N. 187 ORDINANZA 2 - 4 maggio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di lesioni colpose commesso con violazione delle
  norme  sulla  circolazione  stradale  - Applicazione delle sanzioni
  previste per i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata
  irragionevole  diversificazione  rispetto alle sanzioni applicabili
  ai  reati di lesioni connesse a colpa professionale o in violazione
  di   norme   sulla   prevenzione   degli   infortuni   sul  lavoro,
  inadeguatezza  della  pena,  lesione  del  diritto  alla  salute  -
  Richiesta  di  intervento  additivo  e di sistema in malam partem -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 52, 63 e 64.
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 32.
(GU n.19 del 11-5-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 52, 63 e 64
del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza  penale  del  giudice  di pace, a norma dell'art. 14 della
legge   24 novembre   1999,  n. 468),  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale,  dalla  Corte d'appello di Napoli con ordinanza
del  15 aprile 2004, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  la  Corte  d'appello  di  Napoli  ha sollevato, su
eccezione  del  pubblico  ministero, in riferimento agli artt. 3, 27,
terzo  comma,  e  32  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 52,  63  e  64  del  decreto legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,  n. 468),  in  quanto applicabili ai reati di lesioni personali
colpose  perseguibili  a  querela commessi con violazione delle norme
sulla circolazione stradale;
        che   la   Corte  rimettente  premette  di  essere  investita
dell'appello  proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con
la  quale  il  tribunale,  ritenuto  l'imputato  colpevole  del reato
previsto  dall'art. 590  del  codice  penale  per  avere  causato  un
sinistro  stradale  dal  quale  erano  derivate  alla  persona offesa
lesioni  personali  gravissime,  lo aveva condannato, in applicazione
degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo n. 274 del 2000, alla
pena  della  permanenza domiciliare - tutti i sabati e le domeniche -
per la durata di trenta giorni;
        che    nel   merito   la   Corte   d'appello   osserva   che,
nell'attribuire  al  giudice  di  pace  la competenza a giudicare dei
reati di lesioni personali colpose perseguibili a querela di parte (e
quindi nel rendere applicabile il relativo sistema sanzionatorio), il
decreto  legislativo n. 274 del 2000 esclude le fattispecie «connesse
alla  colpa  professionale»,  ovvero  commesse  «con violazione delle
norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro o relative
all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una  malattia
professionale  quando,  nei casi anzidetti, derivi una malattia della
durata  superiore  a  venti  giorni», e non anche quelle commesse con
violazione delle norme sulla circolazione stradale;
        che  la  disciplina censurata, in quanto applicabile ai reati
di  lesioni  personali  colpose  perseguibili  a querela commessi con
violazione   delle  norme  sulla  circolazione  stradale,  violerebbe
l'art. 3  Cost., perche' diversifica irragionevolmente il trattamento
sanzionatorio,  e  in particolare l'entita' e la qualita' della pena,
per fattispecie criminose che hanno ad oggetto la tutela del medesimo
bene  giuridico  della  salute  e  producono  «eventi  dannosi per la
persona di pari gravita»;
        che, «come il medico o l'imprenditore, anche il conducente di
un  veicolo  riveste  una  posizione  qualificata»  ed  e'  tenuto ad
osservare,  oltreche' specifiche norme, anche i «principi generali di
prudenza,  perizia  e diligenza per la tutela del bene della pubblica
incolumita', proprio in considerazione della intrinseca pericolosita'
del mezzo di cui dispone»;
        che  sarebbe  violato anche l'art. 27, terzo comma, Cost., in
quanto  la  pena  prevista  per la fattispecie oggetto del giudizio a
quo,  non  essendo adeguata alla gravita' del fatto, non assolve alla
funzione rieducativa;
        che   inoltre,   considerati  «l'incidenza  che  le  lesioni,
provocate  dai  sinistri  stradali,  hanno  nella  vita  sociale» e i
«rilevantissimi costi e turbamenti socio-familiari» che tali sinistri
producono,  l'applicazione  di  «una  pena  "irrisoria" farebbe anche
venir  meno l'effetto di deterrenza psicologica», ritenuto «principio
generale» dell'ordinamento penale;
        che, infine, le disposizioni censurate sarebbero in contrasto
con  l'art. 32  Cost.,  che  tutela il diritto alla salute «in eguale
misura  in  relazione  a  qualsiasi  tipo  di  attentato»,  sia  esso
derivante  da colpa professionale medica o dal mancato rispetto della
disciplina  per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come dalla
violazione di norme relative alla circolazione stradale;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile o infondata;
        che   l'ordinanza  di  rimessione,  pur  facendo  riferimento
all'imputazione  per  il  reato  di cui all'art. 590 cod. pen. e alle
lesioni  gravissime  causate  alla  persona  offesa,  ometterebbe  di
specificare  «natura,  entita'  ed  esiti» di tali lesioni, e sarebbe
carente   nella   descrizione   «degli   elementi   di   fatto  della
controversia» e nella «motivazione sulla rilevanza delle questioni»;
        che,   nel   merito,   l'Avvocatura   osserva  che  la  Corte
costituzionale  ha piu' volte ribadito il principio che «il potere di
determinare   la   pena   per   ciascuna  ipotesi  criminosa  rientra
nell'ambito  della  discrezionalita'  del  legislatore»,  censurabile
«solo  nell'ipotesi  in  cui  sia  esercitata  in modo manifestamente
irrazionale», mentre la disciplina censurata non puo' essere ritenuta
irrazionale  o  arbitraria  sulla  sola  base  di  un'asserita  «pari
pericolosita' di condotte colpose diverse».
    Considerato   che  il  rimettente  dubita,  in  riferimento  agli
artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, della legittimita'
costituzionale  degli  artt. 52,  63  e  64  del  decreto legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,  n. 468),  in  quanto  al reato di lesioni colpose commesso con
violazione  delle  norme sulla circolazione stradale sono applicabili
le sanzioni previste dal predetto art. 52 per i reati attribuiti alla
competenza del giudice di pace, mentre ai reati di lesioni connesse a
colpa  professionale  o  commessi  in  violazione  delle norme per la
prevenzione  degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una
malattia  professionale,  che  continuano  ad  essere attribuiti alla
competenza  del  giudice  ordinario,  sono  applicabili  le  sanzioni
previste dal codice penale;
        che ad avviso del rimettente tale distribuzione di competenza
tra  il  giudice  di  pace  e il giudice ordinario determinerebbe una
irragionevole  diversificazione  del  trattamento  sanzionatorio  per
condotte  che offendono il medesimo bene e che possono produrre danni
di  pari  gravita';  comporterebbe l'applicazione di una pena che, in
quanto  non  adeguata  alla  gravita'  del  fatto,  non  assolve alla
funzione rieducativa e deterrente; non assicurerebbe in eguale misura
la tutela del diritto alla salute;
        che  il rimettente, pur rivolgendo le censure di legittimita'
costituzionale alla disciplina che attribuisce al giudice di pace, ex
art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000,
la  competenza  in  tema  di  lesioni colpose commesse con violazione
delle  norme  sulla  circolazione stradale, solleva la questione solo
nei  confronti  degli  artt. 52, 63 e 64, che definiscono le sanzioni
applicabili  dal  giudice  di  pace  e dettano la relativa disciplina
transitoria;
        che   l'art. 4   costituisce   all'evidenza   il   necessario
presupposto  dello  specifico  sistema  sanzionatorio  operante per i
reati di competenza del giudice di pace, di cui il rimettente lamenta
appunto  il  contrasto con gli artt. 3, 27 e 32 Cost. in relazione al
reato  di  lesioni  colpose commesso con violazione delle norme sulla
circolazione stradale;
        che  l'avere  omesso di prendere in considerazione tale norma
avrebbe  come  conseguenza,  ove  la  questione  venisse  accolta nei
termini  in  cui  e' stata formulata, di rendere privo di sanzione il
reato,  che rimarrebbe attribuito alla competenza del giudice di pace
e  non  potrebbe  quindi essere punito con sanzioni diverse da quelle
stabilite  dall'art. 52  del  decreto  legislativo  n. 274  del 2000,
neppure  -  ai  sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice penale -
ove si tratti di fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore
di tale decreto;
        che  peraltro  il rimettente, chiedendo per il reato in esame
una   pronuncia   che   consenta   di   ripristinare   il  meccanismo
sanzionatorio  applicabile  prima  dell'entrata in vigore del decreto
legislativo  n. 274  del  2000,  invoca  nella sostanza un intervento
additivo  e di sistema in malam partem, non consentito a questa Corte
in forza del principio della riserva di legge in materia penale (cfr.
da ultimo sentenze n. 161 del 2004 e n. 49 del 2002, ordinanza n. 175
e sentenza n. 30 del 2001, sentenza n. 508 del 2000);
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 52,  63  e  64 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468),  sollevata, in riferimento agli artt. 3,
27,  terzo  comma,  e 32 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 maggio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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