N. 312 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2005

Ordinanza  emessa  il  6  aprile  2005  dal  G.U.P.  del Tribunale di
Cagliari nel procedimento penale a carico di Atzeni Giovanni

Processo   penale   -  Casellario  giudiziale  -  Eliminazione  delle
  iscrizioni  al  compimento  dell'ottantesimo  anno  di  eta'  della
  persona  alla  quale  si  riferiscono - Irragionevole disparita' di
  trattamento    sotto   diversi   profili   rispetto   ai   soggetti
  infraottantenni.
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 1.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti  del  proc.  3847/04 R.N.R. - 4484/04 g.i.p. nei
confronti  di  Atzeni  Giovanni  nato  a Villacidro (CA) il 28 aprile
1922,  imputato del delitto di violenza sessuale continuata consumata
e  tentata  di  cui  agli  artt. 56, 81 cpv., 609-bis e ter c.p., per
avere,  abbracciandola e toccandole i seni, costretto Demontis Elisa,
minore  degli anni 14 a subire atti di violenza sessuale e per avere,
cercando di farsi toccare i genitali, compiuto atti idonei diretti in
modo non equivoco, a costringere Loi Nicoletta, minore degli anni 14,
a  subire  atti di violenza sessuale e non riuscendo nell'intento per
cause  indipendenti dalla propria volonta'. In Villacidro il 27 marzo
2004.

                            O s s e r v a

    1.  - All'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero
ha  chiesto  il  rinvio  a giudizio di Giovanni Atzeni per il delitto
sopraindicato.
    Nel  corso  dell'udienza  preliminare,  l'imputato  e il pubblico
ministero  hanno presentato una concorde richiesta di applicazione di
pena  ai  sensi dell'art. 444 c.p.p. Questi i termini della richiesta
di patteggiamento:
        applicazione  dell'attenuante  speciale  del  «caso di minore
gravita»  ai  sensi  dell'art. 609-bis,  comma  3,  c.p., da ritenere
prevalente   sull'aggravante  dell'art. 609-ter,  comma  1,  c.p.,  e
determinazione  della pena base in due anni di reclusione per il piu'
grave episodio di violenza sessuale consumata;
        aumento  di  sei mesi di reclusione a titolo di continuazione
per l'episodio;
        riduzione  della  pena  a  due  anni  di  reclusione in forza
dell'art. 444, comma 1, c.p.p.
    L'imputato,   ai   sensi   dell'art. 444,  comma  3,  c.p.p.,  ha
subordinato   l'efficacia  della  richiesta  alla  concessione  della
sospensione condizionale della pena.
    2. - L'imputato e' ultraottantenne e tale situazione esisteva sia
alla  data del reato in contestazione sia, evidentemente, quando ebbe
inizio   il   procedimento   penale   che  egli  vuole  definire  col
patteggiamento. Cio' ha comportato necessariamente che il certificato
del  casellario  giudiziale  acquisito  agli  atti  abbia  dato conto
dell'assenza  di  qualsiasi  iscrizione.  Infatti, l'art. 5, comma 1,
d.P.R.  14 novembre  2002,  n. 313,  prescrive che «le iscrizioni nel
casellario  giudiziale  sono eliminate al compimento dell'ottantesimo
anno di eta'.».
    L'obbligatoria   eliminazione   delle  eventuali  iscrizioni  nel
casellario  giudiziale  non consente percio' di verificare se e quali
iscrizioni  relative  all'imputato vi fossero nel medesimo casellario
prima  che  Giovanni Atzeni compisse gli ottanta anni di eta' e tanto
meno  se,  fra il suo ottantesimo compleanno e la data odierna, siano
stati   emessi   provvedimenti  che,  ai  sensi  dell'art. 3,  d.P.R.
14 novembre  2002,  n. 313,  di  norma  devono  essere  iscritti  nel
casellario giudiziale.
    Si  determina,  pertanto,  per  i  soggetti  ultraottantenni,  un
trattamento  difforme rispetto a quello riservato ai soggetti di eta'
inferiore  agli ottanta anni. Per questi ultimi, dalle iscrizioni nel
casellario  giudiziale possono derivare effetti di natura sostanziale
o processuale: solo a titolo di esempio si possono citare l'incidenza
dei  precedenti penali sulla valutazione della capacita' a delinquere
e   quindi  della  determinazione  della  pena  (art. 133  c.p.);  la
contestazione   e  l'applicazione  della  recidiva  (art.  99  c.p.);
l'impossibilita'     di    accedere    all'oblazione    discrezionale
(art. 162-bis  c.p.) o al patteggiamento «allargato» (art. 444, comma
1-bis,  c.p.p.);  l'impossibilita'  di  beneficiare della sospensione
condizionale  della  pena  (art.  164, commi 2 e 4, c.p.) e della non
menzione   della   condanna   (art. 175  c.p.);  la  possibilita'  di
dichiarare   il   colpevole   delinquente  abituale  o  professionale
(artt. da 102 a 105 c.p.).
    Invece, il citato art. 5, d.P.R. n. 313/2002 priva il giudice del
piu'  importante - e in genere unico - strumento di conoscenza idoneo
a  legittimare  anche  per  gli  ultraottantenni  la  produzione  dei
medesimi effetti giuridici.
    E'  vero  che  la  disposizione  richiamata  concerne soltanto la
eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale e, in teoria,
non  fa  venir  meno  gli  effetti  -  in  gran parte, ma non sempre,
pregiudizievoli   -   che   la   legge   riconnette   alle   pronunce
giurisdizionali  indicate  nell'art. 3, d.P.R. 313/2002. Tuttavia, si
e'  appena  accennato  al  fatto  che  il  certificato del casellario
giudiziale  e' nella grande maggioranza dei casi l'unico strumento di
cui   il   giudice   dispone   per   conoscere  la  storia  personale
dell'imputato,  quanto  meno  sotto  il  profilo  della  esistenza di
provvedimenti   giurisdizionali   del   tipo   di  quelli  menzionati
nell'art. 3 or ora richiamato.
    D'altronde,  che lo stesso legislatore attribuisca al certificato
del   casellario   giudiziale  una  funzione  conoscitiva  del  tutto
peculiare  e  privilegiata  emerge  inequivocabilmente  dall'art. 110
norme  att. c.p.p., che impone alla segreteria del pubblico ministero
di  acquisire  il  certificato in questione «non appena il nome della
persona  alla  quale  il  reato  e'  attribuito e' stato iscritto nel
registro  indicato  nell'art. 335 del codice» e dall'art. 431 c.p.p.,
che   prescrive   l'obbligatoria  inserzione  nel  fascicolo  per  il
dibattimento,  fra  l'altro,  del certificato generale del casellario
giudiziale.  Ed  e'  appena  il caso di osservare come l'esigenza del
legislatore, cosi' precisamente espressa nelle disposizioni da ultimo
citate,  di mettere sempre e in modo tempestivo il pubblico ministero
e  il  giudice  a  conoscenza  delle  notizie  sull'indagato/imputato
desumibili  dal casellario giudiziale sia inspiegabilmente frustrata,
per  i  soggetti  ultraottantenni, dall'eliminazione delle iscrizioni
prescritta dall'art. 5, d.P.R. n. 313/2002.
    Ne'  puo'  ritenersi  che il vuoto conoscitivo appena prospettato
possa  essere  in qualche misura surrogabile con iniziative di natura
istruttoria.
    Cio',  in primo luogo, perche' in molti casi (come in presenza di
richieste di applicazione di pena, di decreto penale di condanna e di
oblazione  ai  sensi  dell'art. 162-bis c.p.), il giudice e' privo di
poteri di integrazione probatoria.
    In  secondo  luogo  perche', comunque, anche a ritenere che degli
accertamenti  al  riguardo possano essere svolti dal giudice o almeno
dal  pubblico  ministero,  si  tratterebbe  comunque  di  complesse e
impegnative ricerche da indirizzare alla cieca verso tutti gli uffici
giudiziari  italiani.  Tali  ricerche paiono d'altronde incompatibili
con  le  esigenze  di  snellezza  procedimentale e di rapidita' fatte
proprie dal legislatore con l'introduzione e l'incentivazione di riti
alternativi  quali  il  patteggiamento,  il  giudizio abbreviato e il
decreto  penale  di  condanna  o di una causa di estinzione del reato
come l'oblazione discrezionale.
    E' poi assai raro che dagli stessi atti del procedimento emergano
elementi  sicuri  per  una  ricostruzione  precisa  dei provvedimenti
giurisdizionali,  rilevanti ai sensi dell'art. 3, d.P.R. n. 313/2002,
pronunciati  a  carico dell'imputato; e' invece frequente o l'assenza
di  qualsiasi notizia (come nel caso del presente procedimento contro
Giovanni  Atzeni)  o una generica attribuzione all'imputato, da parte
della  polizia  giudiziaria,  della  qualifica di «pregiudicato», non
ancorata ad alcuna informazione dettagliata.
    L'art.  5,  d.P.R.  n. 313/2002  determina dunque per il soggetto
ultraottantenne  una  situazione  di  apparenza  che  puo'  risultare
fallace  perche'  la  stessa fonte privilegiata di conoscenza imposta
dal  legislatore  (il  certificato del casellario da acquisire sempre
agli  atti) non da' conto delle effettive vicende giudiziarie di quel
soggetto. Tale situazione condiziona in misura significativa - fino a
impedirne  o  a  condizionarne  pesantemente,  di  fatto, alcune - le
valutazioni  che il giudice e' tenuto a compiere, differenziandole da
quelle  che  il  giudice  compie quando si occupa di soggetti di eta'
inferiore agli ottanta anni.
    In  caso di richiesta di applicazione di pena - situazione che si
presenta   nel   procedimento  ora  all'esame  di  questo  giudice  -
l'esistenza  e  la  natura  delle eventuali iscrizioni nel casellario
giudiziale assumono un indubbio rilievo, in linea generale:
        quanto   alla   applicazione   e   alla   comparazione  delle
circostanze:   si  pensi  all'incidenza  di  precedenti  condanne  in
relazione   all'applicazione  delle  attenuanti  generiche  ai  sensi
dell'art. 62-bis  c.p.  o della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p. o
in relazione al giudizio di prevalenza o equivalenza delle attenuanti
rispetto ad eventuali aggravanti in contestazione;
        quanto al giudizio di congruita' della pena richiesta: l'art.
133,  comma 2 c.p. prescrive che, nella determinazione della pena, il
giudice  tenga  conto  della  capacita'  a  delinquere del soggetto e
questa  deve  essere  desunta, fra l'altro, da elementi significativi
quali  i  precedenti  penali,  la  condotta  e la vita antecedente al
reato;
        quanto   alla   possibilita'   di  concedere  la  sospensione
condizionale della pena: cio' sia sotto il profilo della prognosi che
il giudice deve effettuare ai sensi dell'art. 164, comma 1 c.p., sia,
preliminarmente,   sotto   il   profilo   dell'ammissibilita'   della
sospensione  condizionale  per  insussistenza  delle  cause  ostative
previste  dall'art. 164, commi 2 e 4 c.p. Infatti, in forza dell'art.
444,  comma 3, secondo periodo, qualora l'imputato abbia condizionato
l'efficacia   della   richiesta   di  applicazione  della  pena  alla
concessione  della  sospensione  condizionale, il giudice, se ritiene
che  questa  non  sia  concedibile,  deve  rigettare la richiesta. E'
evidente che, qualora si riscontri l'esistenza di impedimenti formali
ai sensi dell'art. 164, commi 2 e 4 c.p., il rigetto della richiesta,
piu'  che  un  provvedimento sul merito della stessa, si configura di
fatto come una verifica dell'inammissibilita' della richiesta.
    3.  -  Ad  avviso  di  questo  giudice, l'art. 5, comma 1, d.P.R.
14 novembre  2002,  n. 313,  concreta,  con  riferimento  ai soggetti
ultraottantenni, una situazione di dubbia compatibilita' col precetto
costituzionale  di  uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Soltanto in
virtu'  del  compimento  degli ottanta anni di eta', prima della data
del   reato   in   contestazione  o  comunque  prima  della  data  di
acquisizione  del  certificato del casellario giudiziale, un soggetto
appare  immune  da iscrizioni nello stesso casellario e in tal modo -
complice  l'impossibilita'  per  il  giudice di ricorrere a strumenti
conoscitivi  surrogatori  del certificato del casellario giudiziale -
puo',   in  ipotesi,  trarre  vantaggio  da  tale  situazione,  anche
aggirando specifici limiti o divieti previsti dalla legge.
    L'incensuratezza  apparente  e  fittizia puo' tuttavia risolversi
addirittura  in  un  gravissimo danno per l'imputato ultraottantenne.
Cio' puo' avvenire, per esempio, quando una richiesta di applicazione
di  pena  sia  presentata  e  concordata col pubblico ministero da un
difensore munito di procura speciale che, rassicurato dal certificato
del  casellario attestante l'assenza di iscrizioni, patteggi una pena
che   solo   in  seguito  risulti  non  suscettibile  di  sospensione
condizionale   ed   esponga   quindi   il  suo  assistito,  in  forza
dell'art. 168, comma 3, c.p., una revoca del beneficio concesso sulla
base  del  certificato  non  corrispondente alla «storia giudiziaria»
dell'imputato.
    Tutto  cio',  come  si  e'  gia' osservato, non si verifica per i
soggetti  di  eta' inferiore agli ottanta anni, in relazione ai quali
la  rappresentazione  del certificato del casellario giudiziale e' di
norma  conforme  alla  realta',  salvi  i  casi  marginali dei sempre
possibili  errori  e  dei  ritardi  nelle iscrizioni di provvedimenti
recenti.
    Poiche'  non  pare  esservi  una  significativa differenza fra un
soggetto  cui  manchino pochi giorni al compimento degli ottanta anni
di  eta'  e  un  altro  soggetto che tale eta' abbia appena compiuto;
poiche'  nessun  significato particolare e' ricollegabile alla soglia
degli  ottanta  anni,  che  pare  determinata dal legislatore in modo
arbitrario,  senza  alcun  riferimento  a  situazioni  giuridicamente
rilevanti  (come avviene invece, ad esempio, per il superamento della
soglia  dei  diciotto  anni, che determina il passaggio alla maggiore
eta);  poiche',  inoltre, nell'ambito di un procedimento, puo' essere
del  tutto  casuale  che  il certificato del casellario sia acquisito
prima  o  dopo  il  curioso  e  arbitrario spartiacque previsto dalla
disposizione   qui   criticata,  si  ritiene  che  la  disparita'  di
trattamento  non  sia  ragionevole  e  che  quindi  la  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 5,  d.P.R.  n. 313/2002  in  rapporto al
principio   di   uguaglianza   sancito  dall'art.  3  Cost.  non  sia
manifestamente infondata.
    Peraltro,  si  deve osservare che l'eliminazione delle iscrizioni
per  gli ultraottantenni poteva trovare qualche spiegazione quando la
speranza media di vita della popolazione italiana era assai inferiore
agli  ottanta  anni  e  l'organizzazione  del  casellario giudiziale,
basata  sulla  gestione  di  una gran mole di documenti cartacei, era
assai  complessa. L'eliminazione delle iscrizioni relative a soggetti
che,  in gran parte, potevano presumersi ormai defunti, corrispondeva
a   comprensibili   esigenze   di   alleggerimento   delle  attivita'
amministrative di gestione del casellario.
    Oggi  invece  si assiste al fenomeno del progressivo innalzamento
dell'eta'  media  della  popolazione e il raggiungimento della soglia
degli  ottanta anni non e' riservato a un numero minimo di persone; a
cio'  fa  riscontro un ruolo attivo di molti soggetti ultraottantenni
nella  vita  economica e sociale, addirittura nelle piu' elevate sedi
istituzionali. Inoltre il casellario giudiziale puo' contare oggi sul
fondamentale  supporto  dei  sistemi  informatici che ne rendono piu'
agevole l'organizzazione e la gestione. Possono percio' ritenersi del
tutto  cessate  le  motivazioni  indussero  il legislatore del 1930 a
prescrivere    l'eliminazione    delle   iscrizioni   relative   agli
ultraottantenni  con  l'art.  605  del  vecchio  codice  di procedura
penale, disposizione poi ripresa, evidentemente senza una riflessione
sulla  permanenza delle esigenze a suo tempo prese in considerazione,
dall'art.  687  del  nuovo  codice  di rito e poi dal legislatore del
d.P.R.  n. 313/2002  che  ha  aggiornato  le  disposizioni in tema di
casellario giudiziale.
    4.  -  La  questione  di  costituzionalita' appena prospettata e'
senz'altro rilevante nel procedimento.
    Ribadito che, essendo stata formalizzata dalle parti la richiesta
di   patteggiamento,   al  giudice  e'  inibita  qualsiasi  attivita'
istruttoria funzionale a rimediare al difetto di conoscenza derivante
dalla   eliminazione   dal   casellario  giudiziale  delle  eventuali
iscrizioni  relative all'imputato, va premesso che l'esame degli atti
consente  di escludere l'applicabilita' dell'art. 129 c.p.p. e impone
di  verificare  la  accoglibilita' della richiesta di applicazione di
pena  sulla  scorta  dei  parametri stabiliti dall'art. 444, comma 2,
c.p.p.
    Al  riguardo, si deve osservare che l'impossibilita' di conoscere
dal  certificato del casellario giudiziale se siano stati pronunciati
a carico di Giovanni Atzeni provvedimenti del tipo di quelli indicati
nell'art. 3,  d.P.R.  14 novembre  2002,  n. 313,  preclude  a questo
giudice  di compiere in modo rigoroso le valutazioni, obbligatorie ai
sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., concernenti:
        la  comparazione  dell'attenuante  indicata dalle parti (art.
609-bis,  comma  3  c.p.)  con  l'aggravante  in  contestazione (art.
609-ter,  comma  1  n. 1,  c.p.).  Infatti,  mentre il giudizio sulla
corretta  applicazione  dell'attenuante  puo' essere effettuato sulla
scorta  degli  elementi  di  fatto desumibili dagli atti, soltanto un
certificato   del   casellario   giudiziale   che   non  riporti  una
incensuratezza esclusivamente apparente - in assenza, fra l'altro, di
qualsiasi  informazione,  nel  fascicolo,  circa  la storia personale
dell'imputato  ed  eventuali  condanne penali da lui riportate - puo'
permettere  di  verificare  l'effettiva  immunita'  dell'imputato  da
precedenti  condanne  ovvero l'eventuale pronuncia nei suoi confronti
di provvedimenti che possono incidere sulla valutazione di prevalenza
dell'attenuante.   Tale   verifica   appare  essenziale  poiche'  gli
eventuali   trascorsi  penali  dell'imputato  potrebbero  indurre  il
giudice  a ritenere corretta ovvero non corretta la prospettazione di
prevalenza dell'attenuante speciale: appare obiettivamente rilevante,
per  esempio, accertare se Atzeni abbia riportato, e in quale momento
della   sua   lunga  vita,  condanne,  o  anche  proscioglimenti  per
infermita'  di  mente,  in  relazione  a reati della stessa indole di
quello per cui si procede o a reati contro la persona;
        la  congruita'  della pena richiesta. Si tratta di situazione
analoga  a  quella appena esaminata. E' evidente che l'impossibilita'
di  conoscere  la storia effettiva dell'imputato con riferimento alla
eventuale pronuncia di provvedimenti riconducibili all'art. 3, d.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, impedisce al giudice di valutare un aspetto
fondamentale  nell'ottica  dell'art.  133  c.p. Infatti, il parametro
della  storia  personale antecedente al reato assume un notevole peso
specifico  nel  giudizio sulla capacita' a delinquere dell'imputato e
la circostanza che egli abbia o meno riportato condanne penali ha una
diretta  incidenza  sulla  formulazione di tale giudizio. L'immunita'
effettiva  da  precedenti  penali  puo'  essere un elemento di grande
importanza  in  caso di persona di eta' avanzata, perche' sintomatica
di  una  lunga  esistenza condotta nel rispetto della legge penale, e
potrebbe  addirittura  legittimare  un  giudizio  di incongruita' per
eccesso  della  pena  richiesta.  Al  contrario, la molteplicita', la
specificita'  o  la  data  recente dei precedenti penali potrebbe far
ritenere incongrua per difetto pena concordata dalle parti;
        la  concedibilita' della sospensione condizionale della pena.
In    questo    caso,    l'incensuratezza   apparente   dell'imputato
ultraottantenne  puo'  condurre  a  esiti  che si pongono in radicale
conflitto   con   la   volonta'   del  legislatore.  In  forza  della
eliminazione  delle  iscrizioni nel casellario giudiziale si potrebbe
infatti  accordare  il beneficio dell'art. 163 c.p. a un soggetto che
non potrebbe goderne (per esempio, per averne gia' goduto due volte o
per  avere  riportato  una  condanna  alla pena della reclusione che,
cumulata  alla  pena  oggi richiesta, superi il limite dell'art. 163,
comma  3, c.p.) e, correlativamente, si pronuncerebbe una sentenza di
patteggiamento in violazione dell'art. 444, comma 3, secondo periodo,
c.p.p.  E'  percio'  indiscutibile,  ad  avviso  di  questo  giudice,
l'ostacolo   non   superabile   alla  decisione  sulla  richiesta  di
applicazione della pena imposto dalla obbligatoria eliminazione delle
iscrizioni  nel  casellario giudiziale al compimento dell'ottantesimo
anno di eta'.
    E'  appena il caso di osservare che, qualora l'imputato non fosse
ultraottantenne  o fosse stato acquisito agli atti un certificato del
casellario  di  epoca precedente al compimento degli ottanta anni, le
preclusioni  di  cui  si e' discusso non sussisterebbero e il giudice
potrebbe     operare     le     valutazioni     sulla    comparazione
attenuante-aggravante,   sulla   congruita'   della   pena   e  sulla
concedibilita'  della  sospensione condizionale della pena sulla base
di   un   certificato   del   casellario   rispondente,  con  elevata
probabilita',  alla effettiva storia personale di Giovanni Atzeni. Si
tratta,   come   si  e'  gia'  sottolineato,  di  una  disparita'  di
trattamento  priva di giustificazione razionale e dunque in conflitto
col principio costituzionale di uguaglianza.
    5.  -  Precisati  i  termini della questione di costituzionalita'
sollevata  d'ufficio  e  la  sua  rilevanza  per  la  decisione sulla
richiesta  di  applicazione  di  pena  presentata  dalle  parti, pare
opportuno  accennare a tre ulteriori profili peculiari che, ad avviso
di  questo giudice, fanno risaltare ancora di piu' l'irragionevolezza
della  disparita' di trattamento tra soggetti infra e ultraottantenni
determinata dall'art. 5, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
    La  disposizione  criticata  impedisce  al  pubblico ministero di
contestare  e  al  giudice di accertare, nei procedimenti a carico di
imputati   ultraottantenni,   la   sussistenza  dei  presupposti  per
l'applicazione  della  recidiva  (nelle  sue  varie  forme),  per  le
dichiarazioni  di  abitualita'  e  professionalita'  nel  reato e per
l'inammissibilita' dell'oblazione discrezionale derivante da recidiva
reiterata o da una delle dichiarazioni predette. E' bene sottolineare
che  la  legge penale sostanziale non ha previsto in proposito alcuna
condizione  di  favore  per  i  soggetti  di eta' avanzata, come pure
sarebbe  stato possibile e come, invece, il legislatore ha fatto, per
esempio,  per  la  sospensione condizionale della pena, stabilendo un
limite  piu' ampio (due anni e sei mesi contro il limite ordinario di
due  anni) per gli infraventunenni e per gli ultrasettantenni. Appare
dunque  irragionevole che l'art. 5 citato introduca surrettiziamente,
ad  esclusivo  e  inspiegabile  vantaggio  degli  ultraottantenni, un
ostacolo   formidabile   all'applicazione   di   norme   penali   che
interessano,  in  modo  indiscriminato,  la  generalita' dei soggetti
imputabili,  compresi  i  minorenni,  ai  quali invece il legislatore
penale riserva trattamenti sanzionatori piu' favorevoli.
    Si  e'  gia'  parlato  degli effetti paradossali e clamorosamente
contrari   alla   volonta'   del   legislatore  che,  a  causa  della
prescrizione   contenuta  nell'art. 5,  d.P.R.  n. 313/2002,  possono
concretarsi    nei   procedimenti   a   carico   di   ultraottantenni
relativamente  alla sospensione condizionale della pena: applicazione
del beneficio in violazione del limite di pena previsto dall'art. 163
c.p.  o  delle  cause ostative previste dall'art. 164, comma 2, c.p.;
pronuncia  della  sentenza  di  applicazione  di pena anche quando la
richiesta,    subordinata    alla   concessione   della   sospensione
condizionale,    avrebbe   invece   dovuto   essere   rigettata   per
l'impossibilita' di concedere il beneficio.
    Proprio  a  causa  di un ulteriore effetto distorsivo determinato
dall'applicazione dell'art. 5, d.P.R. n. 313/2002 nei confronti degli
ultraottantenni,  pare poi difficilmente praticabile, pur a fronte di
una  concessione  indebita avvenuta in presenza di cause ostative, la
revoca contemplata dall'art. 168, comma 3, c.p. Infatti, davanti a un
certificato   del  casellario  giudiziale  attestante  un'assenza  di
iscrizioni  non  corrispondente  alle  condanne  in realta' riportate
dall'interessato,  il  pubblico  ministero  non  e' messo in grado di
richiedere e il giudice, anche d'ufficio, non puo' disporre la revoca
delle  sospensioni  condizionali  concesse malgrado la sussistenza di
cause  ostative.  Si  puo'  aggiungere che nemmeno per la sospensione
condizionale  della  pena,  a  parte  il  piu'  ampio  limite di pena
previsto  per gli ultrasettantenni, e' stato stabilito un trattamento
piu'  favorevole per le persone che abbiano maturato gli ottanta anni
di  eta'  e che gli effetti vantaggiosi di cui si e' detto non paiono
fondati  su ragioni peculiari opportunamente valutate dal legislatore
penale  ma  derivano,  in  modo  surrettizio,  dalla scelta, priva di
ragionevolezza,  di  differenziare  gli  ultraottantenni da tutti gli
altri  soggetti imputabili di eta' inferiore agli ottanta anni quanto
al regime delle iscrizioni nel casellario giudiziale.
    Un'altra  situazione  di ingiustificato e irragionevole vantaggio
per i soggetti ultraottantenni deriva, a causa della disposizione qui
censurata,   quanto   alla  possibilita'  di  accesso  al  cosiddetto
«patteggiamento  allargato».  Il  comma  1-bis  dell'art.  444 c.p.p.
esclude  che possano ricorrere all'applicazione di una pena superiore
a  due  anni di reclusione e fino al limite di cinque anni, oltre che
gli  imputati  per  reati ritenuti particolarmente gravi, «coloro che
siano  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali e per
tendenza,  o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice
penale».   E'   evidente  che  l'eliminazione  delle  iscrizioni  dal
casellario  giudiziale  puo' consentire a ultraottantenni per i quali
ricorrano   tali   cause   ostative   di   far  valere  una  fittizia
incensuratezza  e  di  aggirare il divieto normativo accedendo cosi',
abusivamente  ma  con  la  complicita'  del  fallace  certificato del
casellario giudiziale, a un rito speciale che garantisce riduzioni di
pena  di  assoluto rilievo (fino a un terzo su una pena base che puo'
arrivare  a  ben  sette  anni  e  sei  mesi  di reclusione) per reati
comunque  di  notevole  gravita'  (si pensi al tentativo di omicidio,
alla  rapina  o  all'estorsione  aggravate o alla violenza sessuale).
Anche  in  questo  caso  non  si  comprende  quale ragione vi sia per
differenziare  un soggetto che abbia compiuto ottanta anni di eta' da
uno  che  tale eta' non abbia ancora raggiunto, soprattutto quando si
pensi  alla notevole entita' della differenza sul piano sanzionatorio
e  sul  piano degli ulteriori benefici derivanti dall'accesso al rito
speciale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  articoli 1,  legge  cost.  9 febbraio 1948, n. 1, 23,
legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale,   in   relazione   all'art. 3   Cost.,
dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in
cui  prescrive  che  le  iscrizioni  nel  casellario  giudiziale sono
eliminate «al compimento dell'ottantesimo anno di eta»;
    Sospende  il  procedimento  nei  confronti  dell'imputato  Atzeni
Giovanni  e  dispone  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata   al   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Visto   l'art. 159   c.p.,   dichiara   sospeso  il  corso  della
prescrizione del reato addebitato ad Atzeni Giovanni.
        Cagliari, addi' 6 aprile 2005.
                         Il giudice: Lavena
05C0674