N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2005

Ordinanza  emessa  il  7  febbraio  2005 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Alessandria  nel  procedimento vertente tra Stile di
Gagliotti Andrea & C S.n.c. contro Agenzia entrate - Ufficio Tortona

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro  sommerso  e  previdenza  sociale  -  Ammenda  -  Competenza
  all'irrogazione  attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente
  competenza  del  giudice  tributario  sulle  relative controversie,
  anziche'  del  giudice  ordinario  (del  lavoro) - Irrazionalita' -
  Violazione  del  principio  del  divieto  di istituzione di giudici
  speciali.
- Decreto-legge   22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3,  comma 3,  come
  sostituito  in  sede  di  conversione  dalla  legge 23 aprile 2002,
  n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione,   artt. 102,   comma   secondo,   e  VI  Disposizione
  transitoria e finale.
In subordine:  Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni
  in  materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella
  misura  dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro,
  relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato sulla base dei vigenti
  contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse.
- Decreto-legge   22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3,  comma 3,  come
  sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 452/04 depositato
il 4 ottobre 2004, avverso atto irr. sanz. n. R04LS0100025/2004 IRPEF
2002,   contro   Agenzia  entrate  -  Ufficio  Tortona  proposto  dal
ricorrente  Stile di Gagliotti Andrea e C. S.n.c. via Baiardi Daniele
e  Pietro s.n. - 15057 Tortona (Alessandria), difeso da Buratto Nina,
studio  sala, vic. Poscale Ghisolfo, 2 - 15057 Tortona (Alessandria),
e  da  Sala  Fabrizio,  vic.  Pocasale  Ghisolfo, 2  -  15057 Tortona
(Alessandria).

                            O s s e r v a

    Ricevuta   la  notifica  di  un  provvedimento  irrogativo  della
sanzione  prevista  dall'art. 3,  comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002,
n. 12,  nel  testo  risultante  dalla  legge di conversione 23 aprile
2002,  n. 73,  la societa ricorrente lo impugna lamentando, oltreche'
l'infondatezza dell'addebito nel merito, vizi di incostituzionalita'.
    Sostiene anzitutto la ricorrente l'incostituzionalita' del citato
art. 3  per  violazione  del  principio di legalita', con riferimento
all'art. 25  della  Costituzione,  perche'  la  determinazione  della
sanzione  con riferimento al primo giorno dell'anno solare violerebbe
il  principio  di legalita'. Cosi' come posta, l'eccezione non appare
accoglibile,  perche'  la  norma, se anche si potesse prescindere dal
fatto  che  essa  non  comporta  una  sanzione penale, non punisce un
comportamento  tenuto  prima  dell'entrata  in  vigore della legge ma
utilizza, per la determinazione della pena, un giorno fisso (il primo
giorno  dell'anno  solare)  senza  alcuna  connessione con il momento
consumativo della violazione.
    Ritiene  pero'  questa  Commissione che il modo di determinare la
sanzione  presenti  effettivamente profili di incostituzionalita' non
pero'  con  riferimento  all'art. 25  della  Costituzione  bensi'  in
relazione  all'art. 3  della  stessa  Carta  stante  la disparita' di
trattamento  che  emerge  da  questo  anomalo  sistema sanzionatorio.
Invero  il  riferimento  al  primo  gennaio dell'anno, «in corso» (al
momento  della  contestazione) fa si' che coloro che hanno violato la
legge  per  un  uguale  periodo  di  tempo vengono sanzionati in modo
differente,  a  seconda del maggiore o minor periodo di tempo decorso
tra  il  primo  giorno dell'anno solare e il giorno in cui avviene la
contestazione;  di riflesso, e cosi' pure violando il principio della
parita'  di trattamento sotto l'aspetto inverso, vengono assoggettati
ad   identica  determinazione  della  sanzione  coloro  ai  quali  la
contestazione  e'  fatta  nello  stesso giorno dell'anno, in tal modo
punendo  in  egual  misura  chi, in ipotesi, ha continuato per mesi a
violare  la legge e chi, sempre in ipotesi, ha iniziato la violazione
il giorno stesso della contestazione.
    Rileva poi la ricorrente un asserito difetto di giurisdizione del
giudice  tributario,  perche'  la  violazione degli obblighi relativi
alla registrazione dei rapporti di lavoro subordinato non puo' essere
considerata  violazione  di norme tributarie. Anche di questo rilievo
questa Commissione ritiene erronea la formulazione, giacche' non puo'
eccepirsi  un difetto di giurisdizione quando essa e' stabilita dalla
legge.  Nella  specie,  a  stabilire  la  giurisdizione  del  giudice
tributario   e'   l'art.  2,  primo  comma  del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, che affida alle commissioni tributarie, nei
primi  due  gradi,  la  decisione  sulle  impugnazioni  di  qualsiasi
provvedimento  dell'Ufficio  delle  entrate,  come nella specie e' il
provvedimento  impugnato.  In  realta',  secondo  questa Commissione,
l'illegittimita'  e'  nel  combinato  disposto  delle due norme sopra
richiamate  (art. 3,  decreto-legge  n. 12 del 2002 e art. 2, decreto
legislativo  n. 546  del  1992); piu' esattamente, appare illegittimo
l'art. 3  citato  nella  parte  in  cui,  affidando all'Ufficio delle
entrate  la  determinazione  della  sanzione  nelle ipotesi di lavoro
sommerso,  determina  la  competenza  delle  commissioni tributarie a
conoscere  di  situazioni  che  nulla  hanno  a che fare con le norme
tributarie.
    Ritiene  infatti  questa  Commissione  che  detta attribuzione di
competenza  determini,  in  concreto,  la  violazione  dell'art. 102,
secondo comma e della VI disposizione transitoria della Costituzione,
giusta  l'insegnamento della Corte cosituzionale, secondo il quale il
riordino  delle  giurisdizioni  «speciali»  trova  il  limite  di non
snaturare  le  materie attribuite alla loro competenza (cfr. sentenza
23  aprile  1998,  n. 144).  A tacer del fatto che l'esclusione della
prova  testimoniale,  giustificata  dalla  specificita'  del processo
tributario (cfr. Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18), mal si
concilierebbe   comunque   con   un  giudizio  il  cui  contenuto  e'
normalmente  quello  di  accertare  l'esistenza  di  un  rapporto  di
subordinazione.
    La  rilevanza  delle  questioni  di illegittimita' e' in re ipsa,
giacche'   il  giudizio  sulla  legittimita'  dell'irrogazione  della
sanzione, messa in dubbio dal ricorrente sotto il profilo del merito,
dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma
3 della legge n. 73 del 2002.
    Va  solo  precisato  che  le  due  questioni di cui sopra vengono
proposte  al  vaglio  dell'ecc.ma  Corte  in  via gradata. Le si sono
rilevate seguendo l'ordine delle argomentazioni del ricorrente, ma va
detto  che  la  seconda,  relativa  alla competenza delle commissioni
tributarie, appare pregiudiziale alla prima.
    Ovviamente  i  rilievi  di  incostituzionalita' assorbono, per la
loro rilevanza rispetto al merito, gli altri motivi di impugnazione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;
    Dichiara  rilevanti  e non manifestamente infondate, per i motivi
sopra  esposti,  sia  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  3,  terzo  comma,  decreto-legge  22  febbraio  2002, come
sostituito,  in  sede  di  conversione,  dalla  legge 23 aprile 2002,
n. 73, in relazione all'art. 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546,  per  contrasto  con  l'art.  102,  secondo  comma  e  la  VI
disposizione transitoria della Costituzione; sia, in via subordinata,
la  questione  di legittimita' costituzionale dello stesso art. 3 per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Per  l'effetto,  dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, a cura della segreteria, e sospende il giudizio
in corso.
    Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di
comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Alessandria, addi' 20 gennaio 2005.
                  Il Presidente e relatore: Boverio
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