quorum.
    3.  -  Nel  giudizio  si  e' costituita la Regione Friuli-Venezia
Giulia,  in persona del Presidente della Regione in carica, chiedendo
-   sia  nell'atto  di  costituzione  che  nella  memoria  depositata
nell'imminenza   dell'udienza  pubblica  -  che  la  questione  venga
dichiarata inammissibile ed infondata.
    In  primo  luogo, la Regione deduce l'insussistenza della pretesa
violazione   dello  statuto  speciale,  sulla  base  della  «pacifica
interpretazione dell'art. 4, n. 1-bis dello statuto» che assegna alla
Regione  la  competenza  legislativa in materia di «ordinamento degli
enti  locali»,  sulla  base dell'art. 7 delle norme di attuazione del
medesimo  statuto in materia di ordinamento degli enti locali (di cui
al d.lgs. n. 9 del 1997), il quale dispone che la Regione «disciplina
il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le
funzioni»,  nonche'  sulla  base  del  consolidato orientamento della
giurisprudenza costituzionale secondo il quale le elezioni degli enti
locali rientrano nella materia «ordinamento degli enti locali».
    Anche  la  dedotta  violazione  dell'art. 48  della  Costituzione
sarebbe  infondata,  sotto  tutti i profili invocati. La disposizione
censurata,  infatti,  non  recherebbe  alcun  vulnus  al principio di
eguaglianza  del  voto,  dal  momento che il voto reso dagli iscritti
nell'anagrafe  degli elettori residenti all'estero sarebbe in tutto e
per  tutto identico agli altri, sia nel momento della sua espressione
che   in   quello  della  determinazione  dei  risultati  elettorali,
attenendo  la  norma  impugnata al solo momento - precedente - in cui
viene  determinato  il  quorum  di  partecipazione alle elezioni; ne'
sarebbe limitata l'effettivita' del diritto di voto «- in positivo ed
in   negativo,   mediante   l'astensione   dei   cittadini  residenti
all'estero»,  essendo  il voto dovere civico e l'astensionismo non un
«modo  di espressione della volonta' politica, ma solo una violazione
di  un  dovere  costituzionale,  tanto piu' grave quando si tratta di
eleggere gli organi fondamentali di un comune».
    Solo   ad   abundantiam  la  resistente  sostiene  che  la  norma
censurata,  riducendo  il  quorum  di partecipazione alle elezioni in
relazione  alla consistenza di quella fascia di elettori per la quale
la  probabilita'  di  una  effettiva partecipazione e' piu' bassa, si
muoverebbe  nello  spazio ad essa consentito al fine di salvaguardare
la  validita' delle elezioni e la possibilita' del rinnovamento degli
organi politici degli enti locali.
    4.   -   All'udienza   pubblica  le  parti  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  questione di legittimita' costituzionale, sollevata in
via   principale  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nei
confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato
in  epigrafe,  ha  ad  oggetto  l'art. 1,  comma 2, della legge della
medesima Regione 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di
enti   locali,  nonche'  di  uffici  di  segreteria  degli  assessori
regionali),  impugnato per violazione dell'art. 48 della Costituzione
e  delle  norme  statutarie  sulla  competenza legislativa in materia
elettorale,  in  specie  dell'art. 5  (recte:  art. 4)  dello statuto
speciale  del  Friuli-Venezia Giulia e delle relative disposizioni di
attuazione,  in  specie  dell'art. 7  del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9
(Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  in materia di ordinamento degli enti locali e
delle relative circoscrizioni).
    La   disposizione   censurata   stabilisce   che,   ai  fini  del
raggiungimento  del  quorum  del cinquanta per cento richiesto per la
validita' dell'elezione del Sindaco nei comuni con popolazione fino a
15.000  abitanti qualora sia presentata una sola lista ovvero un solo
gruppo  di liste collegate, non sono computati gli elettori «iscritti
nell'anagrafe  degli  elettori  residenti  all'estero».  Tale  norma,
secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto sotto vari profili con il
principio  di  eguaglianza  del  voto,  nonche' con le predette norme
statutarie   e   relative   disposizioni   di   attuazione,  che  non
attribuirebbero  alla Regione Friuli-Venezia Giulia alcuna competenza
legislativa in materia.
    2. - La questione non e' fondata.
    Il  primo  profilo  da  esaminare  concerne  la  competenza della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia a disciplinare le elezioni degli enti
locali.  A  questo  proposito  va  ricordato  che la denunciata legge
regionale  n. 21 del 2003 modifica la precedente legge n. 14 del 1995
e   che   il  sistema  di  elezione  del  sindaco  configurato  dalla
disposizione  regionale  censurata  riproduce  -  eccettuata la norma
impugnata  sul  computo  degli elettori residenti all'estero - quello
previsto  dall'art. 71,  comma 10,  del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali), il
quale  per i comuni fino a 15.000 abitanti nei quali sia presente una
sola  lista  o  un  solo gruppo di liste collegate prevede appunto un
quorum strutturale, oltre che funzionale.
    La  competenza legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia si fonda sull'art. 4, n. 1-bis, dello statuto speciale, cosi'
come  modificato  dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre
1993,  n. 2  (Modifiche  ed integrazioni agli statuti speciali per la
Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il
Trentino-Alto  Adige),  che  attribuisce  alla  potesta'  legislativa
esclusiva  della  Regione  «l'ordinamento  degli  enti locali e delle
relative   circoscrizioni».   L'art. 7  del  d.lgs.  n. 9  del  1997,
specifica  l'ambito  di questa disposizione, espressamente stabilendo
che  «la  Regione  disciplina  il procedimento di elezione negli enti
locali,  esercitandone  tutte  le  funzioni, compresa la fissazione e
l'indizione dei comizi elettorali».
    A  tutto questo va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte
ha   ripetutamente   affermato,  anche  in  riferimento  alle  citate
prescrizioni  legislative,  che  la legislazione elettorale non e' di
per  se'  estranea  alla  materia dell'ordinamento degli enti locali,
poiche'  la  configurazione degli organi di governo, i loro rapporti,
le  loro  modalita'  di  formazione  e  quindi  anche le modalita' di
elezione degli organi rappresentativi costituiscono aspetti di questa
materia  riservata  alle  Regioni  a  statuto  differenziato (cfr. ex
plurimis  sentenze  n. 84  del  1997,  n. 48  del 2003). Sotto questo
profilo  quindi,  nel  caso  in  esame, non puo' essere contestata la
competenza  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  a disciplinare il
computo degli elettori ai fini del quorum partecipativo alle elezioni
per il rinnovo degli organi comunali.
    3.  -  La  seconda  censura  e'  prospettata  dal  ricorrente  in
riferimento  all'art. 48  della  Costituzione,  sia  sotto il profilo
della  mancata  «salvaguardia  del  corpo  elettorale»,  sia sotto il
profilo  della  limitazione  dell'effettivita'  del  diritto  di voto
mediante l'astensione.
    Questa censura non e' condivisibile. Secondo la giurisprudenza di
questa   Corte,   il  principio  di  eguaglianza  del  voto,  sancito
dall'art. 48,  secondo  comma, della Costituzione, non e' finalizzato
ad  una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma e' diretto «ad
assicurare  la parita' di condizione dei cittadini nel momento in cui
il voto viene espresso», senza riguardare fasi anteriori o successive
a tale momento (ordinanze n. 260 del 2002 e n. 160 del 1996, sentenza
n. 107 del 1996). La determinazione del quorum partecipativo prevista
dalla  norma  censurata  non  incide,  concernendo  una condizione di
validita'  del  voto, sull'espressione dello stesso, ma attiene ad un
momento   precedente   e   non   rientra   quindi   nella  previsione
dell'art. 48, secondo comma.
    Ne'  tanto  meno risulta violata la medesima norma costituzionale
sotto  il  profilo  che,  secondo  il  ricorrente,  verrebbe limitata
l'effettivita'  del  diritto  di  voto, neutralizzando il significato
dell'astensione degli elettori residenti all'estero. In proposito - a
prescindere  dal  rilievo  che l'astensione nel voto e' diversa dalla
mancata  partecipazione  al  voto  - e' sufficiente osservare che, in
presenza   della  prescrizione  dello  stesso  art. 48,  secondo  cui
l'esercizio   del   diritto  di  voto  «e'  dovere  civico»,  il  non
partecipare  alla  votazione  costituisce  una forma di esercizio del
diritto di voto significante solo sul piano socio-politico.
    Un  terzo  profilo di violazione del principio di eguaglianza del
voto  sarebbe infine costituito, secondo il ricorrente, dal fatto che
gli  elettori  residenti  all'estero,  qualora si recassero a votare,
verrebbero  «estromessi  dal  computo  degli  elettori iscritti nelle
liste  elettorali  del  comune,  ma verrebbero comunque computati nel
numero  dei  votanti,  con innalzamento di questo secondo quorum». Si
tratta  di  una  censura  destituita  di fondamento, in quanto non e'
ravvisabile  alcun  vizio  di legittimita', dal momento che e' logico
che  i  cittadini  iscritti  nell'anagrafe  dei residenti all'estero,
qualora esprimano il voto, vengano computati tra i votanti.
    In realta', l'introduzione di un regime speciale per gli elettori
residenti   all'estero,   ai   fini   del   calcolo   del  quorum  di
partecipazione  alle  elezioni  in  oggetto, lungi dal costituire una
lesione del principio di eguaglianza del voto, persegue una logica di
favore  verso  il puntuale rinnovo elettorale degli organi degli enti
locali.  Ed  infatti  questo  regime  trova  la  sua  giustificazione
nell'alto  tasso  di  emigrazione  che caratterizza alcune aree della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  il  quale  potrebbe  determinare il
mancato   raggiungimento   del   quorum  richiesto,  con  conseguente
annullamento  delle elezioni e successivo commissariamento del comune
in  attesa  dell'indizione  di  nuove elezioni che peraltro, ai sensi
dell'art. 7  della  legge  regionale  21 aprile 1999, n. 10 (Norme in
materia  di  elezioni  comunali e provinciali, nonche' modifiche alla
legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), si possono svolgere soltanto in
un turno unico annuale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
11 dicembre  2003,  n. 21  (Norme  urgenti in materia di enti locali,
nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali) sollevata,
in  riferimento  all'art. 48  della  Costituzione,  all'art. 4  dello
statuto  speciale  della  Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'art. 7
del  decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 9 (Norme di attuazione
dello  Statuto  speciale  per  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia in
materia   di   ordinamento   degli   enti  locali  e  delle  relative
circoscrizioni)  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri con il
ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0537