N. 201 SENTENZA 23 - 26 maggio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Straniero  -  Immigrazione - Lavoratori clandestini extracomunitari -
  Legalizzazione,  collocamento e instaurazione di rapporti di lavoro
  -  Procedimento  di  competenza  delle  prefetture  - Ricorso della
  Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione delle competenze
  provinciali  in materia di lavoro, collocamento, tutela e sicurezza
  del lavoro - Non fondatezza della questione.
- D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 9 ottobre 2002, n. 222) art. 1, commi 1, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
  art. 10;  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige, artt. 9,
  numeri  4  e 5, 10 e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, artt. 2 e 3;
  d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, artt. 3 e 4.
(GU n.22 del 1-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1,
4  e  5,  del  decreto-legge  9 settembre  2002, n. 195 (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro  irregolare  di
extracomunitari),   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
9 ottobre 2002, n. 222, promosso con ricorso della Provincia autonoma
di  Bolzano, notificato l'11 dicembre 2002, depositato in cancelleria
il 19 successivo ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22 febbraio  2005  il giudice
relatore Franco Gallo;
    Uditi  gli  avvocati Salvatore Alberto Romano e Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  al  Presidente del Consiglio dei
ministri  l'11 dicembre  2002  e  depositato  il 19 dicembre 2002, la
Provincia  autonoma  di Bolzano ha proposto questione di legittimita'
costituzionale  dell'articolo 1,  commi 1,  4  e 5, del decreto-legge
9 settembre   2002,   n. 195  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione
delle competenze provinciali di cui agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10
e  16  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige), agli
articoli 2  e  3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974,  n. 280  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per la
regione   Trentino-Alto   Adige   in   materia  di  disciplina  delle
commissioni  comunali  e  provinciali per il collocamento al lavoro),
agli  articoli 3  e  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica
26 gennaio  1980,  n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti integrazioni alle norme di
attuazione  in  materia di igiene e sanita' approvate con decreto del
Presidente   della   Repubblica   28 marzo   1975,  n. 474),  nonche'
all'articolo 117  della  Costituzione,  in  relazione all'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione).
    1.1.   -  La  Provincia  ricorrente  sostiene  che  la  normativa
denunciata,  in  quanto applicabile su tutto il territorio nazionale,
attribuisce  alle  prefetture  (le cui funzioni sono esercitate nella
Provincia  stessa  dal  Commissario  del Governo, in base all'art. 87
dello  statuto  speciale)  «funzioni  assai  rilevanti  in materia di
collocamento  e di instaurazione di rapporti di lavoro con le imprese
degli extracomunitari».
    Espone  la  ricorrente  che  tali  norme  stabiliscono: a) che le
imprese  aventi  alle  loro  dipendenze lavoratori extracomunitari in
posizione  irregolare  nei  tre mesi precedenti all'entrata in vigore
del  decreto-legge  possono  denunciare  entro  l'11 novembre 2002 la
sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio
territoriale  del  Governo  competente  per  territorio,  mediante la
presentazione  di  una  dichiarazione  (comma  1  dell'articolo 1 del
decreto-legge); b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
tiene  un  registro  informatizzato di coloro che hanno presentato le
dichiarazioni   e   dei   lavoratori   extracomunitari  ai  quali  le
dichiarazioni   si  riferiscono  e  verifica  l'ammissibilita'  e  la
ricevibilita'  delle  stesse, comunicandole al «centro per l'impiego»
competente  per  territorio, mentre la Questura accerta se sussistono
motivi  ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per
un  anno  (comma  4);  c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio
territoriale  del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il   «contratto  di  soggiorno»  per  lavoro  subordinato  e  per  il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5).
    1.2.  -  La  ricorrente  delinea, quindi, il quadro delle proprie
competenze  legislative nel periodo anteriore alla riforma del titolo
V  della  parte  seconda  della  Costituzione, richiamando lo statuto
speciale,   che  riconosce  alle  Province  autonome  una  competenza
concorrente   in  materia  di  «apprendistato,  libretti  di  lavoro,
categorie  e  qualifiche  dei lavoratori» (articolo 9, numero 4) e in
materia  di  «costituzione  e funzionamento di commissioni comunali e
provinciali  di  controllo sul collocamento» (articolo 9, numero 5) e
riconosce  anche una competenza legislativa integrativa in materia di
«collocamento  e  avviamento  al  lavoro, con facolta' di avvalersi -
fino  alla  costituzione  dei propri uffici - degli uffici periferici
del  Ministero  del  lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi
connessi  con  le potesta' legislative spettanti alle Province stesse
in materia di lavoro» (articolo 10). A tali competenze legislative si
aggiungerebbero le corrispondenti competenze amministrative - in base
al  principio  del  parallelismo  espresso  dall'art. 16 dello stesso
statuto  -  e  le  ulteriori competenze amministrative delegate dallo
Stato.
    Sempre  con  riferimento  al  periodo precedente alla riforma del
titolo  V,  la  Provincia  ricorrente richiama le norme di attuazione
dello statuto relativamente alle competenze provinciali in materia di
collocamento  (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280), alla delega di funzioni
amministrative  statali  in  materia di vigilanza e tutela del lavoro
(d.P.R.  26 gennaio  1980, n. 197), articolo 3, primo comma, e d.P.R.
28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per
la  regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  igiene e sanita»,
articolo 3,  numero  12),  al  trasferimento  alla Provincia autonoma
dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro  (d.P.R.  26 gennaio 1980,
n. 197, articolo 4).
    La  stessa  ricorrente  menziona, inoltre, le norme istitutive di
uffici  per  l'esercizio delle competenze amministrative di cui sopra
(articolo 9   ed  allegato  A,  punto  19,  della  legge  provinciale
23 aprile   1992,  n. 10,  recante  norme  sul  «Riordinamento  della
struttura  dirigenziale  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano», ed
allegato  1,  punto  19,  del  decreto  del  Presidente  della Giunta
provinciale 25 giugno 1996, n. 21).
    1.3.  -  Il  ricorso  delinea,  poi,  il  quadro delle competenze
provinciali  con  riferimento  al periodo successivo alla riforma del
titolo   V   della  parte  seconda  della  Costituzione,  richiamando
l'articolo 117,  terzo  comma, Cost., che attribuisce alla competenza
legislativa  concorrente  la  materia  della  tutela  e sicurezza del
lavoro,  dalla  ricorrente  intesa  come  comprensiva dei servizi per
l'impiego e l'inserimento dei lavoratori nelle aziende.
    Sostiene  la  Provincia  autonoma  che la competenza riconosciuta
dalle  norme denunciate non puo' essere fatta rientrare nella materia
dell'ordinamento  civile,  di  competenza  esclusiva dello Stato, ne'
nelle  altre materie attribuite alla Provincia dallo statuto, ma, per
la  parte  non  compresa  nella «tutela e sicurezza del lavoro», deve
ritenersi  riconducibile alla competenza residuale generale di cui al
quarto  comma  dell'art. 117  Cost.,  in  base  al meccanismo fissato
dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
    Le  competenze relative all'instaurazione di regolari rapporti di
lavoro  degli  extracomunitari rientrano, ad avviso della ricorrente,
nel   complesso   delle   competenze   legislative  e  amministrative
provinciali,  precedentemente  in  parte  delegate alla Provincia, ma
ormai  divenute  interamente  proprie  della  stessa, a seguito della
citata  riforma  del  titolo V. Tale ricostruzione sarebbe confermata
dall'assetto  normativo  delineato  dal comma 1 della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo),  che  ha  introdotto  nell'art. 22  del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  il  comma 16,  il  quale  farebbe  salve  le  competenze
spettanti  alla  Provincia  autonoma  in materia di instaurazione dei
rapporti  di  lavoro dei lavoratori stranieri. La ricorrente sostiene
che,  proprio  per  l'esistenza  di  tali  competenze  provinciali, i
contratti   di   soggiorno   per   lavoro  subordinato  di  cui  agli
articoli 5-bis  e  22  del  citato d.lgs. n. 286 del 1998 sono sempre
stati sottoscritti non presso gli uffici del Commissario del Governo,
ma  presso  gli  uffici della Provincia (e, in particolare, presso la
Ripartizione  XIX  -  Ufficio  del  lavoro,  le  cui  competenze sono
indicate  dal  menzionato  allegato  1,  punto  19,  del  decreto del
Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21).
    Secondo  la  Provincia, tale assetto di competenze amministrative
e'   stato   illegittimamente   modificato  dalla  normativa  statale
denunciata, che le ha sottratto le funzioni relative alla stipula dei
contratti  di  lavoro degli extracomunitari in posizione irregolare e
le funzioni strettamente connesse.
    1.4.   -   Nella  parte  finale  del  ricorso,  si  osserva,  con
riferimento  al  denunciato  comma 1  dell'art. 1 del d.l. n. 195 del
2002,  che  «la  legge  statale  (se  competente) avrebbe quanto meno
dovuto  [...]  prevedere  [...]  che  tali  denunce, finalizzate alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro, fossero presentate presso il
competente  ufficio  dell'amministrazione  della Provincia». Analoghi
rilievi   di  incostituzionalita',  relativi  all'attribuzione  delle
competenze  ad  uffici  statali  anziche' ad uffici provinciali, sono
proposti con riferimento agli altri due commi denunciati.
    2.  -  Si e' costituita l'Avvocatura generale dello Stato, per il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  chiedendo  il rigetto del
ricorso.
    Sostiene  l'Avvocatura  che  il  decreto-legge  n. 195  del  2002
disciplina  il lavoro degli extracomunitari con specifico riferimento
alla  legalizzazione  di  posizioni  irregolari di soggetti immigrati
clandestinamente. Cio' e' confermato dal fatto che il procedimento di
regolarizzazione  contiene  un  subprocedimento  di  competenza della
Questura,  per  l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il
rilascio del permesso di soggiorno (art. 1, comma 4, ultimo periodo),
che  e'  condizione essenziale per la stipula del contratto di lavoro
(art. 1, comma 5).
    Non  vale,  pertanto,  ad avviso dell'Avvocatura, il parallelismo
richiamato  dalla ricorrente fra la disciplina denunciata e l'art. 22
del  decreto  legislativo n. 286 del 1998, come integrato dalla legge
n. 189   del   2002,  che  si  riferisce  non  alla  regolarizzazione
dell'immigrazione  clandestina,  ma  semplicemente  alla  stipula  di
contratti  di  lavoro  di  stranieri  gia'  regolarmente residenti in
Italia.
    L'Avvocatura  osserva,  in  conclusione, che le norme oggetto del
ricorso  devono  essere  inquadrate  nella materia dell'immigrazione,
riservata   alla   potesta'   legislativa   esclusiva   dello   Stato
dall'art. 117, comma secondo, lettera b), Cost.
    3.  - Con successiva memoria, la stessa Avvocatura precisa che la
disciplina  censurata  rientra  anche nella materia della «condizione
giuridica   dei   cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea»,   riservata   allo   Stato  dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera a), Cost.
    4.  -  Con  memoria  depositata  nell'imminenza  dell'udienza, la
Provincia  autonoma  contesta  la  riconducibilita'  della disciplina
denunciata alla materia dell'immigrazione.
    4.1.  -  In primo luogo, ad avviso della ricorrente, la finalita'
del  decreto-legge contenente le norme denunciate non e' il controllo
del  fenomeno  migratorio,  ma  la  regolarizzazione  dei rapporti di
lavoro  sommersi, per realizzare la massima estensione delle garanzie
previste  per  tutti  i  lavoratori. Il fatto che il decreto-legge in
questione   riguardi  i  lavoratori  extracomunitari  irregolari  non
escluderebbe, ma semmai confermerebbe che le norme denunciate debbono
essere  ricondotte  all'ambito  materiale  della  tutela  del  lavoro
anziche' a quello dell'immigrazione, anche in forza dell'applicazione
del  criterio  della prevalenza della finalita' perseguita, enunciato
da ultimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2005.
    4.2.  -  In  secondo  luogo,  la  Provincia  nega  che,  ai  fini
dell'individuazione   della  materia  cui  ricondurre  la  disciplina
oggetto  di  causa,  possa avere rilievo la competenza della Questura
per  il  rilascio  del permesso di soggiorno, prevista dal denunciato
comma 4.  Infatti,  tale  competenza,  che non ha a che vedere con la
finalita'  principale  del  decreto-legge,  deve essere ascritta alla
materia  dell'immigrazione  e  deve  essere  esclusa  dall'ambito del
giudizio  di legittimita' costituzionale, limitato «ai profili legati
all'attivita'  della  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo,
proprio  perche'  e' dall'affidamento ad essa dei compiti legati alla
procedura   di   regolarizzazione   del   lavoro   irregolare   degli
extracomunitari   che   discende   il   vulnus   per   le  competenze
provinciali».

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 1,  commi 1,  4  e 5, del
decreto-legge  9 settembre  2002,  n. 195  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222,
per  violazione  delle competenze provinciali di cui agli articoli 9,
numeri  4  e  5,  10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1972,
n. 670,   recante   «Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»),  alle  correlative  norme  di  attuazione  di  tale  statuto
(articoli 2  e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 280, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la  regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  disciplina  delle
commissioni  comunali  e  provinciali per il collocamento al lavoro»;
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
il   Trentino-Alto  Adige  concernenti  integrazioni  alle  norme  di
attuazione  in  materia di igiene e sanita' approvate con decreto del
Presidente   della   Repubblica   28 marzo  1975,  n. 474»),  nonche'
all'articolo 117  della  Costituzione,  in  relazione all'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione).
    La   ricorrente   muove   dall'identificazione  delle  competenze
legislative    riconosciutele   dallo   statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  da  un  lato, e dal nuovo titolo V della parte
seconda della Costituzione, dall'altro.
    A  tal  fine richiama, innanzi tutto, il citato statuto speciale,
che, oltre a conferirle una competenza concorrente con quella statale
in  materia  di  «apprendistato,  libretti  di  lavoro,  categorie  e
qualifiche  dei lavoratori» (articolo 9, numero 4) e di «costituzione
e  funzionamento  di  commissioni comunali e provinciali di controllo
sul  collocamento»  (articolo 9,  numero 5), le affida una competenza
legislativa  integrativa  in materia di «collocamento e avviamento al
lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri
uffici  -  degli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro per
l'esercizio  dei  poteri  amministrativi  connessi  con  le  potesta'
legislative  spettanti  alle  Province  stesse  in materia di lavoro»
(articolo 10).  A queste competenze legislative si aggiungerebbero le
corrispondenti  competenze  amministrative - in base al principio del
parallelismo  espresso  dall'art. 16  dello  stesso  statuto  -  e le
ulteriori competenze amministrative delegate dallo Stato.
    La  Provincia  menziona,  poi,  le  competenze legislative che le
derivano  dall'articolo 117,  comma  terzo, Cost., nella formulazione
introdotta dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione,
che  prevede la competenza legislativa concorrente con lo Stato nella
materia  della tutela e sicurezza del lavoro, comprensiva dei servizi
per l'impiego e l'inserimento dei lavoratori nelle aziende.
    Secondo  la  ricorrente,  tale  complessiva ricostruzione sarebbe
confermata  dall'assetto  normativo  delineato dall'art. 18, comma 1,
della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa in
materia  di  immigrazione e di asilo), che ha introdotto nell'art. 22
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero) il comma 16, in base al quale sono
fatte  salve  le  competenze  spettanti  alla  Provincia  autonoma in
materia  di  instaurazione  dei  rapporti  di  lavoro  dei lavoratori
stranieri.  Del resto, prosegue la Provincia, proprio per l'esistenza
di  tali  competenze provinciali, i contratti di soggiorno per lavoro
subordinato  di  cui  agli  articoli 5-bis  e  22  del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998 sono sempre stati sottoscritti presso gli
uffici della Provincia stessa e non presso gli uffici del Commissario
del Governo.
    Ad  avviso della Provincia ricorrente, dunque, le norme censurate
ledono  le  descritte  competenze  provinciali, perche' attribuiscono
alle  prefetture  (le  cui  funzioni  sono  esercitate nelle Province
autonome  dal  Commissario  del  Governo,  in  base all'art. 87 dello
statuto  speciale)  compiti rilevanti in materia di collocamento e di
instaurazione   di   rapporti   di   lavoro   degli  extracomunitari,
prevedendo:  a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori
extracomunitari   in   posizione  irregolare  possono  denunciare  la
sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio
territoriale  del  Governo  competente  per  territorio,  mediante la
presentazione  di  una  dichiarazione  (comma  1  dell'articolo 1 del
decreto-legge); b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
tiene  un  registro  informatizzato di coloro che hanno presentato le
dichiarazioni   e   dei   lavoratori   extracomunitari  ai  quali  le
dichiarazioni   si  riferiscono  e  verifica  l'ammissibilita'  e  la
ricevibilita'  delle  stesse,  dandone  comunicazione  al «centro per
l'impiego»  competente  per territorio, mentre la Questura accerta se
sussistono  motivi  ostativi  all'eventuale  rilascio del permesso di
soggiorno per un anno (comma 4 dell'art. 1); c) che, successivamente,
la  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  invita le parti a
presentarsi  per  stipulare  il  «contratto  di soggiorno» per lavoro
subordinato  e  per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno
(comma 5 dello stesso articolo).
    2.  - La questione, in riferimento ai profili prospettati, non e'
fondata.
    La    normativa    censurata    va    ricondotta   alla   materia
dell'immigrazione,  riservata  alla  competenza legislativa esclusiva
dello  Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera b), della
Costituzione  e  non contemplata tra le attribuzioni statutarie della
Provincia ricorrente.
    2.1. - I commi 1, 4 e 5 dell'art. 1 del d.l. n. 195 del 2002, sia
per   la   parte   denunciata   (relativa   alle   competenze   della
Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo)  che  per  quella non
denunciata (relativa alle competenze della Questura), disciplinano un
particolare  procedimento  di  legalizzazione  del  lavoro irregolare
degli immigrati extracomunitari per i casi di mancanza od invalidita'
del  permesso  di  soggiorno,  senza  incidere  ne'  sulla disciplina
generale  della regolarizzazione del lavoro in quanto tale, ne' sulle
sopra  indicate competenze legislative statutarie. In particolare, il
comma 1   disciplina   la   prima  fase  del  suddetto  procedimento,
attribuendo  alla  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  la
competenza  a  ricevere  le  dichiarazioni  con  le quali le imprese,
aventi  alle  loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione
irregolare,   denunciano   la  sussistenza  dei  rapporti  di  lavoro
irregolari.  Il  comma 4, poi, regola una successiva fase, prevedendo
la  verifica,  da  parte  della  Prefettura-Ufficio  territoriale del
Governo, dell'ammissibilita' e ricevibilita' di dette dichiarazioni e
l'accertamento,  da parte della Questura, della sussistenza di motivi
ostativi  al  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  per un anno. Il
comma 5  disciplina la fase finale del procedimento, attribuendo alla
stessa  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  il compito di
convocare  le  parti  presso  di  se'  per stipulare il «contratto di
soggiorno»  per  lavoro  subordinato  e  per  ottenere il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno.
    L'esame congiunto di tali norme rende evidente che esse delineano
un  procedimento  unitario, volto, attraverso il coessenziale apporto
delle  competenze di due organi dell'amministrazione periferica dello
Stato (la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la Questura),
a    disciplinare    il    soggiorno   dei   lavoratori   clandestini
extracomunitari ed a legalizzarne contestualmente il lavoro; e dunque
a regolare aspetti caratteristici della materia dell'immigrazione, di
esclusiva competenza legislativa dello Stato.
    E'  appena  il caso di sottolineare che le attivita' di controllo
affidate  alla  Questura  si  correlano inscindibilmente, nell'ambito
dell'unita'  funzionale del descritto procedimento, a quelle affidate
alla  Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, rendendo del tutto
irrilevante  la  circostanza  -  sulla  quale, invece, si insiste nel
ricorso  -  che  la  Provincia autonoma abbia censurato solo le norme
relative  alla  competenza  della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo e non anche quelle relative alla competenza della Questura.
    2.2.  -  La  riconducibilita'  delle  disposizioni censurate alla
materia  dell'immigrazione e' ulteriormente evidenziata dal fatto che
esse si inseriscono organicamente in un piu' ampio contesto normativo
riguardante  tale  materia,  costituito  sia  dalle  altre  norme non
denunciate  contenute nel d.l. n. 195 del 2002, sia, soprattutto, dal
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    Quanto  al  d.l.  n. 195  del  2002,  e' sufficiente considerarne
l'art. 2,   che  regola  particolari  aspetti  della  disciplina  del
soggiorno  degli immigrati, quali quelli relativi ai provvedimenti di
allontanamento  o di espulsione dei lavoratori extracomunitari (commi
1 e 2) ed ai rilievi fotodattiloscopici di questi ultimi (comma 3).
    Quanto al collegamento con il t.u. delle disposizioni concernenti
la   disciplina   dell'immigrazione,   va  rilevato  che  il  comma 3
dell'articolo 1 del citato decreto-legge connette espressamente tutta
la  materia  disciplinata dallo stesso articolo 1 (e, quindi, anche i
commi  denunciati)  alla regolamentazione generale dell'immigrazione.
Esso - attraverso il rinvio al combinato disposto degli artt. 5-bis e
22  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione   -  stabilisce,  infatti,  che  il  «contratto  di
soggiorno»   per  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e  il
contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno debbono essere
stipulati  presso  lo  sportello  unico  per l'immigrazione istituito
nell'ambito  della  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  e
debbono  contenere,  quali  condizioni  per  il rilascio di un valido
permesso  di  soggiorno,  proprio quelle clausole richieste dal testo
unico   per  soddisfare  l'esigenza,  tipicamente  pubblicistica,  di
regolare  le  condizioni  del  soggiorno  e  del  rientro  in  patria
dell'immigrato  e  di  facilitare  i relativi controlli (clausole che
hanno  ad  oggetto  «la  garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilita'  di  un  alloggio  per  il lavoratore» e «l'impegno al
pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il
rientro  del  lavoratore  nel  paese  di  provenienza»  - art. 5-bis,
comma 1, rispettivamente lettere a) e b).
    Ne' vale a radicare in capo alla Provincia autonoma la competenza
in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
il  fatto  che,  in  forza  del comma 16 del citato art. 22 del testo
unico, la suddetta disciplina dei contratti di lavoro degli immigrati
e'  applicabile  «alle  Regioni  a  statuto  speciale e alle Province
autonome   ai   sensi   degli  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione».    Quest'ultima    espressione,    in   qualunque   modo
interpretata, non puo' in ogni caso essere intesa come attributiva di
nuove  competenze  legislative  alla  Provincia  autonoma; e cio' per
l'essenziale  rilievo che essa e' inserita in un atto avente forza di
legge  ordinaria  -  il d.lgs. n. 286 del 1998, recante il piu' volte
citato  testo  unico  -  pertanto inidoneo ad integrare le competenze
legislative   previste   dallo   statuto   speciale   o   a  derogare
all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost.
    2.3.  -  Aver  ricompreso  la  normativa denunciata nella materia
dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai
sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera b),  Cost., preclude,
ovviamente,  ogni  diretta  incidenza  della  stessa  normativa nella
materia  della  tutela  del  lavoro,  riservata dal terzo comma dello
stesso  articolo  alla potesta' legislativa concorrente delle regioni
ad autonomia ordinaria.
    2.4.   -  Deve  altresi'  escludersi  la  competenza  legislativa
statutaria  invocata dalla Provincia ricorrente, in quanto gli ambiti
settoriali  ai  quali  quest'ultima  riporta  la normativa denunciata
(«apprendistato,  libretti  di  lavoro,  categorie  e  qualifiche dei
lavoratori»,   di   cui  all'articolo 9,  numero  4,  dello  statuto;
«costituzione  e  funzionamento di commissioni comunali e provinciali
di  controllo  sul  collocamento»,  di  cui all'articolo 9, numero 5,
dello  statuto  ed  agli  artt. 2  e  3  del  d.P.R. n. 280 del 1974;
«collocamento  e  avviamento al lavoro», di cui all'articolo 10 dello
statuto;  ispezione  del  lavoro,  di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R.
n. 197  del  1980)  sono  riconducibili alla materia della tutela del
lavoro  e del rapporto di lavoro in quanto tale (ordinamento civile),
non  certo a quella della regolarizzazione del lavoro degli immigrati
extracomunitari,    attinente,   per   le   gia'   esposte   ragioni,
all'immigrazione.
    2.5.  -  Neppure  sussiste la competenza legislativa residuale di
cui  all'art. 117,  quarto  comma,  Cost.  invocata dalla ricorrente,
limitatamente   alla   (non  meglio  precisata)  materia  «non  [...]
ricompresa  nella  competenza [...] relativa alla «tutela e sicurezza
del  lavoro»»,  con  riferimento  alla  «clausola»  di maggior favore
prevista  in  via transitoria dall'art. 10 della legge costituzionale
n. 3  del  2001.  L'accertata  esclusiva competenza legislativa dello
Stato,  infatti,  non  solo  vieta  che le norme denunciate rientrino
nella competenza residuale, ma non consente in alcun modo, in materia
di  immigrazione,  di effettuare la comparazione richiesta dal citato
art. 10  tra  le  forme  di  autonomia garantite dalla Costituzione e
quelle statutarie.
    2.6.  -  Va,  infine,  esclusa  la denunciata interferenza tra la
disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alla
Provincia  ricorrente  dall'articolo 16  dello statuto speciale. Tale
norma, che pone un necessario parallelismo fra competenze legislative
e  competenze amministrative, non e' infatti operante per la rilevata
mancanza  di  competenze  legislative  statutarie  della Provincia in
materia di immigrazione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 1,  commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195  (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare  di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla
legge  9 ottobre  2002,  n. 222,  sollevata  -  in  riferimento  agli
articoli 9,  numeri  4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2 e 3
del  d.P.R.  22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
delle  commissioni  comunali  e  provinciali  per  il collocamento al
lavoro),  agli  articoli 3  e  4  del  d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di
igiene   e   sanita'  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 marzo  1975,  n. 474),  nonche' all'articolo 117 della
Costituzione  in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della  Costituzione)  -  dalla  Provincia  autonoma di Bolzano con il
ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
                        Il Presidente: Contri
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 maggio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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