N. 310 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2005
Ordinanza emessa il 28 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria nel procedimento vertente tra Hotel Eur di Ottolia Adriano & C. S.n.c., contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Novi Ligure Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziche' del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalita' - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. - Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale. In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalita' ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse. - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73. - Costituzione, art. 3.(GU n.25 del 22-6-2005 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso depositato il 4 novembre 2004, avverso altro n. R03LST100031/2004 IRPEF 2003, contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Novi Ligure proposto dal ricorrente: Hotel Eur di Ottolia Adriano e C. S.n.c., viale Stazione n. 4 - 15069 Serravalle Scrivia (Alessandria), difeso da Oliviero Marco, viale Martiri della Benedicta, 139/6 - 15069 Serravalle Scrivia (Alessandria). O s s e r v a Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la societa' ricorrente lo impugna lamentando infondatezza nel merito. Dall'esame della norma citata, questa Commissione ritiene di eccepire d'ufficio due motivi di incostituzionalita', che pertanto devono essere sottoposti, in via gradata, al vaglio della Corte costituzionale, attesa la loro rilevanza rispetto al decidendum e la loro non manifesta infondatezza. Va anzitutto rilevato che, per il combinato disposto dall'art. 3 citato e dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la designazione - da parte del legislatore - dell'Ufficio delle entrate quale ufficio competente alla irrogazione della sanzione di cui allo stesso art. 3, determina l'estensione della giurisdizione della commissione tributaria ad una materia estranea al processo tributario, quale e' quella dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato cosiddetto sommerso. Ritiene questa commissione che tale estensione violi l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali», trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (cfr. sentenza 23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificita' del processo tributario (cfr. Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18), mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto e normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione. In via subordinata a quanto precede va rilevata l'incostituzionalita' dell'art. 3, piu' volte citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove la norma indicata in un elemento fisso (il primo giorno dell'anno) il dies a quo del periodo cui fare riferimento per la determinazione della pena. La disparita' di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso, trova identico parametro, secondo la norma in esame, per coloro cui la contestazione e' stata fatta nello stesso giorno dell'anno, indipendentemente dal giorno in cui e' iniziato il comportamento sanzionato (e quindi indipendentemente dalla sua durata); con che, di riflesso, la sanzione cosi' come configurata dalla legge, crea una disparita' di trattamento tra coloro che, pur avendo commesso una violazione di uguale durata, hanno ricevuto la contestazione in un differente giorno dell'anno. La rilevanza delle questioni di illegittimita' e' in re ipsa, giacche' il giudizio sulla legittimita' dell'irrogazione della sanzione dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73 del 2002. Ovviamente i rilievi di incostituzionalita' assorbono, per la loro pregiudizialita', i motivi di impugnazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, per i motivi sopra esposti, sia la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, d.l. 22 febbraio 2002, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per contrasto con l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione; sia, in forma subordinata, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria, e sospende il giudizio in corso. Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 24 gennaio 2005. Il Presidente: Serrao Il relatore: Zorzoli 05C0672