N. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2005

Ordinanza  emessa  il 1° marzo 2005 dal giudice di pace di Forli' nel
procedimento  civile  vertente tra Penna Silvia Maria contro Co.Ri.T.
Rimini e Forli' - Cesena S.p.A. ed altra

Circolazione   stradale  -  Violazioni  del  codice  della  strada  -
  Trattamento  sanzionatorio  -  Identita'  di  sanzioni pecuniarie e
  accessorie   indipendentemente   dalle  condizioni  economiche  del
  trasgressore  e  dal maggior rischio di infrazioni incombente sugli
  utenti  professionali della strada - Conseguente impossibilita' per
  il giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale,
  di  differenziare  il  sacrificio  sanzionatorio  in relazione alla
  «capacita'  di  soffrirne»  ed  alle diverse incidenze del rischio,
  nonche'  di  variare  la sanzione al di sotto del minimo edittale -
  Discriminazione  fra  sanzionati  abbienti  (che  beneficiano della
  possibilita'  di  pagamento  in  misura  ridotta)  e sanzionati non
  abbienti (che per ottenere la rateazione devono sopportare i rischi
  e  le  spese  del  ricorso  al  giudice  o  il raddoppio del minimo
  edittale  da  parte dell'autorita' amministrativa) - Penalizzazione
  di fatto dei soggetti economicamente deboli.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
  commi 7 ed 8.
- Costituzione, art. 3.
Circolazione   stradale  -  Violazioni  del  codice  della  strada  -
  Trattamento sanzionatorio - Impossibilita' per il Prefetto (in caso
  di  rigetto  del ricorso amministrativo) di accordare la rateazione
  del  pagamento della sanzione senza raddoppio del minimo edittale -
  Discriminazione  dei sanzionati non abbienti rispetto ai sanzionati
  abbienti   (i   quali  ultimi  beneficiano  della  possibilita'  di
  pagamento in misura ridotta).
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 204,
  comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.24 del 15-6-2005 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Osserva   che   alla  ricorrente  e'  stata  notificata  cartella
esattoriale  a  seguito  di  verbale  per violazione al c.d.s. la cui
sanzione pecuniaria e' stata pagata oltre il termine di 60 gg.
    La  ricorrente  ha  precisato  non  avere  potuto ottemperare nei
termini di legge a causa della propria precaria situazione economica:
ha  infatti dichiarato di non avere una attivita' lavorativa regolare
dal  giugno  2002,  e  quindi  mantiene  se'  e  la  figlia lavorando
sporadicamente come baby sitter.
    Dalle  dichiarazioni  rese  in  udienza  e'  emerso dunque che il
ritardato adempimento e' stato dovuto ad una impossibilita' oggettiva
causata da una situazione economica problematica.

                          I n d i r i t t o

    Nel caso de quo si ritiene sussistere l'eccezione di legittimita'
costituzionale per contrasto degli artt. 202, primo comma; 204, primo
comma  e  204-bis, settimo comma c.d.s. con gli artt. 3 e 24 Cost. in
quanto:   la   violazione   di  costituzionalita'  e'  l'effetto  del
meccanismo  di  funzionamento dei succitati articoli, i quali in sede
applicativa  giungono  al perverso risultata di aggravare la sanzione
per   il   trasgressore   debole  e  di  mantenerla  leggere  per  il
trasgressore economicamente «forte», attraverso due modalita'.
    La  prima  si  articola  edittalmente nella stessa uguaglianza di
sanzioni  per  l'economicamente  debole e per l'economicamente forte,
che si appalesa incostituzionale dal momento che le sanzioni non sono
piu'  simboliche, ma sono divenute milionarie; ed anche l'uguaglianza
della  parte  accessoria  sia  per  l'utente  occasionale  che per il
professionista,  il quale, nonostante i maggiori rischi che affronta,
viene spesso trattato piu' severamente.
    La  seconda  modalita' di funzionamento deriva dal meccanismo che
disciplina  i  ricorsi  e  che  consente  al  sanzionato  abbiente di
liberarsi  pagando  il  minimo  (senza  ricorrere),  mentre  il  meno
abbiente  o  il  non  abbiente, se chiede la rateazione all'autorita'
amministrativa  (prefetto  o  altri) ex art. 26 legge n. 689/1981, la
puo'  ottenere  solo una volta ridefinita la sanzione nella meta' del
massimo (cioe' il doppio del minimo ex art. 204, primo comma c.d.s.
    Per ottenere la rateazione dal giudice di pace il sanzionato deve
necessariamente presentare ricorso, con tutte le conseguenze di spese
a carico e di aumenti in caso di rigetto.
    Inoltre  una recente norma elimina per il giudice la possibilita'
di  variare  la sanzione sotto il minimo (art. 204-bis, settimo comma
c.d.s.).
    Questa  norma fa si' che non solo abbiente e non abbiente abbiano
lo  stesso  trattamento  ma  che il non abbiente abbia ancor peggiore
trattamento in quanto, come si e' visto, l'abbiente chiude pagando il
minimo  (art. 202,  primo comma c.d.s.) mentre il non abbiente, anche
solo  per ottenere la rateazione e' costretto al rischio del giudizio
o alla liquidazione del raddoppio.
                              P. Q. M.
    Si chiede che l'ecc.ma Corte dichiari l'incostituzionalita' delle
normative  che  implicano  il  risultato  sopradescritto, palesemente
incostituzionale  in  relazione  all'art. 3  Cost., ed in particolare
dell'art. 204-bis, settimo e ottavo comma c.d.s., in quanto impedisce
di  fatto  al giudice di differenziare il sacrificio sanzionatorio in
relazione alla capacita' di soffrirne dei diversi soggetti (art. 204,
settimo  comma)  ed  alle  diverse  incidenze  del rischio (art. 204,
ottavo  comma)  e  dell'art. 204,  primo comma c.d.s. nella parte che
genera il meccanismo per cui il prefetto puo' accordare la rateazione
solo sul raddoppio del minimo.
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale a
cura  della cancelleria che contestualmente disporra' per la notifica
della  presente  ordinanza  alle parti in causa nonche' al Presidente
del Consiglio dei ministri, con comunicazione ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Forli', addi' 21 dicembre 2004
                    Il giudice di pace: Pallotti
05C0652