N. 313 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 2005

Ordinanza  emessa  il  22  marzo  2005  dal  tribunale amministrativo
regionale  della  Sicilia  sui  ricorsi riuniti proposti da Cucinotta
Orazio  ed  altri  contro  Assessorato  regionale della sanita' della
Sicilia ed altri

Farmacia  - Regione Siciliana - Concorso riservato per soli titoli in
  favore dei farmacisti rurali delle isole minori per il conferimento
  di 7 sedi farmaceutiche vacanti ubicate in alcuni comuni dell'isola
  maggiore  della Regione Siciliana - Mancata previsione del concorso
  pubblico   per  titoli  ed  esami  -  Incidenza  sul  principio  di
  uguaglianza  e  di  buon  andamento  dell'azione  amministrativa  -
  Lesione  del  principio  di  tutela  della  salute - Violazione del
  principio di liberta' di iniziativa economica privata - Lesione dei
  principi stabiliti dalla normativa statale in materia.
- Legge  della  Regione  Siciliana 16  aprile  2003,  n. 4,  art. 32,
  commi 1, 2 e 3.
- Costituzione,  artt. 3,  32,  41,  97 e 117, commi primo e secondo;
  legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3,  art. 10;  Statuto
  Regione Siciliana, art. 17.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  riuniti:
n. 1456/2004 proposto da Cucinotta Orazio Antonio, Bonarrigo Pietro e
Pandolfo  Ignazio  Ettore,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati
Caterina  Giunta  e Maria Diliberto, presso il cui studio in Palermo,
via   Nunzio   Morello   n. 20,   sono   elettivamente   domiciliati;
n. 2843/2004,  proposto dagli Ordini dei Farmacisti delle Province di
Palermo,  Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa,
Ragusa e Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro
tempore,  rappresentati  e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi,
presso  il  cui  studio  in  Palermo,  via Nicolo' Tunisi n. 59, sono
elettivamente domiciliati; n. 4908/2004, proposto da D'Amore Serafina
e  Tedesco  Alfonso, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore
Raimondi,   come   sopra   elettivamente  domiciliati;  n. 5003/2004,
proposto  da  Arena  Pasquale,  Bruno  Rosario  Francesco,  Chimicata
Ambrogio  e  Meo  Pietro  Maria,  rappresentati e difesi dagli avv.ti
Quintino Lombardo e Francesco Cavallaro, ed elettivamente domiciliati
in  Palermo,  via  Principe  di  Villafranca  n. 91, presso lo studio
dell'avv.  Vittorio  Balestrazzi;  n. 5010/2004,  proposto  da Simone
Francesca,  rappresentata e difesa dall'avv. prof. Antonio Saitta, ed
elettivamente  domiciliata  in Palermo, via Villaermosa n. 18, presso
lo  studio  deIl'avv.  Andrea Piazza; n. 5026 2004, proposto da Sacco
Natale,  Vinci  Alberto,  Pampallona  Antonio  e Fuschino Gianfranco,
rappresentati e difesi dall'avv. prof. Salvatore Raimondi, come sopra
elettivamente domiciliati;
    Contro   l'Assessorato   regionale   della  sanita',  in  persona
dell'Assessore  pro  tempore,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale   dello   Stato  di  Palermo,  domiciliataria  ex  lege,
(limitatamente  ai  ricc. nn. 1456/2004 e 5010/2004) il dirigente pro
tempore   del  Dipartimento  regionale  fondo  sanitario,  assistenza
sanitaria  ed  ospedaliera  ed  igiene  pubblica, non costituitosi in
giudizio, e nei confronti:
        (quanto al ric. n. 1456/2004):
          degli intervenienti Ordini dei farmacisti delle Province di
Palermo,  Agrigento,  Catania  e  Ragusa,  in  persona dei rispettivi
rappresentanti  legali  pro  tempore,  nonche' di Sacco Natale, Vinci
Alberto,   Pampallona  Antonio  e  Fuschino  Gianfranco,  come  sopra
rappresentati,  difesi e domiciliati; Ferro Stefania, rappresentata e
difesa  dagli  avv.ti Natale Bonfiglio e Paolo Starvaggi, domiciliata
presso  la  segreteria  del  Tribunale  amministrativo  regionale via
Butera n. 6;
        (quanto ai ric. nn. 2843/2004 e 4908/2004):
          di  Meccio  Giuseppe  e  Satta Carmela, non costituitisi in
giudizio;
          Simone   Francesca,  come  sopra  rappresentata,  difesa  e
domiciliata;
          Salerno  Angelo  e  Oddo  Filippo,  rappresentati  e difesi
dall'avv.  Settimo  Biondi,  ed elettivamente domiciliati in Palermo,
corso  Finocchiaro  Aprile  n. 45, presso lo studio dell'avv. Giorgia
Lenzi;
          Cucinotta  Orazio  Antonio,  Bonarrigo  Pietro  e  Pandolfo
Ignazio  Ettore,  rappresentati  e  difesi  dall'avv. prof.  Giovanni
Pitruzzella e dall'avv. Caterina Giunta, ed elettivamente domiciliati
presso  lo  studio  di  quest'ultima,  in Palermo, via Nunzio Morello
n. 20;
          la  Federazione  degli  Ordini  dei farmacisti italiani, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
(limitatamente  al  ric. n. 2843/2004) dagli avv.ti Francesca Reina e
Bruno  Riccardo  Nicoloso,  ed  elettivamente domiciliato in Palermo,
presso lo studio del primo, via Nicolo' Tunisi n. 59;
        (quanto al ric. n. 5003/2004):
          degli  Ordini  dei  farmacisti  delle  Province di Palermo,
Agrigento,  Trapani, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa, Ragusa e
Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
non costituitisi in giudizio;
          di   Meccio  Giuseppe,  Simone  Francesca,  Satta  Carmela,
Salerno Angelo, Oddo Filippo, non costituitisi in giudizio;
          di  Cucinotta  Orazio  Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo
Ignazio Ettore, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
        (quanto al ric. n. 5026/2004):
          di  Meccio  Giuseppe,  Satta  Carmela, Salerno Angelo, Oddo
Filippo, non costituitisi in giudici;
          Simone   Francesca,  come  sopra  rappresentata,  difesa  e
domiciliata;
          di  Cucinotta  Orazio  Antonio, Bonarrigo Pietro e Pandolfo
Ignazio  Ettore,  come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, per
l'annullamento (previa sospensione);
        (quanto al ric. n. 1456/2004)'
          del   decreto   del  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale  fondo  sanitario,  assistenza  sanitaria ed ospedaliera ed
igiene  pubblica  n. 2786  del  12  febbraio  2004,  con cui e' stato
indetto un concorso riservato per titoli per il conferimento di sette
sedi farmaceutiche in alcuni comuni della Regione, nella parte in cui
vengono  esclusi dal concorso medesimo cinquantaquattro sedi vacanti,
per le quali erano state avviate le procedure concorsuali;
          di  tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali
ed in particolare del bando di concorso per il conferimento delle tre
sedi di Messina, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 27 giugno 2003;
          ove  occorra,  dei decreti di costituzione e ricostituzione
delle    commissioni    giudicatrici    di    concorso,    pubblicati
successivamente alla data del 16 aprile 2003;
        (quanto ai ric. nn. 2843/2004 e 5003/2004):
          del  decreto  dirigenziale  di  cui sopra, con cui e' stato
indetto il concorso riservato;
        (quanto ai ricc. nn. 4908/2004, 5003/2004 e 5026/2004):
          del  decreto  dirigenziale  26  luglio  2004,  con  cui,  a
modifica  dell'art. 2  del  precedente  decreto del 12 febbraio 2004,
alle  quattordici sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali
delle  isole  minori  sono state aggiunte altre cinquantaquattro sedi
nei cui confronti erano stati indetti i relativi concorsi;
        (quanto al ric. n. 5010/2004):
          del  medesimo  decreto  dirigenziale  26 luglio 2004, nella
parte  in  cui non e' stata prevista la riapertura dei termini per la
presentazione   di   nuove  domande  di  partecipazione  al  concorso
riservato,  essendo stato ampliato il numero delle sedi farmaceutiche
conferibili.
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
    Visti  gli  atti di intervento ad opponendum ed i motivi aggiunti
proposti;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti delle cause;
    Relatore il Consigliere Filippo Giamportone;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  dell'8  febbraio 2005 i difensori
delle parti, come da verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

                              F a t t o

    Con ricorso n. 1456/2004, notificato il 2 marzo 2004 e depositato
il  6  successivo,  il  dott. Cucinotta Orazio Antonio e consorti, in
epigrafe  elencati,  quali  titolari  di  sedi  farmaceutiche  rurali
sussidiate   nelle   isole   minori,   hanno   impugnato  il  decreto
dirigenziale  specificato  nella  stessa  epigrafe,  con cui e' stato
indetto un concorso riservato per titoli per il conferimento di sette
sedi  farmaceutiche  in  alcuni comuni della Regione siciliana, nella
parte  in  cui vengono esclusi dal concorso medesimo cinquantaquattro
sedi  vacanti, per le quali erano state avviate soltanto le procedure
concorsuali.
    Il ricorso e' stato affidato alle seguenti censure:
        1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della l.r. 16
aprile  2003,  n. 4.  Eccesso  di  potere  per  sviamento, errore nei
presupposti, travisamento dei fatti e palese ingiustizia.
    Alla   data  di  pubblicazione  della  legge  calendata  le  sedi
farmaceutiche  vacanti  nella  Regione  erano  sessantotto,  comprese
quelle per le quali erano stati banditi i concorsi;
        2)  Violazione  e  falsa  applicazione  della l.r. n. 4/2003.
Eccesso   di   potere   per   erroneita',   contraddittorieta'  della
motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti.
    La  stessa  Amministrazione  riconosce  che  le sedi vacanti sono
sessantotto,  avendo  calcolato su tale numero la percentuale del 10%
per  determinare  il  numero  di  sedi  da  riservare  ai titolari di
farmacie rurali, quantificato appunto in numero di sette;
        3)  Erroneita'  della  motivazione in relazione all'interesse
pubblico   alla   conservazione   delle   procedure   concorsuali  ed
all'affidamento dei terzi.
    Non     appare    comprensibile    quale    interesse    pubblico
l'Amministrazione  intenderebbe  perseguire,  dal  momento che non e'
tutelabile   la  posizione  dei  partecipanti  ad  un  concorso.  Con
successivo  ricorso  n. 2843/2004,  notificato  il  4 maggio  2004  e
depositato  il  7  successivo,  gli Ordini dei farmacisti di tutte le
Province  siciliane  hanno  impugnato,  in senso opposto, il medesimo
decreto dirigenziale per il seguente motivo:
        1)  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e
3,  della  l.r.  n. 4/2003 per violazione dell'art. 117 dello Statuto
siciliano,  degli  artt. 117,  comini  1  e 2, 3, 97, 41 e 32 Cost. e
dell'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001.
    La  norma regionale violerebbe, oltre allo Statuto siciliano, non
solo i principi generali e fondamentali posti dalla normativa statale
e  comunitaria,  ma  anche i principi di eguaglianza, ragionevolezza,
buon andamento del pubblico servizio di farmacia.
    Nell'ambito  del  medesimo  ricorso,  con altro atto, ritualmente
notificato  e  depositato,  i  ricorrenti Ordini dei farmacisti hanno
impugnato  il  successivo decreto dirigenziale del 26 luglio 2004 con
cui,  a  modifica  dell'art. 2 del precedente decreto del 12 febbraio
2004,  alle  quattordici sedi indicate come conferibili ai farmacisti
rurali  delle isole minori sono state aggiunte altre cinquantaquattro
sedi  nei  confronti  delle  quali  erano  stati  indetti  i relativi
concorsi, deducendo i seguenti motivi:
        1) Eccesso di potere per errore nei presupposti.
    L'ordinanza cautelare emessa da questa sezione non comportava per
l'Amministrazione   di  inserire  nel  concorso  riservato  anche  le
cinquantaquattro  sedi  farmaceutiche  per le quali erano in corso di
svolgimento i relativi concorsi;
        2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della l.r. 16
aprile 2003, n. 4.
    Tra le sedi vacanti non possono ritenersi ricomprese anche quelle
per le quali erano stati banditi i concorsi pubblici;
        3)  Eccesso  di  potere  per illogicita' manifesta, manifesta
ingiustizia   ed   errore   nei   presupposti.   Violazione   e falsa
applicazione dell'art. 32 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4.
    Con  il  provvedimento impugnato si consente ai farmacisti rurali
delle  isole  minori  non  solo  di  stabilirsi facilmente nell'isola
maggiore  (con  concorso  riservato), ma di scegliere tra sessantotto
sedi  quella  maggiormente  che li soddisfa, scavalcando cosi' i piu'
titolati dei farmacisti;
        4)    riproposizione    della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 3, della l.r. n. 4/2003 con
riferimento  all'art. 17  dello  Statuto  siciliano,  agli artt. 117,
commi  1  e  2,  3, 97, 41 e 32 Cost. e all'art. 10 della legge Cost.
n. 3/2001.
    Con  altro  ricorso n. 4908/2004, notificato il 4 novembre 2004 e
depositato  l'8  successivo, la dott.ssa D'Amore Serafina e consorti,
quali  partecipanti ai concorsi gia' banditi per la copertura di sedi
farmaceutiche vacanti nell'isola maggiore, hanno impugnato il decreto
dirigenziale  26  luglio  2004,  con  cui, a modifica dell'art. 2 del
precedente  decreto  del  12  febbraio  2004,  alle  quattordici sedi
indicate  come  conferibili  ai  farmacisti rurali delle isole minori
sono  state  aggiunte  altre  cinquantaquattro sedi nei cui confronti
erano stati indetti i relativi concorsi.
    A   supporto  della  ritenuta  illegittimita'  del  provvedimento
impugnato  sono  state  dedotte le medesime censure prospettate con i
motivi  aggiunti di cui al precedente al ric. n. 2843/2004. Con altro
ricorso  ancora  n. 5003/2004,  notificato  il  12  novembre  2004  e
depositato  il  17  successivo,  il  dott. Arena Pasquale e consorti,
quali   titolari   di  farmacie  (anche  rurali)  ubicate  nell'isola
maggiore,  hanno  impugnato  i due decreti dirigenziali, deducendo le
seguenti censure:
        1) Violazione dell'art. 32 della l.r. n. 4/2003, dell'art. 10
della  legge n. 475/1968 e dell'art. 4 della legge n. 362/1991. Oltre
al  rilievo  che la quota del 10% delle sedi, riservata ai farmacisti
delle   isole   minori,   va   calcolata   sulle   quattordici   sedi
effettivamente  disponibili  e non su sessantotto, ancorche' prive di
titolari,  non  e'  stato  tenuto  conto  delle  sedi  da  offrire in
prelazione  ai  comuni  e  di  quelle  gia'  interessate dai bandi di
concorso;  2)  e  3) si prospettano analoghe censure a quelle dedotte
sub 1) e 4) del precedente ricorso n. 2843/2004;
    4) Violazione dell'art. 32 della l.r. n. 4/2004.
    La  determinazione  della quota di riserva del 10%, qualunque sia
il   numero   di  sedi  disponibili  per  l'assegnazione  diretta  ai
farmacisti  delle  isole  minori,  va  operata  per difetto e non per
eccesso.   Con  ulteriore  ricorso  n. 5010/2004,  notificato  il  10
novembre  2004  e  depositato  il  17  successivo, la dott.ssa Simone
Francesca, quale titolare di farmacia rurale nell'isola di Stromboli,
ha  parimenti impugnato il decreto dirigenziale 26 luglio 2004, nella
parte  in  cui non e' stata prevista la riapertura dei termini per la
presentazione   di   nuove  domande  di  partecipazione  al  concorso
riservato,  essendo stato ampliato il numero delle sedi farmaceutiche
conferibili.
    Il ricorso e' stato supportato dalle seguenti censure:
        1)  Violazione  e  falsa  applicazione degli artt. 3, 51 e 97
Cost.
    Eccesso  di  potere per illogicita', disparita' di trattamento ed
ingiustizia manifesta.
    Essendo  stato  modificato  un  elemento  essenziale del bando di
concorso   riservato  (elevazione  notevole  del  numero  delle  sedi
farmaceutiche  disponibili  tra  le  quali  esercitare la facolta' di
scelta  ai  fini dell'assegnazione), l'Amministrazione avrebbe dovuto
riaprire   i   termini   per   la   presentazione  delle  domande  di
partecipazione;
        2)  Violazione  e  falsa  applicazione degli artt. 3, 51 e 97
Cost.,  nonche'  eccesso  di  potere  per  illogicita', disparita' di
trattamento ed ingiustizia manifesta, sotto altro profilo.
    Il  provvedimento  impugnato determina un illegittimo e smisurato
vantaggio  in  favore  di coloro che avevano presentato la domanda di
partecipazione  al  concorso riservato, limitato originariamente a 14
sedi.
    Infine,  con ricorso n. 5026/2004, notificato il 15 novembre 2004
e  depositato  il  18  successivo,  il dott. Sacco Natale e consorti,
anch'essi nella veste di partecipanti ai concorsi gia' banditi per la
copertura  di  sedi  farmaceutiche  vacanti,  hanno pure impugnato il
decreto   assessoriale   26   luglio  2004,  per  gli  stessi  motivi
prospettati  sia  con  i motivi aggiunti al ric. n. 2843/2004 sia con
quelli dedotti con il ricorso n. 4989/2004.
    In   conclusione,  tutti  i  ricorrenti,  benche'  sotto  aspetti
diversi,   hanno  chiesto,  previa  sospensione,  l'annullamento  dei
provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
    Per  resistere  alle impugnative di cui sopra si e' costituita in
giudizio,   per   l'Assessorato   regionale   intimato,  l'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato  di  Palermo,  la  quale,  con memoria nei
termini, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
    Nei  vari  ricorsi  si  sono  parimenti  costituite  talune parti
intimate,    eccependone    preliminarmente    l'inammissibilita'   e
l'irricevibilita'  e chiedendone comunque il rigetto, con vittoria di
spese.
    Nel  ricorso  n. 1456/2004  sono intervenuti ad opponendum alcuni
Ordini  dei  farmacisti  di  Province  siciliane  e la dott.ssa Ferro
Stefania,  quale  candidata al concorso per il conferimento delle tre
sedi vacanti della Provincia di Messina.
    Alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2004 la domanda incidentale
di  sospensione  dell'efficacia  dei  provvedimenti  impugnati con il
ricorso n. 1456/2004 e' stata accolta e confermata in sede di appello
dal C.G.A. con ordinanza n. 572 del 21 giugno 2004.
    Viceversa,  con  ordinanza  n. 1509 del 29 giugno 2004 la domanda
cautelare  proposta  nell'ambito  del  ricorso  n. 2843/2004 e' stata
respinta.
    In  relazione  agli  altri ricorsi l'esame delle relative istanze
cautelari  e'  stato rinviato alla trattazione nel merito dei ricorsi
medesimi.
    In prossimita' dell'udienza pubblica le parti, con memorie, hanno
ulteriormente   insistito   nelle   proprie   difese,   eccezioni   e
conclusioni.
    Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2005 i ricorsi, previamente
discussi dai difensori delle parti, sono stati posti in decisione.

                            D i r i t t o

    Va  premesso  che  con i sei ricorsi in epigrafe indicati vengono
impugnati, da parte di soggetti diversi e per interessi contrapposti,
il  decreto  dirigenziale  del  12  febbraio  2004,  con cui e' stato
indetto  un  concorso  riservato  per titoli in favore dei farmacisti
rurali   delle  isole  minori  per  il  conferimento  di  sette  sedi
farmaceutiche  vacanti  ubicate  in alcuni comuni dell'isola maggiore
della  Regione  siciliana, nonche' il successivo decreto dirigenziale
del  26  luglio  2004, con cui, a modifica dell'art. 2 del precedente
decreto,  alle 14 sedi indicate come conferibili ai farmacisti rurali
delle  isole  minori  sono state aggiunte altre 54 sedi nei confronti
delle quali erano stati indetti i relativi concorsi.
    In  ordine  ai  ricorsi  di  cui  sopra  le  parti  resistenti ed
intervenienti  hanno  sollevato  eccezioni di inammissibilita' (sotto
vari  profili)  e  di  irricevibilita'  degli  stessi, che sono state
esaminate e disattese con sentenza parziale, con cui previamente sono
stati  riuniti  tutti i ricorsi, adottata in pari data della presente
ordinanza.
    Cio'   premesso,   va   rilevato  che  i  due  decreti  impugnati
costituiscono  attuazione  delle disposizioni dettate dal legislatore
regionale con l'art. 32 della legge 16 aprile 2003, n. 4.
    Di  conseguenza, la sostanza delle censure dedotte con i predetti
ricorsi  finisce  cosi'  con l'intrecciarsi e con il risolversi nella
questione   di  legittimita'  costituzionale  della  norma  regionale
menzionata,  la  quale appunto prevede, in deroga alle norme vigenti,
il  conferimento,  a  mezzo di concorso riservato, del 10% delle sedi
farmaceutiche  vacanti  o di nuova istituzione in favore dei titolari
di  farmacia  rurale  sussidiata  nelle isole minori con almeno dieci
anni di anzianita' di servizio.
    Infatti,  l'accoglimento  o  il rigetto dei ricorsi proposti sono
condizionati  -  rispettivamente  -  dall'applicazione  o  meno della
predetta  norma  regionale  della cui conformita' a determinate norme
costituzionali il Collegio dubita.
    Ne',   poi,  la  proposizione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  puo'  ritenersi  preclusa  dalla  circostanza  che in
ordine  ad  un  solo ricorso (n. 1456/2004) e' stata accordata, nelle
more  della  sua definizione nel merito, la sospensione cautelare dei
provvedimenti  con  lo  stesso  impugnati,  atteso  che  la  relativa
impugnativa  ha  riguardo  non  tanto  alla  previsione  del concorso
riservato   quanto   alla   quantificazione  del  numero  delle  sedi
farmaceutiche nell'ambito delle quali operare la scelta.
    Sotto  altro  aspetto,  va  peraltro  evidenziato  che l'indicata
vicenda  processuale  si  e'  verificata  solo in uno dei sei giudizi
proposti e che pertanto la questione si pone comunque in relazione ai
restanti   cinque   giudizi,  non  rilevando  all'uopo  la  pronuncia
cautelare  di  rigetto  emessa  sul  ricorso  n. 2843/2004, in quanto
esclusivamente motivata sulla insussistenza dell'allegato pregiudizio
grave ed irreparabile.
    Venendo  all'esame  dei menzionati dubbi, sollevati dalle parti e
limitatamente  al ric. n. 5010/2004 d'ufficio, essi si prospettano in
relazione alle norme costituzionali appresso indicate.
    Con riferimento all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana
(al  quale  e' stato attribuito carattere di legge costituzionale con
la  legge  Cost.  26  febbraio  1948,  n. 2),  in quanto violerebbe i
principi e gli interessi generali ai quali si informa la legislazione
dello  Stato in materia di igiene e sanita', alla quale va ricondotta
la disciplina delle farmacie aperte al pubblico.
    Ed    invero,    per    pacifica   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale,   in   materia   di   potesta'  legislativa  di  tipo
concorrente,  come  nella fattispecie, la legge regionale e' tenuta a
rispettare  i  principi  generali  della  legge  statale (Corte cost.
n. 484 del 1991).
    Ora,  la  disciplina statale, posta con la legge 8 novembre 1991,
n. 362  e  con  il  relativo  regolamento di cui al d.P.C.m. 30 marzo
1994,  n. 298,  nonche'  dal  d.m.  16  agosto  1994,  prevede che il
conferimento delle sedi farmaceutiche deve avvenire mediante concorso
pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi tutti gli
iscritti  all'albo  professionale  dei  farmacisti,  e  con criteri e
modalita' uniformi per tutto il territorio nazionale.
    Ed in proposito la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare
che   tale  previsione  risponde  alla  esigenza  di  una  disciplina
necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse
nazionale,  al cui rispetto sono pienamente tenute anche «le Province
autonome» (Corte cost. n. 352 del 1992).
    Discende,  pertanto,  che  la previsione legislativa regionale di
cui  al  citato  art. 32,  concernente il concorso riservato per soli
titoli,  in  favore  esclusivamente  dei  farmacisti  titolari  delle
farmacie  rurali  sussidiate delle isole minori della Sicilia, sembra
porsi  in contrasto con i principi vigenti, come sopra evidenziati, a
cui si informa la disciplina statale.
    La  menzionata disposizione regionale pare contrastante anche con
i  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario, con riguardo allo
stesso art. 17 dello statuto e all'art. 117, comma 1, Cost., il quale
prevede  che  la potesta' legislativa delle Regioni va esercitata nel
rispetto  dei  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
    In proposito, va rilevato che, ancorche' lo statuto siciliano non
menzioni espressamente il rispetto degli obblighi internazionali, nel
cui   ambito   possono   ricondursi   anche   i   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario, tra i limiti della potesta' legislativa
regionale,  non  vi  e'  dubbio  che  soltanto  lo  Stato e' soggetto
internazionale  e che ad esso vengono imputati giuridicamente in tale
ordinamento gli atti normativi posti in essere dalle Regioni, per cui
non puo' dubitarsi della illegittimita' degli atti da queste compiuti
senza  l'osservanza  delle  regole  prescritte (Corte cost. n. 49 del
1963).
    Ed  al  riguardo  osserva  il Collegio che il Trattato istitutivo
della  Comunita'  europea  garantisce  la  libera  circolazione delle
persone,  dei  servizi  e dei capitali (parte terza, titolo III), nel
cui   ambito   viene   in  particolare  riconosciuto  il  diritto  di
stabilimento  (capo  2)  e la libera prestazione dei servizi (capo 3,
art. 49  e  ss.)  tra i quali sono comprese le attivita' delle libere
professioni (art. 50).
    Va  osservato ancora che con d.lgs 8 agosto 1991, n. 258, con cui
e'  stata  recepita  la  direttiva del Consiglio n. 85/433/CEE del 16
settembre  1985,  sono  stati  riconosciuti,  tra l'altro, gli stessi
diritti,  che  insistono in capo ai farmacisti italiani, ai cittadini
appartenenti   ai  vari  Paesi  comunitari  iscritti  all'ordine  dei
farmacisti.  In via consequenziale, poi, la legge n. 362/1991 prevede
l'ammissione ai concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche
anche dei cittadini comunitari di cui sopra.
    La  norma  regionale  appare,  quindi,  limitativa del diritto di
stabilimento  e  di  libera  prestazione  della  professione, essendo
esclusivamente   diretta  ai  farmacisti  delle  isole  minori  della
Sicilia. La disposizione regionale sembra porsi pure in contrasto con
l'art. 117, comma 2, Cost. in relazione all'art. 10 della legge Cost.
n. 3 del 2001.
    Dispone,  infatti,  l'art. 10 citato che sino all'adeguamento dei
rispettivi  statuti le disposizioni della stessa legge costituzionale
si  applicano  anche  alle regioni a statuto speciale per le parti in
cui  prevedono  forme  di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.
    Ebbene, posto che le disciplina delle farmacie trova collocazione
nell'ambito   della  materia  relativa  alla  «tutela  della  salute»
(art. 117,  comma  terzo),  oggetto  di  legislazione concorrente, in
considerazione  che  l'ordinamento farmaceutico costituisce uno degli
strumenti  volti al conseguimento di tale obiettivo, va osservato che
in  detta  materia,  come per tutte le altre materie rientranti nella
medesima  categoria, le Regioni esercitano la potesta' legislativa in
osservanza  dei  principi  fondamentali  riservati  alla legislazione
statuale.
      Ed in proposito la Corte costituzionale con sentenza n. 282 del
2002  ha  avuto  modo  di  affermare  che i principi fondamentali che
limitano  la  liberta'  legislativa concorrente delle Regioni possono
trarsi,  in  mancanza  di  apposite leggi, dalla legislazione statale
gia' in vigore.
    Tale  orientamento  ha trovato successivamente conferma nell'art.
1, comma terzo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, laddove si dispone
che  «nelle  materie  appartenenti  alla legislazione concorrente, le
regioni  esercitano  la potesta' legislativa nell'ambito dei principi
fondamentali  espressamente  determinati  dallo  Stato o, in difetto,
quali desumibili dalle leggi statali vigenti».
    Pertanto,  la  norma regionale, che prevede il concorso riservato
per  soli  titoli,  si  appalesa  non conforme ai principi desumibili
dalle leggi statali vigenti, ove si tenga conto che il canale normale
previsto  per  il  conferimento  delle sedi farmaceutiche e' dato dal
concorso pubblico, per titoli ed esami, da espletarsi secondo criteri
e  modalita'  fissati  con  carattere  di  uniformita'  per  tutto il
territorio nazionale.
    Ne',  comunque, la deroga ai principi statuali anzidetti, operata
dalla  legge  regionale  censurata,  puo'  ritenersi  supportata  dal
principio  di ragionevolezza, tenuto conto della sussistenza di altre
analoghe  situazioni  di  disagio  (farmacie  rurali  site nell'isola
maggiore),  del  limitato  numero  dei  soggetti  beneficiari e della
possibilita'  di  partecipare  ai  concorsi  ordinari  da  parte  dei
destinatari della stessa norma regionale.
    Questa  appare  inoltre  in  contrasto  anche  con  i principi di
uguaglianza   e   di   buon   andamento  dell'azione  amministrativa,
rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost.
    Infatti, con riguardo al primo parametro, il sicuro conferimento,
a  mezzo  di  concorso  riservato per soli titoli, delle sedi vacanti
nell'ambito del territorio regionale ai farmacisti rurali delle isole
minori  viola  il  principio  di  uguaglianza  sia con riferimento ai
farmacisti titolari di sedi rurali non ubicate nelle isole minori sia
con  riferimento  a  tutti  i  farmacisti  comunque  titolari di sedi
disagiate.
    Con riguardo all'altro parametro costituzionale, non vi e' dubbio
che  il servizio farmaceutico trovi migliore realizzazione attraverso
selezione pubblica, per titoli ed esami, dei farmacisti cui conferire
le sedi farmaceutiche.
    Per  lo  stesso  motivo  sopra  evidenziato anche il diritto alla
salute,  previsto  dall'art. 32 Cost., risulta maggiormente tutelato.
Infine,  la  norma regionale sembra violare pure l'art. 41 Cost., che
sancisce  la  liberta' dell'iniziativa economica privata, dal momento
che  con  il concorso riservato viene impedito alla generalita' degli
iscritti  all'Albo  dei  farmacisti  il  perseguimento  del diritto a
conseguire una sede farmaceutica: viene cioe' impedito lo svolgimento
di  un'attivita'  in forma imprenditoriale, ancorche' assoggettata ad
un regime pubblicistico.
    Conclusivamente,  le questioni che precedono appaiono al Collegio
non  manifestamente  infondate  e  sicuramente rilevanti nei presenti
giudizi,  poiche'  dalla  loro  risoluzione  dipendono  gli esiti dei
relativi ricorsi proposti.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 32, commi 1, 2 e 3, della legge regionale
siciliana  16  aprile  2003, n. 4, per contrasto con: l'art. 17 dello
statuto  siciliano; gli artt. 3, 32, 41, 97, e 117, commi 1 e 2 della
Cost.;   dell'art. 10   della   legge   Cost.   n. 3/2001.   Dispone,
conseguentemente,  la  sospensione  dei presenti giudizi riuniti e la
trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale a cura della
segreteria della sezione.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
medesima  segreteria, alle parti in causa, al Presidente della Giunta
regionale  siciliana  nonche'  al Presidente dell'Assemblea regionale
siciliana.
    Cosi'  deciso  in  Palermo,  nella  Camera  di  consiglio  dell'8
febbraio 2005.
                        Il Presidente: Adamo
L'estensore: Giamportone
05C0675