N. 238 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione  del  punteggio  in  caso  di  superamento  dei limiti
  massimi  di  velocita'  - Rilevamento mediante strumenti automatici
  (autovelox) - Prevista non necessita' della contestazione immediata
  dell'infrazione - Competenza del giudice di pace - Limitazione alla
  valutazione  della  legittimita'  del  verbale di contravvenzione -
  Mancata   previsione   della   estensione   della  competenza  alla
  valutazione  della  legittimita'  delle sanzioni accessorie e della
  decurtazione  dei  punti  dalla  patente  - Asserita violazione del
  principio  di uguaglianza, del diritto di azione e del principio di
  tutela giurisdizionale - Iniziativa del rimettente indirizzata, tra
  le  altre, avverso una norma (art. 126-bis del codice della strada)
  fatta   oggetto,   medio   tempore,  di  parziale  declaratoria  di
  illegittimita'  costituzionale - Restituzione degli atti al giudice
  a quo alla stregua di tale sopravvenuta decisione.
- D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, disposizione aggiunta
  dall'art. 7,  comma 1,  del  d.lgs.  15 gennaio  2002,  n. 9,  come
  modificato    dall'art. 7,    comma 3,    lettera b),    del   d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge
  1°  agosto 2003, n. 214 e degli artt. 201, comma 1-bis, lettera e),
  e   204-bis,   comma 8,   del  medesimo  d.lgs.  n. 285  del  1992,
  introdotti,  rispettivamente,  dai  commi 1 e 1-septies dell'art. 4
  del  gia'  menzionato  d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
  modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  disposizione  aggiunta  dall'art. 7,  comma 1,  del decreto
legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1,   della   legge   22 marzo  2001,  n. 85),  come  modificato
dall'art. 7,  comma 3,  lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151   (Modifiche   ed   integrazioni   al  codice  della  strada),
convertito,  con  modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e
degli  artt. 201,  comma 1-bis,  lettera e),  e 204-bis, comma 8, del
medesimo  d.lgs.  n. 285  del  1992, introdotti, rispettivamente, dai
commi 1  e 1-septies dell'art. 4 del gia' menzionato decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge
1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 1° maggio 2004 del
giudice  di  pace  di  Ficarolo  nel procedimento civile vertente tra
Beduschi  Alberto e il Sindaco del comune di Castelmassa, iscritta al
n. 706  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di Ficarolo ha sollevato (o
meglio,  «ribadito»,  giacche'  il rimettente informa questa Corte di
aver  gia' assunto analoga iniziativa - sempre ai sensi degli artt. 3
e  24  Cost.  -  con  l'ordinanza  r.o. n. 465 del 2004) questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), norma introdotta
dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
nel  testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7,
comma 3,   lettera b),   del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
        che  il  medesimo rimettente, inoltre, ha sollevato questione
di  legittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 24 Cost. -
«dell'art. 201-bis,   lettera e)»   (recte:   art. 201,  comma 1-bis,
lettera e)  del  medesimo  d.lgs.  n. 285  del 1992, comma introdotto
dall'art. 4,  comma 1,  del  gia'  menzionato  d.l.  n. 151 del 2003,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003;
        che il predetto giudice a quo - deducendo la violazione degli
artt. 24  e  113  Cost.  -  censura,  infine,  anche  l'art. 204-bis,
comma 8,   del  summenzionato  d.lgs.  n. 285  del  1992,  introdotto
dall'art. 4,  comma 1-septies,  del d.l. n. 151 del 2003, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003;
        che  il  rimettente  -  nel  premettere  di essere chiamato a
giudicare del ricorso proposto per l'annullamento di verbale relativo
ad  infrazione  stradale  «rilevata  da un'apparecchiatura «Velomatic
512»»,  (infrazione  non  oggetto di contestazione immediata da parte
degli  agenti  accertatori)  - preliminarmente evidenzia di aver gia'
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis
del  codice  della  strada,  cosi'  «ribadendo»  la censura formulata
avverso tale disposizione;
        che  il  giudice  a  quo,  inoltre,  evidenzia  che  a  norma
dell'art. 201,  comma 1-bis,  lettera e),  del codice della strada la
contestazione  immediata  dell'infrazione stradale deve ritenersi non
necessaria,  «allorche'  gli  agenti  accertatori facciano uso di uno
strumento  di  rilevazione della velocita' del tipo usato nel caso in
esame»;
        che siffatta previsione normativa, pero', contravverrebbe - a
suo   dire   -   al   principio  affermato  dalla  giurisprudenza  di
legittimita',  secondo  cui la contestazione immediata, «prima ancora
che  necessaria», si porrebbe addirittura come «doverosa», atteso che
«l'omessa  contestazione  e'  causa  di  soppressione di un diritto a
rilasciare  dichiarazioni  difensive da far inserire nel verbale» con
il quale e' stata accertata l'avvenuta infrazione;
        che la menomazione di tale diritto sarebbe, inoltre, vieppiu'
pregiudizievole  dopo  l'entrata  in  vigore  della  c.d.  «patente a
punti»,  giacche'  la  contestazione immediata costituirebbe «l'unico
modo  per  accertare  chi  sia l'effettivo autore dell'illecito e per
procedere  conseguentemente  alla  detrazione  di  punti  dalla (...)
patente di guida», nonche' all'applicazione, come nel caso di specie,
delle   «altre   sanzioni  accessorie,  quali  la  sospensione  della
patente»;
        che secondo il rimettente, pertanto, il sistema derivante dai
«due  citati  articoli»  del  codice  della  strada  - 126-bis e 201,
comma 1-bis,  lettera e)  - sarebbe «tale che, in pratica, il diritto
garantito     dall'art. 24»    Cost.    «risulta    irrimediabilmente
compromesso»;
        che  a  suo  avviso,  quindi,  entrambe le norme in questione
violerebbero «l'art. 24 Cost. per i motivi, diversi, suesposti»;
        che  secondo  il rimettente, inoltre, «qualora la causa possa
essere   decisa   confermando   la   legittimita'   del   verbale  di
contravvenzione  opposto,  nessuna  decisione  potrebbe  essere presa
circa  la  sanzione  accessoria  della  sottrazione  dei  punti dalla
patente  di  guida»,  e  cio'  giusto  il disposto dell'art. 204-bis,
comma 8, del codice della strada;
        che,  tuttavia,  tale disposizione - poiche', nell'ipotesi di
reiezione  del  ricorso giurisdizionale proposto contro il verbale di
contestazione  dell'infrazione  stradale,  «non  indica  quale  altro
giudice possa decidere sulla legittimita' delle sanzioni accessorie o
sulla  decurtazione  della  patente  di  guida»  -  parrebbe  violare
l'art. 24  e  «soprattutto»  l'art. 113 Cost., di fatto escludendo il
ricorso  giurisdizionale  avverso  un  provvedimento  della  pubblica
amministrazione;
        che  integrando, difatti, la decurtazione del punteggio dalla
patente  «una sanzione afflittiva di carattere personale», la mancata
possibilita'  di impugnarla avrebbe come conseguenza che «non sarebbe
assicurata   al   cittadino   la   tutela   giurisdizionale   di  cui
all'art. 113» Cost;
        che  su  tali  basi, quindi, il rimettente - oltre a ribadire
«la   gia'   sollevata»   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 126-bis  del  codice  della  strada,  per contrasto con gli
articoli 3  e  24  Cost.  -  ha  sollevato  le ulteriori questioni di
legittimita' costituzionale sopra meglio illustrate;
        che  il  giudice a quo ha, quindi, chiesto la declaratoria di
illegittimita'  anche  dell'art. 201,  comma 1-bis,  lettera e),  del
codice della strada, «nella parte in cui prevede che la contestazione
immediata  non sia necessaria qualora l'accertamento della violazione
avvenga  per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita»,
nonche' dell'art. 204-bis, comma 8, del medesimo codice, «nella parte
in  cui  prevede  che,  in caso di rigetto del ricorso, il giudice di
pace  non  possa escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o
la  decurtazione  dei  punti  dalla  patente, senza peraltro indicare
quale altra autorita' giudiziaria sia competente».
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di Ficarolo ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale - adducendo la violazione
degli  artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 126-bis del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  introdotto
dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
nel  testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7,
comma 3,   lettera b),   del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
        che il medesimo rimettente ha impugnato altresi' - deducendo,
nel  primo  caso,  la violazione del solo art. 24 Cost., nonche', nel
secondo,  anche  dell'art. 113  Cost.  - l'art. «201-bis, lettera e)»
(recte:  art. 201, comma 1-bis, lettera e) e l'art. 204-bis, comma 8,
del   medesimo  d.lgs.  n. 285  del  1992  (disposizione  introdotte,
rispettivamente,  dai  commi 1 e 1-septies dell'art. 4 del piu' volte
citato  d.l.  n. 151  del  2003, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 214 del 2003);
        che,  peraltro, l'iniziativa del rimettente si indirizza, tra
le  altre,  avverso  una  norma  (il predetto art. 126-bis del codice
della  strada) fatta oggetto, medio tempore, di parziale declaratoria
di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 27 del 2005);
        che  in  relazione  a  tale  articolo di legge, difatti, deve
darsi  atto come questa Corte abbia gia' affermato che esso «da' vita
ad  una  sanzione  assolutamente sui generis», giacche' quest'ultima,
«pur  essendo  di  natura  personale» non appare riconducibile «ad un
contegno  direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e
consistente  nella trasgressione di una specifica norma relativa alla
circolazione stradale»;
        che  su  tali  basi  questa Corte ha, quindi, concluso per la
declaratoria  d'incostituzionalita'  della  norma  suddetta, giacche'
«proprio    la    peculiare    natura    della    sanzione   prevista
dall'art. 126-bis»   (e   segnatamente   la   sua   incidenza   sulla
«legittimazione  soggettiva  alla  conduzione  di ogni veicolo»), «fa
emergere  l'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  di porre la
stessa  a  carico  del  proprietario del veicolo che non sia anche il
responsabile dell'infrazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);
        che,  dunque,  alla  stregua  di  tale sopravvenuta decisione
vanno  restituiti  gli  atti al giudice di pace di Ficarolo, anche in
ragione dello stretto collegamento che il medesimo pare ravvisare tra
l'art. 126-bis e almeno una delle due altre disposizioni impugnate, e
segnatamente l'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del medesimo codice
della  strada,  se  e'  vero  che  -  secondo  la  prospettazione del
rimettente  -  e'  il  complessivo  sistema derivante dai «due citati
articoli»  a  rivelarsi  «tale  che, in pratica, il diritto garantito
dall'art. 24»    della    Costituzione   «risulta   irrimediabilmente
compromesso».
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Ficarolo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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