N. 226 ORDINANZA 6 - 8 giugno 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento amministrativo - Violazione amministrativa - Facolta' di
  far  pervenire al prefetto scritti difensivi e documenti - Consegna
  all'ufficio  postale - Mancata previsione - Denunciato ostacolo per
  la  tutela in sede giurisdizionale dei diritti, lesione del diritto
  di  difesa  -  Omessa  descrizione  della  fattispecie  oggetto del
  giudizio, motivazione apodittica - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.24 del 15-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 18 della
legge   24 novembre  1981,  n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),
promosso  con  ordinanza  del  9  giugno 2004  dal giudice di pace di
Sant'Angelo   dei  Lombardi  nel  procedimento  civile  vertente  tra
Ruggiero  Giuseppe  e  la  Regione  Campania,  iscritta al n. 933 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 9 febbraio 2005 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto che, con ordinanza del 9 giugno 2004, il giudice di pace
di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento civile avente ad oggetto
l'art. 22  della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale)   ha   sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 18  della legge 24 novembre 1981, n. 689, per contrasto con
gli articoli 3 e 24 della Costituzione;
        che,  premette  il  giudice  a  quo,  il  ricorrente  avrebbe
presentato istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale
relativamente  all'art. 18  della  legge  sopra citata nella parte in
cui,  prevedendo la possibilita' per gli interessati di far pervenire
all'autorita' scritti difensivi e documenti entro trenta giorni dalla
data  di  contestazione o notificazione della violazione, non prevede
per  gli  interessati  la  facolta'  di  consegnare  tali  scritti  e
documenti all'Ufficio postale nel rispetto del termine suddetto;
        che  il  giudice  a quo ritiene che tale norma contrasterebbe
con  gli  artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto rappresenterebbe
un   indubbio  e  ingiustificato  ostacolo  per  la  tutela  in  sede
giurisdizionale  dei diritti del ricorrente il quale «potrebbe essere
di  fatto  privato  della  possibilita'  di  far  pervenire scritti e
documenti comprovanti la sua estraneita' alla violazione»;
        che  richiamando  giurisprudenza  di  questa  Corte, la quale
avrebbe  affermato  il principio secondo cui il diritto di difesa non
puo'  essere pregiudicato da attivita' riferibile a terzi, il giudice
a  quo  ritiene che tale principio dovrebbe essere «esteso a tutte le
ipotesi di contraddittorio per l'irrinunciabile esercizio del diritto
di  difesa»  (sentenza  n. 447  del  2002,  recte sentenza n. 477 del
2002);
        che   l'ordinanza   si   conclude  con  l'affermazione  della
rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la
quale   ha   preliminarmente   rilevato   che  la  questione  sarebbe
inammissibile  per  difetto  assoluto  di  motivazione in ordine alla
rilevanza della questione;
        che   nel   merito,   secondo   l'Avvocatura,  il  dubbio  di
legittimita'  sarebbe  comunque  privo  di  fondamento,  in quanto la
disposizione  censurata disciplinerebbe una fase amministrativa della
procedura (in particolare la facolta' riconosciuta all'interessato di
far  pervenire  scritti difensivi e/o documenti al Prefetto ovvero la
richiesta  di  essere  sentiti),  nella quale sarebbe del tutto fuori
luogo  richiamare il diritto di difesa costituzionalmente garantito e
paventarne la violazione;
        che  il  caso  in  esame  non rientrerebbe, secondo la difesa
dello  Stato,  nell'ipotesi prevista dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale,  la quale si riferisce a deroghe alla regola generale
della   improrogabilita'   dei  termini  perentori  soltanto  qualora
l'inutile  decorso dei termini derivante da causa non imputabile alla
parte  onerata  abbia  determinato  la perdita definitiva del diritto
vantato  e  l'impossibilita'  per  la  parte  di  agire  altrimenti e
difendersi in giudizio per la tutela dei propri diritti;
        che  nel  giudizio  a  quo la parte conserverebbe comunque la
facolta'   di   opporsi   all'ordinanza   eventualmente   pronunciata
dall'autorita'  amministrativa  e  di far valere in giudizio i propri
diritti.
    Considerato  che  il giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi,
nel   sollevare   la   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 18  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689  (Modifiche al
sistema   penale)  per  contrasto  con  gli  articoli 3  e  24  della
Costituzione,   ha   omesso   di  fornire  alcuna  descrizione  della
fattispecie oggetto del suo giudizio;
        che,  inoltre,  l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione sulla rilevanza della questione ai fini della definizione
del giudizio, soltanto apoditticamente affermata;
        che    pertanto   deve   essere   dichiarata   la   manifesta
inammissibilita' della questione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 18  della  legge  24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
agli  articoli 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'8 giugno 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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