REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 1 

Norme  per  l'elezione  del  presidente  della giunta regionale e del
consiglio regionale.
(GU n.24 del 18-6-2005)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 2 del 9 febbraio 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
    1.  Sono  eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
    2.  Il  numero  dei  consiglieri regionali, in armonia con quanto
previsto  nello statuto della Regione, e' fissato in cinquanta. Resta
salva  l'applicazione  dell'Art.  15,  commi 13  e  14,  della  legge
17 febbraio   1968,   n.  108,  cosi'  come  modificata  dalla  legge
23 febbraio  1995,  n.  43  e  dall'Art.  5,  comma  1,  della  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
    3.  Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il
cui  gruppo  anche se collegato a una lista regionale che ha superato
la  percentuale del cinque per cento, non abbia ottenuto, nell'intera
Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi.
    4.   In   deroga  a  quanto  previsto  dall'Art.  9  della  legge
17 febbraio  1968,  n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli
elettori  le  liste che sono espressione di partiti rappresentati nel
Parlamento italiano.
    5.  Non  e'  ammessa  la presentazione di contrassegni identici o
confondibili  con  quelli  presentati in precedenza ovvero con quelli
riproducenti  simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali
fini  costituiscono  elementi  di  confondibilita'  congiuntamente od
isolatamente  considerati,  oltre  alla  rappresentazione  grafica  e
cromatica  generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le
espressioni  letterali,  nonche'  le  parole  o le effigi costituenti
elementi  di  qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche
connesse  al  partito  o  alla  forza politica di riferimento. Non e'
ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi
politici    di   contrassegni   riproducenti   simboli   o   elementi
caratterizzanti  simboli  che,  per  essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
    6.  Al  fine  di  assicurare  la  parita' di accesso alle cariche
elettive  degli  uomini  e  delle donne, ai sensi degli articoli 51 e
117,   comma 7,   della  Costituzione,  le  liste  elettorali  devono
comprendere,  a  pena  di  inammissibilita',  candidati di entrambi i
sessi.
    7.  Per  quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge
si applicano le vigenti norme della legislazione statale.
    8.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficale della Regione.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 7 febbraio 2005
                            CHIARAVALLOTI