N. 227 ORDINANZA 6 - 8 giugno 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive IRAP - Societa' di persone che operano con il solo lavoro dei soci - Inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta - Denunciata discriminazione rispetto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b). - Costituzione, art. 3.(GU n.24 del 15-6-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), promosso con ordinanza del 13 marzo 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Congia Ortu Paderi S.n.c. contro l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Sanluri, iscritta al n. 898 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con ordinanza depositata il 13 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali); che - ad avviso del rimettente - le norme impugnate sarebbero lesive del principio di eguaglianza in danno delle societa' di persone che operano con il solo lavoro dei soci, assoggettate indiscriminatamente all'imposta regionale sulle attivita' produttive pur in mancanza di qualsiasi elemento organizzativo, rispetto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono invece compresi tra i soggetti passivi dell'imposta stessa. Considerato che il rimettente denuncia, quanto all'individuazione dei soggetti passivi dell'IRAP, la violazione del principio di eguaglianza nei confronti delle societa' di persone che operino «senza apprezzabile impiego di capitali e senza impiego di lavoro dipendente» rispetto ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati; che le categorie poste a confronto sono tuttavia all'evidenza prive del carattere di omogeneita' necessario ai fini di una comparazione da effettuarsi con riferimento al principio di eguaglianza, considerato che il presupposto applicativo dell'IRAP, quale definito dall'art. 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' rappresentato dall'esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata, cosicche' l'esclusione dall'imposta di soggetti che per definizione non esplicano attivita' autonome, come i lavoratori dipendenti ed i pensionati, non puo' assumersi a tertium comparationis rispetto al trattamento riservato a soggetti di natura diversa, come le societa' di persone, la cui attivita' e' invece riconducibile, almeno in via astratta, a quel presupposto applicativo; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005 Il Presidente: Capotosti Il redattore: Marini Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria l'8 giugno 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0664