N. 233 SENTENZA 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Disabile  -  Fratelli  o  sorelle  conviventi  -  Diritto  al congedo
  straordinario per l'assistenza - Fruizione consentita nel solo caso
  di  scomparsa  dei genitori e non anche per inabilita' totale degli
  stessi  - Irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernanda CONTRI;
  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5,
del  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  paternita',  a  norma dell'art. 15 della legge 8 marzo
2000,  n. 53),  promosso con ordinanza dell'8 luglio 2004 dalla Corte
di  appello  di  Torino  nel  procedimento civile vertente tra M.C. e
l'INPS,  iscritta  al n. 872 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale,
dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 marzo 2005 il giudice
relatore Fernanda Contri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza
emessa l'8 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42,
comma 5,  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle  disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita'  e  paternita',  a  norma dell'art. 15 della legge 8 marzo
2000,  n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli
del  soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di
scomparsa  dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi
non   siano   scomparsi   ma   siano   impossibilitati  a  provvedere
all'assistenza del figlio handicappato, perche' totalmente inabili ed
in  possesso  dei  requisiti  ex art. 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 18  (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili).
    Il  giudice  rimettente  premette  in  fatto  di essere investito
dell'appello  avverso  la  sentenza del Tribunale di Vercelli, con la
quale  e'  stata  rigettata  la domanda proposta dalla ricorrente per
ottenere  il  riconoscimento  del  diritto  ad  usufruire, in maniera
continuativa  o  frazionata e per il periodo massimo di due anni, del
congedo  straordinario  retribuito,  previsto  dall'art. 80, comma 2,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001),  dall'art. 4-bis della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni
per  il  sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto
alla  cura  e  alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta)  e  dall'art. 42, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 151 del 2001; che
il  congedo  era stato richiesto dalla ricorrente al fine di prestare
assistenza  al  fratello  convivente,  portatore  di  handicap grave,
essendo  orfano di padre e non potendo provvedervi la madre, la quale
necessitava  a  sua  volta  di  assistenza;  che  il  Tribunale aveva
respinto   la   domanda,   ritenendo   di  non  poter  accedere  alla
interpretazione   estensiva  della  disposizione,  prospettata  dalla
difesa   della  ricorrente,  secondo  la  quale  il  requisito  della
«scomparsa»  puo'  ritenersi  integrato anche ove il genitore in vita
sia  oggettivamente  impossibilitato  a prestare assistenza al figlio
handicappato.  Il  giudice  a  quo  precisa  poi  che  nelle more del
giudizio  la  madre  della  ricorrente e' stata riconosciuta invalida
totale,  con  necessita' di assistenza continua, per l'impossibilita'
di compiere da sola atti quotidiani della vita.
    Cio' premesso, la Corte d'appello osserva che l'art. 42, comma 5,
del  d.lgs.  n. 151  del  2001,  nel subordinare alla «scomparsa» dei
genitori  il  diritto  dei  fratelli  o  delle  sorelle  del soggetto
handicappato  grave  a  godere  del  congedo  previsto  dalla  stessa
disposizione,  postula  la morte o quantomeno l'assenza dei genitori,
cui  non e' equiparabile l'ipotesi del genitore totalmente inabile ed
incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
    A  giudizio  del rimettente, la disposizione in esame si porrebbe
in    contrasto    con    l'art. 3    della   Costituzione,   perche'
irragionevolmente   regola  in  modo  difforme  situazioni  fra  loro
analoghe,  quali sono quella del genitore deceduto o assente e quella
del  genitore  totalmente  inabile, pur essendo comune ad entrambe le
ipotesi  l'impossibilita'  del  genitore di provvedere all'assistenza
del figlio handicappato.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Corte  d'appello  di  Torino dubita della legittimita'
costituzionale   dell'art. 42,   comma 5,   del  decreto  legislativo
26 marzo  2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e paternita', a norma
dell'art. 15  della  legge  8 marzo  2000, n. 53), nella parte in cui
prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono
fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche
nell'ipotesi  in  cui  questi  ultimi  non  siano  scomparsi ma siano
impossibilitati  a provvedere all'assistenza del figlio handicappato,
perche'  totalmente  inabili  ed  in possesso dei requisiti ex art. 1
della  legge  11 febbraio  1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili).
    Ad  avviso  della  Corte rimettente, il trattamento operato dalla
norma  censurata,  che  riconosce  ai  fratelli  e  alle  sorelle del
disabile  il  diritto  al  congedo straordinario solo nell'ipotesi di
morte  dei  genitori  e  non  equipara ad essa l'ipotesi del genitore
totalmente  inabile  ed  incapace  di  provvedere  all'assistenza del
figlio  handicappato, sarebbe irragionevole e lesivo del principio di
eguaglianza.
    2. - La questione e' fondata.
    2.1.  -  La  ratio  legis  della  disposizione normativa in esame
consiste  nel  favorire  l'assistenza  al soggetto con handicap grave
mediante  la  previsione  del  diritto  ad un congedo straordinario -
rimunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto
da  contribuzione  figurativa  - che, all'evidente fine di assicurare
continuita'   nelle   cure   e   nell'assistenza   ed  evitare  vuoti
pregiudizievoli  alla  salute  psico-fisica del soggetto diversamente
abile,  e'  riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in
alternativa  al  lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a
favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
    La norma censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e
atecnico il termine «scomparsa», non prende in considerazione il caso
in cui uno dei genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella
oggettiva  impossibilita' di prestare assistenza al figlio, in quanto
a  sua  volta  totalmente inabile: occorre percio' verificare se tale
omissione    risulti   sorretta   da   una   idonea   e   ragionevole
giustificazione.
    2.2.  -  Questa Corte, nel sottolineare l'esigenza costituzionale
di  tutela  dei soggetti deboli, ha posto in luce, fin dalla sentenza
n. 215  del  1987,  in  tema di diritto alla frequenza scolastica dei
portatori  di  handicap,  che  i fattori di recupero e di superamento
della  emarginazione  di  questi  ultimi  sono rappresentati non solo
dalle  pratiche  di  cura  e  di riabilitazione ma anche dal pieno ed
effettivo  inserimento  dei  medesimi  anzitutto  nella  famiglia  e,
quindi,  nel mondo scolastico ed in quello del lavoro, precisando che
l'esigenza  di  socializzazione  puo'  essere  attuata  solo rendendo
doverose  le  misure  di  integrazione  e  di sostegno a loro favore.
L'applicazione di tali principi ha cosi' consentito il riconoscimento
in  capo ai  portatori  di  handicap  di  diritti  e  di  provvidenze
economiche,  la  cui  mancata previsione normativa si e' reputata non
conforme a Costituzione, risolvendosi in un inammissibile impedimento
all'effettivita' dell'assistenza e dell'integrazione (sentenze n. 467
e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999).
    L'essenziale   ruolo   della  famiglia  nell'assistenza  e  nella
socializzazione del soggetto disabile e' stato posto in rilievo nella
sentenza n. 350 del 2003 - in tema di concessione del beneficio della
detenzione domiciliare alla madre condannata e, nei casi previsti, al
padre  condannato,  conviventi  con  un  figlio portatore di handicap
totalmente  invalidante  -  nella quale si e' affermato che la salute
psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante puo' essere
notevolmente pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre
e  che  «in  questa  prospettiva,  la  possibilita'  di  concedere la
detenzione  domiciliare  al  genitore  condannato,  convivente con un
figlio  totalmente  handicappato, appare funzionale all'impegno della
Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione,
di  rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno
sviluppo della personalita».
    2.3.   -  La  tutela  della  salute  psico-fisica  del  disabile,
costituente  la  finalita'  perseguita  dalla  legge 5 febbraio 1992,
n. 104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione sociale e i
diritti  delle  persone handicappate), che la norma in esame concorre
ad   attuare,   postula  anche  l'adozione  di  interventi  economici
integrativi   di   sostegno   alle   famiglie,  il  cui  ruolo  resta
fondamentale  nella  cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di
handicap.  Tra  tali  interventi  si  inscrive  il diritto al congedo
straordinario  in  questione,  il  quale  tuttavia  rimane  privo  di
concreta  attuazione proprio in situazioni che necessitano di un piu'
incisivo  e  adeguato  sostegno, come quella, prospettata dal giudice
rimettente,  nella quale la presenza del genitore totalmente invalido
e  privo  di  autonomia  -  che  nella  specie ha altresi' diritto ad
assistenza  -  esclude  che  possano beneficiare dell'agevolazione in
esame  il  fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente
abile, benche' questi si diano cura di entrambi.
    Ai  fini  della  tutela  prevista  nella  norma, la scomparsa del
genitore   deve   essere   considerata  alla  stregua  dell'accertata
impossibilita'  dello  stesso ad occuparsi del soggetto handicappato.
E'   dunque   incostituzionale   l'art. 42,   comma 5,   del  decreto
legislativo  in  esame,  che  irragionevolmente  limita il congedo in
capo ai  fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di
scomparsa  dei  genitori  cosi'  non  estendendo la tutela al caso di
genitori   impossibilitati   a  provvedere  al  figlio  handicappato,
trattandosi  di  una  situazione  che esige la medesima protezione di
quella esplicitata nella norma.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 42, comma 5,
del  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  paternita',  a  norma dell'art. 15 della legge 8 marzo
2000,  n. 53),  nella  parte in cui non prevede il diritto di uno dei
fratelli  o  delle  sorelle  conviventi  con soggetto con handicap in
situazione   di   gravita'   a   fruire  del  congedo  ivi  indicato,
nell'ipotesi  in  cui  i  genitori siano impossibilitati a provvedere
all'assistenza del figlio handicappato perche' totalmente inabili.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
                  Il Presidente e redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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