N. 239 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2005
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di comunicare i dati del conducente trasgressore non identificato, pena l'irrogazione di sanzione pecuniaria a carico dell'ente - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del principio della responsabilita' personale, del diritto alla riservatezza e del diritto di difesa - Sopravvenuta decisione di incostituzionalita' su questioni analoghe - Restituzione degli atti ai giudici a quibus. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 126-bis, comma 2, disposizione aggiunta dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 27.(GU n.25 del 22-6-2005 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione aggiunta dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 12 maggio 2004 dal giudice di pace di Asola, del 9 luglio 2004 dal giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto, del 2 luglio 2004 dal giudice di pace di Arcidosso e del 13 settembre 2004 dal giudice di pace di Livorno, rispettivamente iscritte ai nn. 843, 927, 962 e 1003 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, 47 e 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2004 e n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che i Giudici di pace di Asola (r.o. n. 843 del 2004), San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 927 del 2004), Arcidosso (r.o. n. 962 del 2004) e Livorno (r.o. n. 1003 del 2004), hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - adducendo, nel complesso, la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 27 Cost. - dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), norma introdotta dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214; che, in particolare, il rimettente di Asola (r.o. n. 843 del 2004) - nel premettere di essere stato adito da una societa' a responsabilita' limitata per l'annullamento di un verbale di contestazione di infrazione stradale - deduce che il predetto art. 126-bis, comma 2, del codice della strada contrasterebbe con l'art. 3 Cost; che, a suo avviso, l'impugnata disposizione - che pone a carico del proprietario del veicolo a mezzo del quale sia stata commessa la violazione di determinate norme del codice della strada (meglio identificate nella tabella allegata al predetto art. 126-bis) l'obbligo di comunicare, qualora l'autore dell'illecito amministrativo non risulti essere stato identificato al momento della rilevata infrazione, i dati personali e della patente di costui - determinerebbe «una palese disparita' di trattamento tra i cittadini», e cio' «sotto un duplice profilo»; che essa, in primo luogo, nel ricollegare all'omessa comunicazione dei dati suddetti l'applicazione, a carico del proprietario del veicolo, della misura della decurtazione dei punti dalla patente, realizzerebbe «una disparita' di trattamento tra i soggetti proprietari del veicolo», a seconda che gli stessi siano «muniti di patente», ovvero ne siano privi, «risultando di fatto punibili con la decurtazione della patente» soltanto i primi; che prevedendo, inoltre, la disposizione impugnata, quale ulteriore effetto del mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione sopra meglio descritto, «l'automatica applicabilita' dell'art. 180», comma 8, del medesimo codice della strada (e quindi della sanzione pecuniaria da esso contemplata), determinerebbe «il sorgere di una situazione di evidente disparita' di trattamento tra il cittadino che si sia attivato per collaborare con l'Autorita' procedente - anche solo al fine di informarla dell'oggettiva impossibilita' di rendere la dichiarazione richiesta - ed il cittadino che, noncurante all'invito, mantenga un comportamento volutamente omissivo, di assoluta inerzia, rifiutando ogni forma di collaborazione»; che, con specifico riferimento a tale secondo profilo di disparita' di trattamento, il rimettente rileva come «la ratio sottesa all'art. 180» del codice della strada - secondo quanto evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimita' - sia «quella di sanzionare il rifiuto della condotta collaborativa con l'Autorita»; che, di conseguenza, sarebbe lesivo del principio di eguaglianza «il dettato di una norma di legge che importa l'automatica applicazione di una sanzione amministrativa» sia «al cittadino che non ottemperi all'invito della stessa Autorita' di fornire informazioni ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative» (secondo quanto espressamente previsto dal citato art. 180), sia «a quello che tali informazioni fornisca anche se poi in concreto le stesse possano risultare non utili al fine dell'accertamento della violazione»; che, inoltre, secondo il rimettente una ulteriore conferma dell'illegittimita' costituzionale della norma de qua, per violazione dell'art. 3 Cost., conseguirebbe dalla valutazione della natura di sanzione accessoria che connota la misura della decurtazione del punteggio dalla patente; che, difatti, ai sensi degli artt. 196 del codice della strada e 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), l'applicazione del principio di solidarieta' nei confronti del proprietario del veicolo a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale (o piu' in generale qualunque illecito amministrativo, in forza di quanto specificamente disposto dal secondo degli articoli di legge suddetti), opera «con riguardo esclusivo al pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione», dovendo per contro escludersi «qualsiasi forma di solidarieta' del proprietario stesso per qualsivoglia sanzione avente natura diversa da quella pecuniaria»; che, invero, il carattere «personale» della responsabilita', «per tutte le fattispecie di violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa», costituisce un principio «ulteriormente confermato» dall'art. 3 della citata legge n. 689 del 1981; che su tali basi il rimettente di Asola ha, quindi, concluso per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada «nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione, al fine della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, nonche' laddove prevede che se il proprietario del veicolo omette di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente, si applichi a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»; che anche il giudice di pace di San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 927 del 2004) - investito dell'opposizione avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, con il quale, in applicazione dell'art. 180, comma 8, del codice della strada, veniva inflitta alla ricorrente una sanzione pecuniaria - censura l'art. 126-bis, comma 2, del medesimo codice; che il rimettente deduce, in primo luogo, la violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., giacche' la disposizione impugnata «punisce a titolo di responsabilita' oggettiva il proprietario del veicolo»; che la norma censurata, inoltre, contravvenendo sia al principio della responsabilita' personale, nonche' a quello secondo cui la sanzione puo' applicarsi solo se la violazione sia stata commessa con coscienza e volonta' (ambedue sanciti dal gia' menzionato art. 3 della legge n. 689 del 1981), violerebbe anche l'art. 27 della Carta fondamentale; che in forza di tali rilevi il suddetto giudice a quo ha chiesto dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada «nella parte in cui obbliga il proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente, a comunicare i dati personali e della patente di quest'ultimo all'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento della violazione»; che anche il giudice di pace di Arcidosso (r.o. n. 962 del 2004) dubita, del pari, della legittimita' costituzionale della disposizione suddetta; che il predetto rimettente assume, in primis, che l'imposizione, al proprietario del veicolo, dell'obbligo di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente responsabile dell'infrazione - «sotto pena, in caso di omissione, di decurtazione di punti alla propria patente di guida, se persona fisica munita di abilitazione, o di maggiorazione della sanzione pecuniaria, se persona giuridica» - violerebbe l'art. 2 Cost; che la disposizione impugnata, difatti, in contrasto con il teste' evocato parametro costituzionale, ad un tempo lederebbe «il diritto alla riservatezza» spettante al trasgressore, nonche' imporrebbe «illegittimamente, al proprietario non responsabile dell'infrazione di violare la privacy altrui», per di piu' inutilmente, «poiche', individuato dagli agenti l'effettivo conducente, i dati ad esso relativi sono reperibili attraverso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»; che il censurato art. 126-bis, comma 2, violerebbe, inoltre, l'art. 3 Cost., poiche' comporterebbe una disparita' di trattamento, tanto sotto il profilo della «applicazione concreta della sanzione» (giacche' ricollegherebbe sanzioni di natura diversa - quella pecuniaria nel primo caso, quella personale della decurtazione del punteggio dalla patente nell'altro - a seconda che la proprieta' del veicolo sia di una persona giuridica o fisica), quanto della «effettivita' dell'applicazione stessa», facendola dipendere - nella seconda delle due ipotesi appena indicate - dall'esistenza del titolo amministrativo di «abilitazione alla guida»; che, infine, anche il giudice di pace di Livorno (r.o. n. 1003 del 2004) - nel premettere di dover giudicare della domanda, presentata da una societa' a responsabilita' limitata, di annullamento di un provvedimento amministrativo «con il quale e' stata contestata la mancata comunicazione del nominativo del conducente» (responsabile di infrazione stradale perpetrata mediante autovettura di proprieta' della societa' ricorrente), nonche' irrogata alla predetta societa' una sanzione pecuniaria - deduce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada che impone siffatto obbligo di comunicazione; che l'impugnata disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacche' imporrebbe al legale rappresentante della persona giuridica o di autodenunciarsi, o di cagionare un danno patrimoniale alla societa' che rappresenta, o, nel caso in cui non sia il conducente del veicolo, di denunciare un terzo soggetto; che in particolare, secondo il rimettente, l'alternativa tra i primi due comportamenti violerebbe l'art. 24 Cost., giacche' costringerebbe ad agire contro se stessi «o, comunque, in danno di un soggetto di cui si ha la cura degli interessi, con evidente violazione del diritto di difesa»; che, invece, l'obbligo di denuncia del terzo conducente violerebbe l'art. 3 Cost. «sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e della disparita' di trattamento», atteso che «nel nostro ordinamento l'attivita' di individuazione dei responsabili e' attribuita alla Pubblica Autorita», sussistendo - a dire del giudice a quo - addirittura «un diritto dei cittadini a non collaborare», il quale «trova deroga o nel processo penale» (ove sussiste l'obbligo di deporre in qualita' di testimoni), ovvero «in casi di particolari gravita' ed allarme sociale», quali quelli contemplati dall'art. 364 cod. pen. o dall'art. 3 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82. Considerato che i giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione - dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; che tutte le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi; che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell'illegittimita' costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 27 del 2005); che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti gli odierni rimettenti deve darsi atto come questa Corte abbia gia' affermato che la disposizione impugnata «da' vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacche' la stessa - pur essendo di natura personale - non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale»; che su tali basi questa Corte ha, quindi, concluso per la declaratoria d'incostituzionalita' della norma suddetta, giacche' «proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo»), «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005); che, peraltro, questa Corte ha anche affermato come in ragione del disposto accoglimento della questione di legittimita' costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, si renda necessario precisare che, «nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada» (sentenza n. 27 del 2005); che, in questo modo, risulta anche «fugato il dubbio» - che pure e' stato avanzato da alcuni degli odierni rimettenti - «in ordine ad una ingiustificata disparita' di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente» (cosi', conclusivamente, la citata sentenza n. 27 del 2005); che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione, vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Asola, San Giovanni in Persiceto, Arcidosso e Livorno. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Quaranta Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0688