N. 316 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2005

Ordinanza  emessa  il  17  marzo  2005  dal  tribunale amministrativo
regionale del Molise sul ricorso da D'Aimmo Eleonora contro Ministero
dell'istruzione della universita' e della ricerca ed altri

Istruzione  pubblica  -  Docenti precari degli istituti di istruzione
  secondaria  di II grado - Servizio prestato in «scuole di montagna»
  nell'anno scolastico 2003-2004 - Valutazione con punteggio doppio -
  Violazione dei principi dell'affidamento e di certezza del diritto,
  per   l'applicazione   retroattiva   della  normativa  censurata  -
  Incidenza  sui  principi  di  imparzialita'  e buon andamento della
  pubblica amministrazione.
- D.L.  7 aprile  2004,  n. 97,  convertito  in  legge 4 giugno 2004,
  n. 143, art. 1, comma 1, nonche' Punto B 3, lett. h), della Tabella
  allegata.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 429/2004 proposto
da  Eleonora  D'Aimmo,  rappresentata e difesa dagli avvocati Michele
Marone e Margherita Zezza, elettivamente domiciliata presso lo studio
della seconda, in Campobasso, corso Vittorio Emanuele, 23;
    Contro   Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, Ufficio scolastico regionale - Centro servizi amministrativi
della    Provincia    di    Campobasso),   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, elettivamente domiciliato
presso  i  suoi  uffici  in  Campobasso,  via  Garibaldi,  124  e nei
confronti  di  Margherita  Gatti,  rappresentata  e  difesa  dal'avv.
Domenico  De  Angelis, elettivamente domiciliata presso lo studio del
medesimo   in   Campobasso,   via   De  Attellis  11;  Maria  Biondi,
rappresentata   e   difesa  dall'avv.  Antonio  Guida,  elettivamente
domiciliata   presso  lo  studio  del  medesimo  in  Campobasso,  via
Matteotti 7, per l'annullamento:
        del  provvedimento  prot.  n. 8081C/7  del 24 agosto 2004 del
dirigente  centro servizi amministrativi di Campobasso con cui veniva
disposta  la rettifica della graduatoria permanente dei docenti della
scuola  secondaria,  classe di concorso A050, con riduzione (da 127 a
124)  del punteggio gia' attribuito alla ricorrente e con conseguente
retrocessione  di  posizione  (dal  3°  al  4°)  nonche' della stessa
graduatoria   provinciale  cosi'  come  modificata  con  il  suddetto
provvedimento;,  del  provvedimento prot. n. 8081C/7 del 14 settembre
2004  con  cui  il  medesimo  Dirigente  del  CSA  ha riconfermato il
punteggio attribuito con diversa motivazione.
    Visto  il  ricorso  con  i  relativi  allegati, nonche' l'atto di
costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione  resistente  e delle
controinteressate,  e  le  memorie  depositate dalle parti a sostegno
delle rispettive difese.
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi, alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, relatore Cons.
Alberto  Tramaglini,  i  difensori  delle  parti  come  da verbale di
udienza;
    Ritenuto quanto segue.

                              F a t t o

    La ricorrente espone di essere docente precaria negli istituti di
istruzione  secondaria  di  II  grado,  abilitata all'insegnamento di
materie  letterarie  e latino nei licei ed istituti magistrali per le
classi  di  concorso  A051,  A050  e  A043,  inserita  nelle relative
raduatorie provinciali permanenti definitive di cui alla legge n. 124
del 1999.
    Espone  ulteriormente che nella graduatoria del 2003, vale a dire
quella  immediatamente  precedente  alla  riformulazione  che ha dato
origine  al  giudizio,  occupava  il  secondo posto della classe AOSO
(materie  letterarie  negli  istituti  di istruzione secondaria di II
grado)  con  punti  142,  mentre  le controinteressate ricoprivano la
terza  e la nona posizione con 135 e 123 punti. Riferisce ancora che,
nel  rispetto delle preferenze espresse sulla base di tali posizioni,
le  stesse  furono destinate alle rispettive sedi dove hanno prestato
servizio per l'anno scolastico 2003-2004.
    Nell'agosto   2004,   il   Centro  servizi  amministrativi  della
Provincia   di   Campobasso   ha  proceduto  all'aggiornamento  delle
graduatorie  permanenti  finalizzate  all'utilizzo  dei  docenti  nel
successivo  anno scolastico 2004/2005. I punteggi relativi alle varie
categorie  di  titoli  sono  stati  attribuiti  sulla  base di quanto
statuito dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in legge 4 giugno 2004,
n. 143,  nonche' dall'art. 8-nonies, legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione  del  d.l.  28  maggio  2004, n. 136. In applicazione dei
criteri contenuti nella nuova normativa alla controinteressata Biondi
sono  stati  attribuiti  132 punti (con collocazione al secondo posto
della  graduatoria),  alla  ricorrente  127  punti  (con  conseguente
collocazione  al  terzo posto), mentre la controinteressata Gatti con
126 punti conseguiva il quarto posto.
    Tale  mutamento  del precedente ordine e' stato determinato dalla
diversa valutazione del servizio prestato nell'anno scolastico appena
decorso:  mentre  alla  ricorrente sono stati attribuiti 12 punti, le
controinteressate  hanno visto valutare lo stesso periodo di servizio
con  24  punti.  Cio' in applicazione della recente normativa, che ha
previsto  il  raddoppio del punteggio relativo al servizio ove questo
sia  stato  prestato  in  sedi  scolastiche  ubicate  in  «Comuni  di
montagna».
    La  ricorrente aggiungeva, per altro verso, che in data 24 agosto
2004,  il  dirigente  del  C.S.A.  della Provincia di Campobasso, con
l'impugnato  provvedimento  prot.  n. 8081C/7,  aveva  rettificato la
graduatoria  provinciale permanente definitiva, ritenendo che uno dei
titoli   gia'   valutati   in  suo  favore  (Corso  universitario  di
perfezionamento  per  Rilevatore Antropologico) fosse in realta' «non
strettamente  attinente  agli insegnamenti della classe di concorso».
In  forza  di tale provvedimento la ricorrente subiva la decurtazione
di tre punti, passando cosi' da 127 a 124 punti e dal terzo al quarto
posto della Graduatoria, restando pertanto esclusa dall'immissione in
ruolo,  prevista  per  i  concorrenti  che  occupavano  le  prime tre
posizioni.
    Questo  T.  a.  r., con decreto presidenziale in data 7 settembre
2004 n. 36, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
    Con  provvedimento  in  data  14  settembre  2004,  il  C.S.A. di
Campobasso,  preso  atto della disposta misura cautelare, rivedeva il
provvedimento   relativo   alla  valutazione  del  titolo  culturale,
ribadendo,  tuttavia, la non spettanza dei tre punti alla ricorrente,
negati non piu' per difetto di «stretta attinenza» alle materie della
classe  di  concorso,  ma  per  il  fatto che il titolo di Rilevatore
Antropologico  era  stato  conseguito a seguito di un corso di durata
inferiore  all'anno (essendosi svolto dal maggio al giugno 1993), non
conclusosi   con   esame   finale,   elementi   questiessenziali  per
l'attribuzione del punteggio ex punto C11 della tabella allegata alla
citata normativa.
    Con  ricorso  per  motivi  aggiunti  del  28  settembre  2004, la
ricorrente impugnava anche tale ultimo provvedimento.
    Con  memoria in data 11 settembre 2004 si costituiva il Ministero
dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca (Ufficio scolastico
regionale - Centro servizi Amministrativi di Campobasso). Contestava,
in via preliminare, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla
controversia,  ritenendo  che il petitum sostanziale della ricorrente
fosse  l'assunzione al lavoro di docente e che pertanto, la questione
appartenesse  alla  giurisdizione  del  giudice  del lavoro, ai sensi
dell'art. 63  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nel merito concludeva per
il rigetto del ricorso.
    Con  memorie  in  data  20 settembre 2004 e 21 settembre 2004, si
costituivano   nel  giudizio  le  controinteressate  Maria  Biondi  e
Margherita Gatti, chiedendo il rigetto del ricorso.
      All'udienza  del 17 novembre 2004 il ricorso era trattenuto per
la decisione.
    Con  sentenza  resa  in  pari  data  il  Tribunale amministrativo
regionale  ritenuta  la  propria giurisdizione, decideva su parte del
ricorso, e segnatamente sulle censure incidenti sulla posizione della
controinteressata  Gatti,  annullando i provvedimenti impugnati nella
parte  in  cui  attribuivano  alla  medesima 24 punti per il servizio
prestato  nell'anno  scolastico  appena  decorso. E cio' in quanto il
servizio  valutato  si  era  svolto  in  sede  ubicata  in comune non
classificato di montagna alla stregua della normativa di riferimento.
    La   medesima  sentenza  riservava  la  decisione  sulle  censure
destinate  a ripercuotersi sull'altra controinteressata all'esito del
giudizio  di  costituzionalita' delle norme su cui la posizione della
suddetta si fonda e che con la presente ordinanza si solleva.

                            D i r i t t o

    La  questione di legittimita' costituzionale investe le norme che
hanno  consentito  all'amministrazione  resistente di attribuire alla
controinteressata  Biondi 24 punti per il servizio prestato nell'anno
scolastico 2003/2004 in sede scolastica collocata sopra i 600 metri e
nell'ambito di comune classificato di montagna.
    In  definitiva  la  controinteressata  si e' vista attribuire, in
considerazione  della  ubicazione della sede scolastica, un punteggio
raddoppiato  per  il servizio reso nell'anno scolastico 2003-2004, al
contrario della ricorrente che ha beneficiato del punteggio ordinario
di 12 punti.
    Le norme in parola sono date dal d.l. 7 aprile 2004, n. 97, punto
B.3,  lettera  h), della Tabella allegata, nel testo risultante dalla
legge  di  conversione 4 giugno 2004 n. 143 («h) il servizio prestato
nelle scuole di ogni ordine e grado situare nei comuni di montagna di
cui  alla  legge  1°  marzo  1957,  n. 90, nelle isole minori e negli
istituti  penitenziari  e'  valutato  in  misura doppia. Si intendono
quali  scuole  di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata
in  localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare» nonche'
dall'interpretazione  autentica recata dall'art. 8-nonies della legge
27  luglio  2004,  n. 186,  di conversione del d.l. n. 28 maggio 2004
n. 136  («Il  punto B.3), lettera h), della tabella ... si interpreta
nel   senso   che   il   servizio  valutabile  in  misura  doppia  e'
esclusivamente  quello  prestato  nella  sede  scolastica  ubicata in
comune  classificato  come  di  montagna,  situata  al  di  sopra dei
seicento  metri,  e  non  anche quello prestato in altre sedi diverse
della  stessa  scuola»).  In  base all'art. 1 del citato d.l. 97/2004
(«1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2004-2005  le  graduatorie
permanenti   di   cui   all'articolo  401  del  «testo  unico»  delle
disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16  aprile  1994,  n. 297,  e  successive  modificazioni,  di seguito
denominato:   «testo   unico»,   sono   rideterminate,  limitatamente
all'ultimo  scaglione  previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
del   decreto-legge   3   luglio   2001,   n. 255,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  agosto  2001,  n. 333, in base alla
Tabella  allegata  al  presente decreto. Sono valutabili, dando luogo
all'attribuzione  del  punteggio,  esclusivamente  i  titoli previsti
dalla  predetta  Tabella»)  tali  norme  sono  state  applicate  agli
aggiornamenti   delle   graduatorie   permanenti   relative  all'anno
2004/2005, ed e' cosi' diventata rilevante l'ubicazione della sede in
cui  e'  stato  prestato  servizio  nel  precedente  anno  scolastico
2003/2004.
    La  questione  di  legittimita' costituzionale investe quindi, in
relazione agli artt. 3 e 97 Cost., il richiamato art. 1, primo comma,
degli  artt.  3  e  97/2004,  nel  testo  risultante  dalla  legge di
conversione,   nella   parte   in  cui  rende  apprezzabile  ai  fini
dell'attribuzione  del  suddetto  punteggio il servizio reso in epoca
anteriore   alla  sua  entrata  in  vigore,  vale  a  dire  nell'anno
scolastico n. 2003/2004.
    La   questione   introdotta  e'  rilevante  ed  assume  carattere
pregiudiziale rispetto alla decisione della residua parte del ricorso
e,  piu'  in  generale, rispetto alla soddisfazione dell'interesse di
cui   la  ricorrente  chiede  tutela.  L'eventuale  dichiarazione  di
incostituzionalita'  delle  norme  che  hanno  innovato la disciplina
sull'attribuzione   dei   punteggi   consentirebbe,   infatti,   alla
ricorrente   di   tornare   a   precedere   la  controinteressata  in
graduatoria, con tutte le conseguenze che da tale posizione derivano.
    Cio' per quanto attiene la rilevanza.
    In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, va qui
osservato  che il dubbio non concerne la possibilita' del legislatore
di  introdurre  un  premio  diretto a riconoscere le peculiarita' del
servizio  prestato  in  determinate  sedi:  la  censura  che  qui  si
prospetta,  infatti, non avrebbe avuto ragion d'essere (perlomeno non
nei termini esposti) ove il punteggio maggiorato fosse stato riferito
esclusivamente  a  situazioni  venutesi  a determinare in conseguenza
delle  scelte  effettuate  dai  docenti, consapevoli del diverso peso
attribuito  alle  sedi  di servizio e liberi, pertanto, di optare per
una  destinazione  con  diritto al raddoppio del punteggio ovvero per
un'altra piu' «comoda», ma valutata normalmente.
    Il  collegio  dubita,  invece,  della legittimita' costituzionale
della  norma  nella  sua  portata  retroattiva, vale a dire nella sua
idoneita' a classificare le sedi di servizio in due diverse categorie
di  punteggio  e  cio'  dopo che il servizio e' stato reso nella sede
lavorativa prescelta senza alcuna consapevolezza dei benefici futuri.
    Non  essendo  prevista  alcuna  differenziazione  di punteggio in
relazione    all'ubicazione    allorche'    la    ricorrente   e   la
controinteressata  optarono ognuna per le sedi poi loro assegnare per
l'anno  scolastico  2003/2004,  appare  del tutto ragionevole che chi
precedeva  in graduatoria abbia scelto una sede piu' rispondente alle
proprie  esigenze  mentre  chi  seguiva  ha  visto  ristrette  le sue
possibilita'  e  si  e' trovato a dover accetare sedi piu' disagiate.
Appare  percio'  in  contrasto  con il principio di ragionevolezza la
previsione  di  un  premio  di  portata  tanto  rilevante che nel suo
apprezzare  situazioni  prodottesi  sulla  base di un diverso regime,
finisce  per  beneficiare  non gia' la scelta consapevole di prestare
servizio  presso  sedi  disagiate  in vista di un maggiore punteggio,
bensi'  un  evento  casuale,  il  piu'  delle volte determinato dalle
scelte  dei  primi collocati (che tali erano soprattutto per maggiore
anzianita'   di   servizio)  verso  sedi  all'epoca  piu'  idonee  al
soddisfacimento   dei   loro   legittimi   interessi.  Cosicche',  il
conseguimento di un bene della vita di portata tanto rilevante quanto
l'immissione  in  ruolo  e la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato finisce per dipendere dall'esito di una lotteria
in  cui  tendenzialmente  soccombe  in  partenza  proprio  chi  aveva
maggiore   anzianita'  effettiva  di  servizio,  occupando  le  prime
posizioni  in  graduatoria,  e  che  al  sopraggiungere  della  nuova
normativa  non  si  e'  trovato  nella  sede qualificata «giusta» per
ottenere un premio di cosi' consistente portata.
    La   norma  contrasta,  quindi,  con  quanto  in  piu'  occasioni
segnalato  dalla  Corte:  «affidamento  del cittadino nella sicurezza
giuridica  -  essenziale  elemento  dello  Stato  di diritto non puo'
essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento
irrazionale  di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (ex
plurimis, Corte cost. n. 446 del 2002),
    La  vanificazione della facolta' di scelta rende peraltro «cieca»
la  individuazione  dei  beneficiari di siffatta misura premiale, con
conseguente   violazione   dei   canoni  di  cui  all'art. 97  Cost.,
introducendosi in una procedura concorsuale un mutamento radicale dei
criteri  di  valutazione, alterando l'originaria par condicio a danno
di situazioni formatesi nell'affidamento della permanenza dei criteri
di valutazione.
                              P. Q. M.
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del  d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv. in legge 4 giugno 2004, n. 143,
nonche'  del  punto  B.3,  lettera  h), della Tabella allegata, nella
parte  in  cui  prevedono  il raddoppio del punteggio per il servizio
prestato  in  scuole  di  montagna nell'anno scolastico 2003-2004, in
relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
    Dispone  la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Dispone  la notificazione alle parti del giudizio e al Presidente
del Consiglio dei ministri nonche' la comunicazione al Presidente del
Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Campobasso,  nella  Camera di consiglio del 17
novembre 2004.
                      Il Presidente: Piscitello
L'estensore: Tramaglini
05C0678