N. 308 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 7 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria nel procedimento vertente tra Stile di Gagliotti Andrea & C S.n.c. contro Agenzia entrate - Ufficio Tortona Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziche' del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalita' - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. - Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale. In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, art. 3.(GU n.25 del 22-6-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 452/04 depositato il 4 ottobre 2004, avverso atto irr. sanz. n. R04LS0100025/2004 IRPEF 2002, contro Agenzia entrate - Ufficio Tortona proposto dal ricorrente Stile di Gagliotti Andrea e C. S.n.c. via Baiardi Daniele e Pietro s.n. - 15057 Tortona (Alessandria), difeso da Buratto Nina, studio sala, vic. Poscale Ghisolfo, 2 - 15057 Tortona (Alessandria), e da Sala Fabrizio, vic. Pocasale Ghisolfo, 2 - 15057 Tortona (Alessandria). O s s e r v a Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la societa ricorrente lo impugna lamentando, oltreche' l'infondatezza dell'addebito nel merito, vizi di incostituzionalita'. Sostiene anzitutto la ricorrente l'incostituzionalita' del citato art. 3 per violazione del principio di legalita', con riferimento all'art. 25 della Costituzione, perche' la determinazione della sanzione con riferimento al primo giorno dell'anno solare violerebbe il principio di legalita'. Cosi' come posta, l'eccezione non appare accoglibile, perche' la norma, se anche si potesse prescindere dal fatto che essa non comporta una sanzione penale, non punisce un comportamento tenuto prima dell'entrata in vigore della legge ma utilizza, per la determinazione della pena, un giorno fisso (il primo giorno dell'anno solare) senza alcuna connessione con il momento consumativo della violazione. Ritiene pero' questa Commissione che il modo di determinare la sanzione presenti effettivamente profili di incostituzionalita' non pero' con riferimento all'art. 25 della Costituzione bensi' in relazione all'art. 3 della stessa Carta stante la disparita' di trattamento che emerge da questo anomalo sistema sanzionatorio. Invero il riferimento al primo gennaio dell'anno, «in corso» (al momento della contestazione) fa si' che coloro che hanno violato la legge per un uguale periodo di tempo vengono sanzionati in modo differente, a seconda del maggiore o minor periodo di tempo decorso tra il primo giorno dell'anno solare e il giorno in cui avviene la contestazione; di riflesso, e cosi' pure violando il principio della parita' di trattamento sotto l'aspetto inverso, vengono assoggettati ad identica determinazione della sanzione coloro ai quali la contestazione e' fatta nello stesso giorno dell'anno, in tal modo punendo in egual misura chi, in ipotesi, ha continuato per mesi a violare la legge e chi, sempre in ipotesi, ha iniziato la violazione il giorno stesso della contestazione. Rileva poi la ricorrente un asserito difetto di giurisdizione del giudice tributario, perche' la violazione degli obblighi relativi alla registrazione dei rapporti di lavoro subordinato non puo' essere considerata violazione di norme tributarie. Anche di questo rilievo questa Commissione ritiene erronea la formulazione, giacche' non puo' eccepirsi un difetto di giurisdizione quando essa e' stabilita dalla legge. Nella specie, a stabilire la giurisdizione del giudice tributario e' l'art. 2, primo comma del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che affida alle commissioni tributarie, nei primi due gradi, la decisione sulle impugnazioni di qualsiasi provvedimento dell'Ufficio delle entrate, come nella specie e' il provvedimento impugnato. In realta', secondo questa Commissione, l'illegittimita' e' nel combinato disposto delle due norme sopra richiamate (art. 3, decreto-legge n. 12 del 2002 e art. 2, decreto legislativo n. 546 del 1992); piu' esattamente, appare illegittimo l'art. 3 citato nella parte in cui, affidando all'Ufficio delle entrate la determinazione della sanzione nelle ipotesi di lavoro sommerso, determina la competenza delle commissioni tributarie a conoscere di situazioni che nulla hanno a che fare con le norme tributarie. Ritiene infatti questa Commissione che detta attribuzione di competenza determini, in concreto, la violazione dell'art. 102, secondo comma e della VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte cosituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali» trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (cfr. sentenza 23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificita' del processo tributario (cfr. Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18), mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto e' normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione. La rilevanza delle questioni di illegittimita' e' in re ipsa, giacche' il giudizio sulla legittimita' dell'irrogazione della sanzione, messa in dubbio dal ricorrente sotto il profilo del merito, dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002. Va solo precisato che le due questioni di cui sopra vengono proposte al vaglio dell'ecc.ma Corte in via gradata. Le si sono rilevate seguendo l'ordine delle argomentazioni del ricorrente, ma va detto che la seconda, relativa alla competenza delle commissioni tributarie, appare pregiudiziale alla prima. Ovviamente i rilievi di incostituzionalita' assorbono, per la loro rilevanza rispetto al merito, gli altri motivi di impugnazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, per i motivi sopra esposti, sia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, decreto-legge 22 febbraio 2002, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per contrasto con l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione; sia, in via subordinata, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria, e sospende il giudizio in corso. Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 20 gennaio 2005. Il Presidente e relatore: Boverio 05C0670