N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale - Legge della Provincia autonoma di Trento concernente azioni ed interventi di solidarieta' internazionale - Norme recanti la individuazione dei soggetti coinvolti e delle tipologie di intervento - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della competenza del Ministro degli affari esteri prevista dalla legge statale n. 49/1987 (art. 1, comma secondo) - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa provinciale ed invasione della sfera della politica estera riservata in via esclusiva allo Stato. - Legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4, intero testo (in particolare artt. 3 e 5 , in combinato disposto, e 4). - Costituzione, art 117, comma secondo, lett. a); Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 e 9 ; legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 1, comma secondo. Cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale - Legge della Provincia autonoma di Trento concernente azioni ed interventi di solidarieta' internazionale - Norme relative alla definizione dei programmi di cooperazione decentrata - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione delle competenze del Ministro degli affari esteri e del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo previste dalla legge statale n. 49/1987 (artt. 3, commi primo e secondo, e 5) - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa provinciale ed invasione della sfera della politica estera riservata in via esclusiva allo Stato. - Legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4, intero testo (in particolare art. 7). - Costituzione, art 117, comma secondo, lett. a); Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 e 9 ; legge 26 febbraio 1987, n. 49, artt. 3, commi primo e secondo, e 5.(GU n.24 del 15-6-2005 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato; Contro la Provincia di Trento, in persona del presidente in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4, concernente «Azioni ed interventi di solidarieta' internazionale della Provincia autonoma di Trento», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 17 marzo 2005. F a t t o Come e' noto, la materia della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e' - nell'ambito della piu' ampia nozione di «politica estera e rapporti internazionali» affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. a) della Costituzione - disciplinata dalla legge statale 26 febbraio 1987, n. 49 («Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»), la cui disposizione di esordio (art. 1, comma 1) subito precisa che «La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica estera dell'Italia.». Inopinatamente la Provincia di Trento, con la legge indicata in epigrafe, recante norme sulle «Azioni ed interventi di solidarieta' internazionale della Provincia di Trento», ha inteso a propria volta promuovere e sostenere, anche finanziariamente, interventi di solidarieta' internazionale rivolti prioritariamente ai Paesi che versano in condizioni di particolare disagio secondo gli indici di sviluppo e qualita' della vita espressi dal Programma delle Nazioni Unite (UNDP), nonche' ai Paesi che si trovano in condizioni sociali ed economiche di eccezionale bisogno a causa di conflitti armati, processi di pacificazione, calamita' ed altre emergeuze pubbliche. Le iniziative previste dalla suddetta legge provinciale consistono in: programmi di cooperazione decentrata: si tratta di interventi complessi, protratti nel tempo e coinvolgenti una pluralita' di iniziative e di soggetti, quali ad esempio azioni svolte in favore di istituzioni pubbliche locali dei Paesi beneficiari anche attraverso la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatuali; interventi di emergenza, volti a fronteggiare eventi eccezionali; attivita' di educazione, di formazione e di studio sulle tematiche attinenti alle finalita' delle legge provinciale de qua. Presso la giunta provinciale figura istituito il «Comitato per le azioni di solidarieta' internazionale», con il compito di provvedere al coordinamento degli interventi posti in essere da tutti i soggetti in essi coinvolti (Provincia e suoi enti, ONG, ONLUS, organizzazioni di volontariato, universita' e scuole, imprese e istituti di credito operanti nel territorio provinciale per iniziative con finalita' non lucrative etc.). Orbene, tutta la disciplina introdotta mediante le singole previsioni di detta legge provinciale si pone al di fuori della normativa della legge statuale, involgendo evidente vulnus delle prerogative attribuite al legislatore statale nonche' travalicamento dei limiti di competenza attribuiti alla potesta' legislativa delle province autonome. Cosicche' avverso la legge provinciale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di D i r i t t o Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, nonche' degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Con il prevedere «iniziative di solidarieta' internazionale ... rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualita' della vita, versino in condizioni di particolare disagio» (cfr. art. 4 l.p. n. 4/2005) la Provincia di Trento ha inteso legiferare in una materia - quella della cooperazione decentrata - che afferisce direttamente a quella della cooperazione allo sviluppo, a sua volta attinente alla cooperazione internazionale quale «parte integrante della politica estera dell'Italia» (in tal senso l'art 1, comma 1, della gia' ricordata legge n. 49 del 1987), e dunque in un campo di competenza esclusiva dello Stato. Nel contempo, la legge provinciale de qua ricade in una materia che esula palesemente da quelle che per competenza statutaria sono attribuite alla Provincia autonoma di Trento, a norma degli articoli 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Non a caso, proprio la legge n. 49 del 1987 (art. 2, ultimi due commi) gia' si dava carico di stabilire in che misura e attraverso quali forme «le regioni, le province autonome e gli enti locali», possano partecipare - ovvero formulare proposte alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo incardinata presso il Ministero affari esteri - al fine della realizzazione di determinate attivita': in tal senso sono previsti - rispettivamente - la possibilita' di utilizzazione diretta da parte dello Stato di «strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali», nonche' la possibilita' di autorizzare - di volta in volta, la stipula di «apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche». Tutta la legge provinciale qui impugnata si pone in aperto contrasto con il predetto sistema di disciplina centralizzata della materia in questione. Solo a mo' di esempio si vuole ora sottolineare taluni dei profili di illegittimita' costituzionale piu' evidenti, con riferimento alle seguenti disposizioni. Il combinato disposto degli articoli 3 e 5, nello stabilire i modi di intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in relazione ai soggetti coinvolti e alla tipologia delle azioni previste, e l'art. 4, che individua i Paesi destinatari delle iniziative di solidarieta', si pongono in aperto contrasto con l'art. 1, comma 2, della legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli affari esteri «la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la Cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento.». Nondimeno, l'art. 7, nel prevedere contenuto e modi di attuazione dei programmi di cooperazione decentrata, non tiene conto di quanto stabilito dall'art. 3 della ricordata legge statale n. 49/1987 (comma 1: «La politica della cooperazione allo sviluppo e' competenza del Ministro degli affari esteri»; comma 2: «Per la determinazione degli indirizzi generali .... e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»). E non tiene conto neppure di quanto ulteriormente precisato dall'art. 5 della stessa legge statale, che attribuisce alla competenza del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, la funzione di «promuovere e coordinare programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.». Anche con riferimento a singole previsioni, dunque, la difformita' con i principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato e' palese. Di recente, del resto, codesta Corte costituzionale non ha mancato di riaffermare pacificamente «la perdurante competenza statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea, a prescindere dai settori materiali coinvolti» (sent. 19 luglio 2004, n. 239). Ed ha affermato che una regione non vulnera la competenza statale in materia di politica estera e rapporti internazionali solo in un caso in cui si trattava, peraltro, della mera attuazione di un programma comunitario di cooperazione transfrontaliera (sent. 22 luglio 2004, n. 258).
P. Q. M. Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge provinciale in epigrafe. Roma, addi' 13 maggio 2005 L'Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo 05C0646