N. 237 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento  civile - Ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di
  causa  (art. 186-ter  cod. proc. civ.) - Concedibilita' anche per i
  crediti  vantati dai professionisti ex art. 633, primo comma, n. 2,
  cod.  proc.  civ.  - Mancata previsione - Asserita irrazionalita' e
  lesione  del  principio  di  uguaglianza - Preteso contrasto con la
  ragionevole  durata  del processo - Incidenza sull'utilita' sociale
  dell'attivita'  dei  professionisti difensori e sulla remunerazione
  ad  essi proporzionalmente dovuta nonche' ingiustificata disparita'
  di  trattamento tra professionisti e imprenditori commerciali - Non
  corretta  individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo
  nonche'  carenza  di  motivazione  in  ordine all'impossibilita' di
  emettere    l'invocata    ordinanza    ingiuntiva    -    Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. civ., art. 186-ter, primo comma.
- Costituzione,  artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 36,
  primo comma, 41, secondo comma, e 111, secondo comma.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186-ter, primo
comma,  del  codice  di  procedura  civile promosso con ordinanza del
21 maggio  2004  dal  giudice  di  pace  del Tribunale di Firenze nel
procedimento  civile  vertente tra Alberto Taddei e la Graphic Center
di  Fratoni  Edoardo  &  C.  s.a.s.,  iscritta al n. 844 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che il giudice di pace di Firenze, con ordinanza emessa
il  21 maggio 2004, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo comma,
e  111, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 186-ter,   primo   comma,  del  codice  di
procedura  civile,  «nella parte in cui non prevede la concedibilita'
dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i
crediti  vantati  dai professionisti ex art. 633, primo comma, numero
2, cod. proc. civ.»;
        che  l'ordinanza  e'  stata  resa  nel  corso  di un processo
civile, avente ad oggetto crediti riguardanti onorari per prestazioni
professionali  giudiziali  effettuate da un avvocato nei confronti di
una   cliente,   nel   quale   l'attore   ha   chiesto  la  pronuncia
dell'ordinanza di cui all'art. 186-ter cod. proc. civ;
        che  il  rimettente  -  dando  atto  che  questa  Corte,  con
ordinanza   n. 545   del  2000,  ha  gia'  dichiarato  manifestamente
infondata  analoga  questione  di  legittimita'  costituzionale della
stessa  norma  -  osserva che tuttavia, diversamente da allora, nella
presente   fattispecie  «il  professionista  creditore  ha  richiesto
l'emissione  di  detta  ordinanza  anticipatoria  non gia' sulla base
della  mera  produzione  di parcelle corredate dal parere del proprio
ordine   professionale,   bensi'   sulla   base   di  una  articolata
documentazione   comprovante  l'attivita'  effettivamente  svolta  in
favore  del  cliente  debitore»,  la quale, ai fini della valutazione
spettante al giudice della cognizione piena «appare senz'altro idonea
ad assumere una valenza probatoria piu' consistente rispetto a quella
di  cui  all'art. 636  cod.  proc.  civ.,  in  termini di presumibile
resistenza alle contestazioni di controparte [...], nell'ottica della
decisione definitiva»;
        che,  secondo il rimettente, in questa situazione istruttoria
i dubbi di irrazionalita' e lesivita' del principio di uguaglianza da
parte  della  norma  impugnata non possono dirsi superati dai rilievi
espressi dalla Corte nella richiamata ordinanza;
        che, inoltre, la norma si porrebbe in contrasto anche con gli
artt. 111,  secondo  comma,  41,  secondo  comma,  e 36, primo comma,
Cost., giacche' l'esclusione del provvedimento anticipatorio prevista
dalla  norma  impugnata costringe il professionista-creditore, munito
nel  giudizio  ordinario  di cognizione della documentazione relativa
all'attivita'  svolta in favore del cliente-debitore, a dare impulso,
cio'  nonostante,  a tutti i necessari atti processuali istruttori, a
precisare  le  conclusioni e ad attendere la pronuncia della sentenza
finale di merito; cosi' determinando irragionevolmente: a) una durata
del  processo  ben  superiore  a  quella strettamente necessaria, con
ingiustificato  inflazionamento  del  carico giudiziario dell'ufficio
interessato;       b)       la       superfluita'      dell'attivita'
economico-professionale      nel      giudizio      ordinario     del
professionista-creditore  e  del  collega-difensore  in contrasto con
l'utilita'  sociale, ovvero, al contrario, il rischio per entrambi di
non  essere remunerati in proporzione alla quantita' ed alla qualita'
del lavoro svolto;
        che,  infine,  tali dubbi di costituzionalita' non verrebbero
meno perche' il professionista-creditore puo' richiedere l'emissione,
in luogo del provvedimento di cui alla norma in esame, dell'ordinanza
anticipatoria  di  condanna  ex  art. 186-quater  cod. proc. civ., in
quanto   comunque  -  «tenuto  conto  del  contenuto  sostanzialmente
«imprenditoriale»  dell'attivita'  esercitata  dai  professionisti» -
permarrebbe  un'ingiustificata disparita' di trattamento tra costoro,
che  possono  scegliere  fra tre opzioni (procedimento monitorio ante
causam,   giudizio   ordinario   di   cognizione   con   istanza   ex
art. 186-quater  cod.  proc.  civ. e giudizio ordinario di cognizione
con  sentenza  finale  di  merito)  e  tutte  le  altre  categorie di
imprenditori commerciali, che possono avvalersi anche dell'istanza ex
art. 186-ter cod. proc. civ;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
    Considerato che il rimettente - pur consapevole che questa Corte,
con ordinanza n. 545 del 2000, ha dichiarato manifestamente infondata
analoga   questione   di   legittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata   -   specifica,   tuttavia,   che  la  fattispecie  allora
considerata  si differenzia da quella del giudizio a quo, nella quale
il     professionista     creditore     ha     chiesto     l'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione,   «non   gia'   sulla   base  della  mera
produzione  di  parcelle  corredate  dal  parere  del  proprio ordine
professionale»,  bensi' di una «articolata documentazione comprovante
l'attivita'  effettivamente  svolta  in favore del cliente debitore»,
che  (a giudizio del rimettente), ai fini della valutazione spettante
al  giudice  della  cognizione  piena,  «appare  senz'altro idonea ad
assumere una valenza probatoria piu' consistente rispetto a quella di
cui   all'art. 636   cod.  proc.  civ.,  in  termini  di  presumibile
resistenza  alle  contestazioni  di  controparte  (nella  specie, tra
l'altro,  mancanti,  essendo  la  controparte contumace), nell'ottica
della decisione definitiva»;
        che   tale   premessa   in  fatto  rende  manifesto  l'errore
prospettico  da  cui  muove il giudice di pace di Firenze, il quale -
pur trovandosi a decidere su un'istanza che egli stesso esclude esser
stata   proposta   sulla   base   delle   specifiche   condizioni  di
ammissibilita'  di  cui  agli artt. 633, primo comma, numero 2, e 636
cod.  proc. civ. - censura tuttavia l'art. 186-ter, primo comma, cod.
proc.  civ. proprio «nella parte in cui non prevede la concedibilita'
dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i
crediti  vantati  dai professionisti ex art. 633, primo comma, numero
2, cod. proc. civ.»;
        che,  cosi' facendo, il rimettente correla gli asseriti dubbi
di  costituzionalita'  esclusivamente alla natura del credito vantato
dal  professionista,  senza  avvedersi che, nella specie, il problema
ruota  semmai  intorno all'idoneita' della documentazione prodotta ad
assumere  il  valore  di «prova scritta», che consente l'adozione del
provvedimento anticipatorio;
        che,  peraltro,  alla non corretta individuazione della norma
concretamente  applicabile nel giudizio a quo, si aggiunge la carenza
di  adeguata  motivazione  in  ordine  all'impossibilita' di emettere
l'invocata  ordinanza ingiuntiva in corso di causa sulla scorta della
specifica documentazione prodotta;
        che,  pertanto,  la  sollevata  questione  e'  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 186-ter,  primo  comma,  del
codice  di  procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo  comma, 24, primo e secondo comma, 36, primo comma, 41, secondo
comma,  e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice di pace
di Firenze, con 'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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