N. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2005
Ordinanza emessa il 1° marzo 2005 dal giudice di pace di Forli' nel procedimento civile vertente tra Penna Silvia Maria contro Co.Ri.T. Rimini e Forli' - Cesena S.p.A. ed altra Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Trattamento sanzionatorio - Identita' di sanzioni pecuniarie e accessorie indipendentemente dalle condizioni economiche del trasgressore e dal maggior rischio di infrazioni incombente sugli utenti professionali della strada - Conseguente impossibilita' per il giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale, di differenziare il sacrificio sanzionatorio in relazione alla «capacita' di soffrirne» ed alle diverse incidenze del rischio, nonche' di variare la sanzione al di sotto del minimo edittale - Discriminazione fra sanzionati abbienti (che beneficiano della possibilita' di pagamento in misura ridotta) e sanzionati non abbienti (che per ottenere la rateazione devono sopportare i rischi e le spese del ricorso al giudice o il raddoppio del minimo edittale da parte dell'autorita' amministrativa) - Penalizzazione di fatto dei soggetti economicamente deboli. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, commi 7 ed 8. - Costituzione, art. 3. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Trattamento sanzionatorio - Impossibilita' per il Prefetto (in caso di rigetto del ricorso amministrativo) di accordare la rateazione del pagamento della sanzione senza raddoppio del minimo edittale - Discriminazione dei sanzionati non abbienti rispetto ai sanzionati abbienti (i quali ultimi beneficiano della possibilita' di pagamento in misura ridotta). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204, comma 1. - Costituzione, art. 3.(GU n.24 del 15-6-2005 )
IL GIUDICE DI PACE Osserva che alla ricorrente e' stata notificata cartella esattoriale a seguito di verbale per violazione al c.d.s. la cui sanzione pecuniaria e' stata pagata oltre il termine di 60 gg. La ricorrente ha precisato non avere potuto ottemperare nei termini di legge a causa della propria precaria situazione economica: ha infatti dichiarato di non avere una attivita' lavorativa regolare dal giugno 2002, e quindi mantiene se' e la figlia lavorando sporadicamente come baby sitter. Dalle dichiarazioni rese in udienza e' emerso dunque che il ritardato adempimento e' stato dovuto ad una impossibilita' oggettiva causata da una situazione economica problematica. I n d i r i t t o Nel caso de quo si ritiene sussistere l'eccezione di legittimita' costituzionale per contrasto degli artt. 202, primo comma; 204, primo comma e 204-bis, settimo comma c.d.s. con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto: la violazione di costituzionalita' e' l'effetto del meccanismo di funzionamento dei succitati articoli, i quali in sede applicativa giungono al perverso risultata di aggravare la sanzione per il trasgressore debole e di mantenerla leggere per il trasgressore economicamente «forte», attraverso due modalita'. La prima si articola edittalmente nella stessa uguaglianza di sanzioni per l'economicamente debole e per l'economicamente forte, che si appalesa incostituzionale dal momento che le sanzioni non sono piu' simboliche, ma sono divenute milionarie; ed anche l'uguaglianza della parte accessoria sia per l'utente occasionale che per il professionista, il quale, nonostante i maggiori rischi che affronta, viene spesso trattato piu' severamente. La seconda modalita' di funzionamento deriva dal meccanismo che disciplina i ricorsi e che consente al sanzionato abbiente di liberarsi pagando il minimo (senza ricorrere), mentre il meno abbiente o il non abbiente, se chiede la rateazione all'autorita' amministrativa (prefetto o altri) ex art. 26 legge n. 689/1981, la puo' ottenere solo una volta ridefinita la sanzione nella meta' del massimo (cioe' il doppio del minimo ex art. 204, primo comma c.d.s. Per ottenere la rateazione dal giudice di pace il sanzionato deve necessariamente presentare ricorso, con tutte le conseguenze di spese a carico e di aumenti in caso di rigetto. Inoltre una recente norma elimina per il giudice la possibilita' di variare la sanzione sotto il minimo (art. 204-bis, settimo comma c.d.s.). Questa norma fa si' che non solo abbiente e non abbiente abbiano lo stesso trattamento ma che il non abbiente abbia ancor peggiore trattamento in quanto, come si e' visto, l'abbiente chiude pagando il minimo (art. 202, primo comma c.d.s.) mentre il non abbiente, anche solo per ottenere la rateazione e' costretto al rischio del giudizio o alla liquidazione del raddoppio.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte dichiari l'incostituzionalita' delle normative che implicano il risultato sopradescritto, palesemente incostituzionale in relazione all'art. 3 Cost., ed in particolare dell'art. 204-bis, settimo e ottavo comma c.d.s., in quanto impedisce di fatto al giudice di differenziare il sacrificio sanzionatorio in relazione alla capacita' di soffrirne dei diversi soggetti (art. 204, settimo comma) ed alle diverse incidenze del rischio (art. 204, ottavo comma) e dell'art. 204, primo comma c.d.s. nella parte che genera il meccanismo per cui il prefetto puo' accordare la rateazione solo sul raddoppio del minimo. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria che contestualmente disporra' per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, con comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Forli', addi' 21 dicembre 2004 Il giudice di pace: Pallotti 05C0652