N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Abruzzo per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico - Potesta' della Regione di «prescrivere» ed incentivare i gestori degli impianti elettrici all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata attribuzione alla Regione del potere di imporre nuove tecnologie senza verifica di compatibilita' con le esigenze unitarie della rete nazionale - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in tema di politica energetica nazionale e di caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia. - Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 4, comma 3 [aggiuntivo del comma 1-bis all'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45]. - Legge 23 agosto 2004, n. 239, artt. 1, comma 1, e 7, lett. c) [recte: art. 1, commi 1 e 7, lett. c)]; legge 3 marzo [recte: 22 febbraio] 2001, n. 36, art. 1, comma 1, lett. c). Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Abruzzo per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile da parte degli enti locali - Disciplina procedimentale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata devoluzione ai Comuni del potere di definire i siti tecnologici per la localizzazione degli impianti, senza verifica di compatibilita' con le esigenze della rete nazionale - Compromissione dell'uniformita' dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture elettroniche - Esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale concorrente - Contrasto con principi fondamentali della legislazione statale - Interferenza in materia di competenza statale esclusiva. - Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 4, modificativo dell'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s) [e comma terzo]; d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87; legge 23 agosto 2004, n. 239, artt. 1, comma 1, 7, lett. c) e g), e 8, lett. a), nn. 1 e 3 [recte: art. 1, commi 1, 7, lett. c) e g), e 8, lett. a), nn. 1 e 3]; direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE. Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Abruzzo per la tutela della salute e la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica - Localizzazione nelle aree soggette a vincoli - Possibile rilascio del parere favorevole della Regione «anche a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso, corra in cavo sotterraneo» - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata genericita' ed eterogeneita' delle aree cui la norma e' applicabile - Mancata individuazione degli interessi a tutela dei quali il vincolo e' previsto - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali. - Legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, art. 5, comma 3, modificativo dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45. - [Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s)].(GU n.24 del 15-6-2005 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma; Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del suo presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 3 marzo 2005 n. 11, Modifiche alla l.r. 13 dicembre 2004, n. 45 recante: «Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico», negli articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 (B.U.R. n. 15 del 18 marzo 2005). La legge regionale n. 45 del 13 dicembre 2004 e' stata impugnata davanti a codesta Corte in diverse sue norme con ricorso del 14 febbraio 2005. La legge regionale n. 11 del 2005 l'ha modificata ed integrata, ma la nuova formulazione non e' sufficiente ad assicurare la legittimita' costituzionale delle sue norme. Art. 2, comma 5. Dall'art. 1.1 della legge n. 239/2004 sono assegnate allo Stato la elaborazione e la definizione degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale nonche' i criteri generali per la sua attuazione. Trattandosi di politica nazionale la competenza non poteva essere attribuita a soggetti con competenza territoriale minore. In corrispondenza l'art. 7, lett. c) tra le funzioni esercitate dallo Stato riporta la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione e trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia. Anche questo e' un principio al quale si deve attenere la legislazione regionale. Un sistema a rete, come quello elettrico, e' necessariamente unitario e codesta Corte ha gia' avuto occasione di rilevarlo. Di conseguenza le caratteristiche tecnico-costruttive non possono essere che uniformi perche' solo cosi' ne sono assicurate la funzionalita' e la sicurezza. Se ne ha una conferma domandandosi quale sarebbe l'efficienza dell'intero sistema se la potesta' di interferire sulle sue caratteristiche tecniche, nell'ambito del rispettivo territorio, fosse riconosciuto ad ogni regione, come sarebbe inevitabile se fosse ritenuta legittima l'iniziativa della Regione Abruzzo. La norma impugnata ha inserito nell'art. 2 della legge regionale n. 45/2005 questo comma: «La regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato.». La potesta' di prescrivere per incentivare comporta che i gestori sarebbero tenuti ad adottare le tecnologie volute dalla regione, che potrebbe agire unilateralmente senza nessuna verifica sulla compatibilita' con le esigenze unitarie della rete. La norma statale richiamata va coordinata con l'art. l, comma 1, lettera c), della legge 3 marzo 2001, n. 36 che tra i principi fondamentali pone anche l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili che, in quanto rientranti tra quei principi, non possono essere individuate se non dallo Stato. Art. 4. I procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica sono disciplinati dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. La competenza e' attribuita agli Enti locali che provvedono dopo che l'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 delle legge n. 36/2001, ha accertato la compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto delle legge n. 36/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. Il procedimento e' lo stesso su tutto il territorio nazionale per assicurare la uniformita' della rete nazionale. In questo modo hanno trovato attuazione anche le Direttive 2002/20/CE e 2002/21 CE che richiedono la uniformita', garanzia anche di trasparenza, dei procedimenti, che possono differire solo in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o non (art. 11 Dir. n. 2002/21/CE). In materia, pertanto, va escluso ogni intervento legislativo della regione che comprometta l'uniformita' degli aspetti della disciplina, indispensabile su tutto il territorio nazionale. La norma impugnata, che ha modificato l'art. 11 della legge regionale n. 45/2004, non prevede nessuna verifica della compatibilita' con le esigenze della rete nazionale. Dispone che nel P.R.G. o nella variante dello strumento urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la delocalizzazione secondo criteri di funzionalita' delle reti e dei servizi, criteri demandati agli stessi comuni senza nessuna valutazione circa la conformita' alle esigenze della rete. I gestori si debbono attenere alle norme del regolamento che vi e' previsto e potranno utilizzare le informazioni contenute nello strumento di pianificazione, che sara' il comune stesso a mettere a loro disposizione. Qualunque sia la competenza legislativa concorrente che la regione abbia inteso esercitare, competenza non desumibile dalla norma impugnata, quest'ultima viene ad essere costituzionalmente illegittima per essere andata al di la' della potesta' legislativa regionale, violando i principi fondamentali definiti nell'art. 1, in particolare comma 3, nell'art. 7, in particolare lett. c) e g), e nell'art. 8, in particolare lett. a) n. 1) e n. 3), della legge n. 239/2004, interferendo anche nella legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost). Art. 5, comma 3. Il quinto comma dell'art. 16 della legge regionale n. 45/2004 e' stato impugnato a suo tempo. La norma impugnata in questa sede vi apporta modifiche di dettaglio. Secondo la nuova versione il parere della regione puo' essere rilasciato (invece di e' rilasciato) anche a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto, o porzione di esso (parte aggiunta) venga realizzato con cavo interrato. Le modifiche non sottraggono la norma ai profili di illegittimita' costituzionale gia' portati all'esame di codesta Corte. La norma continua ad imporre un vincolo diretto su certe aree non per la loro qualita' naturale, ma in funzione degli interessi che vi insistono, interessi non individuati senza che siano nemmeno fissati i criteri per la loro individuazione successiva, cosicche' non e' possibile sapere se sono soltanto quelli tutelati dal d.lgs. n. 41/2004 o anche quelli che trovano il loro riconoscimento negli strumenti urbanistici. La genericita' e la eterogeneita' delle aree alle quali la norma e' applicabile e la mancata individuazione degli interessi, a tutela dei quali e' stato previsto il vincolo, sono tali da poter pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. La regione ha cosi' finito con l'esercitare la sua potesta' legislativa in materia di tutela di beni culturali che, invece, compete allo Stato, come e' confermato dalla giurisprudenza di codesta Corte.
P. Q. M. Si conclude perche' sia dichiarata la illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 5, 4 e 5, comma 3 della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 3 marzo 2005. Roma, addi' 14 maggio 2005. Il vice Avvocato generale dello Stato: Glauco Nori 05C0644