N. 303 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2005
Ordinanza emessa il 28 gennaio 2005 dal tribunale di Lamezia Terme nel procedimento civile vertente tra Gruppo Parlamentare Lega Padana del Senato della XIV legislatura contro Paola Francesco M. ed altri Procedimento civile - Competenza per territorio - Eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dal convenuto (in specie, dall'opponente a decreto ingiuntivo) con debita indicazione del giudice reputato competente - Possibilita' per la controparte di aderirvi in ogni tempo, anche dopo l'udienza di prima trattazione e nonostante il dissenso inizialmente espresso - Elusione del principio del giusto processo, anche inteso come sua ragionevole durata, e della parita' delle armi fra le parti - Violazione del principio di ragionevolezza. - Cod. proc. civ., art. 38, comma secondo, ultima parte. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.24 del 15-6-2005 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti e i documenti di causa; A scioglimento della riserva di cui al processo verbale di udienza in data 24 gennaio 2005; Esaminato l'atto depositato in data 24 dicembre 2004, con cui parte opposta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale ben determinata, id est con precisa indicazione del foro reputato competente (Tribunale di Roma), sollevata da parte opponente tempestivamente, id est con l'atto di citazione, introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo (nonche' dai terzi chiamati); Considerato che, negli atti precedenti, la medesima parte opposta ha argomentato le ragioni per le quali, con il procedimento monitorio, e' stato adito il Tribunale di Lamezia Terme ed ha, per l'effetto, evidenziato l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla controparte; Considerato che occorre, in via preliminare, inquadrare, sul piano sistematico, la portata del precetto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., il quale stabilisce che - qualora l'eccezione di incompetenza territoriale sia stata sollevata tempestivamente (nel caso di specie, con l'atto di opposizione - cfr. Cass. 5 giugno 1991, n. 6380) ed utilmente (con indicazione del giudice che la parte ritiene competente e purche' si tratti di competenza territoriale derogabile) - alle altre parti costituite (nel caso di specie, parte opposta, che ha radicato, con il ricorso per ingiunzione, la competenza del Tribunale di Lamezia Terme) e' consentito di aderire a tale indicazione, con l'effetto che - senza alcun vaglio sull'effettiva competenza del giudice indicato (cfr. Cass. 9 giugno 1978, n. 2915) - deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo e la causa deve essere riassunta, entro tre mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di cancellazione, davanti al giudice indicato; Chiarito che tale evenienza integra un'ipotesi tipica di negozio processuale, con diretta incidenza dell'accordo tra le parti sull'individuazione del giudice territorialmente competente (foro convenzionale); Posto che, infatti, tre sono le fattispecie disciplinate in cui, per accordo tra le parti, si puo' derogare il foro territoriale: l'accordo preventivo all'instaurazione della controversia, regolato dall'art. 29 c.p.c.; i due tipi di accordi endoprocessuali, rectius all'interno del processo, che si realizzano, invece, sia quando il convenuto non eccepisca tempestivamente il difetto di competenza del giudice adito dall'attore (accordo tacito) e, in tal modo, accetta la competenza del giudice scelto da quest'ultimo, sia quando l'attore aderisca all'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dal convenuto (accordo esplicito) ed e' questo il tipo che interessa la vicenda in esame; Considerato che, cosi' identificato il tema, e' necessario procedere essenzialmente a due verifiche, allo scopo di ponderare l'effettiva possibilita' di disporre, nel caso di specie, la cancellazione della causa dal ruolo: la prima verte sulla compatibilita' del meccanismo ora indicato con la particolare natura del procedimento in cui l'adesione e' stata avanzata, vale a dire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui come e' noto - opera il principio di competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione, che necessariamente si identifica nel tribunale del luogo in cui e' stato emesso il decreto ingiuntivo opposto; la seconda verifica, la quale presuppone risolta in senso positivo la prima questione, relativa alla compatibilita', inerisce, per converso, alla concreta possibilita' di aderire («accettare») alla «proposta» di competenza territoriale in ogni tempo, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero solo entro limiti (barriere) ben individuati, in conformita' al principio di eventualita' o preclusione che governa il nuovo rito civile e, in ogni caso, compatibilmente con la posizione processuale complessiva assunta dalla parte che vi aderisce, che non puo' venire contra factum proprium; Ritenuto, innanzitutto, che - con riguardo alla natura del giudizio di opposizione al provvedimento monitorio - e' opportuno sgombrare il campo da un equivoco che potrebbe condizionare l'esauriente e chiara trattazione delle tematiche emarginate: in realta', nell'ambito di tale giudizio, bisogna distinguere due profili attinenti alla competenza territoriale, l'uno relativo all'individuazione del giudice competente a decidere il procedimento monitorio, presso cui deve essere proposto il ricorso per ingiunzione, che segue le regole ordinarie in materia di demarcazione del giudice competente (si passi il termine, competenza a monte); l'altro relativo alla prospettazione del giudice competente a decidere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso; solo in quest'ultimo caso, si parla correttamente di competenza funzionale ed inderogabile (cfr. Cass. 8 febbraio 1972, n. 323), nel senso che l'opposizione necessariamente deve essere proposta davanti al giudice che ha adottato il decreto oggetto di opposizione, anche per far valere l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso tale decreto (per usare, ancora un volta, un termine improprio, ma che rende bene l'idea, competenza a valle); Sempre al fine di evitare improprie commistioni, e' opportuno rammentare due ulteriori distinzioni: la prima concerne la doppia valenza dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, una di portata prettamente processuale (atto), insita nella sollevazione di una questione pregiudiziale di rito, l'altra di natura propriamente sostanziale (negozio), consistente nella formulazione di una proposta di adesione al foro convenzionale indicato; la seconda distinzione, agganciata alla prima, riguarda la diversa valutazione che spetta al giudice, in ragione del fatto che venga esaltata la prima o la seconda valenza dell'eccezione: nel primo caso, nella fase decisoria, in base ai criteri legali di determinazione della competenza territoriale, il giudice acclara se effettivamente sia competente ovvero se la competenza spetti o meno ai giudici indicati da parte convenuta (opponente, nella fattispecie); nel secondo caso, constatata l'adesione dell'attore (opposto) al foro indicato dal convenuto (opponente), il giudice deve limitarsi a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, senza compiere alcun vaglio sull'effettiva ricorrenza della sua incompetenza e della competenza del giudice indicato da parte convenuta (opponente), con la conseguenza che la cancellazione della causa dal ruolo deve essere disposta anche quando, per ipotesi, sia indicato un foro per il quale non sussiste alcun collegamento con gli elementi della controversia instaurata (tale eventualita' rende alquanto la portata negoziale dell'accordo); Tanto premesso, in ordine alla prima verifica che ci si era proposti di sondare, e' pacifico tra le parti che l'incompetenza di cui si discute e' quella che attiene all'individuazione del giudice adito con il ricorso per ingiunzione (competenza a monte); Sennonche', nonostante qualche parere contrario espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Monza 11 ottobre 1984; Pret. Padova 9 ottobre 19892, si reputa che il meccanismo disciplinato dall'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c. sia ontologicamente compatibile con la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; e cio' con la forma dell'ordinanza, che contiene (e non puo' essere diversamente), anche se implicitamente, la declaratoria di invalidita' - nullita' del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 26 luglio 2001, n. 10206), sicche' la tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice considerato competente non puo essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che oramai non esiste piu', ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la medesima domanda, proposta con il ricorso in sede monitoria (cfr. Cass. 9 novembre 2004, n. 21297; Cass. 15 dicembre 1999, n. 14075; Cass. 23 gennaio 1999, n. 630; quest'ultima pronuncia configura la natura abnorme del provvedimento per il solo fatto che la decisione del giudizio di opposizione spettava al collegio, prima dell'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353); Sciolto in senso positivo il primo nodo, occorre passare alla seconda verifica programmata, quella concernente la possibilita' di aderire, in ogni tempo, alla proposta formulata del foro convenzionale; Sull'argomento, si discrimina l'aspetto letterale da quello ermeneutico; sotto il primo aspetto, il legislatore, benche' ponga una precisa limitazione alla facolta' di eccepire l'incompetenza territoriale, sanzionata a pena di decadenza, rectius nella comparsa di risposta (nella fattispecie, nell'atto di opposizione), nulla dice sui tempi entro cui deve essere formulata l'adesione ma si ferma a disciplinare gli effetti che tale adesione implica; sotto l'aspetto interpretativo, due sono le opzioni astratte alle quali si puo' aderire, entrambe motivate e degne di considerazione: a) alla stregua di una prima interpretazione, che prende le mosse dal dato letterale della norma, l'adesione puo' essere formalizzata in ogni tempo, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, e benche' inizialmente la controparte abbia dissentito dalla sua fondatezza; e cio' perche' la doppia valenza dell'eccezione, quale questione di rito e quale proposta di adesione al foro convenzionale indicato, sarebbe un tutt'uno inscindibile, che rimane fermo fino alla decisione, con la conseguenza che, cosi' come il giudice, in forza della permanenza di tale eccezione, e' tenuto a deciderla nel momento in cui la causa passa alla fase decisoria, allo stesso modo, fino a tale momento, la controparte puo' aderirvi (vedi, sul punto della proposta ferma e, in ogni caso, non revocata, art. 1328 c.c.); b) secondo l'altra interpretazione, anche l'adesione deve avvenire prontamente e, ad ogni modo, non puo' essere formalizzata dopo che la controparte ne ha espressamente dissentito, in ragione del principio di eventualita' che regola il nuovo rito civile, come desumibile dai precetti contenuti negli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., nonche' dei principi costituzionali di economia processuale ex art. 111 Cost. e di difesa ex art. 24 Cost., i quali implicano, quale corollario, che il comportamento delle parti sia improntato a coerenza logica delle posizioni espresse, oltre che basato sulla parita' delle armi, la quale verrebbe palesemente meno ove si consenta alla parte che ha radicato la competenza territoriale del tribunale adito di dissentire e poi aderire alla proposta del foro convenzionale e di calibrare la decisione di aderire in ragione dell'andamento del giudizio; In ordine al primo punto, in forza di tale tesi interpretativa, se con il vecchio rito era plausibile che tale adesione potesse essere espressa sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 20 marzo 1986, n. 1954), non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento al nuovo rito, che impone alle parti di prendere immediata posizione sulle eccezioni sollevate dalle rispettive controparti, benche' l'art. 38 citato nulla preveda in proposito; per l'effetto, si reputa che termine ultimo per la manifestazione di adesione all'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente sarebbe l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., deputata alla definitiva demarcazione del thema decidendum e alla conseguente maturazione delle preclusioni assertorie; sempre secondo tale tesi, se anche il motivo processuale che precede non fosse accolto o condiviso, un'ulteriore ragione, questa volta di natura sostanziale, impedirebbe all'adesione palesata da parte opposta di produrre gli effetti della cancellazione della causa dal ruolo; ed infatti, la fattispecie regolata dall'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c. integra un'ipotesi di negozio processuale, che - come tale - soggiace alle regole in materia di contratto, in quanto compatibili, con la conseguenza che - equiparando l'eccezione di incompetenza territoriale, con contestuale indicazione del giudice ritenuto competente, sollevata da parte opponente, ad una proposta di instaurazione della vertenza dinanzi al giudice indicato ex art. 1326 c.c. - gli effetti di tale proposta verrebbero caducati nel momento in cui parte opposta, anziche' accettarla, la ha espressamente avversata (ma tale diniego potrebbe avvenire anche per contegni concludenti - cfr. Trib. Macerata 31 agosto 1988, n. 351), facendo venire meno la possibilita' di perfezionamento dell'accordo; si tratterebbe, dunque, di una sola eccezione, con duplice effetto, con la conseguenza che, a seguito del rifiuto della proposta, l'eccezione permarrebbe ai soli fini della decisione sulla competenza ma verrebbe meno l'efficacia dell'eccezione quale proposta contrattuale; ne', nel caso di specie, si puo' funditus ritenere che si tratti di proposta irrevocabile o ferma ex art. 1329 c.c. poiche' non vi e' alcun elemento da cui desumere che parte opponente abbia assunto tale obbligo, come arguibile - peraltro - dal comportamento da essa assunto a seguito della tardiva e contraddittoria adesione, formulata da parte opposta; Nondimeno, pur apparendo la seconda soluzione piu' coerente e plausibile, il dato letterale non puo' essere superato, neanche attraverso il ricorso ad un'interpretazione sistematica o adeguatrice o costituzionalmente orientata (peraltro, il principio di eventualita' o di preclusione non e' di per se' di derivazione costituzionale) poiche' l'attivita' ermeneutica non permette di porre una barriera perentoria alla possibilita' di adesione, ove il legislatore espressamente non la preveda, in guisa della tassativita' delle ipotesi preclusive; non resta, dunque, che sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, ultima parte, c.p.c., limitatamente al punto in cui consente di aderire in ogni tempo, fino alla precisazione delle conclusioni, all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile tempestivamente sollevata da controparte, anche dopo l'udienza di trattazione, senza alcuna preclusione rispetto alla posizione originaria di dissenso, espressa al riguardo; Atteso che la questione e' rilevante poiche', in applicazione di tale norma, dovrebbe essere dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo mentre - qualora la questione di legittimita' fosse fondata - si dovrebbe procedere oltre poiche' parte opposta ha contrastato l'eccezione di incompetenza nell'atto di costituzione e ha formalizzato l'atto di adesione durante la pendenza dei termini concessi ex art. 184 c.p.c., dopo avere depositato rituale memoria, contenente le richieste istruttorie; Divisato, inoltre, che tale questione di legittimita' non e' manifestamente infondata poiche', cosi' interpretata (ed il dato letterale perentoriamente inibisce una diversa interpretazione), la norma permette di subordinare la decisione di aderire all'eccezione all'esito dell'andamento del processo, anche a seguito dell'espletamento della fase istruttoria, senza alcun vincolo rispetto all'originaria obiezione sollevata, con chiara elusione del principio del giusto processo, anche inteso come sua durata ragionevole, e della parita' delle armi fra le parti, posto che la parte che ha sollevato l'eccezione si troverebbe vincolata a subire l'adesione della controparte fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; reputato, altresi', che la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata anche rispetto all'art. 3 Cost. poiche', a fronte di un limite preclusivo assai ristretto per chi solleva l'eccezione di incompetenza territoriale, sanzionato a pena di decadenza (cfr. Corte Cost. 16 aprile 1999, n. 128), consente alla controparte di aderire in ogni tempo alla predetta eccezione, lasciando, nelle more, la parte che ha eccepito la questione in una posizione passiva di soggezione, con chiara violazione del principio di ragionevolezza;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., laddove consente a parte attrice di aderire in ogni tempo all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, tempestivamente sollevata da parte convenuta, con debita indicazione del giudice reputato competente, anche dopo l'udienza di prima trattazione nonche' a seguito dell'iniziale obiezione avverso tale eccezione, venendo contra factum proprium, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti; Dispone, altresi', che tale ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Lamezia Terme, addi' 28 gennaio 2005 Il giudice: Trapuzzano 05C0651