N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2004

Ordinanza   emessa   il   21   ottobre  2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale   il   6 giugno  2005)  dal  Tribunale  Amministrativo
regionale dell'Abruzzo, sez. distaccata Pescara, sul ricorso proposto
da De Sanctis Leone contro Comune di Montesilvano ed altra.

Giustizia   amministrativa   -   Controversie   aventi   ad   oggetto
  comportamenti   delle   amministrazioni  pubbliche  in  materia  di
  espropriazione   per   pubblica   utilita'   -   Devoluzione   alla
  giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ingiustificato
  ampliamento  della  sfera  di  giurisdizione  esclusiva del giudice
  amministrativo.
- D.Lgs.    8 giugno 2001,    n. 325,    art. 53,   comma 1;   d.P.R.
  8 giugno 2001, n. 327, art. 53, comma 1.
- Costituzione, art. 103.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 624 del 2002,
proposto  da  Leone De Sanctis Vincenza, rappresentata e difesa dagli
avv.  Pierluigi  Vasile  e  Patrizia  Silvestri,  presso  gli  stessi
elettivamente domiciliata in Pescara, via Venezia n. 25;
    Contro Comune di Montesilvano, in persona del sindaco pro tempore
non  costituito  in  giudizio;  Impresa  Egidi  Domenico, con sede in
Folignano (AP), in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituito  in  giudizio;  per  la  declaratoria, dell'illegittimita'
sopravvenuta  della  disposta  occupazione  temporanea  d'urgenza  di
terreni  della  ricorrente  e  quindi della radicale trasformazione e
destinazione  pubblica  degli  stessi per effetto della realizzazione
dell'opera   pubblica  con  conseguente  estinzione  del  diritto  di
proprieta'  per  accessione  invertita,  nonche'  per la condanna del
Comune  di  Montesilvano  e  dell'Impresa Egidi Domenico, in solido o
separatamente,  al  risarcimento  del danno subito per la perdita del
diritto   di   proprieta',  oltreche'  al  pagamento  dell'indennita'
d'occupazione  per  il  periodo  8 gennaio  1993 - 7 gennaio 1998, il
tutto con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste  l'istanza  istruttoria  (c.t.u.)  e  la  memoria difensiva
depositate dalla parte ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore,  alla  pubblica udienza del 7 ottobre 2004, il cons. Di
Giuseppe;
    Udito l'avv. Alfonso Vasile per la parte ricorrente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con ricorso notificato in data 28 novembre 2002 e 2 dicembre 2002
e  depositato il 9 dicembre 2002, la sig.ra Leone De Sanctis Vincenza
chiede la declaratoria dell'illegittimita' sopravvenuta - per inutile
decorso  del  termine di durata stabilito, senza che nel frattempo vi
sia  stata emissione del decreto di espropriazione - dell'occupazione
temporanea  d'urgenza  di  terreni di proprieta' (in Catasto foglio 6
particelle    1027,   1029   e   1108   per   occupazione   prevista,
rispettivamente,  in  mq.  194,  50  e  80),  disposta  dal Comune di
Montesilvano per anni tre con deliberazioni di giunta 30 agosto 1991,
n. 1046  e 29 ottobre 1992, n. 996 e prorogata per altri due anni con
deliberazione   di   giunta  9 dicembre  1995,  n. 1164,  nonche'  la
declaratoria della radicale trasformazione e destinazione pubblica di
tali  terreni  per  effetto  della  realizzazione dell'opera pubblica
(costruzione  della  rete  idrica  principale)  e  della  conseguente
estinzione,   a  far  data  dalla  scadenza  del  termine  di  durata
dell'occupazione,   del  diritto  di  proprieta'  e  del  contestuale
acquisto dello stesso, per accessione invertita, da parte del comune.
    La  ricorrente  chiede  contestualmente la condanna del Comune di
Montesilvano  e  dell'Impresa Egidi Domenico di Folignano (esecutrice
dell'opera)  -  in  solido o separatamente dell'uno o dell'altra - al
risarcimento  del  danno  subito  per  la  perdita  della proprieta',
mediante  pagamento di una somma di denaro da liquidarsi in relazione
al  valore  di  mercato  dei  terreni  alla  data  del 7 gennaio 1998
(termine   di   scadenza   dell'occupazione),  con  rivalutazione  ed
interessi  compensativi  da  detta  data  fino  al  saldo, nonche' la
condanna al pagamento dell'indennita' d'occupazione temporanea per il
periodo  8 gennaio  1993 - 7 gennaio 1998, computata in ragione degli
interessi  legali  sull'ammontare  del danno liquidato, con interessi
compensativi  da  tale  seconda  data  fino  al  saldo;  il tutto con
vittoria di spese legali.
    E'  accaduto,  infatti,  che  in  data  8 gennaio 1993 i predetti
comune  ed impresa hanno preso possesso dei terreni in questione e di
seguito  sono  stati eseguiti i lavori di costruzione dell'opera, ma,
alla   scadenza   del  disposto  termine  dell'occupazione  d'urgenza
(7 gennaio  1998), la procedura ablativa non ha avuto conclusione con
la  dovuta  emissione  del  decreto di espropriazione ne' tanto si e'
verificato  successivamente,  sicche' l'occupazione e' divenuta senza
titolo  e  si  e'  verificata  la  c.d.  accessione invertita, con la
conseguenza  che  gli  autori  (comune  ed impresa) del comportamento
illecito  sono  tenuti,  in solido, a risarcire il danno subito dalla
ricorrente,  sia  per la perdita della proprieta' che per la illecita
occupazione.
    Con  memoria  depositata  il  23 settembre  2004  la difesa della
ricorrente    ha    insistito   per   l'accoglimento   del   ricorso,
contestualmente   chiedendo   che  sia  disposta  consulenza  tecnica
d'ufficio  al  fine  di  accertare, individuare e descrivere l'esatta
consistenza  dei  terreni  occupati e per stabilire: la situazione di
fatto  attuale,  ovvero l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica;
la  data  in  cui  tali  circostanze  di fatto si sono verificate; il
valore  di  mercato dei terreni occupati alla data 8 gennaio 1998; il
danno   subito   dalla   ricorrente   in   relazione  ai  criteri  di
determinazione di cui all'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito  in  legge  8 agosto 1992, n. 359 ed integrato dalla legge
n. 662 del 1996; l'indennita' d'occupazione temporanea determinata in
ragione  degli interessi legali rapportati ad anno o frazione di anno
e  calcolati  sull'ammontare  del  danno  ed  in relazione al periodo
8 gennaio 1993-7 gennaio 1998.
    Sebbene   ritualmente  intimati,  sia  il  comune  che  l'impresa
predetti non risultano costituiti in giudizio.

                            D i r i t t o

    Il   ricorso   in   esame  e'  diretto  alla  declaratoria  della
sopravvenuta  illegittimita'  dell'occupazione temporanea e d'urgenza
di  alcuni  terreni  della  ricorrente  e  quindi  alla  declaratoria
dell'accessione invertita (od occupazione appropriativa) verificatasi
a   seguito  della  realizzazione  dell'opera  pubblica,  occupazione
avvenuta   l'8 gennaio   1993   in   forza  di  idonei  provvedimenti
autoritativi  alla cui scadenza (7 gennaio 1998) non ha fatto seguito
il relativo provvedimento definitivo di espropriazione.
    Il  ricorso  e'  contestualmente  diretto ad ottenere la condanna
dell'ente  locale  e  dell'impresa  esecutrice dell'opera pubblica al
risarcimento  dei  danni  in favore della ricorrente, sia per effetto
della   perdita   del  diritto  di  proprieta',  sia  per  la  subita
occupazione quinquennale dei terreni.
    In  via  pregiudiziale,  alla  luce  della recente sentenza della
Corte  costituzionale  6  luglio  2004,  n. 204,  il Collegio ritiene
necessario  verificare  se sussista, o meno, la propria giurisdizione
sulla controversia in esame.
    Dispone  al  riguardo  il  comma 1 dell'art. 53, sia del d.lgs. 8
giugno  2001,  n. 325, recante il T.U. delle disposizioni legislative
in  materia di espropriazione per pubblica utilita', sia del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327, recante il T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', che
«sono    devolute    alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo  le  controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i
provvedimenti,  gli  accordi  e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche  e  dei  soggetti  ad  esse  equiparati,  conseguenti  alla
applicazione delle disposizioni del testo unico».
    Tale  norma  e'  in  vigore  dal  30  giugno  2003 (art. 3, legge
1° agosto  2002,  n. 185; art. 1, lett. ss), d.lgs. 27 dicembre 2003,
n. 302)  e  riproduce,  nella  sostanza, quella dettata dall'art. 34,
comma   1,   del   d.lgs.  31  marzo  1998,  n. 80,  come  sostituito
dall'art. 7,  comma  1,  lett. b), della legge 21 luglio 2000, n. 205
che  ha  stabilito  di  devolvere  alla  giurisdizione  esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti  alle  stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia,
norma quest'ultima che dalla giurisprudenza e' stata interpretata nel
senso  di  ritenere compresa nella «materia urbanistica» anche quella
delle «espropriazioni», con esclusione delle controversie riguardanti
la  determinazione  e  la  corresponsione  delle  relative indennita'
(cfr.:  Cons.  St.,  Sez.  IV,  13 settembre 2001, n. 4783; 14 giugno
2001, n. 3169; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000, n. 43).
    Senonche',  la  Corte costituzionale, con la succitata sentenza 6
luglio  2004,  n. 204,  ha  dichiarato illegittimo, per contrasto con
l'art. 103  Cost.,  il comma 1 dell'art. 34 sopra citato, nella parte
in  cui  prevede  che  sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti,
i   provvedimenti   e   i  comportamenti»  anziche'  «gli  atti  e  i
provvedimenti»  delle  pubbliche  amministrazioni e dei soggetti alle
stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.
    Il  Giudice delle leggi ha, in sostanza, espunto dall'ordinamento
giuridico  (fra  l'altro) la previsione della giurisdizione esclusiva
del  giudice  amministrativo  sulle controversie aventi per oggetto i
comportamenti   delle   pubbliche   amministrazioni   nella   materia
urbanistica,   nella   quale  e'  da  ritenere  (per  interpretazione
giurisprudenziale) compresa anche la materia delle espropriazioni.
    Ad  avviso  del  Collegio,  pero',  tale  intervento «correttivo»
operato  dalla  Consulta  non  e'  sufficiente  -  allo  stato  della
legislazione  vigente  -  per  far  escludere  la  persistenza  della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie
aventi  ad oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in
materia  «espropriativa», salva restando la giurisdizione del giudice
ordinario  sulle  controversie  riguardanti  la  determinazione  e la
corresponsione delle relative indennita'.
    Ed infatti, deve osservarsi, innanzitutto, che la citata sentenza
della   Corte   costituzionale  non  ha  interessato  (e  non  poteva
interessare,  in  quanto questione non sollevata) l'art. 53, comma 1,
del d.lgs. n. 325 del 2001 e del d.P.R. n. 327 del 2001.
    Inoltre,  deve osservarsi che quest'ultima norma e' stata emanata
ed  e'  entrata in vigore successivamente alla legge n. 205 del 2000;
peraltro,  e'  stata dettata per disciplinare la tutela dei diritti e
degli  interessi  legittimi  proprio in materia di espropriazione per
pubblica utilita'.
    Pertanto,  ai  sensi  dell'art. 5  c.p.c.,  secondo  la  relativa
interpretazione  giurisprudenziale (Cass., SS. UU., 12 novembre 2002,
n. 15885;  20  novembre  2003, n. 17635; Cons. St., Sez. VI, 4 giugno
2004,  n. 3478),  la  controversia  in  esame non puo', ad avviso del
Collegio,  non  rientrare  nella  giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del
2001  e  dal  conforme  art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001,
tuttora   vigenti   nella   loro   formulazione   originaria   (sopra
trascritta).  Tanto piu' che al momento di instaurazione del giudizio
(ricorso  notificato  il  2 dicembre  2002 e depositato il 9 dicembre
2002)  la  controversia  rientrava  nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo come all'epoca prevista dall'art. 34, comma 1,
del  d.lgs.  n. 80  del 1998, sostituito dall'art. 7, lett. b), della
legge n. 205 del 2000.
    Ad  avviso  del  Collegio,  pero',  le  argomentazioni  che hanno
indotto   la   Corte  costituzionale  a  dichiarare  l'illegittimita'
parziale  dell'art. 34,  comma  1,  del  d.lgs.  n. 80 del 1998, come
sostituito  dall'art. 7,  lett.  b),  della  legge  n. 205  del 2000,
s'appalesano  ben riferibili anche al succitato art. 53, comma 1, del
d.lgs.  n. 325 del 2001, nella parte in cui prevede che sono devolute
alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo  le
controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche   e   dei   soggetti   ad   esse   equiparati,  conseguenti
all'applicazione  delle  disposizioni  del  testo unico in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
    Deve,  pertanto,  essere  sollevata,  d'ufficio,  la questione di
legittimita'  costituzionale di quest'ultima norma, per contrasto con
l'art. 103 Cost., sia perche' rilevante ai fini della decisione della
controversia  in  esame,  sia  in  quanto  appare  non manifestamente
infondata  alla  luce  della succitata sentenza n. 204 del 2004 della
Corte costituzionale.
    Per   quanto   riguarda   la  rilevanza  della  questione,  giova
evidenziare  che  la  controversia  in  esame attiene alla domanda di
declaratoria  dell'illegittimita'  sopravvenuta del comportamento del
Comune  di  Montesilvano  che,  dopo  aver  (in  data 8 gennaio 1993)
occupato  in  via  d'urgenza  ed  in  forza  di  idoneo provvedimento
autoritativo alcuni terreni di proprieta' della ricorrente allo scopo
di realizzare un'opera pubblica, ha mantenuto l'occupazione ben oltre
il  prestabilito  quinquennio  (scaduto  il  7 gennaio  1998)  ed  ha
realizzato  l'opera  pubblica,  senza  che  sia  mai  intervenuto  il
definitivo  provvedimento  d'espropriazione,  cosi'  dando  luogo  al
fenomeno    della    c.d.   accessione   invertita   od   occupazione
appropriativa.  La  controversia  attiene,  inoltre, alla contestuale
domanda  di  risarcimento  dei danni subiti dalla proprietaria per la
perdita dei terreni e per la relativa illegittima occupazione.
    Appare  evidente  che, se la norma dettata dall'art. 53, comma 1,
del d.lgs. n. 325 del 2001 risultasse costituzionalmente illegittima,
per  contrasto  con  l'art. 103  Cost.,  questo giudice sarebbe privo
della competenza a decidere la controversia in esame.
    Per   quanto   riguarda   la  non  manifesta  infondatezza  della
questione,  il  Collegio  non  puo'  che  ricordare e fare proprie le
argomentazioni  esternate  dalla  Corte  costituzionale  al punto 3.2
della  motivazione  «in  diritto» della sentenza n. 204 del 2004 piu'
volte citata.
    Ed  infatti,  posto  che  la norma denunciata sottende un'idea di
giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e semplice presenza, in un
certo  settore  dell'ordinamento, di un rilevante pubblico interesse,
un'idea,  cioe', che presuppone l'approvazione (mai avvenuta) di quel
progetto di riforma (Atto Camera 7465 XIII Legislatura) dell'art. 103
Cost. secondo il quale «la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto
le   controversie  con  la  pubblica  amministrazione  nelle  materie
indicate  dalla  legge»,  deve  rilevarsi che, come evidenziato dalla
suprema  Corte  (cfr.:  punto  3.2  sent. cit.), il vigente art. 103,
primo  comma,  Cost.  non  ha  conferito al Legislatore ordinario una
assoluta  ed  incondizionata  discrezionalita'  nell'attribuzione  al
giudice  amministrativo  di  materie  devolute alla sua giurisdizione
esclusiva,  ma  gli  ha  conferito il potere di indicare «particolari
materie»   nelle  quali  «la  tutela  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione»  investe  «anche»  diritti  soggettivi:  un  potere,
quindi,  del  quale  puo' dirsi, al negativo, che non e' ne' assoluto
ne'  incondizionato,  e  del  quale,  in  positivo, va detto che deve
considerare  la  natura  delle situazioni soggettive coinvolte, e non
fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie.
    Tale  necessario collegamento delle «materie» assoggettabili alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  con la natura
delle  situazioni  soggettive - e cioe' con il parametro adottato dal
Costituente  come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria
ed  amministrativa  - e' espresso dall'art. 103 laddove statuisce che
quelle materie devono essere «particolari» rispetto a quelle devolute
alla   giurisdizione   generale   di  legittimita':  e  cioe'  devono
partecipare  della  loro medesima natura, che e' contrassegnata della
circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorita' nei
confronti  della  quale  e'  accordata tutela al cittadino davanti al
giudice amministrativo.
    Il   Legislatore   ordinario   ben  puo'  ampliare  l'area  della
giurisdizione  esclusiva purche' lo faccia con riguardo a materie (in
tal   senso,   particolari)  che,  in  assenza  di  tale  previsione,
comporterebbero   pur   sempre,   in  quanto  vi  opera  la  pubblica
amministrazione-autorita', la giurisdizione generale di legittimita':
con  il  che, da un lato, e' escluso che la mera partecipazione della
pubblica  amministrazione  al  giudizio  sia  sufficiente  perche' si
radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero
assumerebbe le sembianze di giudice «della» pubblica amministrazione:
con  violazione  degli  artt. 25  e  102,  secondo  comma,  Cost.) e,
dall'altro   lato,   e'  escluso  che  sia  sufficiente  il  generico
coinvolgimento  di  un  pubblico interesse nella controversia perche'
questa  possa  essere  devoluta  al giudice amministrativo (cfr., nei
sensi che precedono, Corte cost., sent. cit.).
    Orbene,  ad  avviso  del  Collegio, la formulazione dell'art. 53,
comma  1, del d.lgs. n. 325 del 2001 sembra confliggere con i criteri
sopra  ricordati  ai  quali,  secondo  la  suprema Corte (cfr.: sent.
cit.),  deve ispirarsi la legge ordinaria quando voglia riservare una
«particolare   materia»  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo.
       Infatti,   non   soltanto   il   riferimento  ad  una  materia
(espropriazione  per pubblica utilita), quanto, e soprattutto, quello
alle  controversie  aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli
accordi  e  i  comportamenti  posti  in  essere dalle amministrazioni
pubbliche   (direttamente  ovvero  attraverso  soggetti  alle  stesse
equiparati) nel settore riguardante detta materia, rende evidente che
il  riferimento alla materia delle espropriazioni prescinde del tutto
dalla  natura  delle situazioni soggettive in essa coinvolte: sicche'
la  giurisdizione  esclusiva  appare  radicarsi  sul  dato, puramente
oggettivo,  del  normale  coinvolgimento in tali controversie di quel
generico  pubblico  interesse che e' naturaliter presente nel settore
delle  espropriazioni  per pubblica utilita'. Ma, in tal modo, sembra
venire  a  mancare  il  necessario  rapporto  di  species a genus che
l'art. 103  Cost.  esige  allorche'  contempla,  come  «particolari»,
rispetto  a  quelle  nelle  quali  la pubblica amministrazione agisce
quale  autorita', le materie devolvibili alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
    Sembra  al  Collegio,  infatti,  che il comma 1 dell'art. 53 piu'
volte  citato,  nella  parte  in  cui  comprende  nella giurisdizione
esclusiva  del  giudice  amministrativo  anche  «i  comportamenti» la
estenda a controversie (come quella in esame) nelle quali la pubblica
amministrazione   non   esercita  -  nemmeno  mediatamente,  e  cioe'
avvalendosi  della  facolta'  di  adottare  strumenti intrinsecamente
privatistici  -  alcun  pubblico  potere. In conclusione, il Collegio
ritiene  (come  sopra  anticipato)  necessario sollevare questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 53,  comma  1,  del  d.lgs. 8
giugno  2001,  n. 325  e  del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8
giugno  2001, n. 327, per contrasto con l'art. 103 Cost., nelle parti
in  cui  prevedono che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice   amministrativo   le  controversie  aventi  per  oggetto  «i
comportamenti»  delle  amministrazioni  pubbliche,  e dei soggetti ad
esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
    Resta,  nelle  more,  sospesa  qualsiasi  pronuncia  in rito, nel
merito e sulle spese del ricorso in epigrafe indicato.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 53,  comma  1,  del  d.lgs.
8 giugno  2001,  n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8
giugno  2001, n. 327, per contrasto con l'art. 103 Cost., nelle parti
in  cui  prevedono che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice   amministrativo   le  controversie  aventi  per  oggetto  «i
comportamenti»  delle  amministrazioni  pubbliche,  e dei soggetti ad
esse  equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilita',
sospende  il  giudizio  sul  ricorso  in  epigrafe indicato e dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria di notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
di   comunicare   la  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
    Cosi'  deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del 7 ottobre
2004.
                        Il Presidente: Catoni
L'estensore: Di Giuseppe
05C0673