N. 239 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi  i  dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti
  dello   stesso   proprietario   di   una  sanzione  pecuniaria  per
  l'omissione  -  Obbligo  del  legale  rappresentante  della persona
  giuridica  proprietaria  del  veicolo  di  comunicare  i  dati  del
  conducente  trasgressore  non  identificato,  pena l'irrogazione di
  sanzione  pecuniaria  a  carico dell'ente - Asserita violazione del
  principio  di  eguaglianza,  del  principio  della  responsabilita'
  personale,  del diritto alla riservatezza e del diritto di difesa -
  Sopravvenuta decisione di incostituzionalita' su questioni analoghe
  - Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
- D.Lgs.  30 aprile  1992, n. 285 art. 126-bis, comma 2, disposizione
  aggiunta   dall'art. 7  del  d.lgs.  15 gennaio  2002,  n. 9,  come
  modificato    dall'art. 7,    comma 3,    lettera b),    del   d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151  (Modifiche ed integrazioni al codice della
  strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
  n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 27.
(GU n.25 del 22-6-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
  Giudici:  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   disposizione   aggiunta  dall'art. 7  del  decreto
legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1   della   legge   22 marzo   2001,  n. 85),  come  modificato
dall'art. 7,  comma 3,  lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151   (Modifiche   ed   integrazioni   al  codice  della  strada),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
promossi  con  ordinanze  del  12 maggio  2004 dal giudice di pace di
Asola,  del  9 luglio  2004  dal  giudice  di  pace di S. Giovanni in
Persiceto,  del  2 luglio 2004 dal giudice di pace di Arcidosso e del
13 settembre  2004  dal  giudice  di pace di Livorno, rispettivamente
iscritte  ai  nn. 843,  927, 962 e 1003 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, 47 e 48,
1ª   serie  speciale,  dell'anno 2004  e  n. 1,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 aprile 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  i Giudici di pace di Asola (r.o. n. 843 del 2004),
San  Giovanni  in  Persiceto  (r.o. n. 927 del 2004), Arcidosso (r.o.
n. 962  del  2004) e Livorno (r.o. n. 1003 del 2004), hanno sollevato
questione  di legittimita' costituzionale - adducendo, nel complesso,
la  violazione  degli  artt. 2, 3, 24 e 27 Cost. - dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della  strada),  norma  introdotta  dall'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo   15 gennaio   2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e
correttive  del  nuovo  codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1,  della  legge  22 marzo  2001,  n. 85), nel testo risultante
all'esito  della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b),
del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al  codice  della strada), convertito, con modificazioni, nella legge
1 agosto 2003, n. 214;
        che,  in particolare, il rimettente di Asola (r.o. n. 843 del
2004)  -  nel  premettere  di  essere  stato  adito da una societa' a
responsabilita'   limitata   per  l'annullamento  di  un  verbale  di
contestazione  di  infrazione  stradale  -  deduce  che  il  predetto
art. 126-bis,  comma 2,  del  codice  della strada contrasterebbe con
l'art. 3 Cost;
        che,  a  suo  avviso,  l'impugnata  disposizione - che pone a
carico  del  proprietario  del  veicolo  a  mezzo del quale sia stata
commessa  la  violazione di determinate norme del codice della strada
(meglio identificate nella tabella allegata al predetto art. 126-bis)
l'obbligo    di    comunicare,    qualora    l'autore   dell'illecito
amministrativo non risulti essere stato identificato al momento della
rilevata  infrazione,  i  dati  personali e della patente di costui -
determinerebbe   «una   palese   disparita'   di  trattamento  tra  i
cittadini», e cio' «sotto un duplice profilo»;
        che   essa,   in  primo  luogo,  nel  ricollegare  all'omessa
comunicazione   dei   dati  suddetti  l'applicazione,  a  carico  del
proprietario  del  veicolo, della misura della decurtazione dei punti
dalla  patente,  realizzerebbe  «una  disparita' di trattamento tra i
soggetti  proprietari  del  veicolo»,  a seconda che gli stessi siano
«muniti  di  patente»,  ovvero  ne  siano privi, «risultando di fatto
punibili con la decurtazione della patente» soltanto i primi;
        che  prevedendo,  inoltre,  la  disposizione impugnata, quale
ulteriore   effetto   del   mancato   adempimento   dell'obbligo   di
comunicazione  sopra  meglio  descritto, «l'automatica applicabilita'
dell'art. 180»,  comma 8,  del medesimo codice della strada (e quindi
della  sanzione  pecuniaria  da esso contemplata), determinerebbe «il
sorgere  di  una situazione di evidente disparita' di trattamento tra
il  cittadino  che  si  sia  attivato per collaborare con l'Autorita'
procedente   -  anche  solo  al  fine  di  informarla  dell'oggettiva
impossibilita'   di  rendere  la  dichiarazione  richiesta  -  ed  il
cittadino  che,  noncurante  all'invito,  mantenga  un  comportamento
volutamente  omissivo,  di assoluta inerzia, rifiutando ogni forma di
collaborazione»;
        che,  con  specifico  riferimento  a  tale secondo profilo di
disparita'  di  trattamento,  il  rimettente  rileva  come  «la ratio
sottesa  all'art. 180»  del  codice  della  strada  -  secondo quanto
evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimita' - sia «quella
di   sanzionare   il   rifiuto   della   condotta  collaborativa  con
l'Autorita»;
        che,   di   conseguenza,  sarebbe  lesivo  del  principio  di
eguaglianza   «il   dettato   di  una  norma  di  legge  che  importa
l'automatica  applicazione  di  una  sanzione amministrativa» sia «al
cittadino  che  non  ottemperi  all'invito  della stessa Autorita' di
fornire  informazioni  ai  fini  dell'accertamento  delle  violazioni
amministrative»  (secondo  quanto  espressamente  previsto dal citato
art. 180),  sia «a quello che tali informazioni fornisca anche se poi
in   concreto   le   stesse  possano  risultare  non  utili  al  fine
dell'accertamento della violazione»;
        che,  inoltre,  secondo  il rimettente una ulteriore conferma
dell'illegittimita' costituzionale della norma de qua, per violazione
dell'art. 3  Cost.,  conseguirebbe  dalla valutazione della natura di
sanzione  accessoria  che  connota  la  misura della decurtazione del
punteggio dalla patente;
        che,  difatti,  ai  sensi  degli  artt. 196  del codice della
strada e 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale),  l'applicazione  del principio di solidarieta' nei confronti
del  proprietario  del  veicolo  a  mezzo  del  quale  venne commessa
l'infrazione   stradale   (o  piu'  in  generale  qualunque  illecito
amministrativo,  in  forza  di  quanto  specificamente  disposto  dal
secondo  degli  articoli  di  legge  suddetti),  opera  «con riguardo
esclusivo   al   pagamento   della  somma  dovuta  dall'autore  della
violazione»,  dovendo  per  contro  escludersi  «qualsiasi  forma  di
solidarieta' del proprietario stesso per qualsivoglia sanzione avente
natura diversa da quella pecuniaria»;
        che,  invero, il carattere «personale» della responsabilita',
«per  tutte  le  fattispecie  di  violazioni  cui  e' applicabile una
sanzione  amministrativa»,  costituisce  un  principio «ulteriormente
confermato» dall'art. 3 della citata legge n. 689 del 1981;
        che  su tali basi il rimettente di Asola ha, quindi, concluso
per     la     declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'art. 126-bis,  comma 2,  del codice della strada «nella parte in
cui  prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente,
la  segnalazione, al fine della decurtazione del punteggio attribuito
alla   patente   di  guida,  deve  essere  effettuata  a  carico  del
proprietario   del   veicolo,  nonche'  laddove  prevede  che  se  il
proprietario  del  veicolo omette di fornire i dati personali e della
patente di guida del conducente, si applichi a suo carico la sanzione
prevista  dall'art. 180,  comma 8,  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285»;
        che  anche  il  giudice  di pace di San Giovanni in Persiceto
(r.o.  n. 927  del  2004)  -  investito  dell'opposizione  avverso un
verbale  di  contestazione  di  infrazione stradale, con il quale, in
applicazione  dell'art. 180, comma 8, del codice della strada, veniva
inflitta   alla   ricorrente   una   sanzione  pecuniaria  -  censura
l'art. 126-bis, comma 2, del medesimo codice;
        che  il  rimettente deduce, in primo luogo, la violazione del
principio  di  eguaglianza  ex art. 3 Cost., giacche' la disposizione
impugnata   «punisce   a   titolo  di  responsabilita'  oggettiva  il
proprietario del veicolo»;
        che  la  norma  censurata,  inoltre,  contravvenendo  sia  al
principio  della  responsabilita' personale, nonche' a quello secondo
cui  la  sanzione  puo'  applicarsi  solo  se la violazione sia stata
commessa   con   coscienza  e  volonta'  (ambedue  sanciti  dal  gia'
menzionato  art. 3  della  legge  n. 689  del 1981), violerebbe anche
l'art. 27 della Carta fondamentale;
        che  in  forza  di  tali  rilevi il suddetto giudice a quo ha
chiesto       dichiararsi       l'illegittimita'       costituzionale
dell'art. 126-bis,  comma 2,  del codice della strada «nella parte in
cui   obbliga  il  proprietario  del  veicolo,  in  caso  di  mancata
identificazione del conducente, a comunicare i dati personali e della
patente  di  quest'ultimo  all'organo  di  polizia  che  ha proceduto
all'accertamento della violazione»;
        che  anche  il  giudice di pace di Arcidosso (r.o. n. 962 del
2004)  dubita,  del  pari,  della  legittimita'  costituzionale della
disposizione suddetta;
        che   il   predetto   rimettente   assume,   in  primis,  che
l'imposizione,   al   proprietario   del   veicolo,  dell'obbligo  di
comunicazione  dei  dati  personali  e  della  patente del conducente
responsabile  dell'infrazione - «sotto pena, in caso di omissione, di
decurtazione  di  punti  alla  propria  patente  di guida, se persona
fisica  munita  di  abilitazione,  o  di maggiorazione della sanzione
pecuniaria, se persona giuridica» - violerebbe l'art. 2 Cost;
        che  la  disposizione impugnata, difatti, in contrasto con il
teste'  evocato  parametro  costituzionale, ad un tempo lederebbe «il
diritto   alla   riservatezza»  spettante  al  trasgressore,  nonche'
imporrebbe   «illegittimamente,   al  proprietario  non  responsabile
dell'infrazione   di   violare   la  privacy  altrui»,  per  di  piu'
inutilmente,   «poiche',   individuato   dagli   agenti   l'effettivo
conducente,  i  dati  ad  esso  relativi  sono  reperibili attraverso
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
        che  il censurato art. 126-bis, comma 2, violerebbe, inoltre,
l'art. 3  Cost., poiche' comporterebbe una disparita' di trattamento,
tanto  sotto  il profilo della «applicazione concreta della sanzione»
(giacche'   ricollegherebbe  sanzioni  di  natura  diversa  -  quella
pecuniaria  nel  primo  caso, quella personale della decurtazione del
punteggio  dalla patente nell'altro - a seconda che la proprieta' del
veicolo  sia  di  una  persona  giuridica  o  fisica),  quanto  della
«effettivita'  dell'applicazione stessa», facendola dipendere - nella
seconda delle due ipotesi appena indicate - dall'esistenza del titolo
amministrativo di «abilitazione alla guida»;
        che,  infine,  anche  il  giudice  di  pace  di Livorno (r.o.
n. 1003  del 2004) - nel premettere di dover giudicare della domanda,
presentata   da   una   societa'   a   responsabilita'  limitata,  di
annullamento  di  un  provvedimento  amministrativo  «con il quale e'
stata   contestata   la  mancata  comunicazione  del  nominativo  del
conducente»  (responsabile di infrazione stradale perpetrata mediante
autovettura   di   proprieta'  della  societa'  ricorrente),  nonche'
irrogata  alla  predetta  societa'  una  sanzione pecuniaria - deduce
l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 126-bis,  comma 2,  del
codice della strada che impone siffatto obbligo di comunicazione;
        che l'impugnata disposizione si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3  e  24  della  Costituzione,  giacche'  imporrebbe  al legale
rappresentante  della  persona  giuridica  o di autodenunciarsi, o di
cagionare un danno patrimoniale alla societa' che rappresenta, o, nel
caso in cui non sia il conducente del veicolo, di denunciare un terzo
soggetto;
        che  in particolare, secondo il rimettente, l'alternativa tra
i  primi  due  comportamenti  violerebbe  l'art. 24  Cost.,  giacche'
costringerebbe ad agire contro se stessi «o, comunque, in danno di un
soggetto  di  cui  si  ha  la  cura  degli  interessi,  con  evidente
violazione del diritto di difesa»;
        che,  invece,  l'obbligo  di  denuncia  del  terzo conducente
violerebbe   l'art. 3   Cost.   «sotto  il  profilo  del  difetto  di
ragionevolezza  e  della  disparita' di trattamento», atteso che «nel
nostro  ordinamento l'attivita' di individuazione dei responsabili e'
attribuita  alla Pubblica Autorita», sussistendo - a dire del giudice
a  quo - addirittura «un diritto dei cittadini a non collaborare», il
quale «trova deroga o nel processo penale» (ove sussiste l'obbligo di
deporre  in  qualita'  di  testimoni), ovvero «in casi di particolari
gravita'  ed allarme sociale», quali quelli contemplati dall'art. 364
cod.  pen.  o  dall'art. 3  del  decreto-legge  15 gennaio 1991, n. 8
(Nuove  misure  in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo  di
estorsione  e  per  la  protezione  di  coloro che collaborano con la
giustizia),  convertito  con modificazioni nella legge 15 marzo 1991,
n. 82.
    Considerato  che  i  giudici  di pace meglio indicati in epigrafe
hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - adducendo,
complessivamente,  la  violazione  degli  artt. 2,  3,  24 e 27 della
Costituzione  -  dell'art. 126-bis,  comma 2, del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  introdotto
dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
nel  testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7,
comma 3,   lettera b),   del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
        che  tutte  le  questioni  sollevate,  per  la  loro evidente
connessione,  vanno  trattate  congiuntamente, per cui va disposta la
riunione dei relativi giudizi;
        che  questa  Corte, investita di analoghe questioni aventi ad
oggetto  sempre  l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992,
ha  concluso  nel  senso  dell'illegittimita'  costituzionale di tale
disposizione (sentenza n. 27 del 2005);
        che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti
gli  odierni  rimettenti deve darsi atto come questa Corte abbia gia'
affermato  che  la  disposizione  impugnata «da' vita ad una sanzione
assolutamente sui generis, giacche' la stessa - pur essendo di natura
personale  -  non  appare  riconducibile  ad un contegno direttamente
posto  dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione
di una specifica norma relativa alla circolazione stradale»;
        che  su  tali  basi  questa Corte ha, quindi, concluso per la
declaratoria  d'incostituzionalita'  della  norma  suddetta, giacche'
«proprio    la    peculiare    natura    della    sanzione   prevista
dall'art. 126-bis»   (e   segnatamente   la   sua   incidenza   sulla
«legittimazione  soggettiva  alla  conduzione  di ogni veicolo»), «fa
emergere  l'irragionevolezza  della  scelta  legislativa  di porre la
stessa  a  carico  del  proprietario del veicolo che non sia anche il
responsabile dell'infrazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);
        che,  peraltro,  questa  Corte  ha  anche  affermato  come in
ragione  del  disposto  accoglimento  della questione di legittimita'
costituzionale,  per  violazione  del principio di ragionevolezza, si
renda  necessario  precisare  che,  «nel  caso in cui il proprietario
ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente,
trova  applicazione  la  sanzione  pecuniaria  di  cui  all'art. 180,
comma 8, del codice della strada» (sentenza n. 27 del 2005);
        che,  in  questo modo, risulta anche «fugato il dubbio» - che
pure  e'  stato  avanzato  da  alcuni  degli odierni rimettenti - «in
ordine ad una ingiustificata disparita' di trattamento realizzata tra
i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di
persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base
alla  circostanza  meramente accidentale che le stesse siano munite o
meno  di  patente»  (cosi', conclusivamente, la citata sentenza n. 27
del 2005);
        che,  dunque,  alla  stregua  di tale sopravvenuta decisione,
vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina  la  restituzione  degli atti ai Giudici di pace di Asola,
San Giovanni in Persiceto, Arcidosso e Livorno.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0688