N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2005

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  24  maggio  2005  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Legge
  della Provincia autonoma di Trento concernente azioni ed interventi
  di  solidarieta'  internazionale  - Norme recanti la individuazione
  dei  soggetti  coinvolti  e delle tipologie di intervento - Ricorso
  del  Presidente  del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione
  della  competenza  del  Ministro degli affari esteri prevista dalla
  legge  statale n. 49/1987 (art. 1, comma secondo) - Esorbitanza dai
  limiti  della competenza legislativa provinciale ed invasione della
  sfera della politica estera riservata in via esclusiva allo Stato.
- Legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  15 marzo 2005, n. 4,
  intero testo (in particolare artt. 3 e 5 , in combinato disposto, e
  4).
- Costituzione,  art  117,  comma secondo, lett. a); Statuto speciale
  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8
  e 9 ; legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 1, comma secondo.
Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Legge
  della Provincia autonoma di Trento concernente azioni ed interventi
  di  solidarieta'  internazionale  - Norme relative alla definizione
  dei  programmi  di cooperazione decentrata - Ricorso del Presidente
  del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione delle competenze
  del  Ministro  degli affari esteri e del Comitato interministeriale
  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  previste dalla legge statale
  n. 49/1987  (artt. 3, commi primo e secondo, e 5) - Esorbitanza dai
  limiti  della competenza legislativa provinciale ed invasione della
  sfera della politica estera riservata in via esclusiva allo Stato.
- Legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  15 marzo 2005, n. 4,
  intero testo (in particolare art. 7).
- Costituzione,  art  117,  comma secondo, lett. a); Statuto speciale
  per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8
  e  9  ;  legge  26 febbraio  1987,  n. 49,  artt. 3,  commi primo e
  secondo, e 5.
(GU n.24 del 15-6-2005 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;

    Contro  la  Provincia  di  Trento,  in  persona del presidente in
carica  per  la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge  provinciale  15  marzo  2005,  n. 4,  concernente  «Azioni  ed
interventi di solidarieta' internazionale della Provincia autonoma di
Trento», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 17 marzo 2005.

                              F a t t o

    Come e' noto, la materia della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo  e'  -  nell'ambito  della  piu'  ampia nozione di «politica
estera  e  rapporti  internazionali»  affidata  in via esclusiva allo
Stato   dall'art. 117,   comma  2,  lett.  a)  della  Costituzione  -
disciplinata  dalla  legge  statale  26  febbraio 1987, n. 49 («Nuova
disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi in via di
sviluppo»),  la  cui disposizione di esordio (art. 1, comma 1) subito
precisa  che «La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della
politica estera dell'Italia.».
    Inopinatamente  la  Provincia di Trento, con la legge indicata in
epigrafe,  recante  norme sulle «Azioni ed interventi di solidarieta'
internazionale  della Provincia di Trento», ha inteso a propria volta
promuovere   e   sostenere,  anche  finanziariamente,  interventi  di
solidarieta'  internazionale  rivolti  prioritariamente  ai Paesi che
versano  in  condizioni  di particolare disagio secondo gli indici di
sviluppo  e  qualita' della vita espressi dal Programma delle Nazioni
Unite  (UNDP),  nonche' ai Paesi che si trovano in condizioni sociali
ed  economiche  di  eccezionale  bisogno a causa di conflitti armati,
processi di pacificazione, calamita' ed altre emergeuze pubbliche.
    Le   iniziative   previste   dalla   suddetta  legge  provinciale
consistono in:
        programmi di cooperazione decentrata: si tratta di interventi
complessi,  protratti  nel  tempo  e  coinvolgenti  una pluralita' di
iniziative e di soggetti, quali ad esempio azioni svolte in favore di
istituzioni  pubbliche  locali dei Paesi beneficiari anche attraverso
la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatuali;
        interventi   di   emergenza,   volti  a  fronteggiare  eventi
eccezionali;
        attivita'  di  educazione,  di  formazione  e di studio sulle
tematiche attinenti alle finalita' delle legge provinciale de qua.
    Presso la giunta provinciale figura istituito il «Comitato per le
azioni  di solidarieta' internazionale», con il compito di provvedere
al coordinamento degli interventi posti in essere da tutti i soggetti
in  essi coinvolti (Provincia e suoi enti, ONG, ONLUS, organizzazioni
di  volontariato, universita' e scuole, imprese e istituti di credito
operanti  nel territorio provinciale per iniziative con finalita' non
lucrative etc.).
    Orbene,  tutta  la  disciplina  introdotta  mediante  le  singole
previsioni  di  detta  legge  provinciale  si  pone al di fuori della
normativa  della  legge  statuale,  involgendo  evidente vulnus delle
prerogative  attribuite al legislatore statale nonche' travalicamento
dei  limiti  di competenza attribuiti alla potesta' legislativa delle
province autonome.
    Cosicche'  avverso la legge provinciale in epigrafe il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio
dei   ministri,   con  il  presente  ricorso  promuove  questione  di
legittimita'  costituzionale,  a  norma dell'art. 127, comma 1, della
Costituzione, per il seguente motivo di

                            D i r i t t o

    Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  a),  della
Costituzione, nonche' degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige).
    Con  il  prevedere «iniziative di solidarieta' internazionale ...
rivolte  prioritariamente  ai  paesi  che,  in  base  agli  indici di
sviluppo  e qualita' della vita, versino in condizioni di particolare
disagio»  (cfr.  art. 4  l.p.  n. 4/2005)  la  Provincia di Trento ha
inteso   legiferare  in  una  materia  -  quella  della  cooperazione
decentrata  -  che afferisce direttamente a quella della cooperazione
allo sviluppo, a sua volta attinente alla cooperazione internazionale
quale  «parte  integrante  della politica estera dell'Italia» (in tal
senso l'art 1, comma 1, della gia' ricordata legge n. 49 del 1987), e
dunque in un campo di competenza esclusiva dello Stato.
    Nel  contempo,  la legge provinciale de qua ricade in una materia
che  esula  palesemente  da quelle che per competenza statutaria sono
attribuite  alla Provincia autonoma di Trento, a norma degli articoli
8  e  9  del  d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige).
    Non  a  caso, proprio la legge n. 49 del 1987 (art. 2, ultimi due
commi)  gia'  si  dava carico di stabilire in che misura e attraverso
quali  forme  «le  regioni,  le province autonome e gli enti locali»,
possano  partecipare  -  ovvero  formulare  proposte  alla  direzione
generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo incardinata presso il
Ministero  affari esteri - al fine della realizzazione di determinate
attivita':  in  tal  senso  sono  previsti  -  rispettivamente  -  la
possibilita'  di  utilizzazione  diretta  da  parte  dello  Stato  di
«strutture  pubbliche  delle regioni, delle province autonome e degli
enti  locali»,  nonche'  la possibilita' di autorizzare - di volta in
volta,  la stipula di «apposite convenzioni con le suddette strutture
pubbliche».
    Tutta  la  legge  provinciale  qui  impugnata  si  pone in aperto
contrasto  con  il predetto sistema di disciplina centralizzata della
materia in questione.
    Solo  a  mo'  di  esempio  si  vuole  ora sottolineare taluni dei
profili   di   illegittimita'   costituzionale   piu'  evidenti,  con
riferimento alle seguenti disposizioni.
    Il  combinato  disposto  degli  articoli 3 e 5, nello stabilire i
modi  di  intervento nell'ambito della cooperazione internazionale in
relazione  ai  soggetti  coinvolti  e  alla  tipologia  delle  azioni
previste,  e  l'art.  4,  che  individua  i  Paesi  destinatari delle
iniziative  di  solidarieta',  si  pongono  in  aperto  contrasto con
l'art. 1,  comma  2,  della  legge  n. 49  del  1987,  che rimette al
Ministro  degli  affari  esteri «la scelta delle priorita' delle aree
geografiche  e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui
ambito  dovra'  essere  attuata  la  Cooperazione  allo sviluppo e la
indicazione degli strumenti di intervento.».
    Nondimeno, l'art. 7, nel prevedere contenuto e modi di attuazione
dei  programmi  di cooperazione decentrata, non tiene conto di quanto
stabilito dall'art. 3 della ricordata legge statale n. 49/1987 (comma
1:  «La  politica  della cooperazione allo sviluppo e' competenza del
Ministro  degli affari esteri»; comma 2: «Per la determinazione degli
indirizzi generali .... e le conseguenti funzioni di programmazione e
coordinamento   e'   istituito   nell'ambito  del  CIPE  il  Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo»).
    E  non  tiene  conto  neppure  di  quanto ulteriormente precisato
dall'art. 5   della   stessa  legge  statale,  che  attribuisce  alla
competenza del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del  tesoro,  la  funzione  di  «promuovere  e  coordinare  programmi
operativi  e  ogni  altra  iniziativa in materia di cooperazione allo
sviluppo.».
    Anche   con   riferimento   a   singole  previsioni,  dunque,  la
difformita' con i principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato
e' palese.
    Di  recente,  del  resto,  codesta  Corte  costituzionale  non ha
mancato   di  riaffermare  pacificamente  «la  perdurante  competenza
statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea, a
prescindere  dai  settori materiali coinvolti» (sent. 19 luglio 2004,
n. 239).  Ed  ha  affermato che una regione non vulnera la competenza
statale  in materia di politica estera e rapporti internazionali solo
in  un caso in cui si trattava, peraltro, della mera attuazione di un
programma  comunitario  di  cooperazione  transfrontaliera  (sent. 22
luglio 2004, n. 258).
                              P. Q. M.
    Chiede  che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso,  voglia  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  della
legge provinciale in epigrafe.
        Roma, addi' 13 maggio 2005
               L'Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo
05C0646