N. 302 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2005

Ordinanza  emessa  il  5  marzo  2005 dal tribunale di Brescia - sez.
distaccata   di   Salo'   -  nel  procedimento  civile  vertente  tra
Mediovenezie Banca S.p.A. contro Esatri S.p.A., ed altri

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli
  atti  esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Inammissibilita' alla
  stregua   della   normativa   anteriore   al  d.lgs.  n. 46/1999  -
  Compressione  del  diritto  di  azione  e  di  difesa dei creditori
  dell'esecutato.
- D.P.R   29 settembre   1973,   n. 602  (nel  testo  anteriore  alle
  modificazioni  introdotte  dal  d.lgs.  26 febbraio  1999,  n. 46),
  art. 54, comma secondo.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.24 del 15-6-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al   n. 26/C/2002   R.G.   promossa  da  Mediovenezie  Banca  S.p.A.,
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria Sciarra, attore;
    Contro  Esatri  S.p.A.  rappresentata  e  difesa dall'avv. Andrea
Zaglio;  Banca Cooperativa Valsabbina soc. coop. a r.l. rappresentata
e  difesa  dall'avv.  Pierluigi  Tirale;  Banca  Nazionale del Lavoro
rappresentata  e  difesa dall'avv. Enrico Codignola; Crescini Elvira,
contumace; convenuti.
    Rilevato   che,   con   istanza  depositata  il  6  maggio  2002,
nell'ambito  del  processo  esecutivo  esattoriale n. 217/1993 contro
Crescini  Elvira,  Mediovenezie  Banca  S.p.A.  ha  chiesto la revoca
dell'ordinanza  10 aprile 2002 di assegnazione della somma depositata
dallo   Stato   per   la   devoluzione  di  un  immobile  espropriato
(assegnazione  disposta  per  Euro  26.439,16  in  favore della Banca
Cooperativa   Valsabbina,   e  di  Euro  31.231,86  in  favore  della
concessionaria  Esatri),  assumendo  di  essere  stata  ingiustamente
pretermessa  nell'assegnazione  della somma, nonostante il diritto di
prelazione rappresentato da ipoteca sull'immobile espropriato, e cio'
a   causa   della   mancata   comunicazione  alla  stessa  ricorrente
dell'ordinanza  di  fissazione  dell'udienza  per  l'approvazione del
progetto di distribuzione;
        che  l'allora  giudicante,  interpretando  detta istanza come
reclamo  ex  art. 630 c.p.c., disponeva, con ordinanza 7 maggio 2002,
la comunicazione dell'istanza alle altre parti con termine sino al 10
giugno 2002 per la comunicazione di memorie di risposta;
        che  in  data  14 maggio 2002 la presente causa di cognizione
ordinaria  risulta  iscritta  a  ruolo  dalla cancelleria, su istanza
della Mediovenezie Banca S.p.A.;
        che  in  data  6  giugno  2002  depositava  memoria  la Banca
Cooperativa  Valsabbina, affermando in via preliminare l'irritualita'
e  tardivita'  dell'istanza della Mediovenezie Banca in quanto i vizi
formali  della  procedura  esattoriale  avrebbero potuto essere fatti
valere  solo attraverso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. entro cinque giorni dal compimento dell'atto, e contestava nel
merito la fondatezza delle avverse doglianze;
        che  in  data 10 giugno 2002 si costituiva altresi' l'Esatri,
osservando come l'istanza della Mediovenezie Banca non potesse essere
qualificata  come  reclamo  ex art. 630 c.p.c., bensi' dovesse essere
considerata  opposizione agli atti esecutivi, inammissibile in quanto
tardiva;
        che  con  ordinanza  17  giugno 2002, depositata il 18 giugno
2002,  l'allora  giudicante,  re  melius  perpensa,  «considerato che
l'opponente  Mediovenezie  Banca  S.p.A. ha sostanzialmente impugnato
l'ordinanza   di   assegnazione   della  somma;  rilevata  quindi  la
necessita'  di  trattare  la  causa  nei  termini  ordinari, P. Q. M.
rimette il fascicolo sul ruolo per l'udienza del 9 luglio 2002 ad ore
10,30 disponendo la comparizione delle parti»;
        che   le   parti   depositavano  successive  memorie  in  cui
ribadivano e sviluppavano le rispettive difese;
        che   con  ordinanza  4  febbraio  2003  l'allora  giudicante
rigettava l'istanza di sequestro giudiziario avanzata da Mediovenezie
Banca;
        che    all'udienza   del   23   novembre   2004   la   causa,
documentalmente  istruita, giungeva a conclusioni e veniva trattenuta
in decisione;
        che   in   comparsa   conclusionale  la  difesa  della  Banca
Cooperativa Valsabbina eccepiva che, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R.
n. 602/1973,  nel  testo anteriore alla sostituzione apportata con il
d.lgs.  n. 46/1999,  applicabile  alla presente fattispecie in virtu'
della norma transitoria contenuta nell'art. 36, comma IX, del decreto
da  ultimo  citato,  nelle  procedure  esecutive esattoriali non sono
ammesse  ne' l'opposizione all'esecuzione ne' l'opposizione agli atti
esecutivi di cui agli artt. da 615 a 618 c.p.c.;
        che  quest'ultima  difesa  appare  fondata,  alla  luce delle
disposizoni  vigenti, essendo inziata la procedura esecutiva in esame
prima  del  1999,  e  non  potendosi quindi applicare, in forza della
richiamata  norma  transitoria, l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 come
introdotto  dall'art. 16,  d.lgs.  n. 46/1999, che consentirebbe, nel
caso  di  specie,  la  presente  opposizione agli atti esecutivi; che
tuttavia  tali disposizioni appaiono in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela
dei  propri  diritti  e  interessi  legittimi,  dichiarando  altresi'
inviolabile la difesa in ogni stato e grado del procedimento;
        che,  ove  infatti  le  doglianze  della  Mediovenezie  Banca
risultassero  fondate  nel  merito, la stessa non avrebbe alcun mezzo
per   far  valere  la  lesione  del  proprio  diritto  di  prelazione
(avvenuto, asseritamente, per difetto di una comunicazione dovuta nel
corso  del  procedimento), e in pratica il proprio credito, assistito
da  una  legittima  causa di prelazione, resterebbe insoddisfatto, in
violazione  della  suddetta  prelazione,  in  quanto anche il rimedio
residuale previsto dall'art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973 (nel
testo  anteriore  alle  modifiche  di  cui  al d.lgs. n. 46/1999) non
sarebbe   praticabile   per  la  Mediovenezie  Banca,  non  potendosi
annoverare  la  stessa  tra  i  «soggetti  indicati  dal  primo comma
dell'articolo  precedente» (che sono «il contribuente, i coobbligati,
il  coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente
o  dei coobbligati, nonche' ... gli amministratori, i liquidatori e i
soci di cui all'art. 36»);
        che  e'  ben  vero  che in teoria le ragioni di credito della
Mediovenezie  Banca  verso  la Crescini resterebbero integre, ma tale
affermazione ha un valore puramente astratto, in quanto il patrimonio
della  Crescini  risulta interamente assoggettato ad esporpriazione e
ben  difficilmente, senza far valere la legittima causa di prelazione
rappresentata   dall'ipoteca,   che  determina  la  preferenza  della
Mediovenezie Banca nell'assegnazione del ricavato rispetto all'Esatri
e  alla  Cooperativa  Valsabbina (al contrario di quanto avvenuto con
l'ordinanza  di  distribuzione 10 aprile 2002), la Mediovenezie Banca
potra'  recuperare il credito; ne' miglior sorte avrebbero la domande
proposte  dall'opponente in via subordinata (risarcimento dei danni o
ingiustificato arricchimento) posto che la prima, per essere accolta,
presuppone  l'accertamento  di  un  illecito,  e,  una  volta esclusa
l'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza di distribuzione resta
un  atto  legittimo,  mentre risulta inconfigurabile un arricchimento
senza  causa,  laddove  i  creditori  soddisfatti hanno semplicemente
ottenuto  il  recupero  del  credito (che rappresenta la giusta causa
dell'attribuzione patrimoniale);
        che   non   sembrano   sussistere   ragioni   plausibili  che
giustifichino  una  tale  compressione  del  diritto  di  azione e di
difesa,  vista  anche  la modifica legislativa intervenuta col citato
d.lgs. n. 46/1999;
        che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  che  si
propone risulta rilevante in quanto:
          a) se la stessa dovesse essere accolta, sarebbe applicabile
alla  fattispecie  l'art. 617  c.p.c.  in  virtu' dell'art. 45, terzo
comma,  del  d.P.R.  n. 602/1973 (nel testo previgente alle modifiche
introdotte  con  d.lgs. n. 46/1999), che dispone che «il procedimento
di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti,
e'  disciplinato,  anche  per quanto riguarda le notificazioni, dalle
norme  del  codice civile e del codice di procedura civile», e quindi
si  dovrebbe  passare  ad  esaminare  il  merito  della controversia;
l'eccezione  di  tardivita'  avanzata  dalle  parti convenute risulta
infatti infondata alla luce della costante giurisprudenza della Corte
di  cassazione,  secondo  cui  il  termine  di  cinque  giorni di cui
all'art. 617   secondo   comma   c.p.c.  puo'  decorrere  solo  dalla
conoscenza  legale  dell'atto  (Cass.  03/2665,  02/15806,  01/15036,
00/10119,  per  non  citare  che le piu' recenti) che nella specie e'
mancata;
          b)  se invece la norma impugnata dovesse ritenersi conforme
a  Costituzione,  allora  la  presente  causa  (da  qualificarsi come
opposizione  ad  atti  esecutivi,  in  quanto  il reclamo ex art. 630
ultimo  comma  c.p.c.  concerne  solo  le  ordinanze  che  dichiarino
l'estinzione  del processo esecutivo per rinuncia o inattivita' delle
parti,  e non anche l'ipotesi in cui il processo giunga a termine col
riparto del ricavato) dovrebbe ritenersi inammissibile e definita con
pronuncia di mero rito;
        che non occorre, ai fini della dimostrazione della rilevanza,
anche   la   previsione   del   possibile   esito  del  merito  della
controversia, potendo gia' l'alternativa sopra indicata (pronuncia di
inammissibilita'  da  un  lato,  ovvero  necessita'  di  esaminare il
merito,  dall'altro)  essere  sufficiente a far ritenere rilevante la
questione;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 54,  secondo  comma,  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel
testo  vigente  anteriormente  alle  modificazione  introdotte con il
decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 46), nella parte in cui si
riferisce  all'opposizione  agli  atti  esecutivi di cui all'art. 617
c.p.c., per violazione dell'art. 24, della Costituzione;
    Ordina alla cancelleria la notificazione della presente ordinanza
alle  parti  costituite  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  e  la  sua  comunicazione  ai  Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sopende il processo in corso.
        Salo', addi' 5 marzo 2005
                         Il giudice: Modena
05C0659