N. 237 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa (art. 186-ter cod. proc. civ.) - Concedibilita' anche per i crediti vantati dai professionisti ex art. 633, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. - Mancata previsione - Asserita irrazionalita' e lesione del principio di uguaglianza - Preteso contrasto con la ragionevole durata del processo - Incidenza sull'utilita' sociale dell'attivita' dei professionisti difensori e sulla remunerazione ad essi proporzionalmente dovuta nonche' ingiustificata disparita' di trattamento tra professionisti e imprenditori commerciali - Non corretta individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo nonche' carenza di motivazione in ordine all'impossibilita' di emettere l'invocata ordinanza ingiuntiva - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., art. 186-ter, primo comma. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma.(GU n.25 del 22-6-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 21 maggio 2004 dal giudice di pace del Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Alberto Taddei e la Graphic Center di Fratoni Edoardo & C. s.a.s., iscritta al n. 844 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che il giudice di pace di Firenze, con ordinanza emessa il 21 maggio 2004, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede la concedibilita' dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti ex art. 633, primo comma, numero 2, cod. proc. civ.»; che l'ordinanza e' stata resa nel corso di un processo civile, avente ad oggetto crediti riguardanti onorari per prestazioni professionali giudiziali effettuate da un avvocato nei confronti di una cliente, nel quale l'attore ha chiesto la pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 186-ter cod. proc. civ; che il rimettente - dando atto che questa Corte, con ordinanza n. 545 del 2000, ha gia' dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimita' costituzionale della stessa norma - osserva che tuttavia, diversamente da allora, nella presente fattispecie «il professionista creditore ha richiesto l'emissione di detta ordinanza anticipatoria non gia' sulla base della mera produzione di parcelle corredate dal parere del proprio ordine professionale, bensi' sulla base di una articolata documentazione comprovante l'attivita' effettivamente svolta in favore del cliente debitore», la quale, ai fini della valutazione spettante al giudice della cognizione piena «appare senz'altro idonea ad assumere una valenza probatoria piu' consistente rispetto a quella di cui all'art. 636 cod. proc. civ., in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte [...], nell'ottica della decisione definitiva»; che, secondo il rimettente, in questa situazione istruttoria i dubbi di irrazionalita' e lesivita' del principio di uguaglianza da parte della norma impugnata non possono dirsi superati dai rilievi espressi dalla Corte nella richiamata ordinanza; che, inoltre, la norma si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 111, secondo comma, 41, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., giacche' l'esclusione del provvedimento anticipatorio prevista dalla norma impugnata costringe il professionista-creditore, munito nel giudizio ordinario di cognizione della documentazione relativa all'attivita' svolta in favore del cliente-debitore, a dare impulso, cio' nonostante, a tutti i necessari atti processuali istruttori, a precisare le conclusioni e ad attendere la pronuncia della sentenza finale di merito; cosi' determinando irragionevolmente: a) una durata del processo ben superiore a quella strettamente necessaria, con ingiustificato inflazionamento del carico giudiziario dell'ufficio interessato; b) la superfluita' dell'attivita' economico-professionale nel giudizio ordinario del professionista-creditore e del collega-difensore in contrasto con l'utilita' sociale, ovvero, al contrario, il rischio per entrambi di non essere remunerati in proporzione alla quantita' ed alla qualita' del lavoro svolto; che, infine, tali dubbi di costituzionalita' non verrebbero meno perche' il professionista-creditore puo' richiedere l'emissione, in luogo del provvedimento di cui alla norma in esame, dell'ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186-quater cod. proc. civ., in quanto comunque - «tenuto conto del contenuto sostanzialmente «imprenditoriale» dell'attivita' esercitata dai professionisti» - permarrebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra costoro, che possono scegliere fra tre opzioni (procedimento monitorio ante causam, giudizio ordinario di cognizione con istanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. e giudizio ordinario di cognizione con sentenza finale di merito) e tutte le altre categorie di imprenditori commerciali, che possono avvalersi anche dell'istanza ex art. 186-ter cod. proc. civ; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione. Considerato che il rimettente - pur consapevole che questa Corte, con ordinanza n. 545 del 2000, ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di legittimita' costituzionale della norma impugnata - specifica, tuttavia, che la fattispecie allora considerata si differenzia da quella del giudizio a quo, nella quale il professionista creditore ha chiesto l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, «non gia' sulla base della mera produzione di parcelle corredate dal parere del proprio ordine professionale», bensi' di una «articolata documentazione comprovante l'attivita' effettivamente svolta in favore del cliente debitore», che (a giudizio del rimettente), ai fini della valutazione spettante al giudice della cognizione piena, «appare senz'altro idonea ad assumere una valenza probatoria piu' consistente rispetto a quella di cui all'art. 636 cod. proc. civ., in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte (nella specie, tra l'altro, mancanti, essendo la controparte contumace), nell'ottica della decisione definitiva»; che tale premessa in fatto rende manifesto l'errore prospettico da cui muove il giudice di pace di Firenze, il quale - pur trovandosi a decidere su un'istanza che egli stesso esclude esser stata proposta sulla base delle specifiche condizioni di ammissibilita' di cui agli artt. 633, primo comma, numero 2, e 636 cod. proc. civ. - censura tuttavia l'art. 186-ter, primo comma, cod. proc. civ. proprio «nella parte in cui non prevede la concedibilita' dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti ex art. 633, primo comma, numero 2, cod. proc. civ.»; che, cosi' facendo, il rimettente correla gli asseriti dubbi di costituzionalita' esclusivamente alla natura del credito vantato dal professionista, senza avvedersi che, nella specie, il problema ruota semmai intorno all'idoneita' della documentazione prodotta ad assumere il valore di «prova scritta», che consente l'adozione del provvedimento anticipatorio; che, peraltro, alla non corretta individuazione della norma concretamente applicabile nel giudizio a quo, si aggiunge la carenza di adeguata motivazione in ordine all'impossibilita' di emettere l'invocata ordinanza ingiuntiva in corso di causa sulla scorta della specifica documentazione prodotta; che, pertanto, la sollevata questione e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con 'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0686