N. 310 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2005

Ordinanza  emessa  il  28 febbraio  2005 dalla Commissione tributaria
provinciale di Alessandria nel procedimento vertente tra Hotel Eur di
Ottolia  Adriano  & C. S.n.c., contro Agenzia delle entrate - Ufficio
di Novi Ligure

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro  sommerso  e  previdenza  sociale  -  Ammenda  -  Competenza
  all'irrogazione  attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente
  competenza  del  giudice  tributario  sulle  relative controversie,
  anziche'  del  giudice  ordinario  (del  lavoro) - Irrazionalita' -
  Violazione  del  principio  del  divieto  di istituzione di giudici
  speciali.
- Decreto-legge   22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3,  comma 3,  come
  sostituito  in  sede  di  conversione  dalla  legge 23 aprile 2002,
  n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione,   artt. 102,   comma   secondo,   e  VI  Disposizione
  transitoria e finale.
In subordine:  Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni
  in  materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella
  misura  dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro,
  relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato sulla base dei vigenti
  contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse.
- Decreto-legge   22 febbraio  2002,  n. 12,  art. 3,  comma 3,  come
  sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  depositato  il
4 novembre  2004,  avverso  altro  n. R03LST100031/2004  IRPEF  2003,
contro  Agenzia  delle  entrate - Ufficio di Novi Ligure proposto dal
ricorrente:  Hotel Eur di Ottolia Adriano e C. S.n.c., viale Stazione
n. 4  -  15069  Serravalle  Scrivia (Alessandria), difeso da Oliviero
Marco,  viale  Martiri  della  Benedicta,  139/6  -  15069 Serravalle
Scrivia (Alessandria).

                            O s s e r v a

    Ricevuta   la  notifica  di  un  provvedimento  irrogativo  della
sanzione  prevista  dall'art. 3,  comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002,
n. 12,  nel  testo  risultante  dalla  legge di conversione 23 aprile
2002,   n. 73,   la   societa'   ricorrente   lo  impugna  lamentando
infondatezza nel merito.
    Dall'esame  della  norma  citata,  questa  Commissione ritiene di
eccepire  d'ufficio  due  motivi di incostituzionalita', che pertanto
devono  essere  sottoposti,  in  via  gradata,  al vaglio della Corte
costituzionale,  attesa la loro rilevanza rispetto al decidendum e la
loro non manifesta infondatezza.
    Va  anzitutto rilevato che, per il combinato disposto dall'art. 3
citato  e  dell'art. 2,  primo  comma,  del  d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546,  la  designazione  -  da parte del legislatore - dell'Ufficio
delle   entrate  quale  ufficio  competente  alla  irrogazione  della
sanzione  di  cui  allo  stesso  art. 3, determina l'estensione della
giurisdizione della commissione tributaria ad una materia estranea al
processo tributario, quale e' quella dell'accertamento di un rapporto
di lavoro subordinato cosiddetto sommerso. Ritiene questa commissione
che   tale  estensione  violi  l'art. 102,  secondo  comma  e  la  VI
disposizione  transitoria  della  Costituzione, giusta l'insegnamento
della  Corte  costituzionale,  secondo  il  quale  il  riordino delle
giurisdizioni «speciali», trova il limite di non snaturare le materie
attribuite  alla  loro  competenza  (cfr.  sentenza  23 aprile  1998,
n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale,
giustificata  dalla  specificita' del processo tributario (cfr. Corte
costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18), mal si concilierebbe comunque
con  un  giudizio  il cui contenuto e normalmente quello di accertare
l'esistenza  di  un  rapporto di subordinazione. In via subordinata a
quanto  precede  va  rilevata l'incostituzionalita' dell'art. 3, piu'
volte  citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove
la norma indicata in un elemento fisso (il primo giorno dell'anno) il
dies  a  quo  del  periodo cui fare riferimento per la determinazione
della  pena.  La disparita' di trattamento appare evidente sol che si
pensi  che  la  determinazione  della  pena, non riferita alla durata
effettiva  del rapporto di lavoro sommerso, trova identico parametro,
secondo  la  norma in esame, per coloro cui la contestazione e' stata
fatta  nello stesso giorno dell'anno, indipendentemente dal giorno in
cui    e'    iniziato   il   comportamento   sanzionato   (e   quindi
indipendentemente  dalla  sua  durata);  con  che,  di  riflesso,  la
sanzione  cosi'  come configurata dalla legge, crea una disparita' di
trattamento  tra  coloro  che,  pur avendo commesso una violazione di
uguale  durata,  hanno  ricevuto  la  contestazione  in un differente
giorno dell'anno.
    La  rilevanza  delle  questioni  di illegittimita' e' in re ipsa,
giacche'   il  giudizio  sulla  legittimita'  dell'irrogazione  della
sanzione   dipende   comunque   dalla   permanenza   nell'ordinamento
dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73 del 2002.
    Ovviamente  i  rilievi  di  incostituzionalita' assorbono, per la
loro pregiudizialita', i motivi di impugnazione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953,
    Dichiara  rilevanti  e non manifestamente infondate, per i motivi
sopra  esposti,  sia  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3,  terzo comma, d.l. 22 febbraio 2002, come sostituito, in
sede  di conversione, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione
all'art. 2,  d.lgs.  31 dicembre  1992,  n. 546,  per  contrasto  con
l'art. 102,  secondo  comma  e  la  VI disposizione transitoria della
Costituzione; sia, in forma subordinata, la questione di legittimita'
costituzionale  dello  stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
    Per  l'effetto,  dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, a cura della segreteria, e sospende il giudizio
in corso.
    Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di
comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Alessandria, addi' 24 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Serrao
Il relatore: Zorzoli
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