N. 302 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2005
Ordinanza emessa il 5 marzo 2005 dal tribunale di Brescia - sez. distaccata di Salo' - nel procedimento civile vertente tra Mediovenezie Banca S.p.A. contro Esatri S.p.A., ed altri Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Inammissibilita' alla stregua della normativa anteriore al d.lgs. n. 46/1999 - Compressione del diritto di azione e di difesa dei creditori dell'esecutato. - D.P.R 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), art. 54, comma secondo. - Costituzione, art. 24.(GU n.24 del 15-6-2005 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 26/C/2002 R.G. promossa da Mediovenezie Banca S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria Sciarra, attore; Contro Esatri S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zaglio; Banca Cooperativa Valsabbina soc. coop. a r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Tirale; Banca Nazionale del Lavoro rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Codignola; Crescini Elvira, contumace; convenuti. Rilevato che, con istanza depositata il 6 maggio 2002, nell'ambito del processo esecutivo esattoriale n. 217/1993 contro Crescini Elvira, Mediovenezie Banca S.p.A. ha chiesto la revoca dell'ordinanza 10 aprile 2002 di assegnazione della somma depositata dallo Stato per la devoluzione di un immobile espropriato (assegnazione disposta per Euro 26.439,16 in favore della Banca Cooperativa Valsabbina, e di Euro 31.231,86 in favore della concessionaria Esatri), assumendo di essere stata ingiustamente pretermessa nell'assegnazione della somma, nonostante il diritto di prelazione rappresentato da ipoteca sull'immobile espropriato, e cio' a causa della mancata comunicazione alla stessa ricorrente dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione; che l'allora giudicante, interpretando detta istanza come reclamo ex art. 630 c.p.c., disponeva, con ordinanza 7 maggio 2002, la comunicazione dell'istanza alle altre parti con termine sino al 10 giugno 2002 per la comunicazione di memorie di risposta; che in data 14 maggio 2002 la presente causa di cognizione ordinaria risulta iscritta a ruolo dalla cancelleria, su istanza della Mediovenezie Banca S.p.A.; che in data 6 giugno 2002 depositava memoria la Banca Cooperativa Valsabbina, affermando in via preliminare l'irritualita' e tardivita' dell'istanza della Mediovenezie Banca in quanto i vizi formali della procedura esattoriale avrebbero potuto essere fatti valere solo attraverso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro cinque giorni dal compimento dell'atto, e contestava nel merito la fondatezza delle avverse doglianze; che in data 10 giugno 2002 si costituiva altresi' l'Esatri, osservando come l'istanza della Mediovenezie Banca non potesse essere qualificata come reclamo ex art. 630 c.p.c., bensi' dovesse essere considerata opposizione agli atti esecutivi, inammissibile in quanto tardiva; che con ordinanza 17 giugno 2002, depositata il 18 giugno 2002, l'allora giudicante, re melius perpensa, «considerato che l'opponente Mediovenezie Banca S.p.A. ha sostanzialmente impugnato l'ordinanza di assegnazione della somma; rilevata quindi la necessita' di trattare la causa nei termini ordinari, P. Q. M. rimette il fascicolo sul ruolo per l'udienza del 9 luglio 2002 ad ore 10,30 disponendo la comparizione delle parti»; che le parti depositavano successive memorie in cui ribadivano e sviluppavano le rispettive difese; che con ordinanza 4 febbraio 2003 l'allora giudicante rigettava l'istanza di sequestro giudiziario avanzata da Mediovenezie Banca; che all'udienza del 23 novembre 2004 la causa, documentalmente istruita, giungeva a conclusioni e veniva trattenuta in decisione; che in comparsa conclusionale la difesa della Banca Cooperativa Valsabbina eccepiva che, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo anteriore alla sostituzione apportata con il d.lgs. n. 46/1999, applicabile alla presente fattispecie in virtu' della norma transitoria contenuta nell'art. 36, comma IX, del decreto da ultimo citato, nelle procedure esecutive esattoriali non sono ammesse ne' l'opposizione all'esecuzione ne' l'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. da 615 a 618 c.p.c.; che quest'ultima difesa appare fondata, alla luce delle disposizoni vigenti, essendo inziata la procedura esecutiva in esame prima del 1999, e non potendosi quindi applicare, in forza della richiamata norma transitoria, l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 come introdotto dall'art. 16, d.lgs. n. 46/1999, che consentirebbe, nel caso di specie, la presente opposizione agli atti esecutivi; che tuttavia tali disposizioni appaiono in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, dichiarando altresi' inviolabile la difesa in ogni stato e grado del procedimento; che, ove infatti le doglianze della Mediovenezie Banca risultassero fondate nel merito, la stessa non avrebbe alcun mezzo per far valere la lesione del proprio diritto di prelazione (avvenuto, asseritamente, per difetto di una comunicazione dovuta nel corso del procedimento), e in pratica il proprio credito, assistito da una legittima causa di prelazione, resterebbe insoddisfatto, in violazione della suddetta prelazione, in quanto anche il rimedio residuale previsto dall'art. 54, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973 (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 46/1999) non sarebbe praticabile per la Mediovenezie Banca, non potendosi annoverare la stessa tra i «soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente» (che sono «il contribuente, i coobbligati, il coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, nonche' ... gli amministratori, i liquidatori e i soci di cui all'art. 36»); che e' ben vero che in teoria le ragioni di credito della Mediovenezie Banca verso la Crescini resterebbero integre, ma tale affermazione ha un valore puramente astratto, in quanto il patrimonio della Crescini risulta interamente assoggettato ad esporpriazione e ben difficilmente, senza far valere la legittima causa di prelazione rappresentata dall'ipoteca, che determina la preferenza della Mediovenezie Banca nell'assegnazione del ricavato rispetto all'Esatri e alla Cooperativa Valsabbina (al contrario di quanto avvenuto con l'ordinanza di distribuzione 10 aprile 2002), la Mediovenezie Banca potra' recuperare il credito; ne' miglior sorte avrebbero la domande proposte dall'opponente in via subordinata (risarcimento dei danni o ingiustificato arricchimento) posto che la prima, per essere accolta, presuppone l'accertamento di un illecito, e, una volta esclusa l'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza di distribuzione resta un atto legittimo, mentre risulta inconfigurabile un arricchimento senza causa, laddove i creditori soddisfatti hanno semplicemente ottenuto il recupero del credito (che rappresenta la giusta causa dell'attribuzione patrimoniale); che non sembrano sussistere ragioni plausibili che giustifichino una tale compressione del diritto di azione e di difesa, vista anche la modifica legislativa intervenuta col citato d.lgs. n. 46/1999; che la questione di legittimita' costituzionale che si propone risulta rilevante in quanto: a) se la stessa dovesse essere accolta, sarebbe applicabile alla fattispecie l'art. 617 c.p.c. in virtu' dell'art. 45, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo previgente alle modifiche introdotte con d.lgs. n. 46/1999), che dispone che «il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile», e quindi si dovrebbe passare ad esaminare il merito della controversia; l'eccezione di tardivita' avanzata dalle parti convenute risulta infatti infondata alla luce della costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui il termine di cinque giorni di cui all'art. 617 secondo comma c.p.c. puo' decorrere solo dalla conoscenza legale dell'atto (Cass. 03/2665, 02/15806, 01/15036, 00/10119, per non citare che le piu' recenti) che nella specie e' mancata; b) se invece la norma impugnata dovesse ritenersi conforme a Costituzione, allora la presente causa (da qualificarsi come opposizione ad atti esecutivi, in quanto il reclamo ex art. 630 ultimo comma c.p.c. concerne solo le ordinanze che dichiarino l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia o inattivita' delle parti, e non anche l'ipotesi in cui il processo giunga a termine col riparto del ricavato) dovrebbe ritenersi inammissibile e definita con pronuncia di mero rito; che non occorre, ai fini della dimostrazione della rilevanza, anche la previsione del possibile esito del merito della controversia, potendo gia' l'alternativa sopra indicata (pronuncia di inammissibilita' da un lato, ovvero necessita' di esaminare il merito, dall'altro) essere sufficiente a far ritenere rilevante la questione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo vigente anteriormente alle modificazione introdotte con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), nella parte in cui si riferisce all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., per violazione dell'art. 24, della Costituzione; Ordina alla cancelleria la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sopende il processo in corso. Salo', addi' 5 marzo 2005 Il giudice: Modena 05C0659