N. 309 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2005

Ordinanza  emessa  il 1° febbraio 2005 dal Consiglio di Stato di Roma
sul  ricorso  proposto da Gjok Leknikaj contro Ministero dell'interno
ed altra

Straniero  e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione
  amministrativa   -  Possibilita'  di  regolarizzazione  in  base  a
  circostanze  obiettive  attestanti l'avvenuto inserimento sociale -
  Mancata   previsione  -  Ingiustificato  eguale  trattamento  dello
  straniero  lavoratore  espulso  in  quanto  in posizione irregolare
  rispetto  allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di
  sicurezza dello Stato.
- Legge  9 ottobre  2002,  n. 222,  art. 1, comma 8, lett. a) (recte:
  D.L.   9 settembre   2002,   n. 195,   art. 1,  comma 8,  lett. a),
  convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                        IL CONSIGLIO DI STATO

    Ha  pronunicato  la  presente ordinanza nella Camera di consiglio
del 1° febbraio 2005.
    Visto  l'art.  33,  commi  terzo e quarto, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Visto  l'appello proposto da Gjok Leknikaj rappresentato e difeso
dall'avv.  Roberto  Dinato  con domicilio eletto in Roma, Lungotevere
Flaminio, 46 presso Gian Marco Grez.
    Contro    Ministero    dell'interno    rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi,   12;   Prefettura   di   Varese  non  costituitasi;  per
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del
Tribunale  amministrativo  regionale  Lombardia  -  Milano: Sezione I
7980/2003,  resa  tra  le  parti,  concernente  emersione  da  lavoro
irregolare.
    Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
    Vista  la  domanda  di  sospensione dell'efficacia della sentenza
appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
    Visto   l'atto   di   costituzione   in  giudizio  del  Ministero
dell'interno;
    Udito il relatore cons. Giancarlo Montedoro;
    Nessuno e' comparso per le parti;
    Ritenuto  in punto di fatto che il ricorrente, in sede di appello
cautelare, chiede la sospensione di un provvedimento di rigetto della
dichiarazione   per   la   «legalizzazione»   del  lavoro  irregolare
presentata  a  termini dalla normativa di cui al d.l. 195/2002 (conv.
in  legge 222/2002) dal suo datore di lavoro, presso la Prefettura di
Varese;
    Rilevato  che la ragione del diniego risiede nell'esistenza di un
decreto  di  espulsione  eseguito  dalla  Questura  di  Bari mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica in data 2
luglio 2001;
    Ritenuto  che la soprarichiamata norma dell'art. 1, ottavo comma,
lettera  a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222 («Disposizioni urgenti
in    materia    di   legalizzazione   del   lavoro   irregolare   di
extracomunitari»)  -  statuente  che  «le  disposizioni  del presente
articolo   non   si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro  riguardanti
lavoratori  extracomunitari  nei confronti dei quali sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del  permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la
revoca   del  provvedimento  in  presenza  di  circostanze  obiettive
riguardanti  l'inserimento  sociale; la revoca ... non puo' essere in
ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia  o  sia  stato  sottoposto  a procedimento penale per delitto non
colposo...   ovvero  risulti  destinatario  di  un  provvedimento  di
espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo ...» della
forza  pubblica  -  suscita  seri  dubbi  circa  la  sua  conformita'
all'art. 3,  primo  comma, della Carta costituziona1e sostanzialmente
denunciata dalla parte appellante;
    Ritenuto  che il Collegio intende, quindi, sollevare la questione
di  legittimita'  costituzionale,  in  parte qua, dell'art. 1, ottavo
comma,  lettera  a)  della  legge  9 ottobre 2002, n. 222, poiche' lo
stesso  sembra  porsi  in  contrasto  con il principio di eguaglianza
sancito  dall'art. 3  della  Costituzione  - che, notoriamente, vieta
anche al legislatore di trattare in modo eguale situazioni soggettive
profondamente diverse - nella misura in cui sbrigativamente equipara,
ai   fini   dell'aprioristica  esclusione  dalla  «regolarizzazione»)
(precludendo  la  possibilita' di attribuire rilievo all'esistenza di
circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale dello
straniero), la ben differente posizione dell'extracomunitario che sia
stato   destinatario  di  un  provvedimento  di  espulsione  mediante
accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza pubblica per
motivi  di  ordine  pubblico  o  di  sicurezza  dello Stato o perche'
ritenuto   socialmente   pericoloso,   con   quella   del  lavoratore
extracomunitario  che (come di consueto avviene) si sia semplicemente
trattenuto  nel  territorio  dello Stato italiano oltre il termine di
quindici  giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia
entrato  clandestinamente  nel  territorio  dello  Stato  privo di un
valido documento di identita', non commettendo reati e senza rendersi
in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica;
    Ritenuto  quindi  che in tal modo, la norma appare porsi anche in
contrasto  con il generale precetto, desumibile dallo stesso articolo
3  della  Costituzione,  che  impone  la  ragionevolezza delle scelte
legislative;
    Ritenuto  infine  che  la  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale  appare  rilevante  -  gia'  nella  fase cautelare del
presente  giudizio  - in quanto, da un lato, in base alla delibazione
sommaria  tipica  della trattazione dell'incidente di sospensione, le
censure  prospettate  nel  ricorso  al  di  la'  della  questione  di
costituzionalita',  appaiono  prive  di  pregio  giuridico  in quanto
l'impugnato  decreto costituisce - come detto mera applicazione della
soprariportata  disposizione  normativa  e,  dall'altro, l'esecuzione
degli  atti  amministrativi gravati sarebbe suscettibile di provocare
l'irreversibile  e  gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche
soggettive del ricorrente;
    Ritenuto,  in  conclusione,  che la presente fase cautelare della
controversia,  ad  avviso  del  Collegio,  non  puo'  essere definita
indipendentemente  dalla  risoluzione  della  sollevata  questione di
legittimita'  costituzionale  (che,  per  le  ragioni  sinteticamente
indicate,  appare  non  manifestamente  infondata),  dal  momento che
l'istanza  di  sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati
dovra'  essere definitivamente accolta oppure respinta, a seconda che
la   disposizione   normativa  denunciata  sara'  o  meno  dichiarata
incostituzionale  (in parte qua) nella sede competente, ma che, nella
pendenza  del  giudizio, puo' essere accolta, ad tempus, l'istanza di
cautela;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la non manifestata infondatezza della
sollevata questione di legittimita' costituzionale;
    Ordina  la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato
con   il   ricorso  inidcato  in  epigrafe  e  deferisce  alla  Corte
costituzionale  la definizione della costituzionalita', in parte qua,
dell'art.  1,  ottavo  comma, lettera a), della legge 9 ottobre 2002,
n. 222, in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale;
    Accoglie   l'istanza   cautelare   e,   per  l'effetto,  sospende
l'efficacia  della  sentenza  impugnata  fino  alla  definizione  del
giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della segretaria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
        Roma, addi' 1° febbraio 2005.
                       Il Presidente: Schinaia
L'estensore: Montedoro 05C0671